2. Immediato ripristino dei luoghi in caso di occupazione abusiva

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ALLEGATO 3 Innovazioni in materia di sicurezza stradale introdotte dall articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, In linea con gli interventi normativi in altri settori dell ordine e della sicurezza pubblica, l art. 3, commi 14, 16, 17 e 18 e da 45 a 57, della legge n. 94 del 2009 ha introdotto alcune modifiche al Codice della Strada che, per immediata utilità di consultazione, si allegano nel testo già aggiornato per effetto delle modifiche stesse (All. A). 1. Insozzamento della sede stradale Con l introduzione dell art. 34 bis C.d.S. viene prevista una sanzione amministrativa di rilevante entità per chi getta dai veicoli in sosta o in movimento rifiuti o oggetti che determinano l insozzamento della strada. Per espressa previsione normativa, la nuova norma si applica solo alle strade pubbliche con la conseguenza che la sanzione di cui trattasi non trova applicazione alle strade private sottoposte a pubblico passaggio che, ai sensi degli artt. 1 e 2 C.d.S. sono sottoposte alla disciplina normativa del Codice della Strada. Il termine insozzare utilizzato dalla norma intende circoscrivere e qualificare l azione del trasgressore e si riferisce solo ai casi in cui gli oggetti o i rifiuti gettati dai veicoli determinano l imbrattamento ovvero sporcano o macchiano il fondo stradale, e cioè che, sia pure temporaneamente ed in modo non irreversibile, alterano le caratteristiche della superficie stradale. L insozzamento, perciò, sussiste solo quando il ripristino delle caratteristiche della strada non è riconducibile alla semplice rimozione dell oggetto gettato. Per le strade pubbliche, il nuovo illecito si pone in rapporto di specialità con l illecito previsto dall art. 15, comma 1, lettera i), C.d.S., che potrà continuare ad essere applicato solo nei casi in cui l oggetto gettato da un veicolo non determini insozzamento della sede stradale. Lo stesso rapporto sussiste anche rispetto all illecito punito dall art. 15, comma 1, lettera f), che resta applicabile solo nel caso in cui il deposito, l imbrattamento o l insudiciamento delle sede stradale sia prodotto da pedoni o, comunque, non provenga da veicoli. La nuova norma, diversamente da quanto previsto dal richiamato art. 15, tuttavia, non prevede l applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dei luoghi di cui all art. 211 C.d.S. Per la diversa oggettività giuridica, restano salve le disposizioni di cui al D.L.vo n. 152 del 2006 relative all abbandono di rifiuti sulle aree pubbliche. Per le stesse ragioni, resta parimenti salva la possibilità di applicare le sanzioni amministrative previste dai regolamenti o dalle ordinanze comunali per l insozzamento della strada la cui entità, in virtù delle disposizioni del comma 6 dell art. 3 della nuova legge n. 94 del 2009, è stato allineata alla presente disposizione. 1

2. Immediato ripristino dei luoghi in caso di occupazione abusiva I commi 16, 17 e 18 dell art. 3 stabiliscono che in caso di occupazione abusiva del suolo pubblico ai sensi dell art. 633 c.p. ovvero dell art. 20 C.d.S. sia possibile ordinare l immediato ripristino dei luoghi a spese del trasgressore. Quando l occupazione abusiva della strada è effettuata per finalità di commercio, con la stessa ordinanza che impone il ripristino è altresì disposta la chiusura dell esercizio commerciale fino all adempimento dell ordine ovvero alla prestazione di idonea garanzia. La chiusura non può comunque avere durata inferiore a 5 giorni. La competenza ad emettere il provvedimento di ripristino e, se ricorre il caso, di chiusura dell esercizio commerciale, è stata attribuita al Sindaco per l occupazione delle strade urbane e al Prefetto per quelle extraurbane. Tuttavia, quando ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica, la competenza ad emettere il provvedimento spetta comunque al Prefetto. La nuova disposizione supera quelle del comma 5 dell art. 20 C.d.S. nella parte in cui stabiliscono che all accertamento dell illecito di indebita occupazione del suolo pubblico consegua l applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dei luoghi secondo la procedura di cui all art. 211 C.d.S. Per le altre violazioni dell art. 20 C.d.S. continua a trovare applicazione la procedura prevista dal citato art. 211. In occasione dell accertamento di una violazione delle disposizioni dell art. 20 C.d.S., perciò, gli organi di polizia stradale di cui all art. 12 C.d.S. provvedono a trasmettere, senza ritardo, il verbale di contestazione al Sindaco o al Prefetto per l adozione dei provvedimenti di loro competenza. Nel caso in cui l accertamento riguardi un abusiva occupazione ai fini di commercio, inoltre, il verbale di contestazione deve essere immediatamente trasmesso anche al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio affinché effettui gli ulteriori accertamenti di sua competenza. 3. Interventi sul reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica o dopo aver assunto stupefacenti Con un intervento sul comma 2 dell art. 186 C.d.S. si è stabilito che durata della sospensione della patente prevista dal comma 2 lett. c) della citata disposizione sia raddoppiata quando il veicolo condotto da una persona con tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l non possa essere oggetto di confisca perché appartiene a persona estranea al reato. Analoga previsione è stata disposta anche nel caso di guida sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il comma 50 dell art. 3 del provvedimento in esame interviene anche sulle disposizioni dell art. 75, comma 1, del testo unico testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre01990, n. 309, stabilendo che nei confronti di chi fa uso di stupefacenti o li detiene per uso personale il prefetto possa irrogare la misura della sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, nonché il divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni. 2

L intervento normativo riguarda anche l art. 117, comma 2-bis, C.d.S., al quale viene aggiunto un periodo per estendere ai primi tre anni dal conseguimento della patente la limitazione di potenza specifica dell autovettura che può essere condotta dal neo-patentato che sia stato destinatario del provvedimento di sospensione della patente ai sensi dell art. 75, comma 1, lettera a), del D.P.R. 9.10.1990, n. 309. 4. Circolazione con documenti assicurativi falsi Con una modifica all art. 193 C.d.S. è stato introdotto l obbligo di confisca amministrativa del veicolo fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. In tal modo sarà possibile contrastare più efficacemente il grave fenomeno della circolazione senza copertura assicurativa. Quando venga accertata la falsificazione o la contraffazione del documento assicurativo ed il veicolo sia condotto dal suo intestatario, perciò, la sanzione amministrativa accessoria della confisca diviene obbligatoria anche quando il proprietario abbia adempiuto agli obblighi previsti dall art. 193, comma 4, terzo periodo. Il sequestro del veicolo è disposto secondo le disposizioni dell art. 213. In tali casi, perciò, ai sensi dell art. 210, comma 3, C.d.S., non è consentito il pagamento in misura ridotta. Nel caso in cui, invece, il veicolo sia condotto da persona diversa dall intestatario, continuano a trovare piena applicazione le disposizioni del richiamato comma 4 dell art. 193 C.d.S. Resta impregiudicata la possibilità di applicazione anche delle disposizioni dell art. 447 C.P. che, tuttavia, richiede la querela della Compagnia Assicuratrice che è oggetto dell indebita spendita del suo nome. Nei confronti della persona che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi, trova altresì applicazione la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno, secondo le disposizioni dell art. 218 C.d.S. 5. Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie e della decurtazione dei punti ai certificati di idoneità per ciclomotori Con l introduzione dell art. 219-bis C.d.S, si è prevista l estensione al certificato di idoneità alla guida di ciclomotori delle sanzioni accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente di guida di cui agli artt. 216, 218 e 219 C.d.S. Si è, inoltre, previsto che, in caso di circolazione con il documento ritirato ovvero sospeso trovano applicazione, rispettivamente, le disposizioni degli artt. 216 comma 5, e dell art. 218, comma 6, C.d.S. Nel caso di revoca del documento, invece, trovano applicazione le sanzioni di cui all art. 116, comma 13-bis, C.d.S. Allo stesso documento è stata estesa altresì l applicazione del meccanismo della patente a punti di cui all art. 126-bis. Ai fini dell applicazione di queste disposizioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui trattasi, a ciascun titolare di certificato di idoneità alla guida è attribuito un punteggio di 20 punti che subisce decurtazioni nella misura indicata dalla tabella allegata allo stesso art. 126-bis ovvero incrementi secondo le disposizioni di tale norma. Non trovano applicazione le disposizioni di cui alla nota della 3

tabella allegata all art. 126-bis (raddoppio punti per neopatentati), in quanto esse devono intendersi riferite solo ai titolari di patente di guida di cat. B conseguita da meno di 3 anni. L applicazione delle misure indicate è naturalmente possibile solo se la violazione amministrativa da cui discendono è commessa da un conducente maggiorenne, non essendo il minore di età assoggettabile alle sanzioni amministrative ai sensi dell art. 2 della legge 689/1981. Per un difetto di coordinamento tra il contenuto della disposizioni in esame ed il testo della riforma del Codice della Strada contenuto del disegno di legge AC 44 ed abbinati (disposizioni in materia di sicurezza stradale), tuttavia, non risulta, al momento, applicabile, il comma 3, dell art. 219-bis C.d.S. 6. Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie sulla patente e della decurtazione dei punti anche per guida di veicoli che non la richiedono Il comma 2 dell art. 219-bis prevede che le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori siano applicabili anche nel caso in cui le violazioni amministrative da cui discendono siano commesse alla guida di un veicolo che non richieda la patente o altri titoli abilitativi per la guida, quando il conducente ne sia comunque in possesso. In occasione dell accertamento di una violazione che prevede l applicazione delle sanzioni accessorie sopraindicate, perciò, l organo accertatore deve procedere d ufficio alla verifica del possesso della patente di guida, sulla base delle risultanze dell anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all art. 226 C.d.S. In tali casi, inoltre, compiute le opportune verifiche, gli operatori di polizia dovranno richiedere al conducente l esibizione della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, provvedendo, se questi ne è provvisto, al ritiro immediato del documento secondo le disposizioni di cui agli artt. 216, 218 e 219 C.d.S. Qualora il ritiro immediato non sia possibile, della violazione deve essere data comunicazione alla Prefettura competente per l adozione dei provvedimenti previsti dalle richiamate disposizioni. Analoga previsione è estesa anche al meccanismo della patente a punti di cui all art. 126-bis. Per la decurtazione dei punti al certificato di idoneità per ciclomotori nonché per le problematiche legate all applicazione delle misure sopraindicate ai conducenti minorenni, si richiamano le medesime considerazioni del precedente punto 5. 7. Norme riguardanti il rilascio del certificato di idoneità per ciclomotori Con un intervento correttivo all art. 116, comma 1-quater, C.d.S., si è stabilito che le disposizioni che consentivano che il rilascio del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore fosse subordinato solo alla presentazione di un certificato anamnestico compilato del medico curante, trovano applicazione fino alla data del 30 settembre 2009. Da quel momento, il rilascio del documento sarà subordinato alle procedure ordinarie di verifica dei requisiti psico-fisici previsti per il rilascio della patente di guida. 4

8. Interventi correttivi sulle procedure di rilascio della patente di guida Con la completa riscrittura dell art. 120 C.d.S. è stato stabilito che non possano conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori coloro che non abbiano i requisiti morali indicati nella stessa disposizione. I soggetti che non potranno conseguire la patente sono i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all art. 2, e dalla legge 31maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari del divieto di cui all art. 75, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico. La verifica della presenza dei requisiti morali, diversamente dal precedente testo dell art. 120 C.d.S., dovrà avvenire in via preventiva, prima del rilascio del titolo abilitativo alla guida. A tal fine, allo scopo si impedire il rilascio dei relativi titoli abilitativi il comma 5 stabilisce che con decreto del Ministro dell interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti saranno stabilite le modalità necessarie per l adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie. Nelle more dell adozione del decreto citato, continueranno ad applicarsi le disposizioni previgenti. Il successivo nuovo comma 6 del nuovo art. 120 C.d.S. punisce con una sanzione amministrativa i pubblici funzionari che provvedono al rilascio dei titoli abilitativi sopraindicati senza compiere, in modo preventivo, le verifiche necessarie ad escludere la presenza di motivi ostativi al rilascio. 9. Revoca dei titoli abilitativi alla guida per mancanza dei requisiti morali Nel caso in cui le condizioni soggettive indicate nell art. 120 C.d.S. si realizzino in data successiva al conseguimento della patente, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il prefetto dispone la revoca delle stesse abilitazioni alla guida, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna e non oltre il medesimo termine a decorrere dall applicazione della misura di prevenzione. Il soggetto destinatario del provvedimento di revoca di cui al comma 2 dell art. 120 C.d.S. non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni. 10. Fondo per l incidentalità notturna L art. 2, comma 54, abrogando parzialmente le disposizioni dell art. 6-bis, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, ha modificato la disciplina collegata al Fondo per l incidentalità notturna previsto dallo stesso decreto legge. Infatti, con un intervento correttivo dell art. 195 C.d.S., è stato stabilito che le 5

sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli artt. 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Analoga previsione è stata dettata per le pene pecuniarie previste per i reati di cui agli artt. 186 ed 187 C.d.S. Nell operazione di incremento prevista per le violazioni notturne, le somme previste come sanzione amministrativa dovranno essere arrotondate alla seconda cifra decimale, secondo i criteri indicati dal Servizio polizia stradale con circolare n. 300/A/1/36874/101/3/3/14 del 20 dicembre 2001. Nel verbale di contestazione degli illeciti sopraindicati la somma dovrà essere indicata già incrementata. Per ogni utilità, si allega una tabella riepilogativa delle somme sopraindicate incrementate per effetto della richiamata modifica dell art. 195 C.d.S. (All. B). Diversamente da quanto previsto dall originario art. 6-bis, del decreto-legge n 117 del 2007, convertito dalla legge n. 160 del 2007, in cui la funzionalità dell incremento per violazioni notturne era subordinata all approvazione di un decreto attuativo, gli incrementi previsti dalla nuova norma dell art. 195 C.d.S, trovano immediata applicazione dalla data di entrata in vigore della legge. Infatti, i provvedimenti attuativi previsti dal comma 2-bis dell art. 208, introdotto dal comma 55, lettera d), della legge n. 94 del 2009, riguardano unicamente le modalità di ripartizione dei proventi da esse derivanti. 10.1 Modalità di funzionamento del Fondo E stato stabilito che, quando una delle violazioni sopraindicate è accertata da uno dei soggetti dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato ovvero dall ANAS e dalle Ferrovie in Concessione, di cui all art. 208, comma 1, primo periodo, C.d.S., l incremento delle sanzioni amministrative per violazioni notturne serve ad alimentare il Fondo soprarichiamato ed è ad esso devoluto mediante l individuazione di un nuovo capitolo di entrata del Bilancio dello Stato. Le risorse del Fondo sono utilizzate per l acquisto di materiali, attrezzature e mezzi per le attività di contrasto dell incidentalità notturna svolte dalle Forze di polizia, per campagne di sensibilizzazione e di formazione degli utenti della strada e per il finanziamento di analisi cliniche, di ricerca e sperimentazione nel settore di contrasto della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Il concreto funzionamento del Fondo, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarà disciplinato con un provvedimento del Ministero dell economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell interno. Nelle more dell approvazione di tali disposizioni, le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni sopraindicate saranno comunque versate nei capitoli di entrata delle tesorerie Provinciali dello Stato con le consuete modalità. 6

11. Modifiche all art. 208 in materia di ripartizione dei proventi Con una modifica dell art. 208 C.d.S. si interviene, infine, sulla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alla circolazione stradale, stabilendo che una quota di essi sia devoluta per finalità assistenziali anche alla Guardia di Finanza e al Corpo Forestale dello Stato. 7