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ADESIONE AL PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA, ANCI LOMBARDIA, ARPA LOMBARDIA ED ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DI MISURE TEMPORANEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE LA GIUNTA COMUNALE Premesso che: al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera; in considerazione del fatto che l ambito territoriale lombardo si colloca nel più ampio contesto del bacino padano, caratterizzato da peculiari condizioni orografiche e meteoclimatiche che determinano una significativa vulnerabilità ambientale sotto il profilo della qualità dell aria, favorendo l aumento delle concentrazioni di inquinanti, in particolare di polveri sottili e ossidi di azoto, e producendo situazioni di inquinamento particolarmente diffuse tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite di qualità dell aria, Regione Lombardia, con specifica L.R. 11 dicembre 2006, n. 24, ad oggetto Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell ambiente, ha disposto un approccio sistemico ed integrato rispetto alla rilevante e complessa problematica concernente l inquinamento atmosferico. In particolare sono state da tempo attivate misure di risanamento significative e talvolta impattanti dal punto vista socio-economico per cittadini e imprese, tra cui le misure di limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti, la limitazione all utilizzo dei combustibili più inquinanti e l introduzione di limiti emissivi più stringenti per le industrie; in attuazione della Direttiva 2008/50/CE, del D.Lgs. n. 155/10 e della L.R. n. 24/06, Regione Lombardia ha approvato inoltre, nel settembre 2013, il nuovo Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell Aria (PRIA); la D.G.R. 30 novembre 2011 n. 2605 che ha approvato la zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell aria ambiente in conformità ai criteri indicati dal d.lgs.155/2010, individua il Comune di Castellanza appartenente all' Agglomerato di Milano ; l instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti persistenti per un lungo periodo può determinare fenomeni di accumulo e di aumento delle concentrazioni su ampie porzioni del territorio regionale. sono emerse, da parte degli Enti Locali coinvolti da tali fenomeni di accumulo, esigenze di interventi ulteriori, aventi carattere locale e temporaneo, rispetto alle misure strutturali già in essere, ed è quindi stato chiesto a Regione Lombardia di svolgere un ruolo di regia e coordinamento nell attuazione di tali misure temporanee locali, al fine di garantire omogeneità di interventi; il Protocollo d intesa tra il Ministero dell Ambiente, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e l Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), sottoscritto a dicembre 2015, in cui sono stati definiti ulteriori impegni a tutela della qualità dell aria, prevede, in particolare, che le parti favoriscano e promuovano l attuazione di misure d urgenza omogenee e temporanee ; ai fini della costruzione di una procedura di attivazione di ulteriori misure locali e temporanee si individua il PM10 quale inquinante da monitorare in quanto presenta le maggiori criticità per il rispetto dei valori limite stabiliti dalle norme; per il raggiungimento delle sopraccitate finalità di contenimento dell inquinamento dell aria si è ritenuto opportuno concertare e condividere con il sistema delle autonomie locali le iniziative e le modalità attuative utili ad una migliore omogeneizzazione dei provvedimenti, mediante un protocollo di collaborazione tra le diverse istituzioni territoriali.

tale attività di concertazione e condivisione è avvenuta, in via prioritaria, tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia, associazione che costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale; il protocollo sopracitato è poi stato esteso a Città Metropolitana di Milano, che può svolgere un ruolo di coordinamento territoriale in attuazione dei principi di collaborazione e sussidiarietà in materia di tutela della qualità dell aria, in armonia con quanto previsto dalla Legge regionale n. 24/06, nonché ai Comuni capoluogo di provincia che possono, allo stesso modo, svolgere il ruolo di coordinamento territoriale dei Comuni, al fine di una loro adesione e conseguente attivazione delle misure definite; Preso atto che: il suddetto Protocollo di collaborazione, cui si intende aderire, individua le misure temporanee da mettere in atto in maniera omogenea, i criteri per la loro attivazione e gli impegni di ciascuno dei soggetti aderenti. Gli elementi essenziali del Protocollo sono: Impegni della Regione promuovere e incentivare l adesione al Protocollo da parte dei Comuni lombardi; istituire una cabina di regia regionale per monitorare le attività previste dal Protocollo e proporre eventuali ulteriori sviluppi; coordinare azioni congiunte con le Regioni e le Province autonome del bacino padano in relazione all attuazione di misure di carattere temporaneo; farsi portavoce presso il Ministero competente circa lo stato di attuazione di misure locali e temporanee aggiuntive rispetto a quelle strutturali identificate nel Piano regionale degli Interventi per la qualità dell aria (PRIA); farsi portavoce presso il Ministero competente per l approvazione e la conseguente attuazione delle misure individuate all interno dell Accordo del bacino padano; reperire risorse a livello regionale e statale da destinare prioritariamente a misure di sostegno del trasporto pubblico locale e di incentivazione in favore di una mobilità delle persone e delle merci a basse emissioni e di un utilizzo della biomassa legnosa a minor impatto emissivo; mettere a disposizione, tramite ARPA Lombardia, i dati di rilevamento quotidiani degli inquinanti di qualità dell aria, monitorati dalla rete regionale, attraverso la predisposizione di un applicativo pubblicato sul sito regionale; raccogliere e sistematizzare i dati trasmessi dai Comuni aderenti relativi ai controlli effettuati. Impegni di ANCI Lombardia promuovere l adesione al Protocollo da parte dei Comuni lombardi; individuare i Comuni capofila con ruolo di coordinamento territoriale dei Comuni limitrofi; raccogliere le adesioni dei Comuni al Protocollo e comunicarle a Regione; partecipare alla cabina di regia prevista dal Protocollo per rappresentare le diverse istanze provenienti dai Comuni. Impegni della Città metropolitana di Milano e dei Comuni capofila promuovere l adesione al Protocollo da parte dei Comuni ricadenti nell ambito di competenza territoriale; coordinare l avvio e l attuazione delle misure temporanee e omogenee tra i Comuni ricadenti nell ambito di competenza territoriale; trasmettere a Regione Lombardia i dati relativi alle attività di controllo rendicontate dai Comuni aderenti. Impegni dei Comuni aderenti dare attuazione alle misure temporanee individuate nel Protocollo, al verificarsi delle condizioni di superamento continuativo dei limiti degli inquinanti ivi previste, attraverso l emanazione delle rispettive

ordinanze sindacali conseguenti alle rilevazioni sullo stato della qualità dell aria effettuate da ARPA Lombardia e rese pubbliche da Regione Lombardia sul proprio sito; informare i cittadini sulle misure vigenti sia permanenti che temporanee a tutela della qualità dell aria; garantire la massima diffusione delle buone pratiche quotidiane a tutela della qualità dell aria e della salute; potenziare le attività di controllo circa l attuazione delle misure strutturali e temporanee vigenti; rendicontare le attività di controllo svolte al soggetto coordinatore di competenza (Città metropolitana di Milano o al Comune capofila). Misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell aria ed il contrasto all inquinamento locale Le misure temporanee omogenee da attuare da parte dei Comuni aderenti sono articolate su due livelli, in relazione alle concentrazioni e alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del limite, registrate dalle centraline ARPA, per l inquinante PM10. Le misure temporanee omogenee di 1 livello sono: Per i Comuni aderenti appartenenti agli Agglomerati e alla zona A, estensione delle limitazioni all utilizzo dei veicoli Euro 0 benzina e Euro 0, 1 e 2 diesel (come da limitazioni vigenti) alle giornate di sabato, domenica e ai giorni festivi nell articolazione oraria 7.30 19.30, per tutte le tipologie di veicoli già limitate in modo strutturale dalle DD.G.R. n. 7635/08 e n. 2578/14. Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla D.G.R. 2578/14, fatte comunque salve le vigenti discipline viabilistiche vigenti sul territorio con particolare riferimento alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico; Divieto di circolazione agli autoveicoli diesel Euro 3 non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato allo scarico in grado di garantire un valore di emissione del particolato almeno pari al limite fissato per lo standard Euro 4 nelle seguenti fasce orarie: autoveicoli per il trasporto persone dalle ore 09.00 alle ore 17.00, autoveicoli per il trasporto cose dalle ore 07.30 alle 09.30. Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla D.G.R. 2578/14 con l aggiunta dei veicoli speciali definiti dall art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte comunque salve le discipline viabilistiche vigenti sul territorio con particolare riferimento alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico; Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in allegato 2 alla D.G.R. n. X/5656 del 3 ottobre 2016; Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia di combustioni all aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d artificio, scopo intrattenimento, etc ). Non è consentita alcuna deroga; Riduzione di 1 grado centigrado del valore massimo delle temperature dell aria nelle unità immobiliari di cui all art. 4, c.1, lett. b) del D.P.R. n. 412/1993 e nei locali interni di esercizi commerciali appartenenti alla categoria E.5 di cui all art. 3 del D.P.R. n. 412/1993, passando da 20 C a 19 C con tolleranza di 2 C; Divieto generalizzato ed esteso per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso; Divieto di spandimento dei liquami zootecnici. Non è consentita alcuna deroga; Potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all aperto e di divieto di spandimento dei liquami; Le misure omogenee e temporanee di 2 livello (aggiuntive rispetto a quelle di 1 livello anche se non attivato) sono:

Divieto di circolazione agli autoveicoli diesel Euro 3 non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato allo scarico in grado di garantire un valore di emissione del particolato almeno pari al limite fissato per lo standard Euro 4 nelle seguenti fasce orarie: autoveicoli per il trasporto persone dalle ore 07.30 alle ore 9:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19.30, pertanto il divieto diviene dalle ore 07.30 alle 19.30; autoveicoli per il trasporto cose dalle ore 18.00 alle ore 19.30, pertanto il divieto diviene dalle ore 07.30 alle 09.30 e dalle ore 18.00 alle ore 19.30; Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla D.G.R. 2578/14 con l aggiunta dei veicoli speciali definiti dall art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte comunque salve le vigenti discipline viabilistiche vigenti sul territorio con particolare riferimento alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in allegato 2 alla D.G.R. n. X/5656 del 3 ottobre 2016; Gli Enti Locali regolatori di servizi di trasporto pubblico locale, all attuazione delle misure temporanee di 1 e 2 livello, valuteranno l introduzione di agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto pubblico locale di rispettiva competenza. Criteri per l attivazione delle misure temporanee Le misure temporanee omogenee a carattere locale si attuano previa emanazione delle ordinanze sindacali da parte dei Comuni aderenti. Le misure si attivano, con articolazione provinciale, per i Comuni aderenti al protocollo appartenenti agli Agglomerati e alle zone A e B, in caso di superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (pari a 50 microgrammi/m3), calcolato quale media aritmetica dei valori registrati dalle stazioni di rilevamento attive con dati disponibili appartenenti al programma di valutazione, posizionate sul territorio delle singole province, con esclusione delle stazioni poste in zona C di montagna e in zona D - fondovalle. I dati monitorati e validati da ARPA Lombardia sono messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia. L applicativo riporterà la media per provincia dei dati di PM10 rilevati quotidianamente dalle stazioni del programma di valutazione posizionate negli Agglomerati e nelle zone A e B, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti. Le misure temporanee di 1 livello si attivano al verificarsi del superamento del limite giornaliero di 50 microgrammi/m3 per sette giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo (9 giorno dal primo superamento) dall acquisizione ufficiale del dato regionale (8 giorno). Le misure temporanee di 2 livello si attivano (sommandosi a quelle di 1 livello) al verificarsi del superamento della concentrazione giornaliera per il PM10 di 70 microgrammi/m3 per sette giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo (9 giorno dal primo superamento) dall acquisizione ufficiale del dato regionale (8 giorno). A seguito di valutazioni condotte da ARPA Lombardia e pubblicate nel suddetto applicativo, sul sito istituzionale di Regione Lombardia, l entrata in vigore delle misure di 1 e 2 livello è modificata, rispetto a quanto indicato ai rispettivi punti sopraindicati, come segue: in caso di avvenuto superamento del limite giornaliero per almeno cinque giorni consecutivi e a seguito della previsione emessa da ARPA Lombardia dell instaurarsi, a scala regionale, di condizioni meteo complessivamente molto favorevoli all accumulo degli inquinanti per il giorno stesso (6 giorno) e per i successivi tre giorni, valutabili con elevata affidabilità della previsione secondo il bollettino Meteo

inquinanti, si anticipa l attuazione delle misure temporanee dal giorno successivo (7 giorno dal primo superamento), con adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa; viceversa, all ottavo giorno, dopo sette giorni consecutivi di superamento, e a seguito della previsione emessa da ARPA Lombardia dell instaurarsi di condizioni meteo molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti per il giorno stesso (8 giorno) e per il giorno successivo (9 giorno), valutabili con elevata affidabilità della previsione secondo il bollettino Meteo inquinanti, si determina la non attivazione delle misure, con adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa; La sospensione delle misure di 1 e/o di 2 livello opera dopo due giorni consecutivi sotto i rispettivi limiti di 50 microgrammi/m3 e/o di 70 microgrammi/m3 con acquisizione del dato al 3 giorno da parte del sistema di rilevamento e conseguente efficacia dal 4 giorno. Attività di controllo circa la corretta attuazione delle misure temporanee I controlli relativi all attuazione delle misure temporanee di cui al presente Protocollo sono effettuati dai Comuni aderenti attraverso i propri organi di controllo e in particolare attraverso gli agenti di Polizia Locale coadiuvati, se del caso, da tecnici abilitati. Durata del protocollo Il Protocollo, avente carattere di prima sperimentazione, ha validità dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al 15 aprile 2017 e potrà essere rinnovato previo accordo tra le Parti. Dato atto che: Regione Lombardia con D.G.R. n. X/5656 del 3 ottobre 2016 ha approvato lo schema del suddetto Protocollo di collaborazione con ANCI Lombardia, ARPA Lombardia e gli Enti Locali riportante le misure temporanee per il miglioramento della qualità dell aria ed il contrasto all inquinamento locale nonché lo schema di classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa. ANCI Lombardia ha, a sua volta, approvato le linee di indirizzo del protocollo di collaborazione nella seduta del Consiglio Direttivo del 5 settembre 2016 e lo schema di protocollo nell'ufficio di presidenza del 3 ottobre 2016; Dato atto inoltre che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Comune di Castellanza né sullo stesso gravano oneri economici derivanti dall attuazione del Protocollo di cui in parola; Ritenuto infine di dichiarare l immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di attivare in tempi brevi eventuali provvedimenti conseguenti; Visti: l art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell ambiente"; il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell aria ambiente e per un aria più pulita in Europa ; il Decreto Legislativo 30 aprile 1982, n. 285 e s. m. e i. Nuovo codice della strada ; le D.G.R. n. 7635 dell 11 luglio 2008 e DGR n. 2578 del 2014 del 31 ottobre 2014; la D.G.R. 30 novembre 2011 n. 2605; la D.G.R. n. X/5656 del 3 ottobre 2016; Preso atto che ai sensi dell art. 49, comma 1, e l art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: Il Responsabile del Settore Governo del Territorio in ordine alla regolarità tecnica; Il Responsabile del Settore Polizia Locale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge: DELIBERA - secondo le modalità e per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti e riportati: 1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono espressamente richiamate e condivise, l adesione del Comune di Castellanza al Protocollo di collaborazione per l attuazione di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell aria ed il contrasto all inquinamento locale, avente i contenuti essenziali nei termini esposti in premessa e di approvarne lo schema riportato in Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2. di approvare, altresì, lo schema di classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa ai fini dell attuazione di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell aria ed il contrasto all inquinamento locale, riportato in Allegato 2, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 3. di dare atto che con successivi provvedimenti sarà data attuazione al Protocollo in argomento; 4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa e che dall attuazione dello stesso non discendono spese per l Amministrazione comunale; 5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Lombardia DG Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, all'anci Lombardia e al Comune di Varese quale Comune capoluogo di provincia; 6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del 267/2000, stante l assoluta urgenza di provvedere ai necessari adempimenti.