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Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

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N. 01219/2012 REG.PROV.COLL. N. 00852/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 852 del 2012, proposto da: Euroservice s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall avv. Domenico Colaci, e con domicilio eletto in Palermo, via Francesco Paolo Di Blasi, presso lo studio dell avv. Ersilia Bottiglieri; contro l Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Lo Monaco e Salvatore Mangione, e con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Palermo, via Emerico Amari n. 57; per l'annullamento della deliberazione del direttore generale dell Azienda intimata, n. 336 del 04.04.2012, con la quale è stata disposta la risoluzione, per inadempimento per esito negativo del periodo di prova, dell appalto per il servizio di gestione dei servizi di pulizia e sanificazione, aggiudicato alla ricorrente;

e per la dichiarazione che la ricorrente deve intendersi svincolata dagli obblighi connessi alla presentazione dell offerta stante la mancata stipula del contratto di appalto nei termini di cui all art. 11 del d. lgs. n. 163/2006; e per l adozione di ogni statuizione necessaria ad impedire l incameramento della cauzione definitiva prestata dalla ricorrente in favore dell Azienda; Visto il ricorso, con i relativi allegati; Vista l istanza cautelare proposta; Visto l atto di costituzione in giudizio dell Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, con le relative deduzioni difensive; Visti gli atti tutti della causa; Visti gli artt. 60, 119, 120 e 133 cod. proc. amm.; Relatore il primo referendario Maria Cappellano; Uditi alla camera di consiglio del 6 giugno 2012 i difensori delle parti, presenti come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO A. Con il ricorso in epigrafe indicato la ricorrente - aggiudicataria del servizio triennale di pulizia e sanificazione presso l Azienda ospedaliera intimata ha impugnato la deliberazione di risoluzione del contratto per inadempimento, dolendosi: della mancata applicazione dell art. 11 del d. lgs. n. 163/2006; del presunto eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti, nonché del vizio di incompetenza in relazione all art. 100 del capitolato speciale di appalto. Ha chiesto, quindi, l accoglimento del ricorso, con il favore delle spese.

B. Si è costituita in giudizio l Azienda Ospedaliera intimata, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario; nel merito, avversando il ricorso, chiedendone la declaratoria di inammissibilità e/o il rigetto, con il favore delle spese. C. Alla camera di consiglio del 6 giugno 2012, presenti i difensori delle parti, il ricorso è stato trattenuto per la decisione. D. Ritiene preliminarmente il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell art. 60 cod. proc. amm. ed adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, stante l integrità del contraddittorio e l avvenuta, esaustiva, trattazione delle tematiche oggetto di giudizio; possibilità espressamente indicata alle parti, dal Presidente del Collegio, in occasione dell adunanza camerale fissata per la trattazione della predetta istanza cautelare. Come fondatamente eccepito dalla difesa dell Azienda resistente, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario. L art. 133, comma 1, lett. e), punto 1), cod. proc. amm. attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative. La norma appena riportata devolve, in materia di appalti pubblici, alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie derivanti dalle relative procedure di affidamento, con esclusione di quelle inerenti alla successiva fase di esecuzione del rapporto, in applicazione del criterio di riparto, di matrice costituzionale,

determinato dall inerenza delle relative situazioni giuridiche a posizioni di diritto soggettivo, scaturenti da rapporti negoziali di natura privatistica. Dette situazioni giuridiche, per consolidata giurisprudenza, vengono in rilievo in un momento successivo all adozione del provvedimento di aggiudicazione, il quale segna, con l'esaurimento della fase valutativa finalizzata alla scelta del miglior contraente, il momento finale della fase pubblicistica, come tale rientrante nella sfera di attribuzione del giudice amministrativo: sicché ogni controversia successiva a tale fase, e rientrante nella fase esecutiva del rapporto negoziale instauratosi, appartiene alla sfera di cognizione del giudice ordinario, fatta eccezione per quelle espressamente e tassativamente attribuite dalla legge al giudice amministrativo (v. art. 133, lett. e), n. 2, cod. proc. amm.). Nel caso di specie, viene in rilievo, come dato connotante in maniera peculiare la vicenda contenziosa, l intervenuta esecuzione dell appalto di servizi, fin dal giorno 01.08.2011, in assenza peraltro della stipulazione del contratto, senza alcuna contestazione in ordine al provvedimento di aggiudicazione definitiva. Ritiene pertanto il Collegio che vada assegnata prevalenza al dato, sostanziale, dell intervenuto accordo tra le parti, quantomeno avuto riguardo all accettazione, da parte dell impresa, dell offerta di consegna anticipata del servizio, peraltro espletato e, in parte, remunerato. Tale conclusione risulta avvalorata dalla circostanza che è proprio rispetto a tale accordo che l amministrazione resistente sostiene essersi realizzato un inadempimento delle obbligazioni, con conseguente adozione del provvedimento di risoluzione del rapporto negoziale; il che, peraltro, presuppone, come accennato, la validità e l efficacia dell atto di aggiudicazione intervenuto a monte dell esecuzione dell appalto (con riferimento a fattispecie di esecuzione dell appalto in assenza del contratto: Cass. Civ., Sez. Un., 3 marzo 2009, ord. n. 6068; 6 maggio 2005, n. 9391).

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna Euroservice s.r.l al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore dell Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo in complessivi 2.000,00 (euro duemila/00), oltre oneri accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati: Nicola Maisano, Presidente FF Giovanni Tulumello, Consigliere Maria Cappellano, Primo Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 13/06/2012 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)