CAPITOLATO D ONERI PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO (CIG: C)

Documenti analoghi
Schema di contratto per l affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo (CIG: Z7D1173C5F) 1. Oggetto del servizio

CAPITOLATO D ONERI PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO (CIG: EBE )

CAPITOLATO D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO. periodo dal al

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI MONTEMURLO CARMIGNANO POGGIO A CAIANO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

COMUNE DI AGRIGENTO Settore IV Patrimonio Serv. I

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

COMUNE di MONTESILVANO (PROVINCIA di PESCARA)

R E G I O N E V E N E T O Segreteria Regionale per la Sanità Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità

DISCIPLINARE DI INCARICO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, ASSISTENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

AVVISO PUBBLICO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

SERVIZIO TRIENNALE DI CONSULENZA, BROKERAGGIO E CONSEGUENTE COPERTURA ASSICURATIVA CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

CAPITOLATO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

SACUAG AREA ACQUISTI CAPITOLATO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

COMUNE DI QUARTU SANT' ELENA PROVINCIA DI CAGLIARI

COMUNE DI PERUGIA S.O CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE - VICESEGRETARIO CAPITOLATO SPECIALED APPALTO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

CNF CAPITOLATO SPECIALE DI GARA PER L ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI COSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO (CIG: )

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI I.R.I.S. CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI. - con sede legale in via C.

PROCEDURA APERTA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO CAPITOLATO SPECIALE

PROGETTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI PIANTEDO

COMUNE DI CORCIANO (Provincia di Perugia)

COMUNE DI CAGLIARI CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Foglio Patti e Condizioni per l espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Montelupo Fiorentino

COMUNE DI OLBIA PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

(SCHEMA DI CONTRATT art. 279 c. 1 lett. f) D.P.R. n. 207/2010) CONTRATTO D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SIRVIZIO DI CONSULENZA,

COMUNE DI ACICASTELLO Città metropolitana di Catania

SCHEMA CONTRATTO D APPALTO TRA. Ferrovienord S.p.A., con sede in Milano, Piazzale Cadorna, 14 - Capitale

CONTRATTO DI APPALTO

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

F066 - Brokeraggio assicurativo

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO C.I.G.: D

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BASIANO E DI MASATE PROVINCIA DI MILANO

CONTRATTO PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI IMPIANTI E SEDI Dl ACIAM S.P.A. NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DELL AQUILA.

CONTRATTO FRA IL COMUNE DI GENOVA E... PER LA GESTIONE DEL CENTRO SERVIZI INTEGRATI PER. IL COMUNE DI GENOVA, di seguito per brevità, denominato

PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL TRIENNIO 2017/2020 PER ANPAL SERVIZI SPA CAPITOLATO SPECIALE

TRENTINO TRASPORTI S.P.A. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Contratto per la prestazione di manodopera e nolo di mezzi meccanici. per l esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO FORNITURA GASOLIO USO RISCALDAMENTO PER CENTRALI TERMICHE - ANNO 2009

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. Periodo: dall 1 Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2020.

Raccolta N. del /2014

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

CONTRATTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO TRA PREMESSO

CAPITOLATO D APPALTO

CONTRATTO DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELLA CASA DI RIPOSO IN FAVORE DI ANZIANI

CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A.T.E.R. DI POTENZA PERIODO

All. A CONTRATTO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CAPITOLATO SPECIALE SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA

LOTTO 1 - PICCOLI CONTENITORI. 1.a) 7 lt. cont. da sottolavello per la raccolta di rifiuti organici 3.000

Articolo 1 - Stazione Appaltante

SCHEMA DI CONTRATTO T R A. FERROVIENORD S.p.A., con sede in Milano, P.le Cadorna n. 14 Capitale

****** DIREZIONE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI ASSICURAZIONI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 338 / 2016

COMUNE DI FINO MORNASCO Provincia di Como

CAPITOLATO DI APPALTO SCHEMA CONTRATTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DEI GABINETTI PUBBLICI ALL INTERNO DEL COMPLESSO

COMUNE di FUCECCHIO (Provincia di Firenze)

ARPA Molise CAPITOLATO GENERALE GARA - CIG D43

SERVIZIO AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI N. 5 DEL

COMUNE DI MANZANO S e r v i z i o AFFARI LEGALI

COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE Provincia di Venezia p. IVA Via Roma Campolongo Maggiore tel. 049/ Fax.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL AQUILA Amministrazione Centrale Area Affari Generali Settore acquisti, gare, contratti CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SCRITTURA PRIVATA PER CONFERIMENTO D INCARICO PROFESSIONALE (artx33, cornma 1, C.C.)

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO CIG Z371AB50FA

Determinazione num. 55 Data adozione 30/03/2016 COMUNE DI RESANA PROVINCIA DI TREVISO. Determina di Impegno Proponente: Andretta Alessandra

COMUNE DI IMOLA. n. del CONVENZIONE TRA ***** E LA COOPERATIVA SOCIALE ***** PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ******, AI SENSI

Procedura aperta per l affidamento dei SERVIZI DI LAVAGGIO CASSONETTI RACCOLTA RIFIUTI - C.I.G.:

1) COMUNE DI JESI. Cod. Fisc rappresentato dal Dott. presso la residenza municipale del Comune di Jesi, sita in Jesi il quale

ALLEGATO 8. FACSIMILE CAUZIONI (Mod. 1 e Mod. 2)

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con Aon spa Broker assicurazioni I L D I R E T T O R E G E N E R A L E

Gruppo di Azione Costiera per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca delle isole minori siciliane GRUPPO DI AZIONE COSTIERA ISOLE DI SICILIA

PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA MANIFESTAZIONE D INTERESSE, PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO CAPITOLATO TECNICO

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Schema Contratto di affidamento di incarico

Città di Rivoli Corso Francia Rivoli (To) Tel P.IVA

DICHIARAZIONE. della Ditta/Ente... CF/P.IVA..

COMUNE DI ALTOPASCIO

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO - CIG.

Comune di Pieve a Nievole CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Descrizione dell Operazione garantita:

L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TUTELARE TEMPORANEA PERIODO...

SCHEMA DI CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI CONSULENTE TECNICO PER LE ATTIVITA DI FRUIZIONE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE

LETTERA DI INVITO (CIG: Z2A1AB66F7 - CUP: B55I )

COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE SERVIZI TECNICI ENERGETICO (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E.R.P.) CIG - CUP

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 3 legge n. 136/2010 Tracciabilità dei flussi finanziari

COMUNE DI FISCAGLIA Provincia di FERRARA

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE D OPERA

Disciplinare di conferimento dell incarico per redazione. attestato di prestazione energetica Centro Territoriale

SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE DI N. 1 FIGURA PROFESSIONALE DI TEMPORARY MANAGER,

TRA P R E M E S S O C H E :

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

Nuova Università Valdostana s.r.l. DISCIPLINARE DI INCARICO RELATIVO AL SERVIZIO DI SUPPORTO AL COORDINATORE DEL CICLO AI SENSI

Codice Fiscale e Partita IVA

CITTÀ DI OZIERI PROVINCIA DI SASSARI CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

BANDO DI GARA Direttiva 2004/18/CE Decreto Legislativo 163/2006 SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI

Transcript:

CAPITOLATO D ONERI PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO (CIG: 571961037C) Art. 1 Finalità Il presente capitolato ha per oggetto l affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza in materia assicurativa ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito, denominato broker ), ai sensi dell art. 106 del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209, consistente nell individuazione, a seguito di attività di risk management, dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi cui il Comune di Legnago è esposto, nelle attività di assistenza e collaborazione, con i competenti uffici dell Ente, nella definizione dei contenuti dei contratti assicurativi, nonché nella gestione dei sinistri, sia attivi che passivi, e dei risarcimenti e/o indennizzi dei relativi danni. Art. 2 Prestazioni oggetto dell incarico Il servizio concerne l analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore del Comune di Legnago (VR) e comprende, in via indicativa e non esaustiva, le seguenti attività specialistiche: a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi connessi all'attività dell'amministrazione; b) analisi delle polizze assicurative in essere, al fine di individuare e analizzare le eventuali carenze e proporre possibili interventi di razionalizzazione; c) impostazione del programma assicurativo personalizzato per ottimizzare le protezioni attive e passive, completo delle indicazioni relative ai premi ottenibili dal mercato, dei costi approssimativi degli interventi di miglioramento delle protezioni attive e passive e di quelli per la stima preventiva dei beni; d) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti; e) relazioni periodiche sullo stato delle coperture dei rischi, con proposta di eventuali aggiornamenti delle coperture assicurative al fine di ottimizzare la copertura dei rischi stessi e delle coperture; f) proposte di aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze del Comune di Legnago e alle evoluzioni legislative e regolamentari, nonché in relazione all analisi del mercato assicurativo e alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici; g) gestione dei contratti assicurativi con controllo sulla emissione di polizze, appendici, scadenza dei ratei e ogni altra attività amministrativa e contabile connessa; h) assistenza continuativa nella gestione dei sinistri nelle varie fasi di trattazione (dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative) con valutazione semestrale dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolto l'ente, con produzione di report indicanti dati numerici (numeri sinistri, ammontare liquidazioni effettuate) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti); i) puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all'andamento del rischio; j) assistenza nello svolgimento delle gare ad evidenza pubblica, in caso di contrazione di nuove polizze, con la predisposizione di idonei capitolati speciali d'appalto, di inviti a gara conformi alla normativa vigente al momento della gara stessa, individuazione dei criteri di aggiudicazione, nonché assistenza nella valutazione delle offerte tecniche; k) supporto formativo del personale dipendente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi; l) resa di pareri di assistenza e consulenza su questioni in materia assicurativa o attinente, che dovranno essere forniti, anche per via telematica, entro il termine di 5 giorni dalla data della richiesta. Firma per accettazione 1

Art. 3 Situazione assicurativa del Comune di Legnago (VR) Le polizze assicurative del Comune di Legnago (VR), attualmente in corso, sono le seguenti: RAMO COMPAGNIA PREMIO DATA EFFETTO SCADENZA ALL RISKS FONDIARIA-SAI Ass.ni 31.655,00 01/01/2014 31/12/2018 Rcto ITAS Mutua Ass.ni 98.000,00 01/01/2014 31/12/2014 Polizza RC PATRIMONIALE LLOYD S OF LONDON (colpa lieve) 6.357,00 01/01/2014 31/12/2018 Polizza INFORTUNI ITAS Mutua Ass.ni CUMULATIVA 4.685,00 01/01/2014 31/12/2018 Polizza INCENDIO/FURTO ITAS Mutua Ass.ni VEICOLI DELL ENTE 1.135,00 01/01/2014 31/12/2018 RCA libro matricola ITAS Mutua Ass.ni 11.514,00 01/01/2014 31/12/2018 Tutela Legale AIG Europe Limited 9.250,00 01/01/2014 31/12/2018 Art. 4 Durata del servizio Il servizio avrà la durata di tre (3) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, in pendenza della stipulazione stessa, previa in ogni caso la positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare e dei requisiti professionali richiesti all impresa affidataria. In caso di scadenza naturale o anticipata, il broker s impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività fino all insediamento del nuovo broker, qualora non siano state ancora completate le procedure per l affidamento del servizio. L'incarico dovrà intendersi automaticamente decaduto in caso di sopravvenuta incompatibilità con eventuali disposizioni di legge. Art. 5 Corrispettivi Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere finanziario per il Comune di Legnago, in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato, sarà a carico delle Compagnie assicurative con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi dell Ente. Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione chiesta dal broker in sede di gara e troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi. Art. 6 Svolgimento del servizio E esplicitamente convenuto che restano in capo al Comune di Legnago l assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d assicurazione e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette, così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti. Entro i limiti di cui al comma precedente, il Comune di Legnago autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici. Resta a carico del broker ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni affidate, rimanendo esso organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell Amministrazione appaltante. Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell Ente, né è in grado di impegnare lo stesso, se non previa esplicita autorizzazione. Art. 7 Obblighi delle parti contraenti Il broker, nell esecuzione del servizio s impegna a: Firma per accettazione 2

- impiegare propri mezzi e risorse, accollandosi gli oneri concernenti il reperimento e l'utilizzo della documentazione necessaria; - svolgere il servizio alle condizioni di cui al presente capitolato, alla documentazione di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite; - garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'ente; - non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali; - non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest ultimo, né eseguire alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'ente; - mettere a disposizione dell'amministrazione comunale ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo; - fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'amministrazione comunale; - garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi. Dalla data di decorrenza del rapporto contrattuale, inoltre, il broker è tenuto a: - assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'ente, come individuato ai sensi del presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il broker attualmente affidatario del servizio per il pieno e completo passaggio delle competenze. In particolare, il broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio del servizio di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data; - tenere il segreto d'ufficio e osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del codice civile. Sono a carico del broker: - tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento del servizio; - i rischi connessi all'esecuzione del servizio; - tutte le eventuali spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto. L'ente avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, nei termini previsti dal D.Lgs. n. 209/2005, e imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker. L'Amministrazione s'impegna a: - non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker; - rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del comune di Legnago, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo; - indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al broker; - fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità,obblighi e adempimenti riguardanti il servizio; - citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del broker; Art. 8 Referente del broker Il broker s impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato, di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'ente per il servizio oggetto del presente capitolato. Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo a eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente a ogni richiesta avanzata dall'ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo. Il broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), e il sostituto del Firma per accettazione 3

referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona di adeguata esperienza lavorativa. Art. 9 Responsabilità del Broker Il Broker è l'unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare agli organi Comunali competenti. Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi Comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio. Il Broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato. I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dal servizio, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa valida per tutto il periodo contrattuale, requisito richiesto per la partecipazione alla gara. Art. 10 - Garanzie L aggiudicatario, ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti, dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) del valore del servizio affidato, individuata in. 6.000,00.- a garanzia della perfetta e integrale esecuzione del contratto. L'importo della garanzia fideiussoria definitiva è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI CEI EN 45000 UNI CEI EN ISO/IEC 17000 UNI CEI ISO 9000, ai sensi dell art. 75, comma 7, del Codice dei contratti, in corso di validità. Tale cauzione dovrà avere validità per tutta la durata del servizio e dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell elenco speciale di cui all art. 107 del D.Lgs. 385/1993, con espressa previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e di operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell Amministrazione. La cauzione sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale. Art. 11 Pagamento dei premi Il pagamento dei premi verrà effettuato dal Comune di Legnago al broker, il quale, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo, il broker dovrà trasmettere all Ente i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza. Non sono imputabili all'ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal Broker. Il versamento del premio in favore del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile. Art. 12 Divieto di subappalto e cessione del contratto Per la particolare tipologia di prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto, salvo quanto previsto dall art. 116 del Codice dei Contratti. Art. 13 Risoluzione e recesso L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'aggiudicatario, in tutti i casi previsti dalla vigente normativa, vale a dire nel caso in cui si verifichino inadempienze o gravi negligenze rispetto agli obblighi contrattuali, intendendosi anche quelli contenuti negli atti di gara. Firma per accettazione 4

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da almeno due contestazioni di addebito, con l'indicazione di un termine per eventuali controdeduzioni, notificate a mezzo di posta raccomandata, alle quali l aggiudicatario non abbia adempiuto adeguatamente a giudizio dell Amministrazione. La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l'iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione di cui al D.Lgs. 209/05 da parte dell'aggiudicatario o nel caso lo stesso perda i requisiti di cui all art. 38 del Codice dei contratti. È fatto salvo ogni diritto dell'ente al risarcimento per i danni subiti. Art. 14 Privacy Ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, il Comune di Legnago informa che i dati forniti dagli operatori economici, obbligatori per le finalità connesse alla procedura di gara e per l eventuale successiva stipula del contratto, saranno oggetto di trattamento da parte della medesima Amministrazione, in quanto titolare del trattamento, nel rispetto ed in conformità con le leggi vigenti e per le finalità connesse al procedimento. Gli operatori economici hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal titolo II, parte I, del D.Lgs. n. 196/2003. L Amministrazione provvederà a nominare l aggiudicatario responsabile del trattamento dei dati personali (ordinari, sensibili e giudiziari) a mezzo di proprio provvedimento, che lo stesso sottoscriverà per accettazione. Art. 15 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. A tal fine comunica al Comune di Legnago (VR) il conto dedicato, anche in via non esclusiva e le generalità delle persone delegate ad effettuare le operazioni sullo stesso conto: Banca IBAN... Intestatario del conto:....... - dedicato in via non esclusiva a commesse pubbliche, che dovrà essere utilizzato come unico strumento per transazioni finanziarie con la Pubblica Amministrazione utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario. Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare nel suddetto conto sono le seguenti: -...... -...... -.. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al comma 1 art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., il codice identificativo di gara (C.I.G.), attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante. Il broker aggiudicatario s impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati. Art. 16 Registrazione del contratto L'aggiudicazione sarà regolata da scrittura privata, da registrarsi in caso d'uso. Tutte le spese di stipula e di eventuale registrazione sono a carico del Broker. Art. 17 - Clausola compromissoria e foro competente Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato, degli atti di gara e del successivo contratto sarà competente il foro di Verona. È esclusa la competenza arbitrale, di conseguenza il contratto non conterrà la clausola compromissoria dell arbitrato di cui all art. 241 comma 1-bis del Codice dei contratti. Firma per accettazione 5

Art. 18 - Disposizioni particolari L Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare al Comune di Legnago ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, ferma restando la facoltà del comune di Legnago di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che l Impresa possa eccepire inadempimenti alcuni nei confronti del Comune stesso. Art. 19 - Norme di rinvio Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia a quanto disposto dalle norme vigenti nella materia oggetto dell appalto. Firma per accettazione 6