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Prot. n. 2017/64188 Modalità di esercizio dell opzione di cui all articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, da parte dei lavoratori dipendenti, prorogata dall articolo 3, comma 3-novies del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244. IL DIRETTORE In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE 1. Modalità di effettuazione della richiesta ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali connessi al rientro in Italia 1.1 I lavoratori dipendenti di cui all articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si siano trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 possono esercitare l opzione di cui al comma 4 dell articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, entro il 30 aprile 2017 (termine festivo prorogato di diritto al 02 maggio 2017), secondo quanto previsto dall articolo 3, comma 3-novies, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 1.2 L opzione è irrevocabile, è esercitata mediante la presentazione di una richiesta scritta al datore di lavoro e consente di fruire - per il quinquennio 2016/2020 - del

regime speciale previsto per i lavoratori impatriati dall articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, in alternativa all applicazione - per il biennio 2016/2017 - delle agevolazioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238. 1.3 Per l anno di imposta 2016 i lavoratori dipendenti che esercitano la predetta opzione, applicano il regime previsto dall articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d imposta, avendo cura di indicare il reddito di lavoro dipendente nella misura ridotta al 70 per cento. 1.4 Per l anno di imposta 2017 l agevolazione, che consente di assumere il reddito di lavoro dipendente nella misura del 50 per cento del suo ammontare, è applicata dal datore di lavoro con le modalità e nei termini previsti al successivo punto 2; nell ipotesi in cui il datore di lavoro non possa riconoscerla, il contribuente può comunque fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa all anno di imposta 2017. 1.5 Le imposte risultanti dalla liquidazione della dichiarazione sono versate ai sensi dell articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, come da ultimo modificato dall art. 7-quater, comma 19, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017, o rateizzate in un numero definito di rate mensili di uguale importo scelto dal contribuente, ai sensi dell articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 1.6 La richiesta al datore di lavoro di cui al punto 1.2, sottoscritta dal lavoratore dipendente e resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve contenere: - a) le generalità (nome, cognome e data di nascita); - b) il codice fiscale; - c) l indicazione della attuale residenza in Italia risultante dal certificato di residenza; 2

- d) l impegno a comunicare ogni variazione della residenza o del domicilio prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio, rilevante per l applicazione del beneficio medesimo da parte del datore di lavoro. 1.7 I lavoratori dipendenti che non hanno ancora richiesto l applicazione dei benefici di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238 o l hanno richiesta a un diverso datore di lavoro devono dichiarare, in aggiunta a quanto indicato al punto precedente, di possedere i requisiti per accedere ai medesimi benefici e devono comunicare la data della prima assunzione in Italia dal rientro, nonché di aver trasferito in Italia la residenza o il domicilio entro tre mesi dalla prima assunzione. 2. Adempimenti del sostituto di imposta 2.1 I soggetti indicati nell articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, operano le ritenute sul 50 per cento delle somme e valori imponibili di cui all articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica. 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta di cui al punto 1. 2.2 A fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, i sostituti di imposta effettuano il conguaglio tra le ritenute operate nei periodi di paga precedenti al ricevimento della suddetta richiesta e le ritenute calcolate in applicazione dell articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 sull ammontare complessivo degli emolumenti. Motivazioni Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, concernente Disposizioni recanti misure per la crescita e l internazionalizzazione delle imprese ha introdotto all articolo 16, comma 1, un particolare regime agevolativo in favore dei cosiddetti lavoratori impatriati in base al quale, a decorrere dall anno di imposta 2016, 3

verificandosi le condizioni richieste dalla medesima disposizione, il reddito prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70 per cento del suo ammontare per l anno di imposta 2016 e, a seguito delle modifiche apportate all articolo 16 dall articolo 1, comma 150 lett. a) n. 2 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al 50 per cento del suo ammontare a partire dall anno di imposta 2017. Il comma 4 del medesimo articolo 16 stabilisce che Il comma 12-octies dell articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è abrogato. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per il regime agevolativo di cui al presente articolo. Il Provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate del 29 marzo 2016, n. 46244, ha definito le modalità di esercizio dell opzione di cui al citato comma 4. L articolo 3, comma 3-novies, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha previsto che Il termine per l esercizio dell opzione di cui all articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è prorogato al 30 aprile 2017, per i lavoratori dipendenti che non l hanno già esercitata, secondo le modalità attuative individuate con provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il presente Provvedimento si dà attuazione alla disposizione da ultimo riportata e si definiscono le modalità di effettuazione dell esercizio dell opzione da parte dei lavoratori dipendenti che non l hanno esercitata nel termine indicato dal Provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate del 29 marzo 2016. 4

I soggetti interessati, come già previsto nel citato Provvedimento del 29 marzo 2016, debbono possedere i requisiti per accedere ai benefici di cui alla legge n. 238 del 2010, anche in relazione al relativo regime di decadenza e di cumulo, tralasciando i requisiti richiesti per accedere al nuovo regime fiscale di cui all articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015. Alle precisate condizioni, i lavoratori dipendenti, rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015, possono optare entro il 30 aprile 2017 (termine festivo prorogato di diritto al 02 maggio 2017, primo giorno seguente non festivo), in modo irrevocabile, per il nuovo regime fiscale, che prevede una riduzione della base imponibile ai fini IRPEF del 30 per cento per l anno di imposta 2016 e del 50 per cento a decorrere dal periodo di imposta 2017 e per i tre periodi successivi. Con riferimento alla decorrenza dell opzione, atteso il tenore letterale dell articolo 3, comma 3-novies, del d. l. n. 244, del 2016, che si limita a prorogare il termine per esercitare l opzione di cui all articolo 16, comma 4, del d.lgs. n. 147 del 2015, si è ritenuto far decorrere gli effetti della predetta opzione a partire dall anno di imposta 2016 e fino al 2020. Tale soluzione è coerente con il dettato normativo del citato comma 4 che prevede la possibilità di optare per gli anni 2016-2020 per il nuovo regime fiscale previsto per i lavoratori impatriati, in alternativa all applicazione per il biennio 2016 e 2017 delle agevolazioni di cui alla legge n. 238 del 2010. Inoltre, la decorrenza degli effetti della nuova opzione dal periodo di imposta 2016, con effetti fino al 2020, garantisce parità di trattamento tra i lavoratori dipendenti che hanno esercitato l opzione nell anno 2016 e i lavoratori dipendenti che la eserciteranno entro il 02 maggio 2017.. In merito all esercizio dell opzione, il presente Provvedimento prevede che i lavoratori dipendenti devono presentare una richiesta contenente precise indicazioni al fine di consentire al datore di lavoro di applicare i benefici fiscali previsti dall articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 e darne evidenza nella dichiarazione e nella certificazione unica di cui all articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Per l anno di imposta 2016, i benefici sono riconosciuti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al medesimo anno; mentre, dall anno di imposta 2017, 5

i benefici sono riconosciuti dal datore di lavoro a partire dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dal 1 gennaio 2017. Nell ipotesi in cui l agevolazione non possa essere riconosciuta dal datore di lavoro, il contribuente può comunque fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi. Il datore di lavoro non applica i benefici quando il lavoratore comunica il trasferimento della residenza o del domicilio all estero, prima del decorso dei cinque anni dal rientro in Italia, coerentemente con l ipotesi di decadenza prevista dall articolo 7 della legge n. 238 del 2010. Relativamente ai termini e alle modalità di versamento il contribuente può avvalersi delle ordinarie regole previste per il versamento delle imposte ai sensi dell articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, compreso il pagamento rateale ai sensi dell articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In particolare, in base all articolo 17 del d.p.r. n. 435 del 2001, i contribuenti possono effettuare il pagamento entro il 30 giugno 2017 ovvero entro il 31 luglio 2017 (il 30 luglio è domenica) maggiorando l importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d interesse corrispettivo; invece, in base all articolo 20 del d.lgs. n. 241 del 1997, previa opzione esercitata in sede di dichiarazione, possono versare le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte in rate mensili di uguale importo, ad eccezione dell acconto di novembre che deve essere versato in un unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda. Attribuzioni del Direttore dell Agenzia delle Entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); 6

Statuto dell Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001. Disciplina normativa di riferimento. Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi ; Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi ; Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, in particolare l articolo 20 che disciplina i pagamenti rateali; Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all imposta regionale sulle attività produttive e all imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ; Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ; Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari, in particolare l articolo 17 che disciplina i termini di versamento; 7

Legge 30 dicembre 2010, n. 238, recante Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia ; Decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, in particolare il comma 12-octies dell articolo 10; Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, recante Disposizioni recanti misure per la crescita e l internazionalizzazione delle imprese, in particolare l articolo 16 che disciplina il regime speciale per lavoratori impatriati; Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 29 marzo 2016; Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, in particolare l articolo 7-quater, comma 19; Legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, commi 150 e 151, recante Bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 ;. Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante Proroga e definizione di termini e, in particolare, articolo 3, comma 3-novies. *** La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, lì 31 marzo 2017 IL DIRETTORE DELL AGENZIA Rossella Orlandi (firmato digitalmente) 8