ottobre 2013 / no.59 ISSN 2039-540X Press Qualcosa si muove



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ottobre 2013 / no.59 ISSN 2039-540X Press Professione Economica e Sistema Sociale Qualcosa si muove

Press Sommario/ottobre DOCUMENTO IRDCEC 25 Il regime fiscale e previdenziale delle STP PARI OPPORTUNITÀ 34 La rete per le PO 3 EDITORIALE Maria Luisa Campise DIAMO I NUMERI 36 Prosegue la crescita degli iscritti 4 8 12 16 20 L INTERVENTO C. Bauco, P. Saggese M. Rita Orrù Domitilla Tavolaro Angelica Barreca A. Berardino PROFESSIONE E TEMPO LIBERO 40 Viaggi 46 Letti per voi PRIMO PIANO 23 Paola Schiavo

Revisori, riaperto l accesso al Registro Quando la politica fa politica in modo attento e competente, si può porre rimedio anche ad errori come quelli fatti in sede di interpretazione dell art. 43 del decreto legislativo n. 39 del 2010. Con la conseguenza, non da poco, che oltre tremila giovani dottori commercialisti, in attesa di entrare nel Registro dei Revisori legali e bloccati dalla riforma prevista dal citato decreto legislativo, ora potranno iscriversi. Finalmente, una buona notizia arrivata a pochi giorni dalla chiusura di questo numero di Press e sulla quale ci sembra doveroso soffermarci, vista la sua rilevanza per la nostra Categoria. L importante interpretazione, assunta dal MEF, è stata comunicata il 4 ottobre ultimo scorso nell aula di Montecitorio, dal Viceministro Stefano Fassina chiamato a rispondere ad un interrogazione urgente presentata dai deputati Enrico Zanetti e Lorenzo Dellai (il tutto visionabile al link: http://www.commercialisti.it/portal/default.aspx). Una risposta corredata, tra l altro, dalle scuse da parte del Governo per le complicazioni create a seguito dell applicazione parziale della riforma che verrà, di fatto, disapplicata. La disciplina di riferimento per l accesso al Registro dei revisori legali torna ad essere, quindi, quella prevista dal d.lgs. 88/1992 e quei giovani commercialisti che hanno maturato i requisiti per l accesso al Registro dopo il 13 settembre 2012 (data di entrata in vigore della nuova disciplina, ora sospesa) potranno tornare a usufruire dell esonero dal relativo esame e chiedere l iscrizione di diritto al Registro, fermo restando, ovviamente, il superamento dell esame per l accesso all Albo dei commercialisti. Sembra superfluo sottolineare la soddisfazione per un siffatto risultato, da tempo sollecitato dai commercialisti italiani e conseguito grazie al lavoro meritorio portato avanti con competenza e determinazione dal vice presidente della Commissione Finanze, Enrico Zanetti, e supportata dal Commissario Straordinario del CNDCEC, Giancarlo Laurini, impegnato, negli ultimi tempi, in una intensa attività di interlocuzioni con gli Uffici competenti sulla materia dei Ministeri della Giustizia e dell Economia. L auspicio è che il medesimo approfondimento venga ora riservato alla questione equipollenza tra l esame da dottore commercialista e quello da revisore legale. Del resto sarebbe assurdo, oltre contrario alle norme europee, prevedere che per svolgere la funzione di revisore, un commercialista che come tale abbia già sostenuto un esame di Stato sia obbligato a sostenere due volte lo stesso esame per svolgere anche questa funzione. Maria Luisa Campise Direttore Press

4 Stp, sciolto anche il nodo fiscale e previdenziale Cristina Bauco e Pasquale Saggese IRDCEC Pubblicata la terza circolare dell Istituto di ricerca che propone una prima ricostruzione in materia, tanto più apprezzabile se si considera l assoluta mancanza di disposizioni espresse sul punto La disciplina della Società tra professionisti (di seguito STP) è stata oggetto delle ultime tre circolari dell Istituto di Ricerca. La circolare n. 32 e la circolare n. 33 trattano gli aspetti civilistici e quelli inerenti all iscrizione nel Registro delle imprese e nell Albo professionale, mentre la circolare n. 34 affronta le questioni inerenti al trattamento fiscale dei redditi della STP e al trattamento previdenziale. Entrando nel merito e procedendo con una sintetica illustrazione della disciplina civilistica, vanno messi in luce sin da subito alcuni aspetti di rilievo che emergono dalla combinazione delle disposizioni contenute nella legge n. 183/2011 e nel regolamento attuativo di cui al decreto ministeriale n. 34/2013. Il primo: la STP può essere costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. I tipi societari presi in considerazione possono essere tutti utilizzati in sede di costituzione, con la precisazione che la disciplina societaria dovrà necessariamente essere adeguata alle previsioni speciali previste nella legge n. 183/2011, tenendo in considerazione la significativa circostanza che tramite la STP non si esercita attività di impresa (si pensi alla formazione della denominazione o della ragione sociale, alla stesura della clausola relativa all esclusione del socio professionista cancellato dall Albo con provvedimento definitivo in una società tra professionisti che abbia adottato il modello di s.p.a). Il secondo: l art. 10 della legge n. 183/2011 precisa che l atto costitutivo della STP deve prevedere l esercizio in via esclusiva dell attività professionale da parte dei soci. Tale esercizio è consentito solo ai soci in possesso dei requisiti previsti nell ambito della disciplina delle professioni regolamentate. Questo fondamentale concetto è replicato nell art. 1, comma primo, lett. a) del decreto n. 34/2013 per il quale la STP ha come oggetto l esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico. Ne consegue, allora, che l oggetto sociale della STP è l attività professionale regolamentata esercitata in via esclusiva, come si evince dal combinato disposto delle summenzionate disposizioni e come sembrano confermare quelle inerenti sia al conferimento dell incarico, sia al regime delle responsabilità - che ricadono entrambe sulla STP - contenute negli artt. 3 e ss. del decreto n. 34/2013. L esclusività dell oggetto sociale preclude che nell atto costitutivo della STP figurino attività che non siano professionali ma imprenditoriali; possono essere incluse, al contrario, le attività puramente strumentali o complementari rispetto all esercizio della professione. Ne deriva altresì che la normativa speciale della STP non può trovare applicazione con riferimento ad altre forme aggregative esistenti tra

L intervento 5 soggetti non iscritti ad Ordini o Collegi e annoverabili tra i prestatori d opera generalmente intesi. Il terzo: la legge n. 183/2011 tace sulle modalità degli apporti e dei conferimenti dei soci professionisti; la lacuna potrà essere colmata in relazione al tipo societario prescelto in sede di costituzione. La prestazione professionale, pertanto, può essere effettuata a titolo di conferimento, sempre nei limiti di compatibilità con l ordinamento societario. Il conferimento d opera, infatti, se è consentito nelle società di persone e nella s.r.l., incontra nelle s.p.a. il divieto di cui all art. 2342, comma quinto, c.c.. Nella s.p.a. si potrebbe ricorrere all istituto della prestazione accessoria che, oltre al particolare regime di trasferibilità delle azioni a cui è connesso l obbligo della prestazione, consente di determinare particolari sanzioni in caso di inadempimento del titolare, ovvero all emissione di strumenti finanziari partecipativi di cui all art. 2346, sesto comma, c.c.. Va messo in luce, al contempo, che nel silenzio della legge, il professionista potrebbe anche non essere socio d opera e il suo conferimento essere limitato al denaro, obbligandosi lo stesso verso la società ad effettuare la prestazione professionale in base ad accordi conclusi all occorrenza, fermo restando l osservanza, in ogni caso, delle regole fissate in punto di incompatibilità nel decreto n. 34/2013. Il quarto: la compagine societaria della STP può essere variamente articolata, nel senso che accanto ai soci professionisti la legge n. 183/2011 prevede la categoria dei soci per finalità di investimento e dei soci per prestazioni tecniche. I primi apportano capitale, non sono soci professionisti ma devono essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità sanciti nell art. 6 del decreto n. 34/2013. I secondi non sono soci professionisti e non possono svolgere le prestazioni professionali che in base alle risultanze dell atto costitutivo e in base alle competenze previste negli ordinamenti professionali di appartenenza sono riservate solo ai soci professionisti. Si tratta, piuttosto, di soci che svolgono mansioni ancillari, rispetto all attività della STP (si è fatto l esempio della gestione delle risorse umane o della gestione dei sistemi informatici). La legge n. 183/2011 prevede che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci e che il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il Consiglio dell Ordine o Collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. Ciò impone di prestare particolare attenzione non solo alle modalità di formazione del capitale sociale ma anche e soprattutto ai casi che potrebbero esporre la STP alla cancellazione dall albo al fine di adottare misure volte a prevenirla. Stessa attenzione va riposta nella scelta del modello di governance, e in particolare nella scelta dell organo di amministrazione dal momento che la legge n. 183/2011 non affida l amministrazione della società solo ai soci professionisti.

6 L intervento Tutti i soci (compresi quelli per prestazioni tecniche), infine, non possono partecipare contemporaneamente a più STP. Il quinto: la STP può essere multidisciplinare, vale a dire costituita per l esercizio di più attività professionali tra quelle regolamentate nel sistema ordinistico. Al fine di poter dar corso al successivo adempimento di iscrizione nell albo tenuto dall Ordine in cui è fissata la sede legale della società, l atto costitutivo della società multidisciplinare dovrà dare evidenziazione della c.d. attività professionale prevalente, se esistente. La formulazione della norma in questi termini e l assenza di criteri utili al fine di determinare la prevalenza delle attività, ha indotto gli estensori della relazione illustrativa seguiti anche dalla Camera di Commercio di Milano a considerare la possibilità di non connotare una delle attività in termini di prevalenza, con conseguente iscrizione della STP multidisciplinare negli albi di appartenenza dei singoli professionisti. Va in conclusione messo in luce, rinviando per ulteriori approfondimenti alle summenzionate circolari n.ri 32 e 33 dell Istituto di Ricerca, che: la STP svolge l attività professionale (anche se per mezzo dei soci professionisti), assume l incarico e tratta con il cliente; la STP si iscrive all albo professionale ed è sottoposta alle regole deontologiche dell Ordine di appartenenza; la STP stipula la polizza assicurativa prevista ex lege e risponde verso la clientela per l inadempimento del socio professionista, il ruolo del quale è, in tale circostanza, del tutto equiparabile a quello svolto dal sostituto incaricato dal professionista individuale. Ne emerge, in definitiva, che la STP è il professionista. Sulla base di tali premesse di ordine civilistico, la circolare n. 34 dell Istituto di Ricerca propone una prima ricostruzione dei profili fiscali e previdenziali delle STP, tanto più apprezzabile se si considera l assoluta mancanza, nel neo introdotto corpus normativo, di disposizioni espresse sul punto. Per quanto concerne il trattamento delle STP ai fini delle imposte sui redditi, la circolare sottolinea le difficoltà che attualmente si pongono per la corretta classificazione del loro reddito originate dalla rilevata discrasia tra natura commerciale del tipo societario utilizzabile e natura eminentemente professionale dell attività svolta. Dopo aver illustrato i diversi orientamenti già manifestati dall Agenzia delle entrate con riferimento alle società di ingegneria e alle società tra avvocati, la circolare esprime l avviso che sia più coerente, sotto il profilo sistematico, inquadrare il reddito delle STP nella categoria dei redditi di lavoro autonomo. Va infatti attribuito il giusto rilievo alle peculiarità del modello societario delineato dall art. 10 della legge 183/2011 rispetto alle società commerciali ordinarie, rappresentate dalla specificità dell oggetto sociale e delle modalità del suo perseguimento, nonché dal carattere pur sempre professionale e personale delle prestazioni rese. Consapevole, tuttavia, delle perduranti incertezze interpretative sul punto, la circolare conclude auspicando una rapida approvazione della norma (art. 27, comma 4) contenuta nel disegno di legge S. 958 (presentato al Senato il 23 luglio scorso) che attribuisce esplicitamente alle STP il medesimo trattamento fiscale delle associazioni tra professionisti, in termini di qualificazione del reddito prodotto come reddito di lavoro autonomo e di attribuzione dello stesso per trasparenza ai soci. Con riferimento al regime previdenziale delle STP, la circolare sottolinea che le norme che regolamentano le Casse di previdenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali assoggettano all obbligo di contribuzione soggettiva il reddito professionale netto di ciascun socio professionista, individuando detto reddito proprio (e soltanto) in quello che fiscalmente è riconducibile alla categoria dei redditi di lavoro autonomo. Ne consegue che i dubbi in ordine alla corretta qualificazione fiscale del reddito prodotto dalla STP sono suscettibili di riverberare i loro effetti anche in relazione all obbligo di contribuzione soggettiva. Per quanto concerne invece la contribuzione integrativa, le Casse di previdenza dei dottori e dei ragionieri commercialisti prevedono che la stessa sia dovuta da tutti gli iscritti all Albo che esercitano le corrispondenti attività professionali. Ne consegue, ad avviso della circolare, che anche le STP, in quanto soggette all obbligo di iscrizione in una sezione speciale dell Albo, sono sottoposte alla contribuzione integrativa. Al riguardo, la circolare ritiene preferibile la tesi che individua nella STP, anziché nei singoli soci professionisti, il soggetto obbligato a corrispondere la contribuzione in oggetto.

Oggi i nostri figli hanno molti dubbi e un unica convinzione: che in futuro staranno peggio dei loro padri. Il futuro si può, però, ancora cambiare, con regole e scelte che interessino i nostri figli, facendo sacrifici oggi per farne fare meno a loro domani. Trasformando la crisi in opportunità e l immobilità in ottimismo. È tempo di pensare al futuro.

8 Revisori legali in cerca di una compiuta normativa Maria Rita Orrù Società Registro Revisori Legali Srl A distanza di più di tre anni dall emanazione del decreto legislativo 39/2010 manca ancora la disciplina strumentale necessaria a dare concreta attuazione alle nuove norme Sino al 4 ottobre 2013 abbiamo assistito inermi al completo stallo del Registro dei Revisori Legali, questo a causa dell erronea interpretazione, e certamente non letterale dell art. 43 del d.lgs. 39/2010, compiuta dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell economia e delle finanze, che ha ritenuto sufficienti, per dare piena attuazione al d.lgs. 39/2010, l emanazione di soli alcuni dei decreti attuativi previsti dal medesimo decreto. La fatidica data del 4 ottobre rimarrà nella storia del Registro ed impressa nella mente di centinaia giovani professionisti che negli ultimi quattordici mesi si sono visti negare l iscrizione, pur avendone tutti i requisiti, e che per questo hanno ricevuto le scuse del Governo a nome del Viceministro all economia Fassina, che rispondendo all interrogazione urgente presentata dal parlamentare di Scelta Civica, Onorevole Zanetti, e rendendosi conto dell inappropriata interpretazione assunta, ha rimosso le cause che determinavano lo stallo garantendo, in attesa della completa disciplina attuativa del decreto 39, l accesso al Registro in forza del previgente d.lgs. 88 del 1992. Ma vediamo che cosa è accaduto e ripercorriamone le cause che hanno determinato lo stallo. Come dicevamo prima, repetita iuvant, fino alla data appunto del 4 ottobre 2013 nessun giovane professionista poteva più accedere al Registro dei Revisori Legali, questo a causa di una disciplina emanata dal Ministero dell economia e delle finanze solo di dettaglio e non strumentale alla completa attuazione, in modo organico e non lacunoso, del d.lgs. 39/2010 oramai parzialmente in vigore da più di tre anni. Certo non possiamo non riconoscere il merito al Ministero dell economia e delle finanze di aver istituito la Commissione Centrale per i revisori contabili (anche se avrebbe dovuto chiamarsi revisori legali, ma l errore era già contenuto nell art. 42 del d.lgs. 39/2010); di aver determinato le entità e le modalità di versamento del contributo annuale degli iscritti al Registro dei revisori legali e le entità e le modalità di versamento degli oneri in misura fissa; di aver disciplinato i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale; di aver istituito la sezione dei revisori inattivi. Ma possiamo certamente affermare che il demerito riguarda la mancata disciplina dell esame da revisore ed i casi di equipollenza con altri esami di Stato per l abilitazione all esercizio di professioni regolamentate, previsione quest ultima recepita dall art. 9 della Direttiva n. 43/2006. I malcapitati? Sono stati per la quasi totalità giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, i quali si sono visti negare l iscrizione nel Registro per mancanza dei

L intervento 9 requisiti di cui all art. 2 del d.lgs. 39/2010, ovvero per non aver sostenuto l esame di idoneità professionale di cui all art. 4 dello stesso decreto legislativo. È il caso di dire: oltre al danno la beffa. Il danno perché i giovani dottori commercialisti per le spese di segreteria per la domanda d iscrizione nel Registro avevano sborsato alla Consip 50,00, oltre ai 16 di marche da bollo per lo Stato; la beffa, perché il rifiuto consisteva nel mancato superamento di un esame che non è regolamentato (art. 4 del d.lgs. 39/2010). Stessa mala sorte ha investito i tirocinanti che hanno concluso il tirocinio e che sono al momento impossibilitati ad accedere al Registro per mancanza del tanto atteso regolamento sull esame, ma questi ho paura che debbano necessariamente attendere ancora, in quanto privi del titolo professionale di dottore commercialista o esperto contabile. È dunque il caso di sottolineare come la pronuncia del Viceministro all economia Fassina non sia comunque sufficiente a rimediare alla disorganicità e lacunosità delle nuove norme emanate e alla loro mala applicazione che sta creando non pochi problemi anche agli aspiranti tirocinanti. L aspirante tirocinante che intende iscriversi al Registro del tirocinio e che ha un periodo di tirocinio pregresso svolto antecedentemente alla data del 13 settembre 2012, alla data odierna non ne può chiedere il riconoscimento, a differenza di chi lo ha chiesto sino al 30 giugno 2013. Il d.m. 146/2012 non consente il riconoscimento del pregresso, tuttavia si leggeva sul sito della Ragioneria, che

10 L intervento per salvaguardare le aspettative di continuità del periodo di tirocinio nella fase di transizione tra vecchio e nuovo registro, veniva riconosciuto un periodo di tirocinio svolto antecedentemente al 13 settembre 2012. Dal 1 luglio 2013 questo però non è più possibile. Ma non sembra allora che questi tirocinanti subiscano un comportamento discriminatorio dell amministrazione che, a parità di soggetti, di condizioni e di norme, ha riconosciuto il pregresso a chi lo ha chiesto entro il 30 giugno e lo rifiuta a chi lo chiede oggi, in barba al principio di uguaglianza costituzionalmente garantito? Stessa mala sorte per i circa 19.000 interrotti dal Registro del tirocinio alla data del 13 settembre 2012. Per questi il legislatore ha previsto all art. 17 del d.m. 146/2012, che venissero iscritti nel Registro del Tirocinio, purché presentassero domanda di mantenimento d iscrizione, corredata della relazione mancante, entro il 12 marzo 2013, senza tuttavia disciplinarne le conseguenze dovute all inadempimento. La Ragioneria, e non il legislatore, ha prorogato tale termine al 30 giugno 2013. Anche qui sembra profilarsi un comportamento discriminatorio e lesivo del principio di uguaglianza da parte dell amministrazione nei confronti di chi, oltre il termine del 12 marzo ma fino al 30 giugno, ha presentato richiesta di mantenimento dell iscrizione e se l è vista accolta e chi invece lo richiede oggi e se lo vede rifiutare. Tra l altro questi tirocinanti, che dal 1 luglio subiscono la lacuna normativa, non conoscendo le conseguenze del loro inadempimento, vengono semplicemente invitati dalla Ragioneria a presentare nuova domanda d iscrizione ma non sanno se la loro precedente posizione è stata cancellata dal Registro con tutte le conseguenze del caso, non essendo stati oggetto né di alcuna comunicazione, né di alcuna procedura, in barba alle norme sulla trasparenza degli atti amministrativi (legge 241/1990) ed al principio di difesa dei propri diritti. Accanto a tutti questi malcapitati si aggiungono i circa 90 mila dottori commercialisti già revisori, che sì, sono stati iscritti automaticamente nel nuovo Registro, ma sono obbligati ad effettuare per la prima formazione del Registro le comunicazioni inerenti il contenuto obbligatorio del Registro, le informazioni strumentali e l opzione per l elenco dei revisori attivi o per l iscrizione nella sezione inattivi, la cui scadenza iniziale era prevista per il giorno 23 settembre 2013. Questi hanno difficoltà di carattere informatico, in quanto sono obbligati a fare le comunicazioni solo con modalità telematiche su un sistema che, anche a detta della Ragioneria, ha problematiche di ordine tecnico. Hanno difficoltà di natura interpretativa riguardo agli incarichi ricoperti, alla durata ed ai compensi che devono essere comunicati. Per fortuna che in data 13 settembre 2013 la Ragioneria Generale dello Stato è finalmente intervenuta ed ha fatto un po di chiarezza sugli incarichi che vanno o non vanno comunicati, sulla durata, sui compensi, sulla decorrenza iniziale del periodo triennale per il passaggio automatico nella sezione inattivi, ed in data 18 settembre ha chiarito, grazie anche all intervento del Commissario Leccisi, che la scadenza del termine prevista per il 23 settembre era diretta unicamente ad assicurare una ordinata organizzazione del Registro nella sua fase iniziale e che l accreditamento e la comunicazione delle informazioni sarebbero state possibili anche oltre tale data. Sulla obbligatorietà di comunicare gli incarichi e la durata nulla questio, anche se sono informazioni già detenute dal Registro delle imprese, in quanto la nomina e la cessazione dei sindaci deve essere iscritta, ex art. 2400 del c.c., a cura degli amministratori della società. Dubbi si nutrono invece sull obbligatorietà di comunicare i compensi percepiti per l incarico di revisione. Tale adempimento infatti non è esplicitamente rinvenibile dal d.lgs. 39/2010, sebbene l art. 21, comma 8 disponga che il contributo annuale possa essere commisurato anche all ammontare dei ricavi e dei corrispettivi realizzati dagli iscritti. In tutto questo caos, la società Registro Revisori Legali S.r.l., società unipersonale del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che ha tenuto il Registro dei Revisori per conto dello stesso Consiglio sino alla data del 14 novembre 2012 e che ha visto assorbiti da Consip solo una parte dei dipendenti della società, che cosa sta facendo? La società, con i suoi 8 dipendenti, oggi fornisce una preziosa assistenza sulla normativa inerente sia il Registro dei Revisori che l Elenco dei Revisori degli Enti locali, rispondendo ai tanti quesiti che pervengono dagli Ordini locali e dagli iscritti all Albo dei commercialisti, dando seguito, dal 1 gennaio 2013 ad oggi, ad oltre 3.000 richieste.

Crediamo che sia giunto il momento di ragionare come una comunità. Servono regole certe, riforme del sistema fiscale e giudiziario. Serve un pensiero tecnico, imparziale, non schierato che affianchi le istituzioni: per lavorare, non più contro qualcuno, ma a favore di tutti. Vogliamo lavorare per qualcosa, non contro qualcuno.

12 La riforma del Tirocinio Domitilla Tavolaro Pronto Ordini del CNDCEC Tante le novità, ma nessuna penalizzazione per i tirocini contestuali agli studi. Aspettando le nuove convenzioni, il MIUR chiarisce che sono valide quelle già esistenti Nel corso degli ultimi due anni la materia del tirocinio per l accesso alle professioni regolamentate è stata oggetto di numerosi interventi da parte del legislatore a partire dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (con il quale sono stati fissati i principi ai quali le professioni regolamentate devono conformarsi ed individuata nei regolamenti di delegificazione la modalità normativa con cui attuare la riforma), passando per il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (che ha fissato in diciotto mesi la durata massima del tirocinio), per arrivare, infine, al d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137 (che ha attuato le riforme delineate dal decreto legge 138/2011). Alcuni aspetti contenuti nella riforma erano già presenti nella normativa riguardante il tirocinio di dottore commercialista ed esperto contabile, tra questi la possibilità di svolgere all estero un periodo di tirocinio per un massimo di sei mesi (dal d.p.r. 137 allargata anche ad enti e professionisti di Paesi extra EU), come pure la possibilità di svolgere il tirocinio in concomitanza con il corso di studi per il conseguimento della laurea di secondo livello. La novità più rilevante è stata sicuramente la previsione di una durata massima del tirocinio pari a diciotto mesi, con possibilità di anticipare i primi sei durante il corso di studi per il conseguimento della laurea necessaria in presenza di apposita convenzione tra i Consigli nazionali, il Ministero dell Università ed il Ministero vigilante. E stato inoltre previsto, con un intervento che suscita più di qualche perplessità in quanto - non essendo richiesto dal decreto legge 138/2011 - sembra travalicare l ambito di azione affidato al regolamento di attuazione, che il tirocinio perde efficacia trascorsi cinque anni dal suo compimento senza il superamento dell esame di Stato. Tale norma, a differenza di quella sulla durata massima, si applica ai tirocini iniziati dal giorno successivo all entrata in vigore del d.p.r.137/2012, vale a dire dal 16 agosto 2012. I tirocini iniziati in data antecedente non sono soggetti a scadenza. La norma sulla durata del tirocinio ha inciso anche sull Ordinamento della professione di dottore commercialista ed esperto contabile che prevedeva un tirocinio della durata di tre anni. Chiarito da parte del Ministero della Giustizia che la norma si doveva applicare anche ai tirocini in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge n.1/2012 (vale a dire ai tirocini in corso alla data del 24 gennaio 2012), numerosi problemi sono sorti in relazione al fatto che il d.lgs. 139/2005, unico caso nel panorama delle professioni regolamentate, già a partire dal 2008 prevede la possibilità di svolgere il tirocinio contestuale agli studi per il conseguimento della laurea necessaria per poter sostenere l esame di Stato per l iscrizione nella sezione dottori commercialisti dell albo (articolo 43, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139). Ad ottobre 2010 è stata poi siglata, come noto, la convenzione quadro tra Consiglio Nazionale e MIUR che ha ricevuto attuazione nei vari ambiti locali. Il Consiglio Nazionale - preso atto del mancato inserimento nel d.p.r.

L intervento 13 137/2012 di una norma di carattere transitorio che disciplinasse e chiarisse il passaggio dal vecchio tirocinio contestuale agli studi (36 mesi complessivi con possibilità di anticiparne 24 nel corso dei soli studi per conseguire la laurea specialistica o magistrale per coloro che svolgono il tirocinio da dottore commercialista) al nuovo regime delineato dal decreto legge 1/2012 e poi dal d.p.r. citato (18 mesi di cui 6 da poter anticipare non solo nel corso degli studi specialistici o magistrali, ma anche nel corso degli studi per conseguire la laurea di primo livello per coloro che svolgono il tirocinio da esperto contabile) e raccogliendo le numerose richieste di chiarimenti giunte da parte degli Ordini locali che lamentavano la grande incertezza che la nuova normativa aveva generato riguardo alla sorte delle convenzioni esistenti con i vari atenei - ha posto la questione all attenzione del Ministero dell Università durante i primi incontri per la stipula della nuova convenzione quadro, che si sono svolti a partire dal mese di giugno scorso. Frutto degli incontri è la recente nota emanata dal MIUR ed inviata dal CNDCEC agli Ordini con informativa n. 7 del 3 settembre 2013 (ndr: i testi della normativa e della nota sono pubblicati nelle pagine seguenti) con la quale è stato chiarito che le vecchie convenzioni tra Ordini ed Università (quelle stipulate in attuazione della convenzione quadro del 2010) possono trovare applicazione fino alla stipula delle nuove (vale a dire quelle che verranno siglate in conformità della convenzione quadro tra Ministero della Giustizia, MIUR e Consiglio Nazionale prevista dal d.p.r. 137/2012) e, comunque, non oltre l anno accademico 2014-2015. Resta ferma la necessità che un anno di tirocinio venga compiuto dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale, per cui a coloro che hanno iniziato il tirocinio a partire dal 24 gennaio 2012 ed hanno compiuto più di un semestre di pratica potranno essere riconosciuti solo sei mesi ai fini del compimento del tirocinio per l accesso alla sezione A dell albo. La conclusione del MIUR attua quanto auspicato da sempre dal Consiglio Nazionale. Una diversa conclusione avrebbe rappresentato per la professione di dottore commercialista un passo indietro rispetto al passato con grave danno dei tirocinanti i quali, fino alla stipula della nuova convenzione, si sarebbero visti preclusa la possibilità di svolgere un periodo di tirocinio contestualmente al biennio per il conseguimento della laurea specialistica o magistrale. Altre importanti tappe dell attuazione del d.p.r. 137/2012 saranno l emanazione del regolamento per lo svolgimento del tirocinio tramite frequenza, per un periodo massimo di sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati dagli Ordini o da associazioni di iscritti agli Albi o altri enti autorizzati dal Consiglio Nazionale e la stipula della convenzione con il Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso Pubbliche amministrazioni all esito del corso di laurea.

14 I chiarimenti del MIUR Pubblichiamo il testo dell informativa CNDCEC n. 7/13 del 3 settembre 2013 con la quale è stata diffusa la nota della Direzione Generale per l Università, lo studente e il diritto allo studio universitario - Ufficio VI, relativa alle nuove norme introdotte dal d.p.r. 137/2012, concernenti il Tirocinio dei dottori commercialisti ed esperti contabili AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Oggetto: Tirocinio Nota del Ministero dell Università ai Rettori Roma, 3 settembre 2013 Informativa n. 7/13 Egregio Presidente, il Ministero dell Università lo scorso 8 agosto ha inviato ai Rettori delle Università indicazioni relative allo svolgimento del tirocinio alla luce del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Quanto espresso dal Ministero è il frutto degli incontri tenutisi con il Consiglio Nazionale negli ultimi mesi e chiarisce innanzitutto la questione della sopravvivenza delle vecchie convenzioni tra Ordini ed Università (stipulate in attuazione della convenzione quadro dell ottobre 2010) nelle more della stipula della nuova convenzione quadro di cui all articolo 6, comma 4, del D.P.R. citato. In particolare, al fine di non pregiudicare i diritti dei tirocinanti che hanno iniziato il tirocinio a partire dal 24 gennaio 2012, si è ritenuto che nelle more della stipula delle nuove convenzioni tra Ordini ed Università che verranno siglate in conformità della convenzione quadro tra Ministero della Giustizia, MIUR e Consiglio Nazionale prevista dal D.P.R. 137/2012 e, comunque, non oltre l anno accademico 2014-2015, a tutti coloro che a partire dal 24 gennaio 2012 sono stati iscritti nella sezione tirocinanti commercialisti in virtù delle vecchie convenzioni verrà riconosciuto un semestre di tirocinio purché abbiano svolto almeno 250 ore di pratica professionale. Importanti indicazioni vengono fornite anche relativamente alla sospensione del tirocinio in attesa del conseguimento della laurea specialistica o magistrale ed all esonero dalla prima prova scritta dell esame di Stato. Con riferimento alla sospensione si chiarisce che essa può essere richiesta dal tirocinante al compimento del semestre e delle 250 ore di tirocinio e che non può protrarsi oltre i sei mesi successivi al compimento del biennio di durata legale del corso. Per quanto infine concerne l esonero dalla prima prova scritta dell esame di Stato viene chiarito che esso viene concesso solamente a coloro che hanno conseguito un titolo di laurea all esito di un corso in convenzione e si ribadisce che sono esentati dalla prima prova scritta dell esame da dottore commercialista anche coloro che provengono dalla sezione B dell albo. Si invia in allegato la nota di cui in oggetto. Distinti saluti Francesca Maione

15 MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO UFFICIO VI A: Rettori delle Università LORO SEDI Al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili Oggetto: D.P.R. 137/2012 Tirocinio Dottori commercialisti ed esperti contabili L art. 9, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 212, n. 27, stabilisce che la durata del tirocinio previsto per l accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi il tirocinio può essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, emanato ai sensi dell art. 3, comma 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148, stabilisce, all art. 6, comma 4 che il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell ordine o collegio, il ministro dell istruzione, dell università e della ricerca e il ministro vigilante, in concomitanza con l ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni conformi a quelle di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti. La mancata previsione, nei citati provvedimenti, di norme transitorie per la disciplina dei tirocini in corso, ha posto una serie di dubbi interpretativi tra i quali quello relativo alla vigenza degli accordi stabiliti tra Ordini e Università in attuazione della convenzione quadro tra il MIUR e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del 13 ottobre 2010. Al fine di non pregiudicare i diritti dei praticanti che hanno iniziato il tirocinio a partire dal 24 gennaio 2012, si ritiene che, nelle more della stipula delle nuove convenzioni fra Ordini territoriali ed Università siglate in conformità della nuova convenzione quadro di cui all art. 9, comma 6 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 e all art. 6, comma 4, d.p.r. 7 agosto 2012, n. 137, e comunque non oltre l anno accademico 2014-2015, tutti coloro che a partire dal 24 gennaio 2012 sono stati iscritti nella sezione tirocinanti commercialisti del registro del tirocinio in virtù degli accordi stipulati in attuazione della convenzione quadro fra CNDCEC e MIUR del 13 ottobre 2010 hanno diritto al riconoscimento di un semestre di tirocinio purché abbiano svolto almeno 250 ore di pratica professionale. Il tirocinio potrà essere sospeso, su richiesta del tirocinante, al compimento del semestre e delle 250 ore richieste. La sospensione non può protrarsi oltre i sei mesi successivi al compimento del biennio di durata normale del corso. In ogni caso si ricorda che al fine di ottenere il certificato di compiuto tirocinio per lʼaccesso allʼesame di Stato per lʼiscrizione nella sezione A dellʼalbo, i suddetti tirocinanti dovranno compiere un anno di tirocinio dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale. Si ritiene, infine, che i suddetti tirocinanti, in possesso delle lauree triennali nelle classi 18 e 33 (17 e 28 ex D.m. 509/99), che non intendono sospendere la pratica al compimento del semestre, potranno al compimento del diciottesimo mese, qualora abbiano svolto almeno 750 ore di tirocinio, richiedere il certificato di compiuta pratica per lʼaccesso alla sezione B dellʼalbo. Al fine di ottenere il certificato di compiuto tirocinio per lʼaccesso allʼesame di Stato per lʼiscrizione nella sezione A dellʼalbo, dovranno comunque compiere un anno di tirocinio dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale. Si ricorda, inoltre, che sono esentati dalla prima prova scritta dellʼesame di Stato per lʼaccesso sia alla sezione A che alla sezione B esclusivamente coloro che hanno conseguito un titolo di studio allʼesito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base della convenzioni tra Ordini territoriali e Università. Per lʼaccesso alla sezione A la stessa esenzione è prevista anche per coloro che provengono dalla sezione B dellʼalbo. Distinti saluti IL DIRETTORE GENERALE DANIELE LIVON

16 Il nuovo sistema disciplinare degli Ordini professionali Angelica Barreca Ufficio legale del CNDCEC Al via un altro tassello della riforma delle professioni con il quale è stata prevista la scissione delle due funzioni, amministrativa e disciplinare, e l incompatibilità tra la carica di consigliere dell Ordine e la carica di consigliere del corrispondente Consiglio di disciplina Le nuove regole del sistema disciplinare degli Ordini professionali sono contenute nell art. 8 del d.p.r. 137/2012 che sancisce il principio di separazione tra gli organi disciplinari e gli organi amministrativi degli Ordini professionali e la possibilità che entrino a far parte del Consiglio di disciplina territoriale anche soggetti terzi non iscritti all Albo. Il suddetto decreto istituisce, presso i Consigli degli Ordini territoriali, i Consigli di Disciplina con compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all Albo. Viene quindi stabilita espressamente la scissione delle due funzioni (amministrativa e disciplinare) e l incompatibilità tra la carica di consigliere dell Ordine e la carica di consigliere del corrispondente Consiglio di disciplina. I Consigli di disciplina sono composti da un numero di componenti pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei Consigli degli Ordini territoriali presso cui sono istituiti. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali sono nominati dal Presidente del Tribunale del circondario nel quale hanno sede i Consigli, che li sceglie tra i nominativi indicati nell elenco predisposto e proposto dall Ordine locale. Il suddetto elenco deve prevedere un numero di nominativi pari al doppio dei consiglieri da nominare. I criteri in base ai quali i Consigli territoriali avanzano la proposta e quelli sulla base dei quali il Presidente del Tribunale effettua la scelta devono essere individuati con regolamento adottato dai Consigli Nazionali degli Ordini o Collegi, entro 90 giorni dall entrata in vigore del decreto, previo parere vincolante del ministro vigilante. Nei Consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti i Collegi di disciplina sono composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all Albo o dal componente con maggiore anzianità anagrafica qualora vi siano componenti non iscritti. Fin qui le novità per i Consigli dell Ordine o Collegi territoriali contenute nell art. 8 del d.p.r. 137/2012. In attuazione di quanto contenuto al comma 3 dell art. 8 del decreto citato - che affida ai Consigli Nazionali l attività di redazione dei regolamenti attuativi - il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nella seduta dell 8 novembre 2012, ha approvato il testo del Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e ne ha disposto la trasmissione al Ministero della Giustizia avvenuta con nota del 14

L intervento 17 novembre 2012. Il suddetto regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Ministero della Giustizia in data 15 maggio 2013 ed è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel sito Internet e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. Il regolamento prevede che i Consigli di disciplina territoriali siano composti da un numero massimo di consiglieri effettivi pari a quello dei consiglieri che, attualmente, svolgono funzioni disciplinari nei Consigli degli Ordini territoriali presso cui sono istituiti e di numero cinque supplenti. Il Consiglio dell Ordine, entro trenta giorni dal suo insediamento, deve predisporre l elenco da inviare al Presidente del Tribunale, contenente i nominativi degli aspiranti componenti il Consiglio di disciplina. Gli iscritti all Ordine che intendano far parte del Consiglio di disciplina territoriale devono presentare comunque la loro candidatura entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla ricezione dell invito dell Ordine, allegando, a pena di esclusione, il proprio curriculum vitae e le dichiarazioni di cui all art. 3 comma 8 del Regolamento. Qualora non pervenga alcuna candidatura ovvero il numero delle candidature pervenute risulti insufficiente il Consiglio dell Ordine procede in maniera autonoma alla individuazione dei nominativi da trasmettere al Presidente del Tribunale. Il Consiglio dell Ordine può inserire nell elenco da inviare al Presidente del tribunale anche dei nominativi di soggetti terzi non iscritti all Albo scegliendoli tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, anche in pensione. Il Presidente del Tribunale comunica la nomina dei componenti del Consiglio di disciplina al Consiglio dell Ordine che deve darne comunicazione scritta ai nominati ed a tutti gli iscritti mediante pubblicazione sul sito Internet dello stesso Ordine. Il Presidente dell Ordine fissa altresì la data di insediamento del Consiglio di disciplina entro quindici giorni dalla comunicazione delle nomine. In seno ai Consigli di disciplina composti con più di tre componenti, è prevista l istituzione di Collegi di disciplina formati da minimo tre

18 L intervento consiglieri scelti fra i componenti del Consiglio di disciplina in carica; il collegio di disciplina è presieduto dal componente con maggiore anzianità d iscrizione all Albo o, quando vi siano componenti non iscritti all Albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica che assume la funzione di coordinatore. In sede di prima applicazione della presente normativa, l invio dell elenco dei candidati al Presidente del competente Tribunale da parte dei Consigli degli Ordini in carica deve avvenire entro 120 giorni dalla pubblicazione del regolamento nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. È stato inoltre previsto un regime transitorio per cui è stabilito che, fino all insediamento dei Consigli di disciplina territoriali, la funzione disciplinare è svolta dai Consigli degli Ordini in conformità alle disposizioni vigenti. Inoltre all art. 7 (commi 2 e 3) del Regolamento è stato precisato che la funzione disciplinare spetta ai Consigli degli Ordini territoriali non solo fino all insediamento dei Consigli di Disciplina, ma anche per le situazioni pendenti alla data del suddetto insediamento. È stato altresì chiarito che la pendenza del procedimento disciplinare deve essere valutata sulla base della data di apertura dello stesso procedimento. Successivamente all entrata in vigore del sopracitato Regolamento, il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con la nota informativa n. 5 del 12 giugno 2013, ha fornito i primi chiarimenti in ordine agli adempimenti per la composizione dei Consigli di disciplina, rinviando le indicazioni sul funzionamento dei Consigli e dei Collegi di disciplina ad un documento successivo. In particolare, è stato chiarito che il Consiglio di disciplina può avere o la stessa composizione numerica del Consiglio territoriale o un numero inferiore, che sia comunque in grado di garantire il corretto svolgimento della funzione disciplinare. Al fine della determinazione del numero dei membri del Consiglio di disciplina non rileva la composizione della commissione disciplinare laddove precedentemente istituita presso il Consiglio dell Ordine. In ogni caso i componenti del Consiglio di disciplina non possono superare il numero dei componenti il Consiglio. Il Consiglio di disciplina deve essere composto da membri iscritti nell Albo da almeno cinque anni appartenenti alla componente dei dottori commercialisti, dei ragionieri commercialisti e degli esperti contabili e deve rispecchiare la medesima ripartizione dei seggi esistenti nei rispettivi Consigli degli Ordini. Alla luce della nuova normativa gli Ordini territoriali si sono attivati per la costituzione dei Consigli di disciplina ed il Consiglio Nazionale, nel corso di questi mesi, li ha supportati in tale attività rispondendo a numerosi quesiti pervenuti sull argomento.

Crediamo nell utilità sociale del pensiero tecnico e che non sia questo il momento di chiedere, ma di dare. E di mettere al servizio della comunità la competenza, la professionalità e l esperienza dei Commercialisti Italiani. Possiamo essere utili al Paese perché siamo professionisti, vogliamo esserlo perché siamo cittadini. Vogliamo dare una mano al Paese. Anzi centodiecimila.

20 Revisori enti locali, novità e procedure Alessio Berardino Redattore Press Le sinergie procedurali tra Ministero dell Interno, Ordini territoriali e Cndcec Irevisori dei conti degli Enti locali sono scelti da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta: i soggetti iscritti nel Registro dei Revisori legali e gli iscritti a un Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Questo l effetto pratico introdotto dall articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito in legge 14 settembre 2011, n.148). Per l inserimento nell elenco è necessario: a) essere iscritti da almeno due anni nel Registro dei Revisori legali o a un Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, b) aver conseguito, nel periodo dal 1 gennaio al 30 novembre dell anno precedente, almeno 10 crediti formativi nella materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali, attraverso la partecipazione ad eventi che siano stati preventivamente condivisi dal Ministero dell Interno e che prevedano il superamento di test finali di verifica. È quindi esigenza dei professionisti interessati acquisire, attraverso corsi di formazione idonei, i crediti formativi utili ad ottemperare al secondo requisito. Per tale ragione gli Ordini locali hanno affrontato, dal 2012, i percorsi burocratici necessari alla condivisione dei corsi da parte del Ministero dell Interno, requisito allora non assorbito nel processo di accreditamento del corso formativo stesso da parte del CNDCEC. Al fine di semplificare i complessi ed articolati adempimenti, già dal 2012 - su iniziativa del CNDCEC - si è studiato come unificare i percorsi di accreditamento e condivisione dell evento, in modo da integrare: a) sia la procedura di condivisione con il Ministero con quella di accreditamento, quest ultima già adottata da parte degli Ordini per sottoporre ad approvazione i programmi formativi al CNDCEC, b) sia le informazioni di superamento dei test finali (e quindi di ottenimento dei crediti) da parte dei colleghi partecipanti ai corsi correttamente accreditati e validati. Possiamo ad oggi rilevare che tale obiettivo è stato raggiunto, superando le naturali difficoltà che il coordinamento di diversi enti determina. Infatti coordinando, dal punto di vista tecnico e regolamentare, tutti gli enti attori del procedimento (Ordini locali, CNDCEC, Ministero dell Interno) le varie fasi di accreditamento e condivisione degli eventi C7bis sono state integrate. È attalmente in corso la prima fase applicativa di tale nuova procedura. Il presente intervento vuole testimoniare e rappresentare la reale portata di tale innovazione al servizio degli Ordini, nonché affrontare alcune questioni operative in un momento cruciale della fase di attuazione dell adempimento. La procedura ordinaria e la particolarità dell evento c7bis L Ordine richiedente può, seguendo le già consolidate procedure telematiche di accreditamento, introdurre anche le specifiche informazioni relative a tale tipologia di corso, nonché le informazioni e le azioni connesse alla condivisione da parte del Ministero dell Interno. Infatti nell Inserimento Evento, selezionando la nuova tipologia Eventi C.7 bis, gli Ordini incontreranno la scheda di inserimento dati con i campi aggiuntivi.