del 29 novembre 2016 (Stato 1 gennaio 2017)

Documenti analoghi
Sezione 1: Definizioni e obiettivi di promozione. del 29 novembre 2016

Sezione 1: Obiettivi. Sezione 2: Strumenti. del 25 novembre 2015 (Stato 1 gennaio 2016)

del 23 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani

Ordinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico

Ordinanza concernente l adeguamento di ordinanze all ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare

Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

COMUNE DI FAENZA SETTORE CULTURA-ISTRUZIONE SERVIZIO CULTURA REGOLAMENTO DI SETTORE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DI BENEFICI ECONOMICI DIVERSI

Ordinanza concernente la ricerca agronomica

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell assicurazione per la vecchiaia

Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

1. Aiuti finanziari a progetti che promuovono le pari opportunità delle persone con disabilità

Legge sulla promozione della cultura (LPCult)

sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Ordinanza sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

Ordinanza del DFI concernente il Premio del cinema svizzero

Concessione rilasciata a Teleclub

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Ordinanza del DFI

Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale

PANORAMICA DEI POSSIBILI FONDI D ARCHIVIO IN SVIZZERA CHE POTREBBERO

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito

Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1

Ordinanza sugli emolumenti del Museo nazionale svizzero

del 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014)

Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Art bonus. Dai credito all arte ti restituisce gli interessi. Venerdì 12 febbraio 2016

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015)

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

852.1 Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale

Ordinanza del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale

Assegno per l innovazione per le PMI

del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003)

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Regione Lazio. Leggi Regionali 14/07/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 56

sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Regolamento concernente l impiego dei mezzi del Fondo di sicurezza stradale

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati

REGOLAMENTO DEL MUSEO DELLA STORIA DEL GENOA

Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi

Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia

Ordinanza sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero

196.1 Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte

Il termine museo deriva dal greco antico mouseion, la casa delle Muse, figlie di Zeus e protettrici delle arti e delle scienze.

FONDAZIONE PUGLIA AVVISO ANNO finanziamento di idee progettuali * * *

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 capoverso 1 della legge del 14 dicembre sul cinema (legge), ordina:

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Prof. Simona Rinaldi. Musei e critica d arte

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)

446.1 Legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche

Ordinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Legge federale sulla ricerca

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Regolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno

Ordinanza sull indennizzo delle perdite subite nell utilizzazione delle forze idriche

Legge federale sulle scuole universitarie professionali

Ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero

Ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni concernente la legge sulle telecomunicazioni

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile

Ordinanza sull Elenco federale dei beni culturali

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno

Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

Comune di Volpiano Provincia di Torino

Richiesta contributo per la realizzazione di

Ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni concernente la legge sulle telecomunicazioni

Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle banche estere in Svizzera

Legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri

Ordinanza del DDPS concernente le automobili per istruttori

Regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie

Ordinanza sul computo globale dell imposta

Obiettivi strategici del Consiglio federale per il Museo nazionale svizzero

A B C. VII. La perequazione finanziaria intercomunale. 1 La compensazione finanziaria verticale; l indice di capacità finanziaria

Disegno sulla promozione delle attività extrascolastiche

Transcript:

Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale del 29 novembre 2016 (Stato 1 gennaio 2017) Il Dipartimento federale dell interno (DFI), visto l articolo 28 capoverso 1 della legge dell 11 dicembre 2009 1 sulla promozione della cultura (LPCu), ordina: Sezione 1: Definizioni e obiettivi di promozione Art. 1 Definizioni Nella presente ordinanza s intende per: a. museo: un istituzione permanente senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che acquisisce, conserva, studia, fa conoscere ed espone testimonianze materiali e immateriali dell umanità e del suo ambiente a fini di studio, educazione e diletto; b. collezione: 1. se designa un istituzione è sinonimo di museo, 2. fondo di oggetti di proprietà di un museo o di una collezione o il cui possesso è garantito a questi ultimi per almeno 50 anni, che illustra un determinato tema in modo sistematico e rappresentativo e i cui oggetti sono di norma beni culturali originali, sempre che il tema della collezione vi si presti; c. rete: istituzione secondo l articolo 3 capoverso 1 dell ordinanza del 23 novembre 2011 2 sulla promozione della cultura. Art. 2 Obiettivi di promozione Il sostegno di musei, collezioni e reti di terzi (istituzioni) ha lo scopo di: a. contribuire alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio culturale; b. potenziare le istituzioni; c. facilitare l accesso del grande pubblico alle istituzioni e al patrimonio culturale. RU 2016 4859 1 RS 442.1 2 RS 442.11 1

Promozione della cultura Sezione 2: Ambiti di promozione Art. 3 1 Le istituzioni possono essere sostenute mediante i seguenti tipi di aiuti finanziari: a. aiuti finanziari per le spese d esercizio (contributi d esercizio); b. aiuti finanziari per le spese di progetti di salvaguardia del patrimonio culturale, segnatamente misure di inventariazione e digitalizzazione di opere d arte legate all accertamento e alla pubblicazione delle provenienze (contributi a progetti); c. aiuti finanziari per le spese di premi di assicurazione legati al prestito di opere per mostre temporanee in Svizzera (contributi a premi di assicurazione). 2 Non sussiste alcun diritto a un sostegno. Sezione 3: Requisiti di promozione Art. 4 Requisiti per i contributi d esercizio a musei e collezioni 1 Musei e collezioni devono: a. possedere una collezione costituita principalmente da Helvetica; b. disporre di una strategia collezionistica e gestionale; c. svolgere tutte le attività di cui all articolo 1 lettera a; d. disporre di un impegno vincolante di finanziamento pubblico a livello cantonale o comunale, di importo almeno equivalente al contributo federale, non comprese le prestazioni in natura e le prestazioni in servizi; e. riconoscere e applicare il Codice etico del 4 novembre 1986 3 del Consiglio internazionale dei musei (ICOM) e i Principi della Conferenza di Washington del 3 dicembre 1998 4 applicabili alle opere d arte confiscate dai nazisti. 2 Sono considerati Helvetica i beni culturali che hanno uno stretto legame con la Svizzera. Art. 5 Contributi d esercizio alle reti di terzi 1 Beneficiano di un contributo d esercizio di importo invariato esclusivamente le seguenti istituzioni: a. la Fondazione svizzera per la Fotografia; 3 Codice etico dell ICOM del 4 nov. 1986, modificato il 6 lug. 2001 e il 4 ott. 2004. Disponibile sul sito www.bak.admin.ch/ > Patrimonio culturale > Opere d arte frutto di spoliazioni > Etica dei musei. 4 I Principi di Washington sono disponibili sul sito www.bak.admin.ch > Patrimonio culturale > Opere d arte frutto di spoliazioni > Basi internazionali. 2

Regime di promozione in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale. O del DFI 442.121.1 b. l Associazione per la salvaguardia della memoria audiovisiva della Svizzera Memoriav; c. la Fondazione Archivio svizzero della danza; d. l Associazione dei musei svizzeri; e. la fondazione Passaporto Musei Svizzeri. 2 Nel periodo 2017 2019 beneficia di un contributo d esercizio di importo invariato anche la Fondazione per l Istituto Svizzero di Roma. Art. 6 Requisiti per i contributi a progetti I progetti devono essere tecnicamente fondati e disporre di una struttura organizzativa adeguata. Art. 7 Esclusione di contributi multipli Le istituzioni beneficiarie di un contributo d esercizio non possono essere sostenute anche mediante contributi a progetti o contributi a premi di assicurazione. Sezione 4: Criteri di promozione Art. 8 Criteri di promozione per i contributi d esercizio a musei e collezioni Per i contributi d esercizio a musei e collezioni si applicano i seguenti criteri di promozione: a. irradiamento e qualità dell istituzione, segnatamente alla luce del numero di ingressi e di utenti delle proposte on-line, delle pubblicazioni scientifiche, delle cooperazioni a livello nazionale e internazionale e dell interesse mediatico; b. importanza della collezione, segnatamente alla luce dell unicità della stessa, del suo volume e del suo valore culturale per la Svizzera; c. importanza del lavoro di mediazione, segnatamente alla luce della portata, della qualità, della diversità e dell innovatività dell offerta di mediazione. Art. 9 Criteri di promozione per i contributi a progetti Per i contributi a progetti si applicano i seguenti criteri di promozione: a. prestigio e importanza dell istituzione; b. importanza culturale e storica dei beni culturali; c. urgenza delle misure; d. rapporto costo-utilità delle misure; e. ammontare dell autofinanziamento e dell apporto di terzi. 3

Promozione della cultura Art. 10 Criteri di promozione per i contributi a premi di assicurazione Per i contributi a premi di assicurazione si applicano i seguenti criteri di promozione: a. prestigio e importanza dell istituzione; b. importanza culturale e artistica della mostra; c. importanza culturale e storica dei prestiti; d potenziale di pubblico; e. ammontare dell autofinanziamento e dell apporto di terzi. Sezione 5: Calcolo dei contributi e numero massimo di progetti e mostre sostenuti Art. 11 Aliquote massime e minime dei contributi Gli aiuti finanziari ammontano: a. nel caso dei contributi d esercizio a musei e collezioni: al massimo al 30 per cento del budget complessivo dell istituzione e al minimo a 250 000 franchi; b. nel caso dei contributi a progetti: al massimo al 50 per cento dei costi complessivi del progetto, ma al massimo a 100 000 franchi per progetto e al minimo a 20 000 franchi per progetto; c. nel caso dei contributi a premi di assicurazione: al massimo al 50 per cento dei premi di assicurazione complessivi di una mostra, ma al massimo a 150 000 franchi per mostra e al minimo a 20 000 franchi per mostra. Art. 12 Numero massimo di progetti e mostre sostenuti 1 Per ogni bando di concorso sono erogati contributi a progetti a 25 istituzioni al massimo. 2 Ogni anno sono erogati contributi a premi di assicurazione a 6 mostre al massimo. Sezione 6: Procedura e ulteriori disposizioni Art. 13 Procedura per i contributi d esercizio a musei e collezioni 1 L Ufficio federale della cultura (UFC) decide circa l erogazione dei contributi d esercizio. 2 Le richieste di contributi d esercizio a musei e collezioni devono essere presentate all UFC al più tardi due anni prima dell inizio del periodo di sostegno. Le richieste per il periodo 2018 2022 devono essere presentate entro il 31 marzo 2017. 3 Le richieste devono documentare l adempimento dei requisiti di promozione e contenere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri di promozione. 4

Regime di promozione in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale. O del DFI 442.121.1 4 Per la valutazione specialistica delle richieste l UFC può farsi coadiuvare da esperti. 5 L UFC conclude contratti di prestazioni con i beneficiari di contributi d esercizio. Vi disciplina segnatamente l ammontare dell aiuto finanziario e le prestazioni che i beneficiari devono fornire. Art. 14 Procedura per i contributi a progetti 1 L UFC decide di norma ogni due anni, sulla base di un bando di concorso, circa l erogazione di contributi a progetti. 2 Il termine per l inoltro delle richieste è fissato nel relativo bando. Le richieste di contributi a progetti per gli anni 2018 2020 devono essere presentate all UFC entro il 31 ottobre 2017. 3 Le richieste devono documentare l adempimento dei requisiti di promozione e contenere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri di promozione. Devono contenere una descrizione del progetto con l indicazione degli obiettivi, una lista delle misure e uno scadenzario nonché un preventivo e un piano finanziario. Art. 15 Procedura per i contributi a premi di assicurazione 1 L UFC decide ogni anno, sulla base di un bando di concorso, circa l erogazione di contributi a premi di assicurazione. 2 Le richieste di contributi a premi di assicurazione devono essere presentate all UFC entro il 31 ottobre di ogni anno. 3 Le richieste devono contenere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri di promozione. 4 Le istituzioni che hanno ricevuto un contributo a premi di assicurazione l anno precedente non possono essere sostenute nuovamente l anno successivo. Art. 16 Ordine di priorità Nel decidere circa l ammontare dei contributi si ponderano i singoli criteri di promozione. È data priorità alle richieste che soddisfano al meglio i criteri di promozione nel loro insieme. Art. 17 Oneri 1 I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a: a. rendere noto il sostegno concesso dall UFC; b. fornire all UFC tutte le informazioni necessarie concernenti l aiuto finanziario concesso; c. comunicare senza indugio all UFC modifiche sostanziali concernenti l aiuto finanziario concesso. 5

Promozione della cultura 2 Le istituzioni beneficiarie di contributi d esercizio devono offrire le informazioni di base destinate al pubblico in almeno due lingue nazionali. 3 I beneficiari di contributi a progetti e di contributi a premi di assicurazione sono tenuti inoltre a presentare all UFC, entro tre mesi dalla conclusione del progetto, un rapporto finale e un conto di chiusura. Sezione 7: Disposizioni finali Art. 18 Disposizioni transitorie 1 Per le procedure ancora in corso al momento dell entrata in vigore della presente ordinanza si applica l ordinanza del DFI 25 novembre 2015 5 concernente il regime di promozione 2016 2017 in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale. 2 I musei e le collezioni che hanno beneficiato di un contributo d esercizio nel 2016 e nel 2017 e che dal 2018 non saranno più sostenuti o saranno sostenuti con un contributo inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quello del 2017, possono beneficiare di un contributo transitorio unico per il 2018. L UFC decide su presentazione di una richiesta circa l erogazione del contributo transitorio tenendo conto in particolare: a. dell ammontare attuale dell aiuto finanziario; b. della situazione finanziaria dell istituzione; c. dei criteri di promozione di cui all articolo 8; d. delle ripercussioni della riduzione del contributo sulle attività dell istituzione nel 2018. 3 Le richieste per l erogazione di un contributo transitorio devono essere presentate entro il 31 marzo 2017. Esse devono contenere tutte le indicazioni di cui al capoverso 2. Art. 19 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2017. 5 RU 2015 5591 6