Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d influenza

Documenti analoghi
Legge sulle vaccinazioni pubbliche per la profilassi delle malattie contagiose (Legge sulle vaccinazioni)

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1

Ordinanza concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili dell uomo

Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Ordinanza concernente la ricerca agronomica

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Legge federale sulla ricerca

del 10 aprile 2017 (Stato 12 aprile 2017)

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Legge federale sugli stranieri. (LStr) (Regolazione dell immigrazione) Modifica del

del 10 aprile 2017 Scopo e oggetto contagiosa (Lumpy skin disease) in Svizzera.

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza del DFE concernente l esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell ordinanza sulla sicurezza dei prodotti

Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

Modifica del 22 febbraio 2017 (RU ; RS ) ventilate. Lo scarico dei gas e dell aria deve avvenire senza pericolo.

Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Legge sul censimento federale della popolazione

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sui nomi geografici (ONG)

Ordinanza sull organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell essere umano

Ordinanza del DDPS concernente le automobili per istruttori

Legge federale sull'ingegneria genetica nel settore non umano

Legge federale sulle foreste

Ordinanza concernente l adeguamento di ordinanze all ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 capoverso 1 della legge del 14 dicembre sul cinema (legge), ordina:

Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia

Ordinanza sulle epizoozie

Legge federale sull ingegneria genetica nel settore non umano

Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale

Ordinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione

Ordinanza concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili dell uomo

del 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014)

Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell essere umano

del 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006)

Legge federale sulla protezione dell'ambiente

(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008)

Ordinanza sull assicurazione militare

Legge federale sull impiego della coercizione nell ambito del diritto degli stranieri e dei trasporti di persone su mandato delle autorità federali

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali

Legge federale sulle scuole universitarie professionali

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia

Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

II. Organizzazione. 1. Conferenza specializzata

Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura

del 23 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza sull assicurazione malattie

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

del 20 dicembre 1985 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali

Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Preparativi per un eventuale pandemia influenzale in Ticino

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione

Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

Legge federale sulla cartella informatizzata del paziente

446.1 Legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche

Legge federale sulla protezione degli animali Disegno

Ordinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate

Ordinanza concernente i contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli vuoti o con carichi leggeri

Ordinanza sulle epizoozie

Emergenze infettive: modello di risposta in Provincia di Trento

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Regolamento interno della Commissione della concorrenza

Ordinanza sul controllo del commercio dei vini

Ordinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est

del 3 novembre 2004 (Stato 1 giugno 2012)

Ordinanza concernente il mercato delle uova

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare

Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia

del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010)

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Legge federale sugli stranieri

AVAMPROGETTO Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l idoneità alla terapia dei criminali internati a vita

Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008)

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati

Ordinanza sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine. del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001)

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

MANSIONARIO DEL DIRETTORE SANITARIO

Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Transcript:

Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d influenza (Ordinanza sulla pandemia d influenza, OPI) del 27 aprile 2005 (Stato 1 luglio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10 e 38 capoverso 1 della legge del 18 dicembre 1970 1 sulle epidemie, ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina i provvedimenti da adottare per lottare contro una pandemia di influenza. Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza s intende per: a. 2 minaccia di pandemia: il periodo tra la prima apparizione di un nuovo virus influenzale, patogeno per l uomo e con un elevato potenziale di sviluppo in virus pandemico, e l inizio di una pandemia d influenza; b. pandemia: un aumento massiccio, limitato nel tempo e su scala mondiale, di casi di malattia nell uomo, causati da un nuovo virus influenzale a rapida diffusione, molto contagioso e contro il quale gran parte della popolazione mondiale non è immune. Art. 3 Comunicazione Fondandosi su una pertinente dichiarazione dell Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il Consiglio federale su proposta del Dipartimento federale dell interno (Dipartimento) comunica alle autorità e al pubblico l inizio e la fine di una minaccia di pandemia o di una pandemia. RU 2005 2137 1 RS 818.101 2 Nuovo testo giusta il n. I dell'o del 15 giu. 2007 (RU 2007 2941). 1

Lotta contro le malattie Art. 4 Stato maggiore speciale 1 Durante il periodo di minaccia di pandemia o di pandemia il Consiglio federale istituisce, su proposta del Dipartimento, uno stato maggiore speciale incaricato di prestargli consulenza e di assistere la Confederazione e i Cantoni nel coordinamento delle misure esecutive. Lo stato maggiore speciale è posto sotto la direzione del Dipartimento. 2 Lo stato maggiore speciale è composto da rappresentanti dei dipartimenti, della Cancelleria federale, dei Cantoni e dell economia come pure, se necessario, di altri periti. Art. 5 Coordinamento Fatte salve le competenze dipartimentali già esistenti, in caso di minaccia di pandemia o di pandemia il Dipartimento coordina i provvedimenti della Confederazione. Sezione 2: Provvedimenti per promuovere la prevenzione Art. 6 Profilassi 1 L Ufficio federale della sanità pubblica (Ufficio) promuove, in collaborazione con i Cantoni, la profilassi dell influenza in gruppi della popolazione particolarmente esposti al pericolo e presso il personale medico. 2 A tal fine effettua campagne e azioni mirate per promuovere la vaccinazione contro l influenza. Art. 7 Piano in caso di pandemia 1 Un gruppo peritale istituito dal Dipartimento elabora e aggiorna regolarmente un rapporto con raccomandazioni sui provvedimenti in caso di pandemia (piano in caso di pandemia). Il gruppo peritale è composto segnatamente di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, del corpo dei medici, del Centro nazionale per l influenza e dell economia. 2 Il piano in caso di pandemia contiene in particolare: a. un punto della situazione per quanto concerne la sorveglianza, la lotta e la profilassi dell influenza in Svizzera; b. raccomandazioni per provvedimenti di profilassi generale dell influenza; c. raccomandazioni per l informazione della popolazione; d. raccomandazioni per provvedimenti concernenti l approvvigionamento della popolazione con vaccini antinfluenzali (vaccini), con medicamenti specificamente efficaci contro l influenza (medicamenti antivirali) e con altri medicamenti adeguati contro l influenza e concernenti la tenuta di scorte; 2

Ordinanza sulla pandemia d influenza 818.101.23 e. criteri per stabilire un ordine di priorità delle persone da vaccinare o a cui somministrare medicamenti antivirali e altri medicamenti adeguati contro l influenza in caso di difficoltà di approvvigionamento; f. raccomandazioni per provvedimenti di vaccinazione della popolazione e per l impiego di medicamenti antivirali e di altri medicamenti adeguati contro l influenza in caso di pandemia; g. raccomandazioni per provvedimenti di sanità pubblica volti a impedire l importazione, la propagazione e la riapparizione dell influenza pandemica. 3 Il piano in caso di pandemia è pubblicato in forma adeguata. Art. 8 Provvedimenti Fondandosi sul piano in caso di pandemia, il Dipartimento stabilisce i provvedimenti da adottare in caso di minaccia di pandemia e in caso di pandemia. Art. 9 3 Art. 10 Scorte di medicamenti antivirali e di altri medicamenti adeguati contro l influenza In vista di una minaccia di pandemia o di una pandemia i Cantoni possono obbligare gli ospedali e le altre istituzioni a tenere scorte di medicamenti antivirali e di altri medicamenti adeguati contro l influenza quale primo approvvigionamento per il loro personale e per i loro pazienti. Sezione 3: Provvedimenti in caso di minaccia di pandemia o in caso di pandemia Art. 11 Esportazioni di medicamenti In caso di minaccia di pandemia o di pandemia il Consiglio federale può limitare o vietare l esportazione di vaccini, di medicamenti antivirali o di altri medicamenti appropriati contro l influenza, per quanto risultino o siano da prevedere carenze nell approvvigionamento di tali medicamenti. Art. 12 Ordine di priorità 1 In caso di penuria, il Dipartimento può disciplinare la distribuzione dei vaccini, dei medicamenti antivirali e di altri medicamenti adeguati contro l influenza in funzione della minaccia e applicando un ordine di priorità e una chiave di ripartizione. A tal fine collabora con i Cantoni e tiene per quanto possibile conto delle loro esigenze. 2 La distribuzione persegue la massima utilità per la salute della popolazione e in particolare mira a salvaguardare un adeguato approvvigionamento sanitario nonché i 3 Abrogato dal n. I dell'o del 15 giu. 2007 (RU 2007 2941). 3

Lotta contro le malattie servizi importanti. Può segnatamente essere accordata la priorità alle seguenti categorie di persone: a. il personale medico e di cura; b. le persone attive presso importanti servizi pubblici, come la sicurezza interna ed esterna, i trasporti, le comunicazioni, come pure l approvvigionamento con energia, acqua potabile e derrate alimentari; c. le persone che presentano un rischio elevato di mortalità in caso di influenza. 3 Del rimanente, la distribuzione è retta da criteri medici ed etici riconosciuti. Le esigenze economiche vanno considerate. Art. 13 4 Assunzione dei costi per la distribuzione dei vaccini Durante una minaccia di pandemia o una pandemia i Cantoni assumono i costi per la distribuzione dei vaccini prepandemici e pandemici. Sezione 4: Provvedimenti dopo una minaccia di pandemia o una pandemia Art. 14 5 Su domanda, l Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto) fornisce all Ufficio informazioni sugli effetti e sugli eventi indesiderati che sono o che possono essere dovuti ai vaccini, ai medicamenti antivirali o ad altri medicamenti appropriati contro l influenza. Art. 15 6 Valutazione degli effetti dei medicinali Dopo aver sentito i Cantoni e l Istituto, in caso di minaccia di pandemia o di pandemia l Ufficio emana raccomandazioni per la valutazione medica degli effetti e degli eventi indesiderati che sono o che possono essere dovuti ai vaccini, ai medicamenti antivirali o ad altri medicamenti appropriati contro l influenza. Art. 16 Fine dei provvedimenti Quando annuncia la fine della minaccia di pandemia o della pandemia il Consiglio federale stabilisce quando e quali provvedimenti ordinati si estinguono o vanno abrogati. 4 Nuovo testo giusta il n. I dell'o del 15 giu. 2007 (RU 2007 2941). 5 Nuovo testo giusta il n. I dell'o del 15 giu. 2007 (RU 2007 2941). 6 Nuovo testo giusta il n. I dell'o del 15 giu. 2007 (RU 2007 2941). 4

Ordinanza sulla pandemia d influenza 818.101.23 Art. 17 Rapporto Dopo la fine della minaccia di pandemia o della pandemia il Dipartimento elabora, in collaborazione con i Cantoni e all attenzione del Consiglio federale, un rapporto sull opportunità, l efficacia ed economicità dei provvedimenti adottati. Sezione 5: Entrata in vigore Art. 18 La presente ordinanza entra in vigore il 1 giugno 2005. 5

Lotta contro le malattie 6