SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE E CONSULTAZIONE DEI BANDI E AVVISI PUBBLICATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE VENETO

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OSSERVATORIO REGIONALE DEGLI APPALTI SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE E CONSULTAZIONE DEI BANDI E AVVISI PUBBLICATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE VENETO Segreteria Regionale per l Ambiente - Direzione Lavori Pubblici - Unità Complessa Osservatorio Regionale degli Appalti Calle Priuli Cannaregio, 99 30121 Venezia tel. 041/2793942 2792779 fax 041/2792256 e-mail: osservatorio.llpp@regione.veneto.it - http://www.regione.veneto.it (territorio, lavori pubblici)

INDICE.... 1 PRESENTAZIONE... 3 AREA PUBBLICA DI CONSULTAZIONE... 5 AREA VALIDA AI FINI DELLA PUBBLICITÀ LEGALE... 6 Elenco degli enti accreditati... 6 I singoli albi pretori... 7 Elenco avvisi attivi e scaduti... 7 Filtro per tipo di avviso o per ufficio... 8 AREA NON VALIDA AI FINI DELLA PUBBLICITÀ LEGALE... 9 Tipi di avviso accessibili dalla home page... 9 Il motore di ricerca dei bandi... 9 Funzioni di ricerca accessibili a tutti... 9 Funzioni di ricerca accessibili ai soli utenti abilitati... 10 Registrazione per ottenere i codici di abilitazione alla ricerca avanzata... 11 La scheda del risultato della ricerca dei bandi... 12 Il motore di ricerca degli esiti e degli altri avvisi e il suo funzionamento... 13 ALLEGATI... 14 Allegato I - La principale normativa di riferimento...14 DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163... 14 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 GIUGNO 2001, N. 327... 20 REGIONE VENETO LEGGE REGIONALE DEL 7 NOVEMBRE 2003 N. 27... 20 REGIONE VENETO DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N.547 DEL 11 MARZO 2008... 21 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DECRETO 6 APRILE 2001 N.20... 22 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI COMUNICATO DEL 20 LUGLIO 2006... 23 Allegato II Categorie di Enti appaltanti...24 Elenco categorie di enti appaltanti... 24 Allegato III - Elenco tipologie di avviso pubblicabili...25 Allegato IV Categorie selezionabili...26 Settore Lavori: suddivisi tra Opere Generali e Opere Specializzate.... 26 Settore Forniture e Servizi: Codici CPV suddivisi in Divisioni.... 27 Settore Progettazioni: Suddivisione in Categorie e Classi... 28 VERSIONE DEL 30-06-2010 pagina n.2 di 28

PRESENTAZIONE La presente guida è stata redatta dal Centro Studi di Infoplus (Gestore del Servizio), su indicazioni della Regione del Veneto Direzione Lavori Pubblici Osservatorio Regionale degli Appalti, al fine di fornire un supporto operativo alle Amministrazioni pubbliche della Regione nella procedura di accreditamento al servizio di pubblicazione di avvisi e bandi di gara nei settori dei Lavori Pubblici, Servizi Pubblici, Servizi di Progettazione e Forniture Pubbliche. Le Pubbliche Amministrazioni del Veneto pubblicano gli avvisi e i bandi di gara, senza limiti d importo, sul sito Internet della Regione Veneto ai sensi della: normativa nazionale: D.Lgs. 163/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE normativa regionale del Veneto: L.R. 7 novembre 2003 n. 27 recante Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche ; ed in conformità con: il D.M. Ministero Lavori Pubblici n. 20 del 6 aprile 2001 recante Individuazione del sito Internet www.llpp.it per la pubblicazione di bandi ed avvisi di gara delle stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale, nonché dei siti Internet predisposti dalle regioni e province autonome per la pubblicazione di bandi ed avvisi di gara delle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 109/1994 la Nota di chiarificazione del Ministero Infrastrutture del Luglio 2006 riguardo le Modalità e gli obblighi cui sono tenute le stazioni appaltanti nella pubblicazione dei bandi rispetto alla normativa in vigore, d.lgs 163/2006 (pubblicata in data 20/07/2006 sul sito web del Ministero delle Infrastrutture, all'indirizzo www.infrastrutturetrasporti.it). Per i contenuti specifici delle norme in materia di pubblicazione di bandi e avvisi si fa rinvio all ALLEGATO I della presente guida LA PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO. Il servizio di pubblicazione dei bandi rientra tra le attività dell Osservatorio Regionale degli Appalti del Veneto (O.R.A.V.), secondo quanto previsto dall art. 56, comma 1, lett. c) della L.R. 27/03. Per accedere al sito internet dell O.R.A.V. è necessario collegarsi al seguente indirizzo: A. www.regione.veneto.it cliccando successivamente sul link a destra Appalti Pubblici L accesso diretto alle pubblicazioni (consultazione e/o pubblicazione) è invece possibile all indirizzo: B. www.regione.veneto.it/appaltipubblici Oppure in caso di difficoltà di collegamento, tramite l indirizzo: C. www.rveneto.bandi.it In calce alla homepage del sito www.rveneto.bandi.it è inserita l informativa sulla privacy, il manuale d uso del sito e dati del Gestore: INFOPLUS S.R.L. via Cecchin n.2-36063 Marostica (VI) Per assistenza o per informazioni sulle convenzioni (per gli Enti) o sugli abbonamenti (per i Privati) è possibile contattare il Gestore del Servizio, nei giorni feriali dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.00 alle 18.30, ai seguenti recapiti: tel. 0424470772 (interno 3 - Ufficio Bandi) fax 0424471755 e-mail: rveneto@bandi.it sito internet: www.appalti.org VERSIONE DEL 30-06-2010 pagina n.3 di 28

Fig 1: Pagina principale di accesso alle diverse arre del servizio:area Pubblica di Consultazione e Area Riservata di Pubblicazione VERSIONE DEL 30-06-2010 pagina n.4 di 28

AREA PUBBLICA DI CONSULTAZIONE Questa sezione del manuale fa riferimento all area accessibile a tutti, dedicata alla consultazione dei vari tipi di avvisi pubblicati Dalla home page del sito www.regione.veneto.it/appaltipubblici si accede alle seguenti due sezioni di consultazione degli avvisi e bandi pubblicati dagli enti. 1) l Accesso diretto agli Albi Pretori on-line (Area valida ai fini della pubblicità legale) 2) la Consultazione Facilitata di tutti gli avvisi legali (Area non valida ai fini della pubblicità legale). Fig. 38: Area Pubblica di Consultazione. Pagina principale di accesso alle varie sezioni di consultazione degli avvisi pubblicati VERSIONE DEL 30-06-2010 pagina n.5 di 28

AREA VALIDA AI FINI DELLA PUBBLICITÀ LEGALE La prima delle due aree considerate permette l accesso Diretto all Albo Pretorio on line. Fig. 39: Area Pubblica di Consultazione. Particolare del collegamento per l accesso agli Albi Pretori on-line degli enti registrati Elenco degli enti accreditati Tramite il pulsante SELEZIONA ENTE si accede all elenco degli enti registrati sul sito (disposti in ordine alfabetico dall alto al basso). Viene anche riportato il totale dei bandi pubblicati non scaduti, suddivisi per settori (sono indicate in grassetto le Stazioni appaltanti che hanno pubblicato un avviso negli ultimi 15 giorni). Fig. 40: Area di accesso agli Albi Pretori Online. Elenco degli Enti Registrati e collegamento ai rispettivi albi online. VERSIONE DEL 30-06-2010 pagina n.6 di 28

I singoli albi pretori Selezionando l Ente di proprio interesse, si accede al corrispondente albo pretorio, in cui sono visualizzati tutti gli avvisi ivi pubblicati. Fig. 41: Albo Pretorio di un ente registrato. Esempio di albo pretorio dell ente Regione Veneto. Elenco avvisi attivi e scaduti Nella schermata vengono subito evidenziati gli avvisi attivi, mentre per accedere agli avvisi scaduti è necessario selezionare una voce dal menù a sinistra ARCHIVIO AVVISI SCADUTI. Gli avvisi inseriti rimangono attivi per n. 60 giorni, salvo diversa scadenza impostata dall ente appaltante (ad esempio nel caso di bandi di gara). Nell area degli avvisi scaduti compariranno solo quelli pubblicati nell ultimo semestre, con possibilità di filtrare in base agli altri trimestri o visualizzare tutti gli avvisi scaduti pubblicati. Fig. 42: Albo Pretorio di un ente registrato. Particolare di un bandi di gara scaduto e archiviato. VERSIONE DEL 30-06-2010 pagina n.7 di 28

Filtro per tipo di avviso o per ufficio Gli avvisi pubblicati nell Albo pretorio on line dell Ente sono suddivisi in due categorie: - BANDI E AVVISI LEGALI ATTIVI: si tratta degli avvisi dell Osservatorio regolati da norme, come ad esempio i Bandi e gli Esiti di gara, ecc.; - ALTRI AVVISI ATTIVI DELL ALBO PRETORIO: si tratta delle altre pubblicazioni di interesse pubblico, come ad esempio gli Avvisi di Concorso e quelli riguardanti le Concessioni, ecc.. Fig. 43: Albo Pretorio di un ente registrato. Collegamenti di accesso a singole tipologie di avviso. Entrambe le categorie esposte mantengono la stessa struttura dell Ente: - TITOLO dell avviso; - OGGETTO dell avviso (in breve); - PERIODO DI PUBBLICAZIONE (rispetta il periodo di pubblicazione all Albo Pretorio dell Ente appaltante); - UFFICIO che segue l avviso. Fig. 44: Albo Pretorio di un ente registrato. Esempio di avviso di un bando di gara pubblicato sull Albo Pretorio Online. Fig. 44-bis: Albo Pretorio di un ente registrato. Esempio di avviso di Altro Tipo pubblicato sull Albo Pretorio Online. VERSIONE DEL 30-06-2010 pagina n.8 di 28

AREA NON VALIDA AI FINI DELLA PUBBLICITÀ LEGALE La seconda delle due aree considerate nella presente sezione è quella che permette la consultazione facilitata di tutti gli avvisi legali. Tipi di avviso accessibili dalla home page In quest area, situata nella home page, è possibile accedere alla consultazione degli AVVISI DI PREINFORMAZIONE, dei BANDI DI GARA, degli ESITI DI GARA, degli ALTRI AVVISI DELL OSSERVATORIO e degli ALTRI AVVISI E BANDI PUBBLICI, con le rispettive suddivisioni. Per un elenco completo dei bandi e degli avvisi legali che possono essere pubblicati si rinvia all ALLEGATO III ELENCO TIPOLOGIE DI AVVISI PUBBLICABILI Fig 45: Pagina principale di Consultazione. Collegamenti alle sezioni di consultazione non valide ai fini della pubblicità legale. Il motore di ricerca dei bandi Per ricercare o consultare un Bando di Gara è disponibile un motore di ricerca con alcune funzioni di filtro liberamente accessibili a tutti (ved. area viola della Fig. 47) e alcune funzioni avanzate riservate ai soli utenti abilitati previa registrazione gratuita (ved. Ultima area in basso Fig. 47). Funzioni di ricerca accessibili a tutti Si tratta dell area di ricerca gratuita e accessibile a tutti, che permette una ricerca digitando la Denominazione dell Ente, la Fascia d Importo, l Oggetto della Gara (per tutte le parole digitate o per parole alternative), la Categoria (fino ad un massimo di 5 contemporaneamente), la Procedura della gara, il Luogo di Esecuzione per Provincia, Periodo di Pubblicazione, Periodo di scadenza e Tipologia Ente. Sono inoltre disponibili alcune opzioni di ordinamento e di visualizzazione. Per garantire un maggior controllo nell immissione delle categorie di lavori, servizi, forniture o progettazione di interesse per l utente, non è permesso inserire direttamente i codici categoria nel relativo campo di immissione dei dati. L utente dovrà infatti cliccare sul pulsante seleziona categorie e quindi dovrà scegliere le categorie d interesse nella pagina che si visualizzerà. Le categorie selezionate, dopo la conferma, si ripresenteranno nel campo categoria dove potranno essere eventualmente anche cancellate. Per VERSIONE DEL 30-06-2010 pagina n.9 di 28

effettuare la ricerca non serve inserire alcun codice di accesso. La ricerca è limitata ai soli avvisi non scaduti e a quelli scaduti negli ultimi n. 60 giorni di cui non è stato ancor pubblicato l esito. Fig. 46: Pagina di ricerca facilitata dei bandi di gara pubblicati. Funzioni di ricerca accessibili ai soli utenti abilitati Si tratta di una funzione avanzata di ricerca disponibile solo per gli Utenti abilitati. É possibile cioè salvare la ricerca, selezionando SALVA LA RICERCA COME FILTRO PREIMPOSTATO. In questo modo l utente potrà mantenere i filtri selezionati per le future ricerche, scegliendo RICERCA IN BASE A FILTRO PREIMPOSTATO. N.B. Una volta impostati i filtri, è necessario inserire i codici di accesso (ID DITTA E PASSWORD) e selezionare il comando AVVIA LA RICERCA. VERSIONE DEL 30-06-2010 pagina n.10 di 28

Fig. 47: Pagina del motore di ricerca. Particolare della sezione per accedere alle funzioni avanzate di ricerca. Registrazione per ottenere i codici di abilitazione alla ricerca avanzata Per ottenere gratuitamente i codici (ID e PASSWORD) per accedere alla funzione avanzata di ricerca (salvataggio e ricerca per filtro reimpostato), l utente dovrà compilare il form di registrazione. Fig. 48: Modulo per l inserimento dei dati aziendali per la registrazione alle funzioni di ricerca avanzata VERSIONE DEL 30-06-2010 pagina n.11 di 28

La scheda del risultato della ricerca dei bandi Dopo aver compilato le varie voci del MOTORE DI RICERCA, è necessario selezionare il comando CERCA. A questo punto appare la schermata con i risultati della ricerca, da cui è possibile accedere alle schede di dettaglio di ogni singola gara pubblicata. Se si visualizzano più di 5 risultati della ricerca, è possibile scorrere le pagine selezionando direttamente i numeri di pagina o il pulsante > per l avanzamento di una pagina oppure il pulsante >> per l accesso all ultima pagina. Dalla pagina di dettaglio (immagine successiva) l utente potrà scaricare il bando e gli eventuali allegati e/o rettifiche, oppure accedere direttamente all Albo Pretorio Online dell Ente (area ufficiale valida ai fini della pubblicità legale). Fig. 49: Pagina del risultato della ricerca facilitata contenente l elenco dei bandi che rispettano i parametri impostati.. Fig. 49-bis: Pagina del dettaglio di un risultato della ricerca con collegamenti per scaricare i file dei bandi. VERSIONE DEL 30-06-2010 pagina n.12 di 28

Il motore di ricerca degli esiti e degli altri avvisi e il suo funzionamento Dalla homepage è possibile accedere a specifici motori di ricerca per cercare o consultare un esito o un altro tipo d avviso. Per gli Esiti è possibile impostare il filtro di ricerca in base ai seguenti criteri: 1) DENOMINAZIONE DELL ENTE; 2) PAROLA CHIAVE OGGETTO; 3) TIPO DI ESITO (ad esempio Aggiudicata ). Una volta impostato almeno un campo di ricerca, è necessario selezionare il comando CERCA per visualizzare il risultato. A questo punto appare la schermata con i risultati della ricerca, da cui è possibile accedere alle schede di dettaglio di ogni singolo avviso. Se si visualizzano più di 5 risultati valgono le considerazioni fatte nel paragrafo precedente. Dalla pagina di dettaglio (immagine successiva) l utente potrà scaricare il file dell avviso. Fig. 50: Particolare del motore di ricerca esiti d elenco dei risultati della ricerca Fig. 51: Dettaglio di un risultato della ricerca degli esiti. VERSIONE DEL 30-06-2010 pagina n.13 di 28

ALLEGATI Allegato I - La principale normativa di riferimento DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) Art. 63. Avviso di preinformazione (art. 35, par. 1, e art. 36, par. 1, dir. 2004/18; art. 41.1., dir. 2004/17; art. 5, co. 1, d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, d.lgs. n. 157/1995; art. 14, d.lgs. n. 158/1995; art. 80, co. 1 e co. 11, d.p.r. n. 554/1999) 1. Le stazioni appaltanti di cui alla lettera a) e alla lettera c) dell'articolo 32, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, rendono noto mediante un avviso di preinformazione, conforme all'allegato IX A, punti 1 e 2, pubblicato dalla Commissione o da esse stesse sul loro «profilo di committente», quale indicato all'allegato X, punto 2, lettera b) e all'articolo 3, comma 35: a) per le forniture, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV; il Ministro dell'economia e delle finanze pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le modalità di riferimento da fare, nei bandi di gara, a particolari voci della nomenclatura in conformità con quanto eventualmente stabilito dalla Commissione; b) per i servizi, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale importo complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro; c) per i lavori, le caratteristiche essenziali dei contratti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare e i cui importi stimati siano pari o superiori alla soglia indicata all'articolo 28, tenuto conto dell'articolo 29. 2. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati alla Commissione o pubblicati sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'avvio dell'esercizio di bilancio. 3. L'avviso di cui alla lettera c) del comma 1 è inviato alla Commissione o pubblicato sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza il programma in cui si inseriscono i contratti di lavori o gli accordi quadro che i soggetti di cui al comma 1 intendono aggiudicare. 4. I soggetti che pubblicano l'avviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato X, punto 3, una comunicazione in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente. 5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 è obbligatoria solo se i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte ai sensi dell'articolo 70, comma 7. 6. L'avviso di preinformazione contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato X A, punti 1 e 2, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18. 7. L'avviso di preinformazione è altresì pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste. 8. Il presente articolo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara. Art. 65. Avviso sui risultati della procedura di affidamento (art. 35, par. 4, e art. 36, par. 1, dir. 2004/18; art. 20, legge n. 55/1990; art. 5, co. 3, d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 3, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 11, d.p.r. n. 554/1999) 1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 66, conforme all'allegato IX A, punto 5, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro. (comma così modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007) 2. Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità all'articolo 59, le stazioni appaltanti sono esentate dall'invio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo. 3. Le stazioni appaltanti inviano un avviso relativo al risultato dell'aggiudicazione degli appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi quarantotto giorni dopo la fine di ogni trimestre. 4. Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati nell'allegato II B, le stazioni appaltanti indicano nell'avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione. VERSIONE DEL 30-06-2010 pagina n.14 di 28

5. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato X A, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione. (comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera r), d.lgs. n. 152 del 2008) 6. Talune informazioni relative all'aggiudicazione del contratto o alla conclusione dell'accordo quadro possono essere omesse qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi. Art. 66. Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi (artt. 36 e 37, dir. 2004/18; art. 44 dir. 2004/17; art. 8, d.lgs. n. 157/1995; art. 11, d.lgs. n. 158/1995; art. 80, co. 2, d.p.r. n. 554/1999) 1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e i bandi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura urgente di cui all'articolo 70, comma 11, gli avvisi e i bandi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3. 2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato X, punto 1, lettere a) e b). 3. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. 4. Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel caso di procedura urgente di cui all'articolo 70, comma 11, entro cinque giorni dal loro invio. 5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua originale è l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali. 6. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte della Commissione sono a carico della Comunità. 7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'ufficio inserzioni dell'istituto poligrafico e zecca dello Stato. (comma così modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007) 8. Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 9. Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non possono essere pubblicati in ambito nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione. 10. Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi alla Commissione, o pubblicate su un profilo di committente conformemente all'articolo 63, comma 1, devono menzionare la data della trasmissione dell'avviso o del bando alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente. 11. Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato inviato alla Commissione l'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione devono citare la data di tale trasmissione. 12. Il contenuto degli avvisi e dei bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, è limitato a seicentocinquanta parole circa. 13. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi e dei bandi. 14. La Commissione rilascia alle stazioni appaltanti una conferma dell'informazione trasmessa, in cui è citata la data della pubblicazione: tale conferma vale come prova della pubblicazione. 15. Le stazioni appaltanti possono prevedere forme aggiuntive di pubblicità diverse da quelle di cui al presente articolo, e possono altresì pubblicare in conformità ai commi che precedono avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli effetti giuridici che il presente codice o le norme processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme di pubblicità obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicità obbligatoria ha luogo. Art. 102. Bandi e avvisi (art. 69, dir. 2004/18) 1. Le stazioni appaltanti che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso. 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2. Le stazioni appaltanti che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso in merito ai risultati del concorso in conformità all'articolo 66 e devono essere in grado di comprovare la data di invio. Le stazioni appaltanti hanno la facoltà di non procedere alla pubblicazione delle informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione la cui divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi. 3. Le stazioni appaltanti possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 15. (comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 113 del 2007) Art. 122. Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia (art. 29, legge n. 109/1994; artt. 79, 80, 81 d.p.r. n. 554/1999) 1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'articolo 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici. (comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera n), d.lgs. n. 113 del 2007) 2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63, è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste. 3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo 65 è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste. 4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale. 5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo. (comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 6 del 2007) 6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l'articolo 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole: a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere inferiore a ventisei giorni; b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a quindici giorni; c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a venti giorni; d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito; e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze; f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito; g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva. VERSIONE DEL 30-06-2010 pagina n.16 di 28

7. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per lavori di importo complessivo non superiore a centomila euro. 7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero. (comma introdotto dall'articolo 1, comma 10-quinquies, della legge n. 201 del 2008) 8. Per l affidamento dei lavori pubblici di cui all articolo 32, comma 1, lettera g), si applica la procedura prevista dall articolo 57, comma 6; l invito è rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei. (comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 152 del 2008) 9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3. (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 152 del 2008, poi dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera e), legge n. 102 del 2009) Art. 123. Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori (art. 23, legge n. 109/1994) 1. Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti hanno facoltà, senza procedere a pubblicazione di bando, di invitare a presentare offerta almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, individuati tra gli operatori economici iscritti nell'elenco disciplinato dai commi che seguono. (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera cc), d.lgs. n. 152 del 2008) 2. I lavori che le stazioni appaltanti intendono affidare con la procedura di cui al comma 1, vanno resi noti mediante avviso, pubblicato con le modalità previste per l'avviso di preinformazione, entro il trenta novembre di ogni anno. 3. Gli operatori economici interessati ad essere invitati alle procedure di affidamento di cui al comma precedente, presentano apposita domanda, entro il quindici dicembre successivo. 4. I consorzi e i raggruppamenti temporanei possono presentare domanda per essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a centottanta. 5. Gli altri operatori economici possono essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a trenta. 6. É fatto divieto di chiedere l'iscrizione in un dato elenco sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio. 7. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura organizzativa è articolata in sedi locali, le domande e i relativi elenchi si riferiscono alle singole articolazioni territoriali. 8. Ogni domanda di iscrizione deve essere corredata da un'autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, con cui il richiedente afferma di essere in possesso dei requisiti di qualificazione necessari e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previsti per l'esecuzione di lavori di pari importo con procedure aperte o ristrette. 9. Le stazioni appaltanti formano l'elenco entro il trenta dicembre, iscrivendovi tutti i soggetti la cui domanda sia regolare e corredata dell'autocertificazione di cui al comma 8. 10. L'ordine di iscrizione, tra i soggetti aventi titolo, è stabilito mediante sorteggio pubblico, la cui data è indicata nell'avviso di cui al comma 2. 11. Le stazioni appaltanti applicano l'articolo 48. 12. Gli operatori inseriti nell'elenco sono invitati secondo l'ordine di iscrizione, sempre che in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'oggetto dell'appalto, e possono ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti nell'elenco, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione. 13. Gli elenchi annuali sono trasmessi all'osservatorio, che ne dà pubblicità sul proprio sito informatico di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste. 14. L'Osservatorio verifica, mediante adeguato programma informatico, il rispetto del numero massimo di iscrizioni e comunica il superamento del numero massimo alle stazioni appaltanti che hanno proceduto alle iscrizioni che, secondo un ordine cronologico, eccedono il numero massimo. 15. Nell'ipotesi di cui al comma 14, le stazioni appaltanti sono tenute a cancellare dall'elenco gli iscritti nei cui confronti si è verificato il superamento del numero massimo di iscrizioni, entro venti giorni dalla comunicazione dell'osservatorio, e previo avviso agli iscritti che possono, entro cinque giorni, rinunciare ad una o più diverse iscrizioni, per rientrare nel numero massimo di iscrizioni. Tutte le modifiche agli elenchi sono comunicate all'osservatorio. 16. Le stazioni appaltanti possono sempre chiedere notizie all'osservatorio sul numero massimo di iscrizioni. Art. 124. Appalti di servizi e forniture sotto soglia (d.p.r. n. 573/1994) VERSIONE DEL 30-06-2010 pagina n.17 di 28

1. Ai contratti di servizi e forniture sotto soglia non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale. 2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63 è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste. 3. Le stazioni appaltanti pubblicano l'avviso sui risultati della procedura di affidamento sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7. (comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera o), d.lgs. n. 113 del 2007) 4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale. 5. I bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - contratti pubblici, sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste, e nell'albo della stazione appaltante. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo. (comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007) 6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano gli articoli 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole: a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non può essere inferiore a quindici giorni; b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a sette giorni; c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a dieci giorni; d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito; e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni e comunque mai a meno di sette giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito; f) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a cinque giorni. 7. Il regolamento disciplina, secondo criteri di semplificazione rispetto alle norme dettate dal presente codice, i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria che devono essere posseduti dagli operatori economici. 8. Per servizi e forniture d importo inferiore o pari a 100.000 euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3. (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera cc), d.lgs. n. 152 del 2008, poi dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera f), legge n. 102 del 2009) Art. 125. Lavori, servizi e forniture in economia (art. 24, legge n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., d.p.r. n. 554/1999; d.p.r. n. 384/2001) 1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate: a) mediante amministrazione diretta; b) mediante procedura di cottimo fiduciario. 2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10. 3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento. 4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi. 5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro. 6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali: VERSIONE DEL 30-06-2010 pagina n.18 di 28

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122; b) manutenzione di opere o di impianti; (lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera dd), d.lgs. n. 152 del 2008) c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara; e) lavori necessari per la compilazione di progetti; f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori. 7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria. 8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. 9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248. 10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi: a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo; c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale. 11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. 12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale. 13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia. 14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento. Art. 204. Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione (artt. 7 e 9, d.lgs. n. 30/2004) 1. L'affidamento con procedura negoziata dei lavori di cui all'articolo 198, oltre che nei casi previsti dagli articoli 56 e 57, e dall'articolo 122, comma 7, è ammesso per lavori di importo complessivo non superiore a cinquecentomila euro, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, e trasparenza, previa gara informale cui sono invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati. La lettera di invito è trasmessa all'osservatorio che ne dà pubblicità sul proprio sito informatico di cui all'articolo 66, comma 7; dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'elenco degli operatori invitati è trasmesso all'osservatorio. 1-bis. L'affidamento con procedura negoziata è altresì ammesso per i lavori di cui al comma 1, relativi a lotti successivi di progetti generali approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette e che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche VERSIONE DEL 30-06-2010 pagina n.19 di 28