Circolare n. 21. del 2 luglio 2013. Imposta di bollo - Aumento degli importi INDICE



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Transcript:

Circolare n. 21 del 2 luglio 2013 Imposta di bollo - Aumento degli importi fissi INDICE 1 Premessa...2 2 Decorrenza degli aumenti...2 3 Ammontare dei nuovi importi...2 4 Ambito di applicazione dei nuovi importi...3 4.1 Atti soggetti all imposta di bollo di 2,00 euro...3 4.2 Atti soggetti all imposta di bollo di 16,00 euro...3 5 Applicazione dell imposta di bollo...5 6 Sanzioni e responsabilità per il pagamento...5 6.1 Sanzioni...5 6.2 Responsabilità...6

1 PREMESSA Per effetto dell art. 7-bis co. 3 del DL 26.4.2013 n. 43, inserito in sede di conversione nella L. 24.6.2013 n. 71, sono stati aumentati gli importi dell imposta di bollo stabiliti in misura fissa. In particolare, a seguito degli aumenti, gli atti che erano soggetti ad imposta di bollo nella misura fissa: di 1,81 euro, sono soggetti ad imposta nella misura di 2,00 euro; di 14,62 euro, sono soggetti ad imposta nella misura di 16,00 euro. L aumento dell imposta di bollo è stato disposto al fine di reperire risorse per far fronte ai maggiori oneri derivanti dagli interventi di ricostruzione privata nei territori dell Abruzzo colpiti dal terremoto dell aprile 2009. 2 DECORRENZA DEGLI AUMENTI I nuovi importi dell imposta di bollo in misura fissa si applicano a decorrere dal 26.6.2013 (data di entrata in vigore della suddetta legge di conversione 71/2013). Poiché ai fini dell imposta di bollo il momento impositivo coincide con il momento di formazione dell atto, le nuove misure dell imposta di bollo si applicano agli atti formati dal 26.6.2013. 3 AMMONTARE DEI NUOVI IMPORTI L aumento dell imposta di bollo concerne gli importi dell imposta fissa precedentemente stabiliti in 1,81 e in 14,62 euro, i quali, ovunque ricorrano, sono rideterminati, rispettivamente, in 2,00 e in 16,00 euro. Pertanto, dal 26.6.2013, gli atti che: fino al 25.6.2013 erano soggetti all imposta di bollo nella misura di 1,81 euro, sono soggetti ad imposta nella misura di 2,00 euro; fino al 25.6.2013 erano soggetti all imposta di bollo nella misura di 14,62 euro, sono soggetti ad imposta nella misura di 16,00 euro. Imposta fissa dovuta per ogni foglio IMPORTI DELL IMPOSTA DI BOLLO fino al 25.6.2013 dal 26.6.2013 1,81 euro 2,00 euro 14,62 euro 16,00 euro Nei casi in cui l imposta di bollo di 14,62 euro era dovuta per ogni foglio, intendendo con il termine foglio quello composto da 4 facciate o da 100 righe, dal 26.6.2013 è corrispondentemente dovuta nella misura di 16,00 euro. Pertanto, ad esempio, in presenza di un atto di locazione composto da 5 facciate, l imposta di bollo era dovuta nella misura di 29,24 euro; in presenza di un contratto di locazione composto da 9 facciate, era dovuta nella misura di 43,86 euro. 2

Dal 26.6.2013, a seguito degli aumenti, in tali casi l imposta di bollo è dovuta nella misura di: 32,00 euro, per il contratto di locazione di 5 facciate; 48,00 euro, per il contratto di locazione di 9 facciate. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE DEI NUOVI IMPORTI Nel definire l ambito di applicazione degli aumenti, il legislatore ha proceduto facendo riferimento alla precedente misura dell imposta di bollo e non ha elencato le singole fattispecie cui gli aumenti si applicano. Pertanto, per comprendere quali atti siano coinvolti dagli aumenti, è necessario esaminare la Tariffa, allegata al DPR 642/72, per verificare quali atti fossero soggetti all imposta di bollo di 1,81 euro o di 14,62 euro. 4.1 ATTI SOGGETTI ALL IMPOSTA DI BOLLO DI 2,00 EURO Erano soggetti all imposta di bollo di 1,81 euro e, pertanto, dal 26.6.2013 sono soggetti all imposta di bollo di 2,00 euro, gli atti indicati nella seguente tabella. Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria, se il valore supera 77,47 euro Estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell accreditamento o dell addebitamento e relativi benestari quando la somma supera 77,47 euro Ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e altri documenti, anche se non sottoscritti, nascenti da rapporti di carattere commerciale, negoziati, ancorché consegnati per l incasso, presso aziende e istituti di credito, se la somma non supera 129,11 euro Art. 13 della Tariffa, Parte I, Art. 13 della Tariffa, Parte I, Art. 14 della Tariffa, Parte I, Si ricorda che, nei suddetti casi, l imposta di bollo di 2,00 euro è dovuta per ogni esemplare. 4.2 ATTI SOGGETTI ALL IMPOSTA DI BOLLO DI 16,00 EURO Erano soggetti all imposta di bollo di 14,62 euro e, pertanto, dal 26.6.2013 sono soggetti all imposta di bollo di 16,00 euro, gli atti indicati nella seguente tabella. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all originale rilasciati dagli stessi (esclusi gli atti registrati telematicamente) Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano 3 Art. 1 della Tariffa, Parte I, Art. 2 della Tariffa, Parte I,

o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro consorzi e associazioni, delle Comunità montane e delle Aziende sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nel registro generale delle Conservatorie dei registri immobiliari, nonché nei Registri navale, aeronautico e automobilistico; note di trascrizione del patto di riservato dominio, nonché del privilegio nelle vendite di macchine di cui agli artt. 1524 e 2762 c.c. Atti e provvedimenti degli organi dell amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro consorzi e associazioni, delle Comunità montane e delle Aziende sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta Art. 3 della Tariffa, Parte I, Art. 3 della Tariffa, Parte I, Art. 4 della Tariffa, Parte I, Atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio Certificati, dichiarazioni, attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose o dai ministri di qualsiasi culto quando siano destinati ad uso civile Certificati di liquidazione dei comitati direttivi degli agenti di cambio di cui all art. 9 del RD 30.12.23 n. 3278, e successive modificazioni Notificazioni giudiziarie e altri avvisi da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, nei bollettini ufficiali delle Regioni o nel foglio degli annunzi legali per disposizioni legislative o regolamentari o per ordine del giudice Copia degli atti delle società da depositarsi a norma dell art. 2435 c.c. Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi; atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali Atti d intimazione ai testimoni nei giudizi di qualsiasi grado e specie 4 Art. 4 della Tariffa, Parte I, Art. 4 della Tariffa, Parte I, Art. 5 della Tariffa, Parte I, Art. 17 della Tariffa, Parte I, Art. 18 della Tariffa, Parte I, Art. 20 della Tariffa, Parte I, Art. 20 della Tariffa, Parte I,

Atti, processi verbali, sentenze e decreti in materia penale: a) cauzioni e costituzioni di parte civile b) sentenze e decreti penali di condanna; sentenze penali della Corte di Cassazione e del Tribunale supremo militare che respingono o dichiarano inammissibile il ricorso di parte; sentenze di non doversi procedere per remissione anche tacita di querela Atti e documenti inerenti all azione civile promossa nel procedimento penale Art. 21 della Tariffa, Parte I, Art. 21 della Tariffa, Parte I, Si ricorda che, nei suddetti casi, l imposta di bollo di 16,00 euro è dovuta per ogni foglio, intendendo con il termine foglio quello composto da 4 facciate o da 100 righe. Invece, nei casi di seguito indicati si applicano regole diverse, specificate nelle singole caselle. Libri e registri: a) repertori; libri di cui all art. 2214 co. 1 c.c.; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli artt. 2215 e 2216 c.c.: per ogni cento pagine o frazione di cento pagine b) registro generale delle Conservatorie dei registri immobiliari di cui all art. 2678 c.c.: per ogni formalità Certificati rilasciati e atti stragiudiziali compiuti da organi giurisdizionali, per ogni documento Art. 16 della Tariffa, Parte I, Art. 19 della Tariffa, Parte I, 5 APPLICAZIONE DELL IMPOSTA DI BOLLO L imposta di bollo può essere pagata in modo virtuale o mediante assolvimento presso un intermediario a- bilitato che emette un apposito contrassegno telematico (art. 3 del DPR 642/72). Per quanto concerne il pagamento ad intermediari abilitati (es. tabaccai), si rileva che già dal 26.6.2013 è possibile richiedere all intermediario l emissione del contrassegno nelle nuove misure (2,00 o 16,00 euro). Integrazione di precedenti contrassegni I contribuenti che siano ancora in possesso dei vecchi contrassegni da 1,81 euro e da 14,62 euro possono tuttora utilizzarli, integrandoli nella misura opportuna. In detta ipotesi i contribuenti possono quindi richiedere l emissione di contrassegni: da 0,19 euro, per integrare i vecchi contrassegni da 1,81 euro; da 1,38 euro, per integrare i vecchi contrassegni da 14,62 euro. 6 SANZIONI E RESPONSABILITÀ PER IL PAGAMENTO 6.1 SANZIONI 5

Nel caso in cui, in relazione ad un atto formato dal 26.6.2013, si continui a corrispondere l imposta di bollo nella misura di 1,81 o 14,62 euro, si configurano i presupposti per l applicazione delle sanzioni previste dal DPR 642/72. Ad esempio, se un medico, il 27.6.2013, appone sulla fattura (esente da IVA e di ammontare superiore a 77,47 euro) il vecchio contrassegno da 1,81 euro, in luogo di quello da 2,00 euro, ai sensi dell art. 25 co. 1 del DPR 642/72, è dovuta la sanzione che va dal 100% al 500% della maggiore imposta dovuta di 0,19 euro. Omesso o insufficiente pagamento dell imposta di bollo Ravvedimento operoso SANZIONI Resta possibile accedere al ravvedimento operoso, che consente di applicare: Sanzione dal 100% al 500% dell imposta o della maggiore imposta non pagata una sanzione pari ad 1/10 del minimo (ovvero 10% dell imposta non pagata) nel caso in cui il pagamento avvenga entro 30 giorni (a tale riduzione si aggiunge quella del ravvedimento c.d. sprint se il pagamento avviene entro 14 giorni); una sanzione pari ad 1/8 del minimo (ovvero 12,5% dell imposta non pagata), se la regolarizzazione avviene dopo 30 giorni ed entro un anno. 6.2 RESPONSABILITÀ Per quanto concerne la responsabilità per il mancato pagamento, la ris. Agenzia delle Entrate 18.11.2008 n. 444 (in relazione alle fatture emesse da medici) ha ricordato che l obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è a carico del soggetto che forma i predetti documenti, ma che sono solidalmente obbligati al pagamento dell imposta tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano il documento non in regola con il bollo. Pertanto, anche il paziente che riceve dal medico la fattura carente dal punto di vista dell imposta di bollo risulta solidamente responsabile del pagamento della differenza di imposta. Tuttavia, ai sensi dell art. 22 del DPR 642/72, la parte cui viene consegnato un atto non in regola con le disposizioni sul bollo (nel nostro esempio, il paziente che riceve la fattura del medico), alla formazione del quale non abbia partecipato, entro 15 giorni dalla data del ricevimento, deve presentare l atto all ufficio delle Entrate e provvedere alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tale caso, la parte che ha provveduto alla regolarizzazione è esente da qualsiasi responsabilità (sia ai fini del tributo che ai fini sanzionatori), mentre la sanzione è irrogata nei confronti del solo soggetto che ha formato l atto (il medico). Ove, invece, nessuna delle parti abbia provveduto al pagamento dell imposta di bollo, né in sede di formazione, né in un momento successivo tramite regolarizzazione, entrambi i soggetti restano responsabili sia ai fini del pagamento del tributo che ai fini dell irrogazione della relativa sanzione. 6