1 scheda giurisprudenza del forum cittadini del mondo r.amarugi a cura di alessio e maurizio buzzani

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1 INDICE DELLA SCHEDA MASSIMARIO FORUM CITADINI DEL MONDO R.AMARUGI Le sentenze utili agli stranieri ai professionisti e agli operatori No all'espulsione dello straniero che convive con il nipote minorenne italiano RIFERIMENTI NORMATIVI Articolo 28 (comma 1 lett, b) - Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento - Dpr 394/1999 Articolo 19 (comma 2, lett. c))- Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili. Dlgs 286/1998 Articolo 30 - Permesso di soggiorno per motivi familiari Dlgs 286/1998 RASSEGNA STAMPA SULL ARGOMENTO PROPOSTO Il Giornale degli Stranieri Rassegna stampa a cura della Redazione del Forum Cittadini del Mondo La CASSAZIONE: NON VA ESPULSO LO STRANIERO CHE VIVE CON UN NIPOTE MINORENNE Fonte blitzquotidiano.it 04/05/2012 Accedi alla pagina web originale Autore Leggi e commenta la notizia Sull argomento puoi liberamente discutere nel Forum Cittadini del Mondo R.Amarugi http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=25187#25187 Il Giornale degli Stranieri Rassegna stampa a cura della Redazione del Forum Cittadini del Mondo NO ESPULSIONE IMMIGRATO CLANDESTINO CHE VIVE CON NIPOTINO. CASSAZIONE Fonte immigrazione.aduc.it 04/05/2012 Accedi alla pagina web originale Autore Leggi e commenta la notizia - Sull argomento puoi liberamente discutere nel Forum Cittadini del Mondo R.Amarugi http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=25183#25183 Il Giornale degli Stranieri Rassegna stampa a cura della Redazione del Forum Cittadini del Mondo NIENTE ESPULSIONE PER LO STRANIERO CONVIVENTE CON IL NIPOTE ITALIANO Fonte immigrazione.biz 04/05/2012 Accedi alla pagina web originale Autore Leggi e commenta la notizia - Sull argomento puoi liberamente discutere nel Forum Cittadini del Mondo R.Amarugi http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=25185#25185

2 CLASSIFICAZIONE IN MASSIMARIO FORUM Ritenuto in fatto in diritto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE 1 ORDINANZA omissis 1. La relazione depositata ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c. e' del seguente tenore: "1. - Il Ministero dell'interno ha proposto ricorso per cassazione - affidato ad un solo motivo - contro il decreto depositato il 10.3.2011 con il quale la Corte d'appello di Milano ha rigettato il reclamo proposto dalla predetta Amministrazione avverso il provvedimento del Tribunale che aveva accolto il ricorso proposto da XXXXX/XXXXX contro il diniego di permesso di soggiorno, richiesto il 5.11.2008, per motivi familiari ai sensi degli articoli 28 lett. b) D.P.R. n. 394/1999[ e 30 d.lgs n. 286/1998. Secondo la corte del merito, poiché il cittadino straniero conviveva con il nipote, minori di età, avente cittadinanza italiana (il quale all'epoca della richiesta di permesso di soggiorno aveva quattro anni), era applicabile il divieto di espulsione di cui all'articolo 19, comma 2, lett. c), d.lgs n. 286/1998, talché ai sensi degli articoli 28 lett. b) D.P.R. n. 394/1999 e 30 d.lgs n. 286/1998 il questore avrebbe dovuto rilasciare il permesso di soggiorno per motivi familiari, posto che nella concreta fattispecie il padre del minore aveva confermato "l'adesione progetto di convivenza". L intimato non ha svolto difese. 2. - L'Amministrazione ricorrente denuncia violazione di legge invoca la giurisprudenza della S.C. secondo la quale la situazione di convivenza dello straniero con parente entro il quarto grado di cittadinanza italiana e minori di età non configura la condizione di divieto d'espulsione del primo prevista dall'articolo 19, secondo comma, lettera c) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, (nella formulazione vigente anteriormente alla modifica introdotta dall'articolo 1, comma 22, lett. p), della legge 15 luglio 2009, n. 94), in quanto la predetta condizione non può essere fondata su una scelta volontaria che deve escludersi possa essere espressa da una minore nè potrebbe essere manifestata dagli esercenti la potestà genitoriale (principio applicativo da Sez. 1, sentenza n. 15246 del 4 luglio 2006 ad una fattispecie nella quale era invocata la convivenza dello straniero con parente entro il quarto grado di cittadinanza italiana di quattro anni). Il ricorso appare manifestamente infondato. Invero, il provvedimento impugnato è conforme alla giurisprudenza più recente di questa Sezione (Cass., 23 settembre 2011 n. 19464, la quale, dopo avere dato atto che nella fattispecie decisa la volontà di mantenere rapporto di convivenza era stata manifestata sia dal minori e dai genitori dello stesso ha ritenuto operante il divieto di cui all'articolo 19 T.U.I.; in senso conforme cfr I, c.c. del 14 novembre 2011 su ricorso R.G. 3291/2010, in corso di pubblicazione, in relazione a minore di sette mesi di età). La dottrina ha evidenziato che la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con L. n. 176 del 1991, all'articolo 12, introduce l'obbligo di tener conto delle opinioni del minore in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguardi solo se si tratti di "fanciullo capace di discernimento" e "tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità" prevedendo, peraltro, che il

3 minore possa essere ascoltato non solo direttamente, ma anche tramite di un rappresentante o di un organo appropriato, compatibilmente con le regole della legislazione nazionale". Nella concreta fattispecie di parente di nazionalità italiana dello straniero espulso aveva, all'epoca, quattro anni e la volontà di mantenere la convivenza con il parente entro al quarto grado è stato espresso da genitori del minore. Ciò è quanto basta (rapporto di parentela entro al quarto grado e convivenza volontario con il parente) per ritenere sussistente il divieto di cui all'articolo 19 n. 2 lett. c) T.U.I., nel testo applicabile ratione temporis. Il ricorso, dunque, può essere deciso in camera di consiglio. 2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quale essi si fondano e che concludono alle rigetto del ricorso. Nulla va disposti in ordine alle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 marzo 2012. DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 3 MAGGIO 2012

4 RIFERIMENTI NORMATIVI Articolo 14 - Convenzione sui diritti del fanciullo(new York 20 novembre 1989 (ratificata con legge Legge 27 maggio 1991, n. 176) 1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. 2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale. Articolo 28 (comma 1 lett, b) - Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento - Dpr 394/1999 1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno: a) per minore eta', salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore eta' e' rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato medesimo ed e' valido per tutto il periodo necessario per l'espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato, e' immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza; a-bis) per integrazione sociale e civile del minore, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato per i minori stranieri; b) per motivi familiari nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del testo unico; c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d), del testo unico; d) per motivi umanitari negli altri casi, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni di cui all'articolo 19, comma 1, del testo unico Articolo 19 (comma 2, lett. c))- Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili. Dlgs 286/1998 1. In nessun caso puo' disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. 2. Non e' consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi; b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9; c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalita' italiana; d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. (2A) 2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilita', degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonche' dei minori, ovvero delle vittime di

5 gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalita' compatibili con le singole situazionipersonali, debitamente accertate Articolo 30 - Permesso di soggiorno per motivi familiari Dlgs 286/1998 1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari e' rilasciato: a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore; b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti; c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare e' convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione puo' essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare; d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari e' rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potesta' genitoriale secondo la legge italiana. 1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), e' immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non e' seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), e' rigettata e il permesso di soggiorno e' revocato se e' accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato. 2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro. 3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29 ed e' rinnovabile insieme con quest'ultimo. 4. Comma abrogato dal d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30. 5. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di eta', il permesso di soggiorno puo' essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro. 6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' contro gli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita' familiare, l'interessato puo' proporre opposizione all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.