COMUNE DI VILLASANTA

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COMUNE DI VILLASANTA - Provincia di Milano - COMANDO POLIZIA LOCALE Piazza Europa, 14 20058 VILLASANTA Tel. 039 23754280 Fax 039 2051197 E-Mail vigili@comune.villasanta.mi.it ORDINANZA N. 95 DEL 30.09.2008 OGGETTO: Provvedimenti relativi alla circolazione di alcune categorie di veicoli da assumere nei giorni feriali, nella stagione invernale, nel periodo dal 15 ottobre 2008 al 15 aprile 2009 IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE Vista la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. VIII /007635 del 11 luglio 2008 misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all utilizzo dei veicoli. Terzo provvedimento attuativo inerente i veicoli previsti dall articolo 22, commi 1, 2, 5 ed ai sensi dell art. 13, L. R.. 11 dicembre 2006, n. 24. Ulteriori misure per il contenimento dell inquinamento da combustione di biomasse legnose ai sensi dell art. 11, L. R. 24/06, in particolare, l Allegato 1 alla predetta Delibera; Vista la Legge regionale n. 24 del 11 dicembre 2006; Vista la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 7/19709 del 3 dicembre 2004; Visto l art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, e la sentenza nr. 6362 del 1 aprile 2004 della Corte di Cassazione, Prima Sez. civile; Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione; Per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati; ORDINA su tutto il territorio del Comune di Villasanta, tranne nei tratti stradali esentati dalle limitazioni imposte dal presente provvedimento, descritti in seguito: 1. il fermo della circolazione, ai sensi dell art. 22, commi 1 e 2, della L.R. 24/06, nelle alle ore 19,30, per il periodo dal 15 ottobre 2008 al 15 aprile del 2009, per i seguenti

autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, (veicoli detti pre-euro 1 a benzina); autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.B, oppure non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive direttive, (veicoli detti pre-euro 1 ed Euro 1 diesel); motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE, capitolo 5 e successive direttive, (veicoli detti pre-euro 1 a due tempi ); 2. il fermo della circolazione, ai sensi dell art. 22, comma 5, della L.R. 24/06, nelle alle ore 19,30, a partire dal 15 ottobre 2009, per quanto concerne i seguenti ulteriori veicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all articolo 54, comma 1, lettere f) e g), del Decreto Legislativo 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), elencati all articolo 203 del D.P.R. 495/92; rimangono in vigore le disposizioni relative agli autobus di categoria M3 adibiti al trasporto pubblico locale (TPL) stabilite con D.G.R. n. 4924 del 15 giugno 2007 e con D.G.R. n. 6418 del 27 dicembre 2007; 3. il fermo della circolazione, ai sensi dell art. 13, commi 1 e 2 della L.R. 24/06, nelle alle ore 19,30, a partire dal 15 ottobre 2009, per quanto concerne i seguenti ulteriori autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, ovvero 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE, ovvero 98/77/CE (veicoli detti Euro 2 diesel) ad esclusione degli autobus di categoria M3 adibiti al trasporto pubblico locale (TPL) per i quali vige la disciplina speciale di cui alle D.G.R. n. 4924 del 15 giugno 2007 e con D.G.R. n. 6418 del 27 dicembre 2007; 4. il fermo della circolazione, ai sensi dell art. 22, comma 5 della L.R. 24/06, nelle alle ore 19,30, a partire dal 15 ottobre 2010, per quanto concerne i seguenti ulteriori veicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all articolo 54, comma 1, lettere f) e g), del Decreto Legislativo 285/1992, elencati all articolo 203 del D.P.R. 495/92; 5. Sono esclusi dal fermo della circolazione: i veicoli elettrici da città, i veicoli ibridi e multimodali, i micro veicoli elettrici e gli elettroveicoli ultraleggeri; i veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione; i veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa. In relazione agli autoveicoli di categoria M2, M3, N2 ed N3 ai

sensi dell art. 47, comma 2, del Decreto Legislativo 285/92. Si precisa che per efficace sistema di abbattimento delle polveri sottili si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari od inferiore al limite fissato dalla vigente normativa per la categoria Euro 3, così come indicato nella rispettiva tabella di cui all Allegato A del Decreto del Ministero dei Trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008; i veicoli storici, purché in possesso dell attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici previsti dall art. 60 del Decreto Legislativo 285/92; i veicoli classificati come macchine agricole di cui all art. 57 del Decreto Legislativo 285/92; i motoveicoli ed i ciclomotori dotati di motore a quattro tempi, anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre- Euro 1 ; i veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo al servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, così come precisato a seguire: - i veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei Corpi e servizi di Polizia Locale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale dello Stato; - i veicoli di pronto soccorso sanitario; - gli scuolabus e i mezzi di trasporto pubblico locale (TPL), fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli della categoria M3 con D.G.R. n. 4924 del 15 giugno 2007 e con D.G.R. n. 6418 del 27 dicembre 2007; - i veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno e solo nei casi in cui il portatore di handicap sia a bordo del veicolo; - le autovetture targate CD e CC. 6. Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione: i veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili, o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, i quali svolgono servizi manutentivi di emergenza; i veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa; i veicoli degli operatori dei mercati all ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell attività lavorativa; i veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza o autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE, così come modificata dalla direttiva 2002/39/CE; i veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti del 3 febbraio n. 332; i veicoli di medici e di veterinari in visita domiciliare urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;

i veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia) in grado di esibire relativa certificazione medica; i veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di pubblico trasporto, certificati dal datore di lavoro; i veicoli dei sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero; i veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling); i veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, ai sensi dell art. 116 del Decreto Legislativo 285/92; i veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione. Per attestare l appartenenza ad una delle categorie escluse dal blocco non è possibile avvalersi di autocertificazioni, fatto salvo il caso del datore di lavoro a sé medesimo. 7. Sono esclusi dal fermo della circolazione, i seguenti tratti di strade: S.P. 217, nel tratto compreso tra il raccordo con la S.P. 60 e l intersezione regolata da rotatoria con Via Risorgimento; Via Risorgimento, nel tratto compreso tra l intersezione regolata da rotatoria con Via Raffaello Sanzio ed il confine con Arcore; Viale Monza, nel tratto compreso tra l intersezione regolata da rotatoria con Via Raffaello Sanzio ed il confine con Monza (ditta ex Delchi ), (Via Santa Anastasia); Via Raffaello Sanzio, nel tratto compreso tra l intersezione regolata da rotatoria con la S.P. 217 e l intersezione regolata da rotatoria con Via Dante; Viale Vittoria, nel tratto compreso tra l intersezione con Via Vecellio ed il confine con Arcore; Via Vecellio, nel tratto compreso tra Viale Vittoria e Via Leonardo da Vinci, in corrispondenza dell area di parcheggio del Centro commerciale Villasanta ; Via Leonardo da Vinci, nel tratto compreso tra l innesto con la S.P. 45 ed il confine comunale con Arcore; Via Leonardo da Vinci, nel tratto compreso tra Via Vecellio e Via Buonarroti. 8. E inoltre fatto obbligo, nel periodo dal 15 ottobre 2008 al 15 aprile 2009, su tutto il territorio comunale, conformemente alle disposizioni stabilite dalla D.G.R. Regione Lombardia n. VIII /007635 citata, che impone tale divieto su tutto il territorio regionale: di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea; di spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico. Le violazioni alle sopra indicate violazioni, costituendo violazione agli artt. 13 e 22 della Legge Regionale n. 24 del 13 dicembre 2006, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all art. 27, comma 11 della stessa, compresa tra un minimo di Euro 75,00 ed un massimo di Euro 450,00, estinguibile con il pagamento in misura ridotta di Euro 150,00.

Il Settore Lavori Pubblici è incaricato di eseguire la presente ordinanza provvedendo all applicazione della relativa segnaletica. Il Corpo di Polizia Locale è incaricato all esecuzione della presente ordinanza e a che gli utenti della strada rispettino gli obblighi relativi, applicando, in caso di inosservanza, le sanzioni previste dalle Leggi. Il Responsabile dell Ufficio Messi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti: Stazione Carabinieri di Villasanta; Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Villasanta; Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Villasanta. Il presente atto viene inoltre inviato via fax, a cura del Comando procedente ai seguenti ulteriori soggetti: Servizio sanitario di emergenza 118 Brianza ; Dipartimento dei Vigili del fuoco di Monza; Spazio Regione Lombardia Monza Dipartimento qualità dell ambiente; Provincia di Milano Settore Ambiente/viabilità trasporti. Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l esatta osservanza della presente ordinanza. A norma dell articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, o, in alternativa, entro 120 giorni dalla predetta data, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a norma dell art. 8, comma 1, del D.P.R. del 24 novembre 1971 n. 1199. A norma dell articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Villasanta. Dal Comando di Polizia Locale, 30 settembre 2008 IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE