CITTADINANZA ITALIANA



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documentazione necessaria e gli Organi ai quali va presentata, nonché vengono forniti brevi cenni sulla perdita della cittadinanza e sul riacquisto dello status di cittadino italiano.

Capitolo n. 1 Cittadino italiano per nascita E cittadino italiano: il figlio di padre o madre cittadini italiani a prescindere dal luogo di nascita (cittadinanza iure sanguinis); chi, figlio di genitori ignoti o apolidi, nasce nel territorio italiano; chi nasce nel territorio italiano e non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato a cui appartengono. Nota: Per in nati prima dell 1.1.1948 la cittadinanza italiana veniva trasmessa solo da padre italiano. Organi competenti Al fine di ottenere il riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis ( è il caso, ad esempio, di discendenti di nostri emigranti) è necessario produrre i documenti attestanti la discendenza da cittadino italiano dinanzi a: COMUNE ITALIANO se lo straniero di origine italiana risiede in Italia; RAPPRESENTANZA CONSOLARE ITALIANA se lo straniero di origine italiana risiede all estero. Documenti L istanza redatta in carta legale deve essere corredata da: 1. estratto dell atto di nascita dell avo italiano rilasciato dal Comune italiano di nascita di quest ultimo; 2. atti di nascita di tutti i discendenti in linea retta e dello straniero che presenta l istanza, tradotti ufficialmente in italiano; 3. eventuale atto di morte dell avo e di tutti i discendenti con traduzione ufficiale italiana (eventuale); 4. eventuale certificato di matrimonio dell avo e di tutti i discendenti con traduzione ufficiale italiana (eventuale); 5. certificato attestante che l avo, i suoi discendenti in linea retta e il richiedente non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana (art. 7, l. 555/1912). Tale certificato viene rilasciato dal Consolato italiano all estero. 6. certificato di residenza o dichiarazione di ospitalità nel caso in cui l istanza sia presentata in Italia. Nota: In sostituzione del certificato di non rinuncia ( punto n. 5 sopraelencato) alcuni comuni accettano il certificato rilasciato dall Ufficio Elettorale del paese estero d origine attestante che gli ascendenti dai quali deriva lo status di cittadino italiano non hanno mai votato nel paese straniero. In questo caso i comuni stessi provvedono direttamente a richiedere al Consolato italiano all estero il certificato di non rinuncia e rilasciano un attestazione che non sussistono motivi ostativi per il riconoscimento della cittadinanza italiana. Riconoscimento della Cittadinanza Se la pretesa di veder riconosciuto lo status di cittadino italiano risulta fondata, il Sindaco dispone la trascrizione degli atti di stato civile dei connazionali e rilascia l apposita certificazione di cittadinanza. In casi dubbi la documentazione sarà sottoposta all esame del Ministero degli Interni. NOTA: Tutti i documenti rilasciati da un Paese estero possono essere utilizzati in Italia se: TRADOTTI da un traduttore pubblico del paese estero e timbrati dal COLLEGIO DEI TRADUTTORI LEGALIZZATI dall autorità consolare italiana. Tuttavia per gli Stati firmatari della Convenzione dell Aja, in sostituzione della legalizzazione, è richiesta l apposizione di un timbro, detto APOSTILLE, da parte di un Organo interno del Paese (ad esempio in Argentina tale timbro è apposto dal Ministero degli Esteri). L apostille permette di recepire immediatamente l atto.

Capitolo n. 2 Cittadino italiano per matrimonio La cittadinanza, ai sensi dell articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 9, come modificata dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, può essere concessa per matrimonio, in presenza dei seguenti requisiti (1): Il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonio; Se i coniugi risiedono all'estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Al momento dell adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi. Nota: Prima del 27.4.1983 il coniuge di cittadino italiano acquistava la cittadinanza italiana automaticamente senza necessità che si verificassero tali condizioni. Organi competenti L istanza per ottenere la cittadinanza italiana deve essere presentata in PREFETTURA del luogo di residenza. Se il richiedente è residente all estero, la domanda potrà essere presentata alla competente Autorità diplomatico-consolare. Il riconoscimento della cittadinanza deve avvenire entro 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, se questa è stata presentata con la documentazione regolare e completa. Conclusasi favorevolmente l istruttoria con l acquisizione del parere della Prefettura o del Ministero degli Affari Esteri, accertato che non vi siano motivi ostativi per la sicurezza dello Stato italiano, si predispone il provvedimento di concessione della cittadinanza. Il decreto sarà notificato dalla Prefettura del luogo di residenza, ovvero dall Autorità diplomatico-consolare. Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento il richiedente deve prestare giuramento al Comune di residenza in Italia o presso l Autorità diplomatico-consolare all estero e dal giorno successivo verrà acquistata la cittadinanza italiana. Documenti L istanza, compilata sull apposito modello allegato (Mod. A), sul quale va apposta una marca da bollo da 14,62 euro, deve essere corredata oltre che della documentazione di seguito indicata, dalla ricevuta di versamento di un contributo pari a 200,00. Documenti da allegare: 1. estratto dell atto di nascita tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda; 2. certificato penale del Paese di origine e di eventuali Paesi terzi di residenza, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda, 3. titolo di soggiorno; 4. atto integrale di matrimonio; 5. stato di famiglia;

6. certificato storico di residenza; 7. certificato di cittadinanza italiana del coniuge; 8. certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti; 9. eventuale certificato del riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di apolide NOTA: Tutti i documenti rilasciati da un Paese estero possono essere utilizzati in Italia se: TRADOTTI da un traduttore pubblico del paese estero e timbrati dal COLLEGIO DEI TRADUTTORI LEGALIZZATI dall autorità consolare italiana. Tuttavia per gli Stati firmatari della Convenzione dell Aja, in sostituzione della legalizzazione, è richiesta l apposizione di un timbro, detto APOSTILLE, da parte di un Organo interno del Paese (ad esempio in Argentina tale timbro è apposto dal Ministero degli Esteri). L apostille permette di recepire immediatamente l'atto. (1) Il Ministero dell'interno, con circolare 6 agosto 2009, ha disciplinato il regime transitorio relativo alle istanze per matrimonio in istruttoria alla data di entrata in vigore della nuova normativa (8 agosto 2009).

Capitolo n. 3 Cittadino italiano per acquisto La legge distingue due ipotesi (1): 1. Il cittadino straniero o apolide, figlio di genitori o con ascendenti in linea retta di 2 grado che sono stati cittadini italiani per nascita, acquista la cittadinanza italiana se rispetta una delle seguenti condizioni: se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana; se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data. 2. Il cittadino straniero, su concessione rilasciata con Decreto del Presidente della Repubblica, può acquistare la cittadinanza italiana se: il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni; maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione; ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato; cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee e risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica; apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica; risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. Organi competenti L istanza per ottenere la cittadinanza italiana deve essere presentata in PREFETTURA del luogo di residenza. Se il richiedente è residente all estero, la domanda potrà essere presentata alla competente Autorità diplomatico-consolare. Il termine per la definizione del procedimento è di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, se questa è stata presentata con la documentazione regolare e completa. Conclusasi favorevolmente l istruttoria con l acquisizione del parere della Prefettura o del Ministero degli Affari Esteri, accertato che non vi siano motivi ostativi per la sicurezza della Stato italiano, si predispone il provvedimento di concessione della cittadinanza. Il decreto verrà notificato dalla Prefettura del luogo di residenza ovvero dall Autorità diplomatico-consolare. Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, il richiedente dovrà prestare giuramento presso il Comune di residenza o presso l Autorità diplomatico-consolare all estero e dal giorno successivo al giuramento verrà acquisita la cittadinanza italiana.

Documenti L istanza, compilata sull apposito modello allegato (Mod. B), sul quale va apposta una marca da bollo da 14,62 euro, deve essere corredata oltre che della documentazione di seguito indicata, dalla ricevuta di versamento di un contributo pari a 200,00. Documenti da allegare: 1. estratto dell atto di nascita completo di tutte le generalità; 2. certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza*; 3. certificato/i storico/i di residenza; 4. titolo di soggiorno; 5. certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti; 6. stato di famiglia; 7. modelli fiscali (CUD, UNICO, 730) relativi ai redditi percepiti negli ultimi tre anni; 8. certificato di cittadinanza italiana del genitore o dell ascendente in linea retta fino al II grado; 9. sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale; 10. documentazione relativa alla prestazione del servizio, anche all estero, alle dipendenze dello Stato; 11. certificato di riconoscimento dello status di apolide o dello status di rifugiato. NOTA: Tutti i documenti rilasciati da un Paese estero possono essere utilizzati in Italia se: TRADOTTI da un traduttore pubblico del paese estero e timbrati dal COLLEGIO DEI TRADUTTORI LEGALIZZATI dall autorità consolare italiana. Tuttavia per gli Stati firmatari della Convenzione dell Aja, in sostituzione della legalizzazione, è richiesta l apposizione di un timbro, detto APOSTILLE, da parte di un Organo interno del Paese (ad esempio in Argentina tale timbro è apposto dal Ministero degli Esteri). L apostille permette di recepire immediatamente l atto. (1) Il Ministero dell'interno, con circolare 6 agosto 2009, ha disciplinato il regime transitorio relativo alle istanze per mat istruttoria alla data di entrata in vigore della nuova normativa (8 agosto 2009).

Capitolo n. 4 Perdita e riacquisto della cittadinanza italiana Il cittadino italiano perde la cittadinanza: 1. Per rinuncia espressa nei seguenti casi: risiedendo all estero, se in possesso di altra cittadinanza; alla maggiore età, se in possesso di un altra cittadinanza, quando la cittadinanza italiana è stata acquisita durante la minore età per effetto della naturalizzazione dei genitori; alla maggiore età, per revoca dell adozione, se in possesso di altra cittadinanza. 2. Automaticamente nei seguenti casi: in caso di revoca dell adozione per fatto imputabile all adottato; per non aver ottemperato all intimazione del Governo di abbandonare un incarico pubblico accettato presso uno Stato estero o il servizio militare prestato presso un altro Stato. Chi ha perso la cittadinanza italiana può riacquistarla, alternativamente: stabilendo la residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione di riacquisto; assumendo un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, entro un anno dalla fissazione della residenza in Italia se non vi è stata rinuncia espressa da parte dell interessato; se presta servizio militare in Italia.

Capitolo n. 5 Permessi di soggiorno in attesa della cittadinanza italiana In attesa di essere riconosciuto cittadino italiano, lo straniero legalmente soggiornante in Italia può richiedere alla QUESTURA un permesso di soggiorno per attesa cittadinanza per la durata del procedimento di concessione o riconoscimento (art. 11 lett. c del DPR 394/99). Ai fini del rilascio si deve presentare: 1. 2. 3. 4. 5. 6. mod. BLU con marca da bollo (14,62 ); fotocopia passaporto e visto di ingresso (originale in visione); quattro fotografie; dichiarazione all Autorità di Pubblica Sicurezza di ospitalità o cessione di fabbricato vidimata ; copia del contratto di locazione o di proprietà di chi dà ospitalità; documentazione della Rappresentanza italiana all estero e/o del comune di origine degli avi che attesti la parentela che dà diritto alla richiesta di cittadinanza. Nota: Se la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana avviene dinanzi ad un comune che accetta il certificato elettorale del paese d origine in sostituzione del certificato di non rinuncia (vedi paragrafo 2), il Comune rilascia una lettera attestante che non sussistono motivi ostativi per il riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita. Con tale attestazione, la dichiarazione di ospitalità e la copia dei documenti depositati in originale in Comune la Questura rilascia il permesso per attesa cittadinanza. Lo straniero che convive con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità italiana può richiedere alla Questura il rilascio di permesso di soggiorno per famiglia (art 28, lett. b del DPR 394/99). Ai fini del rilascio dovrà presentare: 1. mod. BLU con marca da bollo (14,62 ); 2. fotocopia passaporto e visto di ingresso (originale in visione); 3. quattro fotografie; 4. dichiarazione all Autorità di Pubblica Sicurezza di ospitalità o cessione di fabbricato vidimata; 5. copia del contratto di locazione o di proprietà di chi dà ospitalità; 6. certificati attestanti il rapporto familiare (da presentare nella richiesta di cittadinanza) ovvero certificato di matrimonio; 7. dichiarazione del parente/coniuge italiano che attesti una stabile convivenza; 8. copia del documento di identità del parente/coniuge italiano. I permessi di soggiorno rilasciati per famiglia e in attesa di cittadinanza consentono lo svolgimento di attività lavorativa.

Capitolo n. 6 Fonti normative Fonti normative Legge 5 febbraio 1992, n. 91 Nuove norme sulla cittadinanza Art. 1 1. E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini; b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. 2. E' considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga trovato il possesso di altra cittadinanza. Art. 2 1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge. 2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti. Art. 3 1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge. 3. Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti. 4. Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa. Art. 4 1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino: a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana; c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana. 2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza

italiana entro un anno dalla suddetta data. Art. 5 [1] 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. 2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. 1 Articolo così sostituito dall'art. 1, comma c. 11, L. 15 luglio 2009, n. 94. Art. 6 1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5: a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale; b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia; c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. 2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b). 3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna. 4. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo. Art. 7 [1] 1. Ai sensi dell'art. 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare [2]. 2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13. 1. Per la disciplina del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana, vedi cfr. il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362. 2. A norma dell'art. 8, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, il presente comma c. è abrogato, limitatamente alle parti modificate dal citato D.P.R. n. 362/1994. Art. 8 1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento. 2. L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni. Art. 9 [1] 1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno: a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi

risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c); b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione; c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato; d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica; e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica; f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato. 1 Per la disciplina del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana, vedi cfr. il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362. Art. 9-bis. [1] 1. Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge. 2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro. 3. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 2 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'unione europea e, per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza. 1 Articolo inserito dall'art. 1, comma c. 12, L. 15 luglio 2009, n. 94. Art. 10 1. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato. Art. 11 1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero. Art. 12 1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare. 2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.

Art. 13 1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista: a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare; b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare; c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica; d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine; e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1. 2. Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in applicazione dell'articolo 3, comma 3, nonché dell'articolo 12, comma 2. 3. Nei casi indicati al comma 1, lettere c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite. Art. 14 1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza. Art. 15 1. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste. Art. 16 1. L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare. 2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali è equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare. Art. 17 1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge [1]. 2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151. 1. Termine prorogato al 15 agosto 1995 dall'art. 1, L. 22 dicembre 1994, n. 736 e, successivamente al 31 dicembre 1997 dall'art. 2, comma c. 195, L. 23 dicembre 1996, n. 662. Art. 17-bis. [1] 1. Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto: a) ai soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ovvero in forza del Trattato di Osimo

del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo; b) alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a). 1. Articolo inserito dall'art. 1, comma c. 1, L. 8 marzo 2006, n. 124. Art. 17-ter. [1] 1. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all'articolo 17-bis è esercitato dagli interessati mediante la presentazione di una istanza all'autorità comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare, previa produzione da parte dell'istante di idonea documentazione, ai sensi di quanto disposto con circolare del Ministero dell'interno, emanata di intesa con il Ministero degli affari esteri. 2. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comuque allegata la certificazione comprovante il possesso, all'epoca, della cittadinanza italiana e della residenza nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis. 3. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comunque allegata la seguente documentazione: a) i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza diretta tra l'istante e il genitore o l'ascendente; b) la certificazione storica, prevista per l'esercizio del diritto di opzione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17-bis, attestante la cittadinanza italiana del genitore dell'istante o del suo ascendente in linea retta e la residenza degli stessi nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis; c) la documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua e della cultura italiane dell'istante. 1. Articolo inserito dall'art. 1, comma c. 1, L. 8 marzo 2006, n. 124. Art. 18 [1] [2] 1. Articolo abrogato dall'art. 1, comma c. 3, L. 14 dicembre 2000, n. 379 a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U. 2. Per la nuova disciplina, vedi cfr. l'art. 1, L. 14 dicembre 2000, n. 379. Art. 19 1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace fra le potenze alleate ed associate e l'italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947. Art. 20 1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa. Art. 21 1. Ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 9, la cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero che sia stato affiliato da un cittadino italiano prima della data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette anni dopo l'affiliazione. Art. 22 1. Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già perduto la

cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 8 della legge 13giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare. Art. 23 1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza. 2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita. Art. 24 [1] 1. Articolo abrogato dall'art. 110, comma c. 57, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. Art. 25 1. Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge sono emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia [1]. 1. Norme di esecuzione della presente legge sono state emanate con D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572. Art. 26 1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926, n. 108, il regio decreto-legge 1 dicembre 1934, n. 1997, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517, l'articolo 143-ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15 maggio 1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge. 2. E' soppresso l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 5, comma secondo, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e all'articolo 1, comma 1, della legge 15 maggio 1986, n. 180. 3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali. Art. 27 1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. DPR 12 ottobre 1993, n. 572: Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992 recante nuove norme sulla cittadinanza. DPR 18 aprile 1994, n. 362: Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquis cittadinanza italiana

Capitolo n. 7 Fonti normative

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