LEGGE 4 settembre 1997 n.95 LEGGE CHE DISCIPLINA LA CONCESSIONE DEI PERMESSI DI SOGGIORNO E DELLE RESIDENZE AI CITTADINI NON SAMMARINESI Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 4 settembre 1997 Art. 1 La permanenza in territorio di cittadini forensi per periodi di tempo superiori a dieci giorni è subordinata alla titolarità di permesso di soggiorno o di residenza. Il permesso di soggiorno o la residenza non possono essere concessi qualora sussistano gli impedimenti previsti al successivo articolo 6. Art. 2 I permessi di soggiorno si distinguono in turistici, speciali e ordinari. Il permesso di soggiorno turistico viene rilasciato dalla Gendarmeria a coloro che intendono soggiornare in San Marino per ragioni di turismo, istruzione, cura o riposo, per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni e non dà diritto all'assistenza sanitaria. L'eventuale rinnovo o proroga viene effettuato sempre dalla Gendarmeria e può essere concesso per un periodo massimo di altri novanta giorni senza che ciò comporti maturazione di diritti. Art. 3 Il permesso di soggiorno speciale può essere continuativo o stagionale. E' continuativo quando il richiedente è titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; stagionale allorquando il rapporto di lavoro non supera i dieci mesi. Il permesso di soggiorno continuativo è concesso dal Congresso di Stato mentre lo stagionale può essere rilasciato dalla Gendarmeria a seguito della concessione di permesso lavorativo da parte della Commissione di Collocamento secondo quanto previsto nel regolamento di applicazione di cui all'articolo 10.
Art. 4 Il permesso di soggiorno ordinario viene concesso dal Congresso di Stato a coloro che non abbiano rapporto di lavoro o il rapporto di lavoro sia a tempo determinato secondo quanto previsto dal regolamento succitato. Art. 5 La residenza non può essere concessa se non dopo il decorso di almeno cinque anni dalla data del rilascio di permesso di soggiorno ordinario o speciale continuativo, purché la dimora in Repubblica non abbia subito interruzioni e non vi ostino i motivi previsti al successivo articolo. Art. 6 Costituisce valido motivo di mancata concessione o di revoca del permesso di soggiorno o della residenza il venir meno della dimora abituale in Repubblica ovvero la pendenza di procedimenti penali per gravi reati, ovvero la presenza di gravi precedenti penali, ovvero la sussistenza di importanti ragioni di ordine pubblico. Art. 7 La residenza è concessa dalla Gendarmeria con provvedimento motivato esclusivamente in presenza dei requisiti previsti all'articolo 5 ed in assenza degli impedimenti previsti all'articolo 6. Parimenti deve essere motivato il provvedimento di diniego della residenza. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, Informazione, Trasporti e Telecomunicazioni, Sicurezza e Ordine Pubblico può concedere la residenza su proposta motivata del Congresso di Stato in deroga a quanto previsto dalla presente legge. Art. 8 Le disposizioni dell'articolo 5 non si applicano nei confronti del coniuge di cittadino sammarinese e dei figli maggiorenni conviventi, per i quali è sufficiente il decorso di tre anni dal rilascio del soggiorno ordinario o continuativo, purché la dimora sia stata senza interruzione e non vi ostino i motivi previsti dall'articolo 6 per ottenere la residenza. Parimenti le disposizioni dei superiori articoli non si applicano nei confronti dei figli minori di madre sammarinese e dei figli minori, nati a San Marino, di cittadini forensi allorquando entrambi i genitori siano qui residenti o sia residente la sola madre; in tali casi l'ufficio di Stato Civile procede direttamente all'iscrizione anagrafica dei forensi. Inoltre ai figli minori di cittadini forensi residenti, allorquando la nascita sia avvenuta fuori territorio, se dimoranti abitualmente in Repubblica, la Gendarmeria concede la residenza con
semplice presa d'atto della richiesta dell'esercente la potestà, prescindendo dagli anni di permesso di soggiorno previsti dall'articolo 5 e dal primo comma del presente articolo. Sono altresì fatte salve le disposizioni contenute negli Accordi internazionali precedentemente sottoscritti. Art. 9 Il Congresso di Stato presenta annualmente al Consiglio Grande e Generale una relazione dettagliata sulla concessione dei permessi di soggiorno e delle residenze. Art. 10 Con decreto reggenziale, da emanarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, saranno definite le modalità di presentazione delle domande di permesso di soggiorno e di residenza nonché le casistiche in base alle quali sarà possibile ottenere la concessione del permesso di soggiorno ordinario o speciale continuativo. Art. 11 La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione ed abroga qualsiasi disposizione in contrasto con essa. Data dalla Nostra Residenza, addì 8 settembre 1997/1697 d.f.r. I CAPITANI REGGENTI Paride Andreoli - Pier Marino Mularoni