ATTIVITA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (ANAGRAFE, STATOCIVILE ELETTORALE LEVA) E SERVIZI CIMITERIALI SERVIZI SVOLTI DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI CAMAIRAGO



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ATTIVITA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (ANAGRAFE, STATOCIVILE ELETTORALE LEVA) E SERVIZI CIMITERIALI SERVIZI SVOLTI DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI CAMAIRAGO ATTIVITA ANAGRAFICA DI STATO CIVILE ELETTORALE LEVA SERVIZI CIMITERIALI Trasferimenti di residenza rilascio carta d identità, rilascio certificazione anagrafica e di stato civile aiuto nella compilazione delle autocertificazione, legalizzazione di foto e autentica di firma, autentica di copie, ricerche anagrafiche, passaggi di proprietà beni mobili, Rilascio modulistica e spiegazioni per il passaporto Gestione dell AIRE(Anagrafe degli Italiani residenti all estero) Redazione degli atti di nascita, morte, matrimonio, cittadinanza Separazioni e Divorzi presso il comune in base alle nuove norme; iscrizione agli albi elettorali, rilascio delle tessere elettorali, raccolta firme referendum, Gestione delle elezioni Servizi cimiteriali, Tumulazioni, estumulazioni, redazione delle concessioni cimiteriali e relativi rinnovi

SERVIZIO Descrizione CONTRATTO CONCESSIONE CIMITERIALE E un atto mediante il quale vengono definite l attribuzione del posto cimiteriale e la sua durata. Al decesso i famigliari del defunto possono chiedere in concessione ai fini della sepoltura, un loculo a muro, un loculo in terra (tomba) o un ossario (in caso di cremazione). La durata della concessione del loculo cimiteriale è di 40 anni. La durata della concessione dell ossario o cinerario è di 10 anni. I loculi a muro sono concedibili solo in presenza di un deceduto, non sono quindi prenotabili da persone viventi. E possibile la prenotazione di loculo adiacente a quello assegnato alla salma, da parte del coniuge vivente o da parenti di primo grado ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI I famigliari dei defunti possono richiedere l estumulazione delle salme, anche prima della scadenza della concessione, per la sepoltura in altro cimitero o lo spostamento in tombe, cappelle o loculi all interno del cimitero comunale. Tramite l impresa incaricata delle operazioni cimiteriali si provvede ad eseguirne le operazioni di concerto con gli stessi famigliari e secondo le tariffe vigenti. Decorso il periodo ordinario di sepoltura di 40 anni in loculo, i resti mortali devono essere estumulati e secondo le volontà dei famigliari vengono collocati in una celletta ossario trentennale oppure deposti nell ossario comune. A seguito di manifestazione di volontà è possibile autorizzare la cremazione; tali operazioni vengono eseguite secondo le tariffe vigenti, dalla ditta incaricata e autorizzata dal Comune. REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Norma e regolamenta tutte le attività per la corretta gestione del cimitero comunale. Il cittadino può rivolgersi all'ufficio Segreteria (tel.0363/944521) per qualsiasi informazione o comunicazione o per consultare il regolamento di polizia mortuaria oppure visionare il regolamento sul sito del comune di Camairago. ILLUMINAZIONE VOTIVA AL CIMITERO Il servizio si riferisce all illuminazione dei posti cimiteriali (lumino) ed e gestito da ditta esterna (I.E.P. di Pietra Carolina di Pavia) che provvede all allacciamento all impianto elettrico del lumino, a seguito di richiesta. Successivamente la ditta provvede ad inviare la bolletta annuale per il pagamento del canone. La ditta, a seguito di segnalazione telefonica da parte del privato, provvede, inoltre, alla sostituzione delle lampadine dei lumini fulminati, senza alcun costo aggiuntivo.

CERTIFICATI D ANAGRAFE E DI STATO CIVILE rilascio immediato costo: se esente 0,25 diritti di segreteria se in bollo 0,50 diritti di segreteria oltre al bollo di 16,00 (certificati di stato civile esenti per legge) I certificati d anagrafe e di stato civile sono attestazioni rilasciate dal Sindaco riguardanti le risultanze dei registri di stato civile, della popolazione residente e dell'a.i.r.e. Il certificato anagrafico non contiene, per tutela della privacy, l indicazione dei gradi di parentela. I certificati attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modifiche hanno validità illimitata. I restanti hanno validità di 6 mesi dal rilascio. In ottemperanza a quanto disposto dall art. 15 della Legge n.183 del 12.11.2011, in vigore dal 01.01.2012, le suindicate certificazioni sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. STATO DI FAMIGLIA STORICO (tempi di rilascio dipendono dalle ricerche di archivio, massimo 15 giorni dalla richiesta) costo: se esente 0,25 diritti di segreteria se in bollo 0,50 diritti di segreteria oltre al bollo di 16,00 se vi è ricerca manuale d archivio perché la famiglia non è più residente da molto tempo, costo: se esente 0,25 diritti di segreteria oltre ad 2,58 per ogni persona facente parte della famiglia se in bollo 0,50 diritti di segreteria oltre ad 5,16 per ogni persona facente parte della famiglia (oltre al bollo di 16,00) E una ricerca di archivio. Serve per certificare la composizione di una determinata famiglia all origine o ad una data storica.

AUTENTICA DI FIRMA E COPIA (rilascio immediato) costo: se esente 0,25 diritti di segreteria se in bollo 0,50 diritti di segreteria oltre al bollo di 16,00 L autentica di firma consiste nell attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell identità di chi sottoscrive. E necessaria per le dichiarazioni sostitutive dell atto di notorietà da presentare a privati o per deleghe a terzi per la riscossione di benefici economici. In quest ultimo caso, l autentica è necessaria anche se la delega è da produrre alla pubblica amministrazione e a gestori dei pubblici servizi. L autentica di copia è l attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, della conformità all originale di un documento. L autentica può essere effettuata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco. Qualora si tratti di atti da presentare ad una Pubblica Amministrazione o a un gestore di pubblico servizio, l interessato può rendere una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà nella quale si dichiara che la copia dell atto è conforme all originale; tale dichiarazione deve essere sottoscritta dall interessato e accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento. LEGALIZZAZIONE FOTOGRAFIA (rilascio immediato) Costo: 0,25 diritti di segreteria E l attestazione, da parte di una pubblica amministrazione, che l immagine fotografica corrisponde all interessato. Serve per il rilascio di documenti personali quali il passaporto, patente di guida, patente di guida nautica, porto d armi. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTI DI NOTORIETA (rilascio immediato) se esente 0,25 diritti di segreteria se in bollo 0,50 diritti di segreteria oltre al bollo di 16,00 Il cittadino può attestare stati, qualità personali e fatti di cui è a diretta conoscenza tramite una dichiarazione sottoscritta secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000. Si utilizza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con i gestori di pubblici servizi e con i privati (se acconsentono). Con la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, il cittadino può dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza di fatti, stati e qualità personali riguardanti sé stesso o terzi.

E' sufficiente sottoscriverla e allegare fotocopia della carta d'identità valida. L'autentica della firma è prevista solo se la dichiarazione viene consegnata ad un privato oppure ad organi della Pubblica Amministrazione o a gestori pubblici servizi per la riscossione di benefici economici. CARTA D IDENTITA (rilascio immediato) Costo 5,40 E un documento munito di fotografia rilasciato su supporto cartaceo. Serve a dimostrare l identità personale del suo titolare. Può essere utilizzato per l espatrio nei Paesi dell Unione Europea ed in quelli dove le convenzioni lo prevedono. L art. 10 del D.L. 13.05.2011 n.70, ha introdotto nuove disposizioni in materia di Carta d Identità. E stato soppresso il limite minimo di età precedentemente fissato in anni 15, per cui tale documento può essere rilasciato a tutti i cittadini, sia italiani che stranieri, dall età di zero anni. La validità temporale varia a seconda delle fasce di età: - per i minori di tre anni la validità del documento è di 3 anni - per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni la validità del documento è di 5 anni - per i maggiori di età la validità del documento è di 10 anni. Se il minore di anni 14, cittadino italiano, espatria non accompagnato dai genitori, deve essere in possesso della dichiarazione di affido, con firma dei genitori autenticata e convalidata dall Ufficio di P.S. competente. CAMBIO DI INDIRIZZO O RESIDENZA (immediato) Nessun costo Il Cittadino che cambia la propria residenza all interno del Comune è tenuto a darne comunicazione entro 20 gg. all ufficio Anagrafe. Questa dichiarazione può essere resa dall interessato o da altra persona anche tramite raccomandata. Serve per regolarizzare la propria posizione anagrafica. TRASFERIMENTO DI CITTADINO DA ALTRO COMUNE O DA ESTERO (immediato) Nessun costo E la dichiarazione resa dal cittadino che proviene da un altro comune o dall estero; deve essere resa all Ufficio Anagrafe entro 20 gg. dal trasferimento. Serve per essere iscritti nell anagrafe della popolazione residente del comune.

TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ALL ESTERO Nessun costo (immediato) E la dichiarazione resa dal cittadino Italiano o Straniero che stabilisce la dimora abituale all estero. Il cittadino Italiano o Straniero, prima di trasferirsi all estero, deve darne comunicazione all Ufficio Anagrafe. Il cittadino Italiano, quando si trova nello Stato estero, deve presentarsi al Consolato o all Ambasciata Italiana per rendere la dichiarazione di dimora abituale e per richiedere l iscrizione all A.I.R.E.(Anagrafe degli italiani residenti all'estero). CITTADINANZA ITALIANA E GIURAMENTO entro 8 giorni: Dalla ricezione della documentazione valida per i 18enni che chiedono la cittadinanza in base all art.4 c.2 legge 91/92 Dalla ricezione del decreto per gli altri casi Costo: 200,00 da versare al Ministero dell interno La cittadinanza è l espressione di appartenenza ad uno stato sovrano. Dà titolo alla partecipazione sociale e politica nello Stato. Il riconoscimento, l acquisto e la perdita della cittadinanza italiana sono regolamentati dalla Legge n.91 del 5 febbraio 1992. Per maggiori dettagli consultare: www.interno.it, scegliere poi il link riguardante la cittadinanza. Il cittadino straniero che intende acquisire la cittadinanza italiana, deve farne richiesta alla Prefettura di Lodi, che ne rilascia il Decreto. Produce gli effetti il giorno successivo al "giuramento" innanzi al Sindaco. Il cittadino straniero nato in Italia e che vi ha sempre vissuto regolarmente (residente e con titoli di soggiorno) tra il 18esimo ed il 19esimo anno di età può ottenere la cittadinanza italiana direttamente dal Sindaco del comune di residenza. DENUNCIA DI NASCITA E la dichiarazione dell avvenuta nascita di un bambino, resa da un genitore oppure congiuntamente da entrambi i genitori, nel caso in cui non siano coniugati tra loro. La denuncia di nascita può essere effettuata alla Direzione dell Ospedale entro 3 giorni dall evento. Il genitore può effettuare la dichiarazione di nascita anche presso il Comune di nascita o di residenza entro 10 giorni dall evento, presentando l attestazione di nascita rilasciata dall ostetrica e un documento d identità valido. Contestualmente alla denuncia di nascita il comune provvede alla richiesta di attribuzione del codice fiscale al neonato, necessario per la scelta del pediatra presso la competente ASL. Il codice fiscale verrà rilasciato entro due/tre giorni dalla dichiarazione di nascita.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO (immediato alla ricezione dei documenti ) Costo: 1 marca da bollo da 16,00 se entrambi residenti nello stesso comune, n.2 marche da bollo se residenti in 2 comuni diversi E una formalità preliminare al matrimonio. Serve per rendere noto alla comunità la volontà di contrarre matrimonio sia civile che di altro culto. Le pubblicazioni di matrimonio vengono effettuate all Albo Pretorio On Line sul sito ufficiale del Comune di Camairago. La richiesta delle pubblicazioni di matrimonio deve essere presentata all Ufficio Stato Civile del Comune di residenza di uno dei futuri sposi. MATRIMONIO CIVILE costi: nessun costo se ci si sposa presso il comune per la celebrazione Presso il Castello Borromeo di Camairago vedi la sezione matrimoni in Castello più sotto E l unione di due persone e si celebra presso la Casa Comunale. Serve a istituzionalizzare l unione affettiva di due persone. La richiesta va inoltrata all Ufficio Stato Civile. Gli sposi devono comunicare i loro dati, i dati dei testimoni, il regime patrimoniale scelto, la data del matrimonio. Per la celebrazione è necessario aver effettuato le pubblicazioni di matrimonio. DENUNCIA DI MORTE Quando avviene un decesso è necessario effettuare la denuncia entro 24 ore all Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto l evento, al fine di provvedere alla stesura del relativo atto di morte e dei conseguenti adempimenti. Il parente o l Impresa di Pompe Funebri autorizzata, deve rivolgersi all Ufficio di Stato Civile per la comunicazione del decesso, munito dei documenti rilasciati dal medico accertante il decesso, attestanti il giorno e l ora dell evento. CREMAZIONE Nel rispetto della volontà espressa in vita dal de cuius, nelle forme previste dalla Legge n.130 del 30 marzo 2001, ed in applicazione della Legge Regione Lombardia n.22 del 18 novembre 2003, il familiare più prossimo può richiedere la cremazione e conseguente tumulazione o affidamento dell urna o spargimento delle ceneri, rivolgendosi all ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso.

ALBO GIUDICI POPOLARI Sono elenchi biennali nei quali vengono iscritti quei cittadini che, tramite sorteggio, andranno a comporre la Corte d Assise e la Corte d Appello, assieme a due magistrati, nei processi penali. L iscrizione avviene d ufficio o su domanda degli interessati, che deve essere presentata al Sindaco, quando viene affisso l apposito manifesto. Per essere iscritto nell Albo dei Giudici Popolari occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: - cittadinanza italiana - età compresa tra i 30 e i 65 anni - licenza di scuola media inferiore (Albo Corte d Assise) - diploma di scuola media superiore (Albo Corte d Appello). Non possono essere iscritti: i magistrati e in generale tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze amate dello Stato, i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione. SCRUTATORI E PRESIDENTI DI SEGGIO In caso di votazioni, occorre procedere alla costituzione del seggio elettorale, del quale fanno parte un presidente, 3 o 4 scrutatori e un segretario. Il presidente è responsabile della sezione elettorale; lo scrutatore collabora per il buon funzionamento del seggio elettorale, mentre il segretario viene scelto direttamente dal Presidente; quest ultimo e gli scrutatori vengono estratti da appositi albi predisposti, rispettivamente, dalla Corte d Appello e dall Ufficio Elettorale Comunale. Per essere iscritto nell Albo degli Scrutatori occorre essere iscritto nelle liste elettorali del comune, possedere la licenza di Scuola Media Inferiore, non lavorare presso il servizio elettorale, non appartenere alle Forze Armate in servizio e non essere candidato alle elezioni. L Albo degli scrutatori è tenuto dall Ufficio Elettorale del comune. Per essere iscritti nell Albo dei Presidenti di seggio occorre essere iscritti nelle liste elettorali del comune, essere in possesso di diploma di Scuola Media Superiore, non lavorare presso il servizio elettorale, non appartenere alle Forze Armate in servizio, non essere candidato alle elezioni e non avere più di 70 anni. L albo dei Presidenti di Seggio è tenuto dalla Corte d Appello Milano, alla quale l Ufficio Elettorale invia le richieste di iscrizione e di cancellazione ricevute dagli elettori. TESSERA ELETTORALE La Tessera Elettorale, istituita nel 2000, serve per essere ammessi all esercizio del diritto di voto, in occasione di qualsiasi consultazione elettorale o referendaria. In caso di votazione va esibita, presso il proprio seggio elettorale, unitamente ad un documento di identificazione. La Tessera Elettorale, contrassegnata da un numero progressivo identificativo, riporta l indicazione delle generalità dell elettore (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), il numero di sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione e di collegio, nonché la individuazione della circoscrizione, o regione, in cui è possibile esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione. Specifici spazi sono inoltre riservati alla certificazione dell avvenuta partecipazione alla votazione, che sarà effettuata mediante apposizione, da parte dello scrutatore, del bollo della sezione.

La tessera elettorale, viene consegnata a tutti gli elettori residenti nel Comune, è strettamente personale, ha carattere permanente e consente la partecipazione a diciotto consultazioni elettorali o referendarie La tessera elettorale è consegnata all elettore presso la sua abitazione. In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il comune di nuova iscrizione provvede a consegnare al titolare una nuova tessera, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente iscrizione. In caso di variazione di indirizzo (all interno del Comune) che comporti anche un cambio di sezione elettorale viene spedito all elettore un tagliando adesivo riportante l aggiornamento, che il titolare deve incollare all interno della tessera elettorale, in apposito riquadro. In caso di deterioramento, smarrimento o furto della tessera, il Comune rilascia il duplicato della tessera previa presentazione da parte dell interessato di apposita domanda, da effettuarsi personalmente presso l Ufficio Elettorale.

SEPARAZIONE E DIVORZI Nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio. Legge 10 novembre 2014, n. 162 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (14G00175) (G.U. n. 261 del 10-11- 2014 - Supp. Ordinario n. 84) Separazioni e divorzi davanti all'ufficiale di Stato Civile L art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall 11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli di entrambi i coniugi e di uno solo di essi), e a condizione che l accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni. Competente a ricevere l accordo è il Comune di: iscrizione dell atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio) trascrizione dell atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all estero residenza di uno dei coniugi Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970). All atto della conclusione dell accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a 16,00.

SERVIZIO: Descrizione MATRIMONI CIVILI Dall anno 2015 é possibile celebrare matrimoni con rito civile non solo presso il municipio, ma anche, su richiesta dei nubendi, presso il Castello Borromeo di Camairago. Ciò grazie ad una accordo stipulato col Conte Borromeo, che ha ceduto in Comodato d uso gratuito una sala del castello, denominato sala degli stemmi, nella quale si potranno celebrare matrimoni civili. Questa possibilità ci sembra molto interessante, sia per i nostri giovani sposi sia per gli sposi non residenti in Camairago che, sicuramente numerosi, coglieranno l occasione per approfittare dello scenario romantico per una cerimonia in castello. Per avere informazioni in proposito contattare l ufficio dello stato civile del Comune oppure consultare il il sito del comune Le tariffe per la celebrazione del matrimonio in Castello sono le seguenti ALMENO UN CONIUGE RESIDENTE ENTRAMBI I CONIUGI NON RESIDENTI TARIFFA GIORNI FERIALI TARIFFA GIORNI FESTIVI 100,00 150,00 200,00 250,00