Comune di Sinalunga (Prov. di Siena) REGOLAMENTO COMUNALE CIMITERI



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Comune di Sinalunga (Prov. di Siena) REGOLAMENTO COMUNALE CIMITERI 1

S O M M A R I O Art. Descrizione Art. Descrizione 1 2 3 CAPO I NORME GENERALI Oggetto del Regolamento Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali. Loculi soggetti a concessione 15 CAPO VI DECADENZA DELLE CONCESSIONI Cause di decadenza CAPO VII SEPOLTURA DELLE SALME, ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE E CREMAZIONE 4 Limiti alle concessioni 16 Inumazione CAPO II PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI 17 18 Tumulazione Esumazione 5 Atto di concessione 19 Estumulazione 6 Durata delle concessioni 20 Cremazione 7 Tariffa delle concessioni Responsabilità per danni. CAPO VIII NORME TRANSITORIE 8 Concessioni per tumulazioni provvisorie 21 Procedura per la regolarizzazione delle concessioni CAPO III DIRITTO ALL USO CAPO IX NORME FINALI 9 Divieto di cessione dei diritti d uso 22 Leggi ed atti regolamentari 10 11 CAPO IV - MANUTENZIONE Autorizzazione ad eseguire lavori. Doveri in ordine alla manutenzione 23 24 25 26 Abrogazione di precedenti disposizioni Rinvio dinamico Vigilanza Sanzioni Tutela dei dati personali CAPO V RINNOVO DELLE CONCESSIONI RINUNCIA ALLE CONCESSIONI 27 Entrata in vigore 12 Rinnovo delle concessioni 13 Rinuncia alle concessioni 14 Rinuncia alle concessioni Rimborso parziale del canone 2

CAPO I NORME GENERALI Art. 1 Oggetto del regolamento. 1. Il presente regolamento detta alcune norme generali di polizia mortuaria in attuazione del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e disciplina la concessione in uso, a privati di loculi cimiteriali. Art. 2 Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali 1. Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre che alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui: - al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed aggiunte; - al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: Approvazione del regolamento di polizia mortuaria e successive modificazioni; - al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell ordinamento dello stato civile, ai sensi dell art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 Art. 3 Loculi soggetti a concessione. 1. Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento, i loculi di nuova costruzione, quelli già concessi e resisi disponibili. Art. 4 Limiti alle concessioni 1. La concessione di loculi cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata alle famiglie aventi la residenza anagrafica in questo comune, con le seguenti modalità: I loculi verranno venduti solo in caso di decesso. A richiesta è consentita l opzione d acquisto anche: al coniuge o al convivente more uxorio, superstite; a coloro che hanno il coniuge o il parente di I (in linea diretta ascendente e discendente) e di II (in linea collaterale) sepolto nel territorio del Comune di sinalunga, ovvero il parente di I (in linea diretta ascendente e discendente) e di II (in linea collaterale) in vita e residente nel Comune di Sinalunga; a coloro che, già residenti in Sinalunga, abbiano trasferito, da un periodo non superiore a cinque anni, la loro residenza in un altro Comune perché ricoverati presso case di riposo e/o di cura, ovvero perché trasferiti in altro Comune presso congiunti, ovvero chi abbia avuto la residenza nel Comune di Sinalunga per almeno 25 anni cumulativamente; nell ipotesi prevista dal successivo art. 19; 3

I loculi verranno venduti per ogni lotto, partendo dal basso verso l alto, da sinistra verso destra. Non possono essere concessi loculi per la sola tumulazione di resti o ceneri, nell attesa della costruzione di appositi colombari in ogni cimitero, possono essere utilizzati quelli adibiti ad ossari. 2. L elencazione di cui sopra è tassativa e quindi non suscettibile di interpretazione estensiva; CAPO II PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI Art. 5 Atto di concessione 1. Le concessioni cimiteriali di cui al precedente Art. 1 sono fatte, a seguito di richiesta verbale e previo accertamento da parte dell ufficio competente di quanto stabilito al precedente punto 4; 2. L atto di concessione segue lo schema approvato dalla Giunta Comunale. Art. 6 Durata delle concessioni. 1. Le concessioni di loculi cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 50 (cinquanta), decorrenti dalla data della quietanza di pagamento del corrispettivo. 2. Le concessioni di ossari hanno durata perpetua. Art. 7 Tariffa delle concessioni Responsabilità per danni. 1. Le concessioni sono fatte con l applicazione del canone in vigore al momento della domanda di concessione; 2. Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi e tombe, arrecati da ignoti o per imperizia nell uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri. Art. 8 Concessioni per tumulazioni provvisorie 1. La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie, è consentita se: a) viene autorizzata dal Responsabile del Settore Finanziario sentito il Responsabile del Settore Patrimonio, ritenendo fondati i motivi della provvisorietà; b) ha una durata non superiore ad un anno; c) viene stipulato regolare contratto; d) viene versato un importo fisso, rapportato al 50% del canone di cui al precedente articolo 7. 4

CAPO III DIRITTO ALL USO Art. 9 Divieto di cessione dei diritti d uso 1. E vietata la cessione del diritto d uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune. 2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a cinque volte il costo di concessione del loculo vigente al momento, nonché alla rimozione della salma a proprie spese. Art. 10 Autorizzazione ad eseguire lavori. CAPO IV MANUTENZIONE 1. Nessun lavoro può essere eseguito all interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale. Art. 11 Doveri in ordine alla manutenzione. 1. Il Concessionario ed i suoi successori provvedono, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del loculo e delle eventuali opere aggiuntive che l amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene ed a rimuovere eventuali abusi; 2. In caso di inadempienza a tali obblighi, il Responsabile del Settore Patrimonio, ricorre al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell esecuzione delle opere stesse, che sono eseguite eventualmente d ufficio con spese a carico dei concessionari. CAPO V RINNOVO DELLE CONCESSIONI RINUNCIA ALLE CONCESSIONI Art. 12 Rinnovo delle concessioni. 1. I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, ad ottenere il rinnovo delle concessioni. 2. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, inoltrano apposita domanda al comune. 3. L eventuale diniego è pronunciato dal Responsabile del Settore Patrimonio con apposita motivata determinazione da notificare al richiedente nei termini di legge; 5

4. Il rinnovo della concessione: a) può essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento; b) è perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta è quella delle tariffe al momento vigenti per le nuove concessioni. Art. 13 Rinuncia alle concessioni. 1. I concessionari possono, in qualsiasi momento, rinunciare alla concessione. 2. La rinuncia risulta da apposita dichiarazione. Il Responsabile del Settore Patrimonio, dopo essersi accertato che il loculo o i loculi oggetto della rinuncia si trovano in un normale stato di conservazione, con apposita determinazione prende atto della rinuncia e dispone il pagamento della somma determinata in applicazione della tariffa di cui al successivo art. 14. 3. I loculi retrocessi o comunque rientrati nella piena disponibilità del comune, sono riassegnati in concessione. 4. Il Responsabile del Settore Patrimonio, dopo aver disposto quanto prescritto dal precedente comma 2, include il loculo o i loculi rientrati nella piena disponibilità del Comune in apposito elenco da trasmettere al settore finanziario per metterlo a disposizione di quanti possono avere interesse ad ottenere, in concessione, i detti loculi. Art. 14 Rinuncia alle concessioni Rimborso parziale del canone. 1. Per la rinuncia alla concessione è rimborsata la somma risultante dall applicazione della seguente formula matematica: A x T S = A - N Dove S = somma da rimborsare A = somma pagata per la concessione T = numero degli anni interi trascorsi dalla data di concessione N = durata totale in anni della concessione. Art. 15 Cause di decadenza. CAPO VI DECADENZA DELLE CONCESSIONI 1. La decadenza delle concessioni ha luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria. 2. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, è dichiarata, con atto motivato, dal Responsabile del Settore Patrimonio e notificato ai concessionari o aventi titolo. 3. Con lo stesso atto è fissato il giorno in cui, incaricati, del comune, si recano nel cimitero per redigere il verbale di consistenza di quanto è oggetto della concessione. 6

4. Nel caso di decadenza dalla concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie. 5. Le operazioni di recupero sono eseguite sotto la stretta sorveglianza del Responsabile del Servizio Sanitario della A.U.S.L.. Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente Art. 11, sono precisate: a) le notizie che precedono; b) il termine entro cui sono eseguite le estumulazioni con l avvertimento che, non provvedendovi, sono eseguite d ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell ossario del Comune. CAPO VII SEPOLTURA DELLE SALME, ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE E CREMAZIONE Art. 16 Inumazione. 1. Per l inumazione si osservano le disposizioni di cui al Capo XIV (da art. 68 ad art. 75) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: Approvazione del regolamento di Polizia Mortuaria e successive modificazioni. Art. 17 Tumulazione. 1. Per l inumazione si osservano le disposizioni di cui al Capo XV (da art. 76 ad art. 81) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria e successive modificazioni. Art. 18 Esumazione. 1. Le esumazioni straordinarie prima del compimento del prescritto decennio di rotazione, possono essere eseguite a richiesta dell Autorità giudiziaria, oppure, previa autorizzazione del Sindaco, quando la salma debba essere trasferita in altra sepoltura o cremata. Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza dell Ufficiale Sanitario o di un suo delegato. 2. Nelle esumazioni straordinarie ordinate dall Autorità giudiziaria, le salme dovranno essere trasportate alla sala di autopsia osservando le norme eventualmente impartite dalla stessa Autorità. 3. Le esumazioni straordinarie, almeno che non siano state ordinate dall Autorità giudiziaria non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. Se la salma è di persona deceduta a seguito di malattia infettiva contagiosa, occorre che siano trascorsi due anni dalla inumazione e che l Ufficiale Sanitario rilasci il relativo nulla osta, a meno che l esecuzione non sia ordinata dall Autorità giudiziaria. Art. 19 Estumulazione. 1. Le estumulazioni ordinarie sono di regola eseguite allo scadere della concessione, salvo che non ricorrano le condizioni di decadenza previste dal titolo terzo attinente le concessioni cimiteriali. Il feretro estumulato, se la salma non è completamente mineralizzata, dovrà essere inumato, dopo che sia stato provveduto a praticare numerose aperture nella cassa metallica. La durata della inumazione dovrà essere non inferiore a 5 anni, salvo che 7

l Ufficiale Sanitario non prescriva un periodo maggiore. L inumazione verrà eseguita nell area comune, se l interessato non è concessionario di apposita area cimiteriale. 2. Il Sindaco può autorizzare, indipendentemente dalla scadenza della concessione ed in qualsiasi periodo dell anno, l estumulazione di feretri da trasportare in altra sede, nello stesso cimitero od in un cimitero diverso, a condizione, che aperto il loculo, l Ufficiale Sanitario o suo delegato constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento può essere fatto senza pericolo per la salute pubblica. L Ufficiale Sanitario può prescrivere che il feretro, per attuarne il trasporto in altro cimitero, debba essere introdotto entro una nuova cassa di legno, di spessore non inferiore a cm. 3 oppure rivestito di lamiera metallica, saldata a fuoco, di almeno 3/10 di mm. di spessore. Art. 20 Cremazione. 1. Per la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei desunti si fa riferimento ai principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regione Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti). Si richiamano altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria), del DPR 254/03, la Circ. MS 24/93 e Circ. MS n 10/98. 2. In linea con la normativa vigente, la disposizione di cui al precedente comma, intende salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione. A tal fine, nel rispetto comunque delle norme sopra citate, il Sindaco potrà assumere decisioni in presenza di casi particolari, previa acquisizione di specifico indirizzo della Giunta Comunale. CAPO VIII NORME TRANSITORIE Art. 21 Procedura per la regolarizzazione delle concessioni. 1. Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati devono produrre, l originale della quietanza rilasciata dal tesoriere comunale o altra prova dell avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dal Settore Finanziario. CAPO IX NORME FINALI Art. 22 Leggi ed atti regolamentari. 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili: - il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; - il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: Approvazione del regolamento di polizia mortuaria e successive modificazioni; - il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell ordinamento dello stato civile, ai sensi dell art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 8

nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia; Art. 23 Abrogazione di precedenti disposizioni. 1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono da intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti. 2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento. Art. 24 Rinvio dinamico 1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. 2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata. Art. 25 Vigilanza Sanzioni 1. Per la verifica dell osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le relative attività. 2. Le sanzioni derivanti dall accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I^ e II^ del capo della legge 24.11.1981, n. 689. 3. Il trasgressore ha sempre l obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce. Art. 26 Tutela dei dati personali. 1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni. Art. 27 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore con l esecutività della deliberazione di approvazione. 9