Giurisprudenza di merito GIUDICE DI PACE CIVILE DI CAMERINO Sez. I, 20 febbraio 2012, n. 8

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Giurisprudenza di merito GIUDICE DI PACE CIVILE DI CAMERINO Sez. I, 20 febbraio 2012, n. 8 Servizi di Polizia Stradale Accertamento delle violazioni da parte della Polizia Municipale Su autostrade o strade extraurbane principali Legittimazione all accertamento ordinario e normale delle violazioni alle norme del C.d.S. Insussistenza. La Polizia Locale o Municipale, pur legittimata e competente a operare normalmente e di regola in via generale per legge sulle strade ordinarie di tutto il territorio Comunale, non ha la legittimazione a fare o od agire sul tratto di strada uguale ad un tratto di autostrada o di extraurbana principale e su queste a differenza della Polizia di Stato, che ex lege ha legittimazione generale ed è sempre in servizio e su tutto il territorio nazionale, può operare solo quando è in servizio o è chiamata e ha legittimazione solo sulle strade ordinarie e solo entro l'ambito del proprio territorio e quindi, per ovvie ragioni, (inseguimento, sconfinamento, trasporto delle armi fuori dal territorio comunale ecc.) il suo operato è da ritenersi, ex lege, una vera e propria eccezione sulle autostrade o extraurbane principali, e su tale tipo di strada e solo come tale può essere svolto su di essa proprio perché, ex art. 372, comma quinto, DPR 495/92, la locale Polizia Municipale non ha legittimazione per svolgere di regola un ordinario e normale servizio di Polizia Stradale, specie con l autovelox su di essa, proprio perché priva di titolo derivato dalla legge o trasmesso dal proprietario della strada (ANAS). (Massima redazionale) - (G.d.P. di Camerino, 20 febbraio 2012, n. 8) [Art. 142] REPUBBLICA ITALIANA GIUDICE DI PACE DI CAMERINO (Sezione Civile) IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Dott. Alberto Casadidio Giudice di Pace di Camerino ha pronunciato la seguente Sentenza nel procedimento civile iscritto al n. 232111 del Ruolo Generale e promosso con ricorso depositato in data 21 maggio 2011 da omissis ricorrente Contro COMUNE Dl CAMERINO

Causa posta in discussione il 24 gennaio 2012 Oggetto Opposizione avverso, sanzione amministrativa Conclusioni della parte ricorrente: come da domanda Conclusioni della parte resistente costituita: come da atti FATTO E DIRITTO Con ricorso n. 232/11 R.G. depositato in data 21 maggio 2011 omissis proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. V 52207 elevato nei suoi confronti in data 20 maggio 2011 dal Comando Polizia Municipale di Camerino e notificato il 9 giugno 2011 perché in violazione dell'art. 142 comma 8 del C.d.S. il conducente alla guida del veicolo omissis di sua proprietà il giorno 20 maggio 2011 alle ore 11,20 in località omissis superava il limite massimo di velocità consentita, perche circolava a 110 Km/ h. anziché a 90 Km/ h. Assumeva in sostanza il ricorrente che il verbale di contestazione opposto è illegittimo, nullo, non valido perché il veicolo circolava su quella strada a 110 Km/h come consentito dalla norma e per carenza di legittimazione dell'operato della Polizia Municipale di Camerino nella rilevazione della violazione in modo ordinario e di regola su tale tipo di strada. Col deposito degli atti avvenuto in cancelleria il 17 gennaio 2012 si costituiva il Comune di Camerino che inviava tutta la documentazione in suo possesso, compariva e si opponeva alle deduzione del ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto e in diritto, e partecipava all'udienza di discussione. La cause veniva istruita su base documentale e quindi il G.d.P., verificata la regolarità contraddittorio, dopo esauriente discussione ritenendola matura la tratteneva a decisione dando pubblica lettura del dispositivo all'udienza del 24 gennaio 2012. II ricorso sembra fondato e merita pertanto il suo accoglimento. Dal fascicolo che le parti conoscono molto bene osserva il Giudicante che è da accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione dell operato della Polizia Municipale di Camerino nella rilevazione di regola e in modo ordinario delle infrazioni sul tipo di strada ove accertata la violazione perché appare fondata e assorbente di ogni altra eccezione. Anche se, secondo la sentenza n. 23813 del 10 novembre 2009 della Cassazione, la Polizia Municipale può essere legittimata sotto il profilo della competenza territoriale, accertare le violazioni in materia di circolazione stradale su tutto il territorio comunale in virtù della legge 65/1986, tuttavia nello specifico la locale Polizia Municipale di Camerino non sembra legittimata ad operare e quindi di prestare servizio di regola ed in modo ordinario sulle autostrade e strade extraurbane principali ad esse equiparate, ex art. 175 e 176 C.d.S., restando l organizzazione, la direzione ed il coordinamento del servizio, elementi esterni all accertamento e ininfluenti sulla competenza territoriale. Nessun titolo legittimante l operato della locale Polizia Municipale di Camerino derivato dalla legge o dalla concessione del proprietario della strada è stato in tale senso prodotto, con la conseguenza che quanto sostenuto dal ricorrente è principalmente che la polizia locale è carente di legittimazione sembra fondato anche perché il fatto è rimasto del tutto incontestato.

Neanche un medico o un capotreno, pur essendo competenti, ma privi di titolo, possono essere legalmente legittimati a fare, ad agire. Né ai sensi dell art. 4, comma quarto del Regolamento di Esecuzione del vigente C.d.S. (D.P.R. 16/12/1992 n. 495) sembra possibile classificare detta superstrada SS 77, pur attraversando il territorio del Comune di Camerino, come un tratto di strada comunale perché è fuori dal centro abitato ed è cosa nota che tutto il Comune resistente non raggiunge i 10.000 abitanti, né ha prodotto delibere o documentazione per dimostrare la legittimità del suo operato a meno di non cadere nell eccesso di potere. L operato dell'organo accertatore infatti, ovvero della Polizia Municipale di Camerino, ad effettuare di regola in modo ordinario le rilevazioni di cui al verbale impugnato su quel tratto di strada, sembra illegittimo, atteso che se è pur vero che l art. 12 del vigente C.d.S. attribuisce ai Corpi e ai servizi di Polizia Municipale la possibilità di espletare in modo normale e ordinario servizi di Polizia Stradale nell'ambito di competenza del territorio comunale sulle strade ordinarie, sia all'interno che fuori dai centri abitati e senza che tale potere venisse condizionato da alcuna norma con i singoli atti di investitura, tuttavia è altrettanto vero che il Comune resistente non è riuscito a dimostrare la legittimità del suo operato sulle autostrade, stante il mancato potere o titolo derivato della legge o trasmesso dal proprietario della strada, e a superare e smentire così con prove documentali le due eccezioni precise e fondamentali esistenti, rappresentate l una proprio dal tipo e dalla qualifica della strada, ove commessa l'infrazione, l'altra della carenza del diritto di proprietà o di una giuridica potestà del Comune su di essa. Non sussiste alcun dubbio che il luogo individuato come Km. 2+750 della superstrada SS 77 ricada all'interno del territorio del Comune Camerino, ma è altrettanto vero che esso non costituisce affatto un centro abitato e il tipo di strada extraurbana principale, equiparata dagli artt. 175 e 176 C.d.S. ad una autostrada non consente alla Polizia Municipale di svolgere di regola e in modo ordinario su di essa il servizio di prevenzione e accertamento delle infrazioni che regolano l'uso della autostrada ai sensi del quinto comma dell'art. 372 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del C.d.S.), proprio perché è locale e priva di titolo. Da diverso tempo, invero, e in altre occasioni quest Ufficio ha avuto modo di statuire su identiche circostanze e con medesimi argomenti e di dichiarare quindi la illegittimità della Polizia locale del Comune, perché priva di titolo per agire e quindi prestare di regola servizio ordinario su detta strada. Inoltre il Comune di Camerino oltre a non aver prodotto il titolo, non è stato in grado di superare dette eccezioni. La prima infatti è rappresentata proprio dal tipo e dalla qualifica della strada che, ex art. 2 C.d.S., è una superstrada extraurbana - principale di grande scorrimento, equiparata dalla norma a tutti gli effetti ad una autostrada, (art. 175 C.d.S.) e quindi particolare eccezionale e non una strada ordinaria, le cui condizioni e limitazioni della circolazione peraltro, nonché i comportamenti durante la circolazione su di essa, sono dettati espressamente dagli artt. 175 e 176 C.d.S.. Cosicché, essendo detti articoli del C.d.S. eccezionali per avere diversificato tracciati stradali ed equiparato le strade extraurbane principali alle autostrade, è evidente che essi sono stati istituiti in deroga alle norme comuni che regolano la circolazione in generale sulle strade ordinarie, con la conseguenza che quindi anche il servizio per la prevenzione e per l'accertamento delle infrazioni è

eccezionale ed è regolato dalla legge e precisamente dall'art. 372 del regolamento di attuazione del C.d.S. (D.P.R. 495/92). Quest ultimo articolo infatti, richiamato espressamente dall'art. 175 C.d.S., al quinto comma stabilisce che il servizio per la prevenzione e per l'accertamento delle infrazioni alle norme che regolano l'uso, è di regola espletato dal personale indicato nell art. 12 comma primo lett. a) e f) del codice tralasciando il legislatore volutamente e quindi di proposito con la precisa esclusione della lettera e) che appunto riguarda proprio la legittimità ad agire dei corpi e dei servizi di Polizia Municipale di operare sulle autostrade, perché appunto è locale. Il servizio di Polizia Stradale di quest ultimo organo infatti, pur legittimato e competente a operare normalmente e di regola in via generale per legge sulle strade ordinarie di tutto il territorio Comunale, non ha la legittimazione a fare o od agire sul tratto di strada ove accertata la violazione in questione perché esso è uguale ad un tratto di autostrada e su questa a differenza della Polizia di Stato, che ex lege ha legittimazione generale ed è sempre in servizio e su tutto il territorio nazionale, la Polizia Municipale essendo locale, può operare solo quando è in servizio o è chiamata e ha legittimazione solo sulle strade ordinarie e solo entro l'ambito del proprio territorio e quindi, per ovvie ragioni, (inseguimento, sconfinamento, trasporto delle armi fuori dal territorio comunale ecc.) il suo operato è diventato ex lege una vera e propria eccezione sulle autostrade e su tale tipo di strada e solo come tale può essere svolto su di essa, proprio perché non è una autostrada e quindi di conseguenza ex art. 372 comma quinto DPR 495/92 la locale Polizia Municipale non ha legittimazione per svolgere di regola un ordinario e normale servizio di Polizia Stradale, specie con l'autovelox su di essa, proprio perche priva di titolo derivato dalla legge o trasmesso dal proprietario della strada (ANAS). Nella fattispecie dunque nella indicata località di detta superstrada 77, ove commessa la violazione, e precisamente al Km. 2+750, la locale Polizia Municipale di Camerino per le ragioni di cui sopra non aveva titolo per esercitare, un ordinario e regolare servizio di Polizia Stradale anche perche la località non è un centro abitato, bensì un preciso e determinato Km. 2+750 della superstrada, atteso che ai sensi del terzo comma dell art. 11 del vigente C.d.S. ai servizi di Polizia Stradale provvede il Ministero dell'interno salve!e attribuzioni del Comuni per quanto concerne i centri abitati. Il Comune di Camerino inoltre non è riuscito a provare documentalmente neanche l altra eccezione, ovvero di essere proprietario di detta superstrada o autostrada, ove commessa la violazione, né di essere il concessionario e di avere quindi su di essa una giuridica potestà, non potendovi installare così, pur attraversando il suo territorio neanche segnaletica di alcun genere ex art. 5 comma terzo e art. 14 C.d.S. né provvedere alla sua gestione e manutenzione perché di proprietà dell'anas. Era onere del Comune resistente, fornire idonea documentazione a riprova della legittimità del proprio operato, né sembra possibile derogare il C.d.S., e suo regolamento di esecuzione con semplici decreti, delibere, avvisi, circolari o comunicazioni, a meno di non cadere nell'eccesso di potere, né risulta che nell occasione la Polizia Municipale di Camerino sia stata chiamata, autorizzata ad operare o fossero presenti eventi straordinari.

E noto invero il principio secondo cui la Polizia Municipale non può effettuare di regola accertamenti di violazione al C.d.S. su tracciati autostradali gestiti di pertinenza dall'anas, ancorché attraversino i territori degli Enti Locali interessati, e siccome i tracciati delle strade extraurbane principali sono stabiliti dalla legge in tutto ad essi equiparati (art. 175 C.d.S.) è evidente, di conseguenza, che nella fattispecie la violazione è come se fosse stata accertata su un tracciato autostradale e precisamente al Km. 2+750 in località SS77 direzione Monti - Civitanova Marche né il Comune resistente è riuscito a dimostrare il contrario. Le motivazione sollevare sembrano fondate, prima di tutto perché non sono state a sufficienza contestate poi perché il veicolo circolava su quella superstrada ad una velocità di 110 Km/h come prescritto e consentito dalla norma (art. 142 C.d.S.) Per cui ne deriva che il verbale n.. elevato dal Comando di Polizia Municipale di Camerino in data 20 maggio 2011 per violazione dell art. 142 comma ottavo C.d.S. e notificato il 9 giugno 2011 nei confronti del ricorrente va senza dubbio annullato perché illegittimo, nullo non valido e privo di qualsiasi effetto giuridico perché carente di titolo per violazione art. 372 comma quinto D.P.R. 495/92 con conseguenza che nulla deve il ricorrente all'ente impositore Comune di Camerino che non è riuscito a provare la sua pretesa. Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio. La provvisoria esecuzione segue per legge. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Camerino definitivamente pronunciando così provvede: 1. Accoglie il ricorso e per l'effetto 2. Annulla il verbale n.. del 20 maggio 2011 dalla Polizia Municipale di Camerino perché illegittimo; 3. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Il Giudice di Pace Dr. Alberto Casadidio