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N. 00963/2011 REG.PROV.COLL. N. 00810/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 810 del 2010, proposto da: Michele Sirimarco, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Cosentino, con domicilio eletto presso Brunella Candreva in Catanzaro, via A.Panella 1; contro Prefetto di Cosenza, rappresentato e difeso dall'avvocatura, domiciliata per legge in Catanzaro, via G. Da Fiore, N. 34; nei confronti di Carlo Ponte, Vincenzo De Marco, Francesco Boncompagni, Enzo Iannuzzi, Antonio Ferraro; e con l'intervento di

ad adiuvandum: Mario De Simone, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Lateano, con domicilio eletto presso Brunella Candreva in Catanzaro, via A.Panella 1; per l'annullamento del decreto 29.6.2010 Prot. n. 32404/2010/Area 2^ EE.LL., con cui il Prefetto di Cosenza ha nominato il Commissario Prefettizio del Comune di San Sosti. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Prefetto di Cosenza; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2011 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con il provvedimento impugnato, il Prefetto di Cosenza, premesso che con sentenza del Tribunale di Castrovillari del 13.3.2010, confermata dalla Corte d Appello di Catanzaro con sentenza del 20.5.2010, il Sindaco del Comune di San Sosti è stato dichiarato decaduto dalla carica, ha nominato un commissario prefettizio per la provvisoria gestione del Comune, conferendogli i poteri del Sindaco e della Giunta. Con il ricorso in epigrafe indicato, il sindaco, già dichiarato decaduto, ha impugnato il suddetto provvedimento, chiedendone l annullamento, previa sospensione, per violazione degli artt. 282 e 373 c.p.c., eccesso di potere, carenza di motivazione.

Il Ministero dell Interno si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Il Vice sindaco di San Sosti, De Simone Marco, è intervenuto nel processo ad adiuvandum, sostenendo le ragioni del ricorrente. Alla camera di consiglio del 22.7.2010 il TAR ha sospeso il provvedimento impugnato. All udienza di trattazione del 9.6.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione. DIRITTO Il ricorso è meritevole di accoglimento. Con l unico motivo di impugnazione, infatti, il ricorrente, dichiarato decaduto dalla carica di sindaco con sentenza non passata in giudicato essendo tuttora pendente ricorso per Cassazione avverso la sentenza di secondo grado dichiarativa della decadenza dalla carica di sindaco per incompatibilità- deduce l illegittimità dell atto impugnato per erroneità del presupposto esecutività della sentenza della Corte d appello- indicato nel provvedimento prefettizio a fondamento del commissariamento dell ente locale. Il motivo è fondato. Per giurisprudenza pacifica, al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento (e quelle costitutive) non hanno, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la norma citata, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto a quelle sentenze (di condanna) suscettibili del procedimento disciplinato dal terzo libro codice di procedura civile (cfr. Cassazione civile, sez. II, 26 marzo 2009, n. 7369).

Il principio di diritto enunciato vale anche per le sentenze di accertamento di secondo grado, non essendo concepibile l esecutività provvisoria di una pronuncia di accertamento prima che l accertamento stesso sia divenuto incontrovertibile, con il passaggio in giudicato della statuizione del giudice di secondo grado. La sentenza civile con cui il Sirimarco è stato dichiarato decaduto dalla carica di Sindaco, per accertamento della causa di incompatibilità di cui all art. 63, c. 1, n. 6 del TU n. 267/2000, per avere egli un debito liquido ed esigibile nei confronti del Comune, in quanto sentenza di accertamento, nella specie, di una causa di incompatibilità, non è idonea a produrre effetti anticipati rispetto al momento dell eventuale passaggio in giudicato. Quando è stato emanato il provvedimento impugnato, incontestabilmente, era ancora pendente il termine per il ricorso in Cassazione, non essendo neppure ancora stata notificata all interessato la sentenza di secondo grado. Ne deriva che il Commissariamento dell ente locale è stato adottato sull errato presupposto che una sentenza di accertamento fosse da considerarsi esecutiva prima del suo passaggio in giudicato. Né rilevano, a legittimare il provvedimento impugnato, le argomentazioni difensive dell Avvocatura dello Stato, invocanti l applicazione dell art. 19 del R.D. n. 383 del 1934, posto che tale regio decreto è stato espressamente abrogato dall art. 274 del TU enti locali n. 267 del 2000. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato. In applicazione del criterio della soccombenza, l amministrazione statale dovrà rimborsare al ricorrente le spese di causa, liquidate in

dispositivo, mentre restano a carico dell interveniente volontario le spese da lui sostenute. Trattandosi di materia elettorale, non è dovuto il contributo unificato. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna il Ministero soccombente al pagamento al sig. Sirimarco Michele della somma di euro 1.700 millesettecento- a titolo di rimborso delle spese di difesa. Compensa, per il resto, le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati: Massimo Luciano Calveri, Presidente Daniele Burzichelli, Consigliere Antonio Andolfi, Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 07/07/2011 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)