CAPITOLATO PRESTAZIONALE GENERALE D APPALTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI ASSICURATIVI TRIENNIO 2016-2019 LOTTO 1 CIG. 634030378C Responsabilità civile terzi Responsabilità civile verso prestatori d opera (RCT/O. LOTTO 2 CIG 63403194C1 ALL RISKS PATRIMONIALE
TITOLO I ART. 1 Oggetto dell appalto L appalto ha per oggetto la stipulazione dei seguenti contratti assicurativi LOTTO 1 assicurazione Responsabilità civile terzi Responsabilità civile verso prestatori d opera (RCT/O). LOTTO 2 assicurazione ALL RISKS PATRIMONIALE (Cat. 6 - CPV 66510000-8). Le condizioni di polizza sono contenute nel capitolato prestazionale alle voci LOTTO 1 e LOTTO 2, allegati al presente capitolato generale onde formarne parte integrante e sostanziale. I contratti assicurativi, stipulati con la Società aggiudicataria, riporteranno per intero le condizioni generali e quelle specifiche del lotto di appartenenza. ART. 2 Importo complessivo presunto a base di gara Ai soli fini della determinazione della soglia comunitaria, l importo complessivo stimato a base d asta ammonta a complessivi 160.500,00 per la durata di anni tre, così suddivisi LOTTO 1 LOTTO 2 assicurazione Responsabilità civile terzi Responsabilità civile verso prestatori d opera (RCT/O. Importo netto triennale, esclusi accessori ed imposte, a base di gara 78.000,00 (scadenza annuale fissata al 31 marzo ) Rateo annuale 26.000,00 CIG 634030378C assicurazione ALL RISKS PATRIMONIALE Importo netto triennale, esclusi accessori ed imposte, a base di gara 82.500,00 (scadenza annuale fissata al 31 marzo ) Rateo annuale 27.500,00 CIG 63403194C1 Non sono quantificabili costi per la sicurezza dovuti all interferenza tra le attività, né sono necessari ulteriori adempimenti ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ART. 3 Durata La durata di ciascun contratto assicurativo è stabilita in mesi 36 (trentasei) dalle ore 24,00 del 31.03.2016 alle ore 24,00 del 31.03.2019, con scadenza annuale intermedia, e cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta fra le Parti. E facoltà del contraente richiedere ed ottenere una proroga tecnica del termine di scadenza del contratto non superiore a giorni 90 (novanta) alle medesime condizioni economiche e contrattuali, per il tempo strettamente necessario al conseguimento di una nuova copertura assicurativa in caso di mancata aggiudicazione a seguito di procedura di gara.
ART. 4 Quinto d obbligo Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso di esecuzione, un aumento od una diminuzione del servizio, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo d appalto alle stesse condizioni del contratto. In caso di aumento o diminuzione si provvederà alla formalizzazione ai sensi delle vigenti disposizioni. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiarerà al Comune di Rivalta di Torino che di tale diritto intende avvalersi. Qualora il soggetto aggiudicatario non si avvalga di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali formalizzando i relativi atti aggiuntivi in conformità alle vigenti disposizioni. ART. 5 Divieto di rinnovazione E escluso ogni rinnovo del contratto, in conformità alle vigenti disposizioni.
TITOLO II NORME GENERALI ART. 6 Procedura di scelta del contraente I servizi verranno affidati con procedura in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi dell art. 125, comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ART. 7 Criterio di aggiudicazione. Offerte anomale L aggiudicazione dei sevizi assicurativi, per singolo lotto, avverrà a favore della Compagnia di assicurazione che avrà presentato il prezzo più basso rispetto all importo presunto posto a base di gara di ogni singolo lotto, con esclusione delle offerte pari o in aumento, ai sensi dell art. 82, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Ai fini dell aggiudicazione verrà preso in considerazione il ribasso percentuale offerto, espresso in lettere, risultante dalla scheda denominata OFFERTA ECONOMICA- LOTTO. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali, plurime, condizionate od incomplete. L anomalia delle offerte sarà valutata in conformità ai disposti degli artt. 86, 87, 88 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Ai sensi dell art. 88, comma 7, stesso decreto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle tre migliori offerte. La stazione appaltante si riserva la facoltà, qualora ricorrano motivi di opportunità e convenienza, di non procedere all aggiudicazione. Si procederà all aggiudicazione anche se sarà pervenuta una sola offerta valida, qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all oggetto. I soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse e successivamente invitati rimangono impegnati per il solo fatto di avere presentato offerta, mentre la stazione appaltante è libera di non procedere all aggiudicazione senza che i soggetti invitati alla procedura, possano pretendere compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro. ART. 8 Soggetti ammessi a presentare manifestazione di interesse Saranno ammessi gli operatori economici di cui all art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., o uniti in coassicurazione ai sensi dell art. 1911 c.c., operanti nel settore assicurativo nei rami relativi ai rischi oggetto del presente capitolato, aventi sede nel territorio dello Stato italiano o dell Unione Europea, nonché i consorzi ex art. 34 D. Lgs. 163/2006 s.m.i. In caso di A.T.I. e/o Coassicurazione: Le singole imprese raggruppate o in coassicurazione dovranno conferire ad una di esse (impresa mandataria/delegataria), un mandato di rappresentanza per la completa gestione del rapporto assicurativo; in entrambe i casi per ciò che concerne la forma di detto mandato si rimanda ai disposti dell art. 37 comma 15 del D. Lgs. n. 163/2006;
L impresa mandataria o delegataria dovrà ritenere una quota minima di rischio non inferiore al 40% e le imprese mandanti/deleganti dovranno ritenere una quota di rischio non inferiore al 20%; Dovrà essere comunque sottoscritto il 100% del rischio; L offerta congiunta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti/procuratori di tutte le imprese raggruppate o coassicuratrici. Nella presente procedura la prestazione è unica: non si distingue una prestazione principale e una secondaria. La documentazione amministrativa richiesta dal successivo art. 9 e seguenti, dovrà essere fornita, pena l esclusione, da tutte le compagnie raggruppate o in coassicurazione, con le modalità ivi previste. Non è ammessa la partecipazione contestuale come operatore singolo e quale componente di raggruppamenti o coassicurazione, né come componente di diversi raggruppamenti o coassicurazioni. L'inosservanza di tale prescrizione comporterà l esclusione sia del singolo che del raggruppamento. ART. 9 Modalità di svolgimento della procedura Potranno inoltrate manifestazione di interesse, seguendo le indicazioni contenute nell Avviso pubblico di manifestazione di interesse pubblicato all Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell Ente, gli operatori economici come sopra individuati. ART. 10 Capacità tecnica, economica e finanziaria Ai fini del presente capitolato saranno ritenute capaci tecnicamente, finanziariamente ed economicamente (a pena di esclusione) le Compagnie o i raggruppamenti che presentino una dichiarazione attestante: a. di aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2012 2013 2014) una raccolta premi globale, compresi gli accessori, per assicurazioni dirette e indirette non inferiore, quale media annuale del triennio di riferimento, a 1.000.000,00. Requisito richiesto per la partecipazione ad entrambe i lotti, sia congiuntamente che separatamente; b. di aver svolto a favore di Enti Locali, nel triennio 2012 2013 2014, almeno tre servizi assicurativi analoghi a quello del lotto per cui si partecipa, di cui almeno uno di importo non inferiore a quello posto a base di gara per singolo lotto rateo annuale. Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato, esclusivamente per il requisito di cui alla lettera a) potrà avvalersi della facoltà prevista all art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ART. 11 Cessione del contratto, del credito e subappalto La cessione del contratto è vietata. La cessione del credito è disciplinata dall art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Il subappalto è disciplinato dall art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori.
ART. 12 Impegno alla riservatezza La stazione appaltante, nei limiti della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e di diritti di accesso, s impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal soggetto candidato. La stazione appaltante s impegna, altresì, al rispetto delle norme del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ART. 13 Riserva di verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate La stazione appaltante si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni autocertificate nei modi consentiti dalla legge. La procedura indicate nei successivi articoli dal 14 al 19 s intendendo prescritte sia per il Lotto 1 che per i Lotto 2 ART. 14 Compilazione dell offerta economica Le Compagnie partecipanti devono formulare la propria offerta compilando la scheda OFFERTA ECONOMICA allegata alla lettera d invito, dove verrà indicato in cifre ed in lettere il ribasso percentuale offerto sul prezzo a base di gara per l intero triennio. La percentuale di ribasso sarà presa in considerazione sino alla seconda cifra decimale. In caso di discordanza tra il ribasso in cifre e quello in lettere verrà tenuto valido quello espresso in lettere. L offerta economica dovrà essere sottoscritta dal Rappresentante Legale della Compagnia, o delle Compagnie riunite in raggruppamento temporanei o in coassicurazione, a pena di esclusione. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. Le franchigie, gli scoperti, o i limiti di risarcimento indicati nei capitolati prestazionali relativi ai singoli lotti, saranno gli unici accettati. Diverse formulazioni di limitazioni difformi invalideranno l offerta. ART. 15 Pari offerte Qualora due o più imprese partecipanti presentino pari offerta di procederà a sorteggio. Art. 16 Cauzione provvisoria e modalità di costituzione La compagnia partecipante dovrà costituire, ai sensi e con le modalità previste dall art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, una cauzione pari al 2% del prezzo posto a base di gara per ogni singolo lotto, mediante fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto regolarmente autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni (In caso di polizza assicurativa il fidejussore dovrà essere soggetto diverso dal concorrente), secondo le modalità previste dalla lettera d invito.
ART. 17 Validità delle offerte Il soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla presentazione dell offerta. Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l aggiudicazione, il soggetto candidato, con espressa dichiarazione scritta, da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell offerta, può recedere dall offerta stessa. ART. 18 Norma di rinvio Nella presente procedura, ai sensi di quanto disposto dall art. 297 del D.P.R. n. 207/2010 trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt da 135 a 140 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ART. 19 Intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza La stazione appaltante si riserva di recedere anticipatamente dal contratto ai sensi delle vigenti norme qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni CONSIP o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dalla società affidataria dei rispettivi servizi assicurativi oggetto della presente procedura, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione alla Società, con indicata un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso anticipato, la Società provvederà ad emettere documento attestante il rimborso della parte del premio annuo di polizza relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte di assicurazione. **************