R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ORDINANZA

Documenti analoghi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 499 del 2016, proposto da:

ha pronunciato la presente

E illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, proposto da:

ha pronunciato la presente sui ricorsi numero di registro generale 187 e 244 del 2017, proposti da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2724 del 2015, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 793 del 2014, proposto da:

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 1034 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 190 del 2017, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2015, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 746 del 2012, proposto da:

contro nei confronti di per l'annullamento,

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2016, proposto da:

Cognome: CARCHEDI Indirizzo, Tel.

ha pronunciato la presente

Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2017, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

sul ricorso numero di registro generale 8777 del 2016, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 7172 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Ordinanza TAR Lazio sezione terza, n. 7665_2016

sul ricorso numero di registro generale 735 del 2014, proposto da:

N /2016 REG.RIC. file:///volumes/serverdati/datiserver/st_docs/cp007/c... log. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Il Tar accoglie il ricorso dell IAL Sicilia per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, in epigrafe e, per l'effetto:

ISSN Pubblicato dal 12/01/2016

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Mio, Cristina Zampieri, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

ha pronunciato la presente

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale 1353 del 2013, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 5856 del 2012, proposto da:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

sul ricorso numero di registro generale 177 del 2017, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2017, proposto da:

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

contro nei confronti di per l'annullamento

Scritto da Valentina Magnano Martedì 19 Luglio :31 - Ultimo aggiornamento Martedì 19 Luglio :51

net

contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Giunta Regionale della Campania

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

per l'annullamento, previa sospensiva,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 7368 del 2015, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Avviso R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9608 del 2012, proposto da:

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Transcript:

Pubblicato il 27/01/2017 N. 00049/2017 REG.PROV.CAU. N. 00024/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 24 del 2017, proposto da: Fimeuc - Federazione Italiana Medicina di Emergenza-Urgenza e delle Catastrofi, Giovanna Esposito, Gian Alfonso Cibinel, Fabio De Iaco, Roberto Faccincani, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Francesca Mastroviti, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Bezzi in Brescia, via Diaz 13/C; contro Asst Spedali Civili di Brescia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Rocco Mangia, Francesca Giardina, con domicilio eletto presso lo studio Chiara Ghidotti in Brescia, via Solferino n. 59; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell'avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa: U.O. Pronto Soccorso Presidio

Spedali civili di Brescia disciplina "Anestesia e Rianimazione" (Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi) oppure disciplina "Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza" (Area Medica e delle Specialità Mediche) indetto dall'asst degli Spedali Civili di Brescia e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 44 in data 2 novembre 2016, nella parte in cui consente la partecipazione anche ai medici appartenenti all'area della Medicina Diagnostica e dei Servizi - disciplina Anestesia e Rianimazione; - di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, consequenziale o comunque connesso. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell Asst Spedali Civili di Brescia; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2017 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Premesso che, oltre dalla Fimeuc, il ricorso è stato presentato da una pluralità di Direttori di Struttura Complessa nella disciplina Medicina e Chirurgia d Accettazione e d Urgenza e Coordinatori di Area Chirurgica presso il Pronto Soccorso, che hanno tutti presentato domanda di partecipazione alla selezione in questione, il che rende superfluo, allo stato, entrare nel merito della legittimazione attiva della suddetta Federazione;

Considerato che può ravvisarsi la sussistenza di un pericolo concreto ed attuale della lesione della posizione giuridica soggettiva facente capo agli odierni ricorrenti, potenzialmente derivante dalla non corretta composizione della commissione di concorso; Rilevato, a tale proposito, che la Regione Lombardia, nel disciplinare, ai sensi dell art. 15, comma 7 bis lettera a) d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, ha adottato il proprio atto di indirizzo (D.G.R. 2 agosto 2013 n. X/553), prevedendo, così come indicato nei principi generali della suddetta norma, che la selezione viene effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell incarico da conferire ; Precisato, al fine di stabilire quale sia lo specifico incarico messo a concorso nella fattispecie in esame, che il Dipartimento di Anestesia, Rianimazione, Emergenza e Urgenza si articola in cinque Strutture Complesse, denominate Anestesia e Rianimazione 1, Anestesia e Rianimazione 2, Anestesia e Rianimazione Gardove V. T, Pronto Soccorso P.O. Spedali Civili e AAT 118; Ritenuto, che il concorso bandito dalla Regione, che vede partecipanti gli odierni ricorrenti, abbia ad oggetto, avuto riguardo anche alla descrizione del profilo oggettivo dello stesso, il conferimento dell incarico della sola direzione della struttura complessa U.O. Pronto Soccorso P.O. Spedali Civili, con la conseguenza che appare privo di significato il richiamo, nella descrizione dello stesso, alla disciplina dell Anestesia e Rianimazione, che individua altre e diverse Strutture complesse; Ritenuto, pertanto, che il ricorso appaia, prima facie, fondato nella parte in cui tende ad affermare la necessità che la commissione giudicatrice sia composta, oltre che dal direttore sanitario, anche da tre direttori di struttura complessa nella stessa

disciplina del posto messo a concorso che, per tutto quanto sopra chiarito, risulta essere quella di Medicina e chirurgia d accettazione e d urgenza ; Considerato, altresì, che la previsione del bando in ragione della quale sono ammessi a partecipare al concorso anche coloro che possano vantare i requisiti richiesti nella disciplina Anestesia e rianimazione, non presenta, allo stato, caratteristiche tali da rendere attuale e concreto il danno paventato, per cui non si ravvisano i presupposti per giustificare la sospensione del bando stesso in tale parte, ma possono ritenersi sussistere, anche in ragione della non manifesta infondatezza di quanto dedotto in ricorso, le condizioni per disporre una pronta definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell art. 55, comma 10 del d. lgs. 104/2010; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda): a) sospende il bando impugnato nella parte in cui, nella sezione dedicata alle Modalità di selezione, prevede che la commissione giudicatrice sia composta, oltre che dal direttore sanitario, anche da direttori di struttura complessa nella disciplina Anestesia e Rianimazione ; b) fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 6 luglio 2017. Compensa le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati: Alessandra Farina, Presidente Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore Alessio Falferi, Primo Referendario

L'ESTENSORE Mara Bertagnolli IL PRESIDENTE Alessandra Farina IL SEGRETARIO