Parabiago, ORDINANZA N 83

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COMUNE DI PARABIAGO PROVINCIA DI MILANO C.F. 01059460152 Cap. 20015 P.zza della Vittoria, 7 Tel. 0331.406011 Fax 0331.552750 www.comune.parabiago.mi.it Ufficio POLIZIA LOCALE Parabiago, 16-10-2012 ORDINANZA N 83 OGGETTO: ADOZIONE PROVVEDIMENTI REGIONALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA DELL ARIA. E LA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PIU INQUINANTI DAL 15 OTTOBRE 2012 AL 15 APRILE 2013. I L S I N D A C O Richiamati: 1. la Delibera di Giunta Regionale nr. 7635 del 11/07/2008 avente per oggetto misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all utilizzo dei veicoli: Terzo provvedimento attuativo inerente i veicoli previsti dall art. 22, c. 1,2 e 5 ed ai sensi dell art. 13, L.R.dicembre 2006. n. 24. Ulteriori misure per il contenimento da combustione di biomasse legnose ai sensi dell art. 11, L.R. 24/06; 2. gli allegati A e B alla stessa delibera che dispongono misure e provvedimenti relativamente alla circolazione veicolare, per il contenimento dell inquinamento da combustione di biomasse legnose, ulteriori misure per il contenimento dell inquinamento, azioni e comportamenti in caso di superamento dei livelli di inquinamento da ozono, i controlli, i comportamenti e le misure mirati alla formazione di cultura ambientale diffusa Rilevato che il territorio di Parabiago rientra nei comuni compresi nella nuova zona critica A 1 della Regione Lombardia, come definita dalla D.G.R. 2 agosto 2007, n. 5290 (zonizzazione del territorio regionale in attuazione del D.Lgs. 351/99 e dell art. 2, c. 2 del L.R. 24/06) e dalla D.G.R. 30.11.2011 n. 2605; Considerato di dover procedere necessariamente alla disciplina della circolazione dei veicoli in ambito del territorio comunale; Atteso pertanto di dover ottemperare al Provvedimento Regionale per salvaguardare e tutelare la salute pubblica; Ritenuto che, per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse ed incolumità, si rende necessario dare corso al presente provvedimento;

Verificato che occorre accordare particolari e specifiche deroghe al provvedimento, al fine di consentire la circolazione di determinate categorie di veicoli, per esigenze peculiari ed improcrastinabili di servizio o di convivenza sociale; Sentito il Comando di Polizia Locale; Visti gli artt. 6 e7 del D. L.vo nr. 285/92; visto il D.P.R. nr. 495/92; visto il D.L.vo nr. 267/00 art.li 50-54; O R D I N A 1. Il fermo del traffico, nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, a partire dal 15 ottobre 2012 fino al 15 aprile 2013, con le seguenti modalità: Autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, ( veicoli detti Euro 0 a benzina); Autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CEE ovvero 98/77CEE (veicoli detti Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel); Motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe 0 (fermo permanente dal lunedì a domenica dalle ore 00.00 alle ore 24.00); Fermo permanente degli autobus M3 adibiti al trasporto Pubblico Locale di classe Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 diesel privi di filtro antiparticolato efficace I soggetti responsabili intensificano sulla viabilità di competenza il controllo dei limiti della velocità dei veicoli. A. che dal blocco sono esclusi: I veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri; Veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o GPL, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione; I veicoli storici, purché in possesso dell attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici ai sensi dell art. 60, c.4, del CDS, D. Lgs. N. 285/92;. Veicoli classificati come macchine agricole di cui all art. 57 del D. Lgs. 285/92;

Motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a 4 tempi anche se omologati precedentemente alla Direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Cons. del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a 2 o 3 ruote, cosiddetti Euro O o Pre- Euro 1; Gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili; I motoveicoli e i ciclomotori catalizzati, omologati ai sensi della direttive 97/24/CEE; Veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale; Veicoli, motoveicoli e ciclomotori delle Forze dell Ordine, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Servizi e Corpi di P.M., Protezione Civile e Forze Armate; Veicoli Pronto Soccorso Sanitario; Veicoli con contrassegno trasporto portatori di handicap; Autovetture targate CD e CC; B. Di non applicare il divieto di circolazione: Alle strade statali e provinciali ricadenti nel territorio del Comune ( SP 109 via Lombardia SP 149 via Vela SP 171 via della Repubblica SS 33 del Sempione,traversa interna ); Ai veicoli destinati ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni FF.SS.; Ai veicoli utilizzati per recarsi alle funzioni religiose: battesimi, matrimoni, funerali; Ai veicoli utilizzati per recarsi ai luoghi di lavoro d attività commerciali; Ai veicoli utilizzati per la riparazione e l assistenza tecnica urgente; C. Di non applicare il divieto di circolazione: ai mezzi di pubblico trasporto e scuolabus; ai taxi ed alle autovetture da noleggio con conducente; agli autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (luce,gas, acqua, sistemi informatici, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per i servizi di mensa); agli autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali; agli autoveicoli di medici in visita domiciliare urgente, e dei medici veterinari muniti del contrassegno dell ordine dei medici, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro; agli autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia, ecc.) in grado di esibire relativa certificazione medica; agli autoveicoli degli operatori dell informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti di tesserino di riconoscimento;

gli autoveicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero 2 divieto di utilizzo, nel caso in cui siano presenti altri impianti per il riscaldamento alimentati con altri combustibili ammessi, di apparecchi per il riscaldamento domestico degli edifici funzionanti a biomassa legnosa, come definita nella norma UNI CEN7TS 14588, appartanenti alle seguenti categorie: a) camini aperti: b) camini chiusi, stufe e qualsiasi altro tipo di apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa, acquistati precedentemente al 1990, laddove non sia dimostrato che tali apparecchi posseggono i requisiti specificati alla seguente lettera c); c) camini chiusi, stufe e qualsiasi altro tipo di apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa, acquistati successivamente al 1990, che non garantiscano un rendimento energetico > o = 63% e basse emissioni di monossido di carbonio(co) < o = 0,5% in riferimento ad un tenore di ossigeno (O2) del 13%, riferito ai gas secchi a O C e a 1, 013 bar. 3. E altresì disposto, su tutto il territorio comunale: b) l obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea e dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico /scarico; c) il divieto delle combustioni all aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere; d) il divieto di climatizzazione dei seguenti spazi dell abitazione o ambienti ad essa complementari (circolare regione Settore sanità e igiene n.8, pubblicata sul BURL del 17 marzo 1995, 3 supplemento straordinario al n. 11): cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage; box, garage, depositi. INVITA Tutta la cittadinanza a tenere comportamenti indviduali per la salvaguardia della salute e collettivi per contribuire al miglioramento della qualità dell aria: evitare di tenere i bambini ad un altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore) utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata; evitare inoltre esposizioni all aria aperta non raccomandabili nelle giornate ad alto inquinamento;

in auto azionare gli impianti di ricircolo dell aria durante il transito in aree urbane inquinate; evitare che le prese d aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare; ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute di tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggiore attenzione; rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale; incrementare l utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l impiego del proprio mezzo (sia auto che moto), ed in particolare se diesel; utilizzare in modo condiviso l automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (car-sharing, car pooling); tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate; limitare le velocità massime ai 40 km/h in ambito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale; effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive a quella obbligatoria del bollino blu), sia di auto che di moto e motorini e soprattutto per i veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel; limitare le temperature nelle abitazioni e negli uffici ad un massimo di 20 C (generalmente non superare i 18 C nelle camere da letto ed i 20 C negli altri locali) e rispettare gli orari di accensione degli impianti; revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati; limitare l utilizzo della legna per il riscaldamento domestico, laddove non strettamente necessario per il riscaldamento dell abitazione; non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva: 4. A norma dell art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, nr. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 6 dicembre 1971, nr. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano; 5. In relazione al disposto dell art. 37, c. 3, del D.Lgs. nr. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere opposto ricorso, da chi ne abbia interesse all apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici con procedura di cui all art. 74 del regolamento emanato con D.P.R., nr. 495/92. 6. A norma dell art. 8 della stessa legge nr. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il sottoscritto Comandante del Corpo di Polizia Locale Dott. Maurizio Morelli. 7. Agli eventuali trasgressori delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 30.04.92, n. 285: Nuovo Codice della Strada, nonché quelle previste dall art. 650 C.P. e dall art. 34, c. 5, della Legge 09.01.91, n. 10.

Gli Agenti ed Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati di far osservare la presente. La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante affissione all Albo Pretorio del Comune.