P08 ATEsercizio di affittacamere rev.55.4.17 Definizione Sono "esercizi di affittacamere" le strutture composte da non più di sei camere, con una capacità ricettiva non superiore a 14 posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari ai clienti. Nell'attività di affittacamere non è obbligatorio abitare nell'appartamento oggetto di attività. L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, qualora tale attività sia svolta dal medesimo titolare in una struttura immobiliare unitaria. Il titolare di esercizio di affittacamere può somministrare alimenti e bevande limitatamente alle persone alloggiate. Normativa di riferimento Legge 7 agosto 1990 n. 241 (art. 19) 2007 L.R. 16 luglio 2007 n.15 (artt. 4142) Legge Regionale 1 ottobre 2015 n. 27 s.m.i. Politiche regionali in materia turismo e attrattività del territorio lombardo. Regolamento Regionale 5 agosto 2016, n.7 Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n.27 D.g.r. 16 gennaio 2017 n. X/6117 Approvazione contrassegni Identificativi delle strutture ricettive non alberghiere. Prerequisiti Requisiti soggettivi:
possesso dei requisiti morali previsti dall articolo 11 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.); assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia assenza di condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin) Se l attività comprende la somministrazione di alimenti e bevande, il titolare per la ditta individuale o il legale rappresentante, per le società o l eventuale delegato devono essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti. Requisiti minimi obbligatori Foresterie Lombarde e Locande Supplemento n. 32 Lunedì 08 agosto 2016 20 Bollettino Ufficiale ALLEGATO C REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE Requisiti oggettivi:
I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienicosanitarie previste per i locali di civile abitazione. Gli appartamenti utilizzati per l'attività di affittacamere devono essere dotati di un servizio igienicosanitario ogni 6 posti letto o frazione di 6 superiore a 2, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza dover attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. Gli affittacamere devono assicurare avvalendosi della normale organizzazione familiare i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo dell'alloggio: a) pulizia dei locali e cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente, ed almeno una volta alla settimana; b) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento; c) telefono ad uso comune. Cosa occorre Per aprire e/o modificare subentrare (trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa) un esercizio di affittacamere occorre presentare, indipendentemente dalla modalita di gestione scelta esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Settimo Milanese una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it, Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica unica regionale, accedendo al seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/milano/comune/t/i700 come dettagliatamente indicato nel procedimento: P08 Informazioni sulla S.C.I.A., la Segnalazione Certificata di Inizio Attività
INDICAZIONI PER IL PAGAMENTO ATS Per aprire e/o modificare l esercizio dell attività è necessario effettuare il versamento dei relativi oneri alla ATS Città Metropolitana che occorre fare anche nel caso di modifica della ragione sociale della società. Con decorrenza 27/05/2016, ATS ha introdotto le nuove tariffe di segreteria per gli adempimenti in materia igienico/sanitaria di competenza. Il nuovo importo per la presentazione di SCIA in materia di commercio è di 50,00. Il versamento va effettuato, indicando nella causale "Milano 1 versamento SCIA": tramite bonifico bancario intestato a: ATS MILANO CITTA METROPOLITANA, INTESA SAN PAOLO FILIALE 01876 VIA VERDI 8 MILANO, IBAN: IT52 U030 6909 4001 0000 0046 162 con bollettino postale: conto corrente postale n. 41078205 ATS DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO SERV. TESORERIA EX MILANO 1 Note Le SCIA hanno validità permanente salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all attività svolta o ai locali. In caso di periodi di sospensione dell attività è necessario inoltrare comunicazione.gli obblighi da rispettare nell esercizio dell attività sono: esporre, nei locali di ricevimento dei clienti ed in ogni unità abitativa, i prezzi minimi e massimi; denunciare alla Provincia, tramite il Comune, entro il 31 luglio di ogni anno, i prezzi per l anno successivo, per le nuove aperture occorre provvedere direttamente presso la Provincia dare alloggio unicamente alle persone munite di documento di riconoscimento
compilare e far sottoscrivere dal cliente la scheda ministeriale di dichiarazione delle proprie generalità comunicare all autorità di pubblica sicurezza le generalità di tutte le persone alloggiate, entro ventiquattro ore dal loro arrivo TEMPI DI LEGGE Ai sensi dell'articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241, l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al Capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui sopra. TEMPI DI QUALITA La verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese con la S.C.I.A., l accertamento dei requisiti e l inoltro agli altri Enti / uffici competenti per il controllo di loro pertinenza, vengono effettuati entro 50 giorni dalla data di ricevimento della SCIA. Il termine può essere interrotto per la richiesta di documentazione integrativa.