AVAMPROGETTO Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l idoneità alla terapia dei criminali internati a vita

Documenti analoghi
Regolamento interno della Commissione dell energia elettrica

Regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

Regolamento del Tribunale federale dei brevetti

Ordinanza concernente l autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica

Regolamento interno della Commissione della concorrenza

Legge federale sul Consiglio della magistratura

Regolamento interno della Commissione delle professioni mediche (MEBEKO)

Regolamento sull organizzazione e l amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione

del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017)

Regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie

Ordinanza concernente Svizzera Turismo

Regolamento della Commissione federale delle case da gioco

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Ordinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione

Ordinanza sul sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche (PAGIRUS) dell Ufficio federale di giustizia

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani

Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia

del 23 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza sull assicurazione malattie

Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia

del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010)

Ingresso visti gli articoli 81 capoverso 5, 82 capoverso 2 e 101 della legge federale del 21 marzo sull energia nucleare (LENu),

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza concernente la ricerca agronomica

Ordinanza sulla gestione elettronica degli affari nell Amministrazione federale

REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI

del 14 maggio 2004 (Stato 15 luglio 2016) Zurigo e quelle del Dipartimento II in maggioranza alla sede di Berna.

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

del 14 maggio 2004 (stato 15 luglio 2016)

Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA)

FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DE LAZIO REGOLAMENTO

1. Codice delle obbligazioni 2. Avamprogetto

del 14 maggio 2004 (Stato 1 gennaio 2009) Approvato dal Consiglio federale il 23 giugno 2004

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare

Ordinanza sull allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa

Ordinanza sull apprezzamento medico delle persone soggette all obbligo di prestare servizio di protezione civile

CAPO INTRODUTTIVO. Articolo 1. Natura suppletiva

Ordinanza sull organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sul diritto internazionale privato Avamprogetto

Regolamento di servizio dell esercito svizzero

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sullo stato civile

Regolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno

Ordinanza sul Registro nazionale di polizia

Legge federale sulle banche e le casse di risparmio

Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

Regolamento sull organizzazione del Tribunale penale federale

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito

Legge federale relativa alla Convenzione dell Aia sull adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali

Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Ordinanza concernente l attribuzione di organi per il trapianto

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico

COMUNE DI SAN FIOR Provincia di Treviso REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER I SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI

Ordinanza del DDPS concernente le automobili per istruttori

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali

Regolamento di organizzazione della Banca nazionale svizzera

Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri

del 20 dicembre 1985 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza sull integrazione degli stranieri

Ordinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT

Associazione della Rete di aziende formatrici del Cantone Ticino (ARAF Ticino) STATUTO. 2 dicembre Articolo Contenuto Pagina I

Regolamento Tavolo dei Sottoscrittori

Legge federale sugli stranieri

REGOLAMENTO DELLA SEZIONE IMPRESE TECNICHE AUDIOVISIVE

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 capoverso 1 della legge del 14 dicembre sul cinema (legge), ordina:

Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1

Ordinanza sull assicurazione militare

Ordinanza concernente la Commissione svizzera di ricorso in materia d asilo

COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

Regolamento della Consulta delle Professioni della provincia di Agrigento.

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Codice civile svizzero

Legge federale progetto concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane

del 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMPENSI PROFESSIONALI E PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PARCELLE (approvato dal Consiglio dell Ordine

Regolamento della Commissione di ricorso della CDPE e della CDS

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sul traffico di rifiuti

Ordinanza sulle tasse e le indennità per l esame svizzero di maturità e gli esami complementari

Legge federale sugli stranieri

REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI (DISB)

Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale

Ordinanza sul controllo del commercio dei vini

con sede a Berna L Associazione prevede due forme di adesione, come soci ordinari e soci sostenitori.

Transcript:

AVAMPROGETTO Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l idoneità alla terapia dei criminali internati a vita del 0 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 87 capoverso bis del Codice penale, ordina: Sezione : Statuto e compiti Art. Statuto La Commissione peritale federale incaricata di valutare l idoneità alla terapia dei criminali internati a vita (Commissione peritale) è una commissione consultiva ai sensi dell articolo 8a capoverso dell ordinanza del 5 novembre 998 sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione (OLOGA). Sotto il profilo amministrativo è integrata nel Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). Adempie i propri compiti in modo indipendente. 4 I suoi membri esercitano il loro mandato a titolo personale. Art. Compiti La Commissione peritale adempie i compiti seguenti: a. valuta, su istanza dell autorità competente, se sono emerse nuove conoscenze scientifiche dalle quali evincere che la persona internata a vita possa essere curata in modo da non costituire più un pericolo per la collettività; b. presenta pareri riguardo a progetti di atti normativi in materia di internamento a vita; c. presenta annualmente al DFGP un rapporto sulla propria attività; d. informa il pubblico periodicamente, almeno ogni due anni, su questioni generali inerenti al proprio campo di attività, segnatamente su nuove conoscenze scientifiche e ulteriori necessità di ricerca. RS... RS.0 RS 7.00. 0...

Ordinanza RU 0 Sezione : Composizione e nomina Art. Composizione La Commissione peritale conta dieci membri. È composta di specialisti dotati delle necessarie conoscenze specifiche nel campo della psichiatria forense e in quello terapeutico. Possono far parte della Commissione peritale anche specialisti stranieri. Art. 4 Nomina Il Consiglio federale nomina i membri della Commissione peritale e designa il presidente e il vicepresidente su istanza del DFGP. I Cantoni possono proporre candidati al DFGP. Sezione : Organizzazione e funzionamento Art. 5 Regolamento La Commissione peritale emana un regolamento nel quale stabilisce la propria organizzazione e il funzionamento. Art. 6 Presidente Il presidente dirige la Commissione peritale e la rappresenta verso l esterno. In tali funzioni può farsi rappresentare dal vicepresidente. Art. 7 Comitato Una valutazione di cui all articolo lettera a è effettuata da un comitato. Per ogni valutazione il presidente nomina un comitato. Questo è costituito da un direttore e quattro ulteriori membri della Commissione peritale. Il presidente stesso può essere direttore o membro di un comitato. Nominando il comitato, il presidente tiene conto delle conoscenze tecniche e linguistiche dei membri e garantisce una partecipazione equilibrata dei membri della Commissione peritale. Art. 8 Ricusazione Si ricusano i membri della Commissione peritale che, nell esercizio di una funzione terapeutica o assistenziale, si sono precedentemente occupati in prima persona dell internato a vita sottoposto a valutazione, che hanno un interesse personale nella causa o che possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa. Il presidente valuta se nel caso concreto sussistono motivi di ricusazione.

Ordinanza RU 0 Se sussistono motivi di ricusazione nei suoi confronti, il presidente conferisce l incarico di nominare il comitato al vicepresidente. Se è ricusato anche quest ultimo, il comitato è nominato dal membro della commissione più anziano per età. Art. 9 Deliberazione La Commissione peritale delibera validamente se alla riunione o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno sette membri. Delibera a maggioranza semplice. Un comitato delibera a maggioranza semplice. Per l adozione dei rapporti ogni membro ha l obbligo di votare. In caso di parità di voti decide il presidente o il direttore. Art. 0 Rapporto Un comitato redige un rapporto per ogni caso da valutare e lo trasmette all autorità competente. Il rapporto elenca: a. i nomi e le funzioni di tutte le persone che hanno partecipato alla valutazione; b. il risultato della votazione; c. il parere minoritario con la pertinente motivazione. Art. Competenze La Commissione peritale e i comitati possono chiedere alle autorità e agli istituti di esecuzione delle pene nonché ad altre autorità e a privati tutte le informazioni che ritengono necessarie per adempiere i propri compiti. Possono sentire dette autorità e persone. In casi motivati possono chiedere traduzioni, analisi o altri accertamenti a esperti esterni. Un comitato può sentire l interessato. Art. Segreteria Su istruzione del presidente, la segreteria svolge attività amministrative e organizzative nell ambito dei compiti della Commissione peritale elencati all articolo. Ne fanno parte in particolare l organizzazione delle riunioni e la stesura dei verbali. La segreteria è diretta dall Ufficio federale di giustizia.

Ordinanza RU 0 Sezione 4: Protezione dei dati e del segreto Art. Protezione dei dati Se necessario per l adempimento dei propri compiti, la Commissione peritale può trattare dati personali compresi quelli degni di particolare protezione secondo la legge federale del 9 giugno 99 sulla protezione dei dati. Può comunicare dati personali soltanto con il consenso esplicito dell interessato. Art. 4 Esclusione del pubblico e segreto d ufficio Le deliberazioni della Commissione peritale e dei comitati non sono pubbliche. I membri della Commissione peritale e le persone cui essa fa capo sono vincolate dal segreto d ufficio di cui all articolo 0 del Codice penale. La Commissione peritale è l autorità superiore competente a liberare dal segreto d ufficio una persona cui essa fa capo. In casi urgenti decide il presidente. Sezione 5: Indennità Art. 5 Le indennità dei membri della Commissione peritale sono rette dall articolo 8n capoverso lettera a OLOGA 4. Sezione 6: Disposizioni finali Art. 6 Modifica del diritto vigente Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:. Ordinanza del 5 novembre 998 5 sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione Allegato n.. inserire dopo «DFI» DFGP Commissione peritale federale incaricata di valutare l idoneità alla terapia dei criminali internati a vita RS 5. 4 RS 7.00. 5 RS 7.00. 4

Ordinanza RU 0. Ordinanza del 7 novembre 999 6 sull organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia Art. 8 Cpv. Sono annesse al DFGP sul piano amministrativo la Commissione peritale incaricata di valutare l idoneità alla terapia dei criminali internati a vita e la sua segreteria. Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il GG.MM.AAAA. In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, La cancelliera della Confederazione, 6 RS 7.. 5