appartenenti ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare. Si precisa che: (i)

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PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN CORSO DI PROGETTAZIONE, DELLA DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER IL RESTAURO ED IL RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CHIOSTRO DI PALAZZO SAN FELICE QUESITO n. 1 - i servizi da presentare nell offerta tecnica hanno un range temporale definito? Si risponde negativamente (si veda pure risposta al quesito n. 4). QUESITO n. 2 - nel paragrafo che cita le prestazioni subappaltabili si cita anche la non subappaltabilità della relazione geologica. Questo sottintende la presenza del geologo nell organigramma? Il disciplinare non richiede la relazione geologica per lo svolgimento del servizio in questione. L art. 9 del disciplinare, nel vietare il subappalto, si limita a riportare il testo dell art. 31, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016. QUESITO n. 3 - nel caso in cui si partecipi alla gara come Raggruppamento temporaneo di professionisti, il capogruppo mandatario deve necessariamente essere il soggetto con il fatturato maggiore? Ai sensi dell art. 6, punto 2) del Disciplinare, nel caso di partecipazione in RTP, il requisito di capacità economico-finanziaria deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. Si precisa, pertanto, che il disciplinare non richiede che il capogruppo mandatario sia il soggetto con il fatturato maggiore. QUESITO n. 4 - per quanto riguarda l'offerta tecnica (busta B), i servizi di progettazione ed i servizi di direzione lavori e/o coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, costituenti la Documentazione tecnica illustrativa, devono essere gli stessi inseriti a dimostrazione dei Requisiti di capacità tecnicoorganizzativa? Se non sono necessariamente gli stessi, c'è un limite temporale nel quale devono essere stati espletati (ad esempio servizi espletati negli ultimi 10 anni)? L art. 6, punto 3), del Disciplinare richiede, quale requisito di capacità tecnico organizzativa, l avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare. Si precisa che: (i) i servizi a comprova del citato requisito di capacità tecnico-organizzativa non devono necessariamente essere gli stessi indicati nell ambito dell offerta tecnica (busta B); (ii) Il range temporale decennale vale solo per il requisito di capacità tecnico-organizzativa, mentre non si applica ai servizi indicati nell offerta tecnica. QUESITO n. 5 - si richiede se è necessaria la presenza di un geologo fra i professionisti del Raggruppamento temporaneo da costituirsi. Si veda risposta al quesito n. 2. Pavia, 12 luglio 2017

QUESITO n. 6 - In caso di raggruppamento temporaneo, dovendo prevedere un progettista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione, detto progettista, può essere iscritto all'ordine professionale di sezione B (ordine degli architetti sezione B - arch. junior)? Si risponde affermativamente al quesito. QUESITO n.7 - il Monastero di San Felice è vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004, in forza del Decreto del 7/05/1910. In considerazione di ciò, l intervento edilizio previsto di manutenzione e restauro, come descritto nel Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica posto a base di gara, risulterebbe ascrivibile alla categoria E.22 ai sensi del DM 14/06/2016. Si chiede cortesemente di chiarire la motivazione per cui il Bando prevede invece, per le opere di restauro e risanamento conservativo, la categoria E.10. Si è provveduto all identificazione delle opere individuando la categoria E.10 tenendo conto della destinazione funzionale dell immobile in quanto l immobile, sia pure vincolato, è adibito allo svolgimento di attività didattiche universitarie. Ai fini della partecipazione alla gara tuttavia, come peraltro espressamente indicato nel disciplinare di gara, va rilevato che i gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di categorie di complessità inferiore all interno della stessa categoria d opera, QUESITO n.8 - A pag. 9 del Disciplinare di gara viene richiesta la presentazione di servizi qualificabili come affini a quelli oggetto del presente appalto, in relazione alle categorie del DM 14/06/2016. Si chiede come verranno valutati, per la parte edilizia, servizi svolti con riferimento ad opere in categoria E.22, e in particolare in E.22 e destinate ad edilizia universitaria. Nella valutazione delle offerte la Commissione terrà conto non soltanto in relazione alla categorie ma anche tenuto conto dei criteri motivazionali indicati alla pag.12 del disciplinare di gara. QUESITO n.9 - Si chiede di chiarire come verranno valutati servizi riguardanti immobili che presentino analogie tipologiche e/o di destinazione d uso con quello oggetto di gara. Si rimanda alla risposta al quesito n.8 QUESITO n.10 - A pag. 12 del Disciplinare di Gara, laddove si esplicitano i criteri di valutazione dell offerta tecnica, si parla di attinenza... a ciascuna delle discipline (restauro, architettonica e strutturale) di cui si compone l appalto. Si chiede cortesemente di chiarire come vada intesa la distinzione disciplinare tra restauro e architettonica. per restauro sono da intendersi le discipline inerenti al trattamento di superifici affrescate, per architettoniche quelle inerenti alla rimanente parte edilizia. QUESITO n.11 - Ancora a pag. 12 del Disciplinare di Gara, si riporta che verranno ritenute maggiormente adeguate quelle offerte... attinenti a immobili storici, caratterizzati da valore architettonico significativo. Ciò porterebbe a considerare come opere maggiormente adeguate quelle in E.22 (ex I/e o I/d con vincolo), ai sensi del succitato DM 14/06/2016. Si chiede cortesemente conferma di tale interpretazione, ovvero, in caso negativo, quale altro criterio verrà adottato in sede di valutazione della storicità e del valore architettonico significativo degli edifici oggetto dei servizi presentati. Si rimanda alle risposte relative ai precedenti quesiti. QUESITO n.12 Nell offerta tecnica (a.2) è possibile presentare un servizio di DL in corso di esecuzione certificando la percentuale dei lavori svolti ad oggi?

Nel disciplinare viene espressamente richiesto di presentare documentazione tecnica espressamente riferita a servizi svolti. QUESITO n.13 Presentare nell offerta tecnica (a.1 e a.2) servizi con importi notevolmente superiori a quelli oggetto di gara è premiante o penalizzante a livello di punteggio? Per i criteri motivazionali si rinvia ai contenuti della pagina 12 del disciplinare di gara. QUESITO n.14 Si chiede a riguardo dell'art.2 del disciplinare, dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa, se sia possibile partecipare con l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti alla categoria E22. Nonostante la classe sia differente dalla E10, la classe E22 ricopre un grado di complessità maggiore, pari a 1,55 e i progetti eseguiti dallo studio, oltre a riguardare restauro e risanamento di monumenti storici, sono relativi a operazioni di adeguamento a poli scolastici. Si veda risposta al quesito n. 7. QUESITO n.15 Con riferimento ai servizi di ingegneria e architettura utili alla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all art. 6.3 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che sono da ritenersi validi anche servizi con grado di complessità pari a quello oggetto di gara (1,20) a patto che siano edifici di interesse storico-artistico sottoposti a vincoli culturali, così come indicato dalle Linee guida ANAC di seguito riportate. V. Classi, categorie e tariffe professionali 1. Ai fini della qualificazione, nell ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16),.... Ai fini della qualificazione le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Si veda risposta ai quesiti n. 7 e n. 11. QUESITO n.16 In merito ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa, essendo il Chiostro di Palazzo San Felice un bene vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 che necessita di interventi di restauro, si chiede se ai fini della valutazione di gara circa l'appartenenza dei servizi di ingegneria e architettura prevale l'appartenenza alla categoria E10 (ovvero Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria), oppure beni appartenenti alla categoria E22 (Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza ), di maggiore difficoltà, dove tra l'altro chi scrive può vantare specificatamente il restauro di chiostri. Si veda risposta al quesito n. 7. QUESITO n.17 Si chiede a riguardo dell'art.2 del disciplinare, dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa,se sia possibile partecipare con l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti alla categoria E22. Nonostante la classe sia differente dalla E10, la classe E22 ricopre un grado di complessità maggiore, pari a 1,55 e i progetti eseguiti dallo studio,

oltre a riguardare restauro e risanamento di monumenti storici, sono relativi a operazioni di adeguamento a poli scolastici. Si veda risposta al quesito n. 7 Pavia, 19 luglio 2017 QUESITO n.18 In caso di raggruppamento di professionisti da costituirsi: - - Ciascun professionista deve compilare il proprio Allegato 1 ed apporre la propria marca da bollo da 16 ; oppure è sufficiente che il mandatario compili l'allegato A1 e ciascun componente firmi l'allegato A1? - Il contributo a favore di ANAC deve essere corrisposto da tutti i componente del Raggruppamento, o solo dal Capogruppo/mandatario? - La registrazione e il rilascio del PASSOE va effettuato solo dal Mandatario o da tutti i componenti del raggruppamento? - La busta relativa all'offerta economica dovrà contenere l'offerta in bollo, codesto bollo di quanto deve essere corrisposto? - L istanza di partecipazione, nel caso di RTP costituendo, potrà essere presentato dalla capogruppo con la sottoscrizione di tutti i componenti oppure singolarmente dai partecipanti al RTP (in tal caso ogni istanza dovrà recare il bollo di 16,00). Si precisa che la modulistica predisposta costituisce un fac-simile di riferimento; è pertanto facoltà dell operatore economico utilizzare la citata modulistica oppure utilizzare schemi propri che dovranno in ogni caso contenere tutte le dichiarazioni richieste. - Il contributo ANAC deve essere corrisposto dal solo mandatario; - Deve essere generato un PASSOE di gruppo; è pertanto richiesto che ogni singola impresa crei la propria componente di PASSOE (selezionando il ruolo ricoperto mandante/mandataria, consorzio/consorziata, ecc) e che la Mandataria /Capogruppo crei un unico PASSOE di gruppo. Si invita, per i dettagli del caso, a consultare le istruzioni dettati al riguardo da ANAC consultabili al seguente link. http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/digital%20assets/pdf/man uali/1fascicolopart.pdf/ - Il bollo sull offerta economica è di 16,00=. Pavia, 25 luglio 2017 QUESITO n.19 si richiede il seguente chiarimento: all art.10 del disciplinare di gara nella busta offerta tecnica è previsto il seguente contenuto - Documentazione tecnica illustrativa di massimo tre servizi di progettazione svolti [ ] qualificabili come affini a quelli oggetto del presente appalto [ ] e concernenti servizi paragonabili, per tipologia e complessità a quelli oggetto del presente affidamento - Documentazione tecnica illustrativa di massimo tre servizi di direzione lavori e/o coordinamento per la sicurezza in corso di esecuzione svolti [ ] qualificabili come affini a quelli oggetto del presente appalto [ ] e concernenti servizi paragonabili, per tipologia e complessità a quelli oggetto del presente affidamento N.B.: Per ciascun servizio di progettazione e direzione lavori e/o coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è consentita la consegna di max 3 facciate in formato A3 o 6 facciate in formato A4 per ciascun servizio.

Si richiede di confermare la correttezza della seguente interpretazione: per ciascun servizio è consentita la consegna di 3 facciate A3, avendo un massimo di 3 servizi per ciascun punto, si ritiene di poter consegnare un massimo di 9 schede A3 esplicative dei servizi di progettazione e un massimo di ulteriori 9 schede A3 esplicative dei servizi di DL e/o CS Si conferma la correttezza dell interpretazione sopra riportata. Pavia, 26 luglio 2017 QUESITO n.20 Per quanto riguarda i servizi di progettazione da presentare nell offerta tecnica si chiede se anche per questi valga la stessa limitazione posta per i servizi da dichiarazione nella documentazione amministrativa e precisamente: Sono valutabili i servizi svolti per committenti sia privati, sia pubblici. I servizi resi sono valutabili esclusivamente se documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti pubblici e/o privati. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad eccezione dei servizi resi in favore di committenti privati, i quali sono valutabili solo a condizione che l opera progettata sia stata in concreto realizzata (in tal senso, Consiglio di Stato, sez. VI, 17 luglio 2014, n.3663 e parere precontenzioso ANAC n.178 del 21 ottobre 2015). La limitazione è esclusivamente riferita ai soli requisiti di partecipazione. Pavia, 31 luglio 2017