Statuto dell'associazione. Armonia

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Statuto dell'associazione Armonia Art. 1 - Denominazione e Sede E costituita l Associazione denominata Armonia con sede nel Pessano con Bornago Mi in Via Pascoli, 8/D. Il Consiglio Direttivo potrа, con delibera, trasferire la sede nell ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie in tutta Italia. L Associazione non persegue fini di lucro, nè diretto nè indiretto, è apartitica e apolitica. I contenuti e la struttura dell Associazione sono ispirati a principi di solidarietа, trasparenza e democrazia che consentono l effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell Associazione stessa. La durata dell Associazione è illimitata. Art. 2 - Finalità e attività L associazione si prefigge i seguenti scopi: - fornire assistenza sociale per favorire l integrazione socio-culturale degli appartenenti alla comunità russa ; - collaborare con le Comunità Russe dell Italia, attivando tutte le risorse istituzionali e sviluppando rapporti sociali ed interculturali; - mantenere e sviluppare i legami col proprio paese d'origine, lingua e cultura, nonchè i propri costumi e le tradizioni; - promuovere e rafforzare in tutti i modi la migliore conoscenza, l amicizia, la comprensione e il dialogo tra due popoli, quello di origine e quello di adozione, svolgendo la funzione di diplomazia popolare. L'Associazione contribuisce, anche con il sostegno del Consiglio Internazionale delle Comunità Russe, allo sviluppo dei contatti e dei legami con le altre organizzazioni dei russi in Italia ed all'estero. L'Associazione e le sue sezioni regionali partecipano allo sviluppo ed al rafforzamento della collaborazione tra la Russia e lo Stato italiano, che possono perseguirsi cooperando con organizzazioni pubbliche e commerciali, nonchè sostenendo e sviluppando contatti umanitari, educativi, scientifici e di informazione sulla base degli accordi bilaterali tra l'italia e la Russia. In particolare l Associazione si propone, a titolo esemplificativo, la realizzazione delle seguenti finalità: - organizzare e gestire servizi di formazione e istruzione rivolti ad associati e loro familiari o conviventi nell ambito dello sviluppo del progetto denominato Centro Studi Armonia. promuovere contatti ed incontri tra i suoi membri, esponenti della cultura, della scienza e dell arte russa ed italiana; - promuovere qualsiasi iniziativa a carattere culturale; - prestare aiuto e sostegno ai connazionali; - studiare e diffondere testimonianze dell ereditа culturale dei connazionali in Italia; - coordinare le attivitа con le organizzazioni dei connazionali in Italia, Russia ed altre nazioni; - organizzare e promuovere attività di beneficenza; - appoggiare e sviluppare azioni comuni con enti e organismi governativi e non governativi in Russia e in Italia e con associazioni di comunità russe in altri paesi. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo. L Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrа, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni. L Associazione ha diritto di fornire una serie di servizi a pagamento. Le risorse che derivanti dal rimborso spese sostenute nel fornire questi servizi faranno parte del fondo comune dell Associazione e verranno spese per gli scopi dell attività dell Associazione stessa, e per il pagamento delle prestazioni professionali delle persone consultate. L Associazione non svolgerа attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Art. 3 - I Soci Possono aderire all Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri. Il numero dei soci è illimitato. L'Associazione si adopera affinchè sia assicurato al suo interno il rispetto dei diritti inviolabili della persona e delle pari opportunità tra uomo e donna. Sono aderenti all Associazione coloro che hanno sottoscritto l Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e

coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari. Il Consiglio Direttivo può accogliere Sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività dell'associazione, nonchè nominare Soci Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione stessa. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. Detto contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento. E espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Art. 4 Ammissione dei soci e perdita della qualifica di socio Per diventare socio effettivo dell'associazione è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: indicare nome e cognome, luogo e data di nascità, residenza, ovvero, in casi di Enti, Società o Associazioni, la denominazione sociale, la sede, il nome del legale rappresentante, il nominativo del delegato a rappresentarla nell'assemblea dell'associazione; dichiarare di accettare integralmente lo statuto e le deliberazioni dell'assemblea. L ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell interessato. L'iscrizione potrà essere negata per indegnità morale od obiettiva incompatibilità dell'attività e degli interessi del socio con gli ideali, e/o gli scopi e/o l attività dell'associazione. La qualifica di socio si perde per: decesso, decadenza per mancato pagamento della quota associativa annuale (entro il 31 ottobre di ciascun anno), recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo, esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di Regolamento interno e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell Associazione. Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti, il quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva dalla presentazione del ricorso. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata. Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci I Soci sono tenuti a: - osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali; - versare la quota associativa stabilita annualmente dall Assemblea; - svolgere le attività preventivamente concordate; - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell Associazione. I Soci hanno il diritto di: - frequentare i locali dell Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dallo stesso; - partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, con l esclusione dei soci onorari, di votare direttamente o per delega (massimo una); - conoscere i programmi con i quali l Associazione intende attuare gli scopi sociali; - recedere, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; - proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo. Art. 6 - Gli Organi dell Associazione Sono Organi dell Associazione: - l Assemblea dei Soci; - il Consiglio Direttivo; - Il Presidente; - Il Tesoriere; - Il Segretario; Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo: - il Collegio dei Revisori dei Conti; - il Collegio dei Garanti. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, hanno durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Le funzioni del tesoriere, del segretario e degli altri membri del Consiglio Direttivo saranno definiti dal Regolamento

interno definito dal Consiglio Direttivo e determina i punti di funzionamento non descritto dallo statuto Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento interno e dalla disciplina fiscale. Il presente Statuto disciplina in modo uniforme il rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; Art. 7 - L Assemblea dei Soci L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione. L Assemblea è composta da tutti i Soci ordinari che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Le riunioni dell'assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto (anche via e-mail) contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede dell Associazione almeno 5 (cinque) giorni prima e da comunicare ad ogni socio almeno 5 (cinque) giorni prima. L Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all anno per l approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati. L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per approvare le modifiche dell Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento dell Associazione stessa, per la nomina, la revoca e l attribuzione di poteri ai liquidatori. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza (fisicamente o per delega) della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. L Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore. I compiti dell Assemblea ordinaria sono: eleggere il Consiglio Direttivo; eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto); eleggere í componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto); deliberare in merito alle linee generali del programma di attività; approvare la relazione delle attività ed il bilancio consuntivo dell anno precedente; deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo; ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d urgenza. L Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno la metà di tutti i soci ordinari. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario dell associazione. Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati restano a disposizione dei soci per la libera consultazione. Art. 8 Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 11 (undici) membri effettivi, eletti tra i Soci dall'assemblea ordinaria. Resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. L'incarico di membro del Consiglio Direttivo viene svolto a titolo gratuito. Ai membri del Consiglio Direttivo può competere il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. Nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell Associazione. Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di: - a redigere il Rendiconto economico e finanziario; - a redigere la Relazione del Consiglio Direttivo; - stabilire annualmente il calendario delle attività associative - fissare la data dell assemblea annuale; - assicurare un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di cui l Associazione si avvale per le proprie attività; - adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell attività dell Associazione; - attuare le deliberazioni dell Assemblea; - proporre all Assemblea l espulsione di soci; - formulare i regolamenti per il funzionamento dell Associazione da sottoporre all approvazione dell Assemblea. - esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell Associazione; - deliberare circa l'ammissione dei soci; - deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci; - decidere le modalità di partecipazione dell Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti; - presentare all'assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo; -assumere e licenziare eventuali prestatori di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni. In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'assemblea dei Soci. Art. 9 - Il Presidente Il Presidente dell Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto. Il Presidente per essere nominato dal Consiglio Direttivo deve essere iscritto all associazione da almeno 3 (tre) anni e far parte del Consiglio Direttivo da almeno 1 (un) anno. Il Presidente rappresenta legalmente l Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, cura l esecuzione delle delibere dell Assemblea e del Consiglio, cura l ordinato svolgimento dei lavori dell Assemblea e del Direttivo e sottoscrive il verbale delle sedute. Il presidente non può avere accesso diretto alla gestione dei mezzi finanziari e delle risorse economiche dell'associazione, questo compito è demandato al Tesoriere. E autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni. In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. Art.10 Il Tesoriere e il Segretario Il Tesoriere, se nominato, sovrintende alla gestione del Patrimonio, nonché alla corretta rendicontazione delle entrate e delle uscite. Il Segretario, se nominato, provvede agli adempimento burocratici e di segreteria e redige i verbali degli organi collegiali. Esercita le altre funzioni esecutive eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo. Art. 11 - Collegio dei Garanti L Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Collegio: - ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi; - giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile. Art 12 - Collegio dei Revisori dei Conti L Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da uno a tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Collegio: - elegge tra i suoi componenti il Presidente - esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti; - agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente; - può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo; - riferisce annualmente all Assemblea con relazione scritta e trascritta nell apposito registro del Revisori dei Conti. Art. 13 - Il Patrimonio sociale Il patrimonio sociale dell Associazione è indivisibile ed è costituito da: - beni mobili e immobili di proprietà dell Associazione; - i beni di ogni specie acquistati dall Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali; - contributi, erogazioni e lasciti diversi; - fondo di riserva. Le entrate dell Associazione sono costituite da: - proventi derivanti dal proprio patrimonio; - contributi di privati; - contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; - entrate derivanti da convenzioni; - quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati; - ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate. I versamenti a qualunque titolo effettuati da soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati. E fatto espressamente divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; Art. 14 - Il Bilancio L'esercizio sociale si intende dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno. Annualmente deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario all'assemblea dei Soci entro il 31 dicembre dell'anno in corso; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentano di determinare la competenza dell'esercizio. La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell Associazione. Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei Soci. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Art. 15 - Modificazioni dello Statuto Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell attività dell Associazione stessa. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell Assemblea, convocata secondo le modalità di cui all art. 7 Art. 16 - Scioglimento dell'associazione Lo scioglimento dell organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci oppure dall Assemblea Straordinaria dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. In caso di liquidazione è fatto obbligo di devolvere il patrimonio liquido ed il materiale acquistato dell'associazione, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, seguendo le modalità stabilite dall Assemblea Straordinaria. Art. 17 - Mezzi finanziari e risorse economiche

I mezzi finanziari e le risorse economiche dell'associazione possono derivare: 1) dal versamento delle quote associative ordinarie o straordinarie da parte dei Soci; 2) da contributi pubblici e privati; 3) da donazioni e eredità; 4) da prestazioni di servizi e cessioni di beni nei confronti dei Soci; 5) da proventi derivanti da iniziative promozionali. Art. 18 - Fondo comune Le entrate indicate all'art. 16, nonché i beni mobili ed immobili con essi eventualmente acquistati, costituiscono il Fondo comune dell'associazione, con il quale si farà fronte alle spese per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione stessa. I singoli Soci non possono chiedere la divisione del Fondo comune né pretenderne quota in caso di recesso o esclusione. Art. 19 Utilizzo del patrimonio Il patrimonio dell Associazione può essere utilizzato esclusivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell Associazione, indicati nell Art. 2. Art. 20 Intangibilità del patrimonio In caso di recesso, esclusione o morte, i Soci stessi o i loro eredi non possono pretendere alcunché dall'associazione, né hanno diritto alcuno sul Fondo comune dell'associazione. Art. 21 - Divieti Durante la vita dell'associazione è fatto divieto a chiunque di distribuire, in modo diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. E sancita la intrasmissibilità delle quote associative, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la loro non rivalutabilità. Art. 22 Regolamento Allegato allo Statuto Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di redigere un Regolamento Allegato allo Statuto contenente tutte quelle norme non previste espressamente dal presente Statuto e ritenute necessarie per il buon funzionamento dell'associazione. Il testo del Regolamento, e le sue eventuali modifiche, verrà sottoposto per la sua approvazione all'assemblea dei Soci. Art. 23 - Disposizioni finali Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento al Codice Civile, nonché alle vigenti norme in materia di associazionismo