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POR FESR Lazio 2007-13 Programma Operativo Regionale cofinanziato dal FESR REGIONE LAZIO ALLEGATO 3 SCHEMA DI CONVENZIONE TRA La Regione Lazio (di seguito denominata Regione), con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, C.F. 80143490581, rappresentata da nato a il / / C.F. in esecuzione della delibera di giunta regionale n. del / / ; E (di seguito denominata ) - con sede legale in Roma,, n. C.F. e P.I., rappresentata dal, nato a ( ), il. PREMESSO: che con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 39 del 3 aprile 2007 la Regione ha approvato la proposta di Programma Operativo cofinanziato dal FESR nell ambito dell obiettivo comunitario competitività regionale e occupazione per il periodo 2007-2013 (di seguito POR FESR); che la Commissione europea ha approvato con Decisione C(2007) 4584 del 2/10/2007 il POR FESR; che il Reg. (CE) 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, per rispondere all'esigenza di semplificazione e decentramento, ha previsto che la programmazione e la gestione finanziaria dei programmi siano realizzate unicamente a livello dei programmi operativi e degli assi prioritari e che pertanto sono stati soppressi il quadro comunitario di sostegno e il complemento di programmazione previsti dal regolamento (CE) n. 1260/1999; che il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 ha definito i compiti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il campo di applicazione del suo intervento con riguardo agli obiettivi «Convergenza», «Competitività regionale e occupazione» e «Cooperazione territoriale europea» quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 nonché le norme in materia di ammissibilità al sostegno del Fondo; che il Reg. (CE) 1828/06 della Commissione dell 8 dicembre 2006 stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento 1

Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; che l art. 59 co.2 del Reg. (CE) 1083/2006 prevede la possibilità di designare uno o più organismi intermedi per svolgere una parte o la totalità dei compiti dell'autorità di Gestione, sotto la responsabilità di detta autorità; che l art.12 del Reg. (CE) 1828/06 prevede che laddove uno o più compiti dell Autorità di Gestione siano effettuati da un organismo intermedio i pertinenti accordi siano registrati per iscritto; che con DGR../2008 la Giunta Regionale ha approvato la Scheda Attuativa relativa alla/e Attività. del POR FESR nella/e quali vengono descritti: il contenuto tecnico delle attività; i soggetti beneficiari; i programmi di investimento e le spese ammissibili; l ammontare dei contributi; le procedure amministrative, tecniche e finanziarie, la struttura responsabile della gestione dell Attività (RGA) e l Organismo intermedio individuato per la gestione di una parte dei compiti dell Autorità di Gestione; i criteri di selezione delle operazioni; che è stata individuata dall art. della LR ( ) quale strumento operativo per avente caratteristiche di in house sulla quale la Regione esercita il c.d. controllo analogo; che è stata individuata all interno delle disposizioni di attuazione del POR FESR quale Organismo intermedio ai sensi dell art. 59 del Reg. (CE) 1083/2006 nell ambito delle attività dell Asse di cui alla citata DGR../2008; che nell ambito del POR FESR è prevista l Attività Assistenza tecnica avente per obiettivo operativo il rafforzamento dei sistemi di gestione, sorveglianza e controllo e la specifica linea di azione (specificare) e che le risorse programmate ai fini dell implementazione dell Attività (linea di azione) ammontano complessivamente a, di cui destinati a remunerare le attività delegate attraverso la presente convenzione; che l attribuzione di funzioni delegate da parte dell Autorità di Gestione all Organismo Intermedio rende necessaria la definizione degli ambiti di attività e delle competenze di allo scopo di disciplinare i reciproci diritti ed obblighi ai fini dello svolgimento delle attività; che l attribuzione di tali funzioni può essere definita all interno di un apposita convenzione stipulata fra i due soggetti indicati; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 2

Art. 1 (Premesse e allegati) 1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Art. 2 (Oggetto) 1. La presente convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra la Regione Lazio e relativamente allo svolgimento delle attività che quest ultima dovrà condurre in qualità di Organismo Intermedio, così come indicato nelle schede riportanti le Modalità Attuative del Programma Operativo. In particolare provvederà a: a) predisporre e compiere - tenuto conto degli atti d indirizzo regionali - tutti gli atti e le azioni necessarie all avvio ed all espletamento delle azioni indicate nella/e Scheda/e attuativa e nelle ulteriori disposizioni operative di attuazione adottate dall Autorità di Gestione (Descrizione del Sistema di Gestione e controllo, Manuale delle Procedure di gestione e controllo, circolari, altro), in conformità a quanto previsto dal POR FESR e disciplinato dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento vigente, segnatamente con riferimento alle funzioni di: gestione e monitoraggio dell Attività (o parte specificare); controllo di I livello amministrativo-documentale e verifiche il loco sulle operazioni cofinanziate; organismo pagatore.. b) redigere un Piano operativo con indicazione delle azioni da realizzare per assicurare un efficace ed efficiente implementazione dell Attività (o di parte dell Attività specificare) e delle corrispondenti attività di controllo di I livello, elaborato sulla base delle esigenze espresse da parte dell Autorità di Gestione, con indicazione del numero delle risorse umane coinvolte, dei relativi profili professionali necessari al corretto espletamento delle azioni suddette e dei costi. Art. 3 (Organizzazione delle strutture) 1. Al fine di dare attuazione alla presente Convenzione e agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale applicabile in relazione al Programma e alla specifica Attività dovrà organizzare le proprie strutture tecnicoamministrative in modo da rassicurare il rispetto dei criteri di efficacia e di efficienza dell azione amministrativa. 3

Art. 4 (Compensi per l attività operativa) 1. A seguito dell approvazione del Piano operativo con Determina Dirigenziale, l Autorità di Gestione provvederà al trasferimento, previa emissione di apposita fattura da parte di, delle risorse secondo le seguenti modalità: 40% a titolo di acconto del costo annuale previsto dal Piano; 40% previa dimostrazione di uno stato di avanzamento pari al 60% dello stesso costo annuale, che deve essere documentato attraverso una specifica relazione che descriva le attività realizzate; 20% a saldo previa dimostrazione di uno stato di avanzamento pari al 100% del costo annuale, che deve essere documentato attraverso una specifica relazione annuale che descriva le attività realizzate. (nel caso di affidamento di Fondi di ingegneria finanziaria i compensi saranno regolati secondo quanto disposto dal Reg.(CE) artt. ); 2. è inoltre autorizzata ad apportare variazioni alle singole azioni previste nel Piano se tali modifiche non superano il 10% del valore della specifica azione, nei limiti dello stanziamento complessivo; 3. Qualora si configuri l'esigenza o l'opportunità di avviare attività non previste nel Piano, ovvero di apportare variazioni alle singole attività previste nel Piano con effetti economici superiori al 10% del valore dell'attività stessa,, su richiesta della Regione, predispone uno specifico documento ad integrazione del Piano, contenente tutti gli elementi necessari alla sua valutazione e alla conseguente approvazione dell integrazione da parte dell Autorità di Gestione. 4. Eventuali variazioni in diminuzione rispetto a quanto previsto nel Piano vanno esplicitate e motivate nella relazione annuale e nella relazione di chiusura delle attività. Art. 5 (Risorse non utilizzate) 1. Entro 90 giorni dal termine indicato all art.6 si impegna ad effettuare la restituzione delle eventuali somme non utilizzate mediante versamento sul c/c bancario (inserire codice IBAN ) della Banca di intestato alla tesoreria della Regione Lazio, con indicazione della seguente causale di versamento POR FESR 2007-13 Restituzione risorse non utilizzate relative all Attività. Art. 5 (Durata della convenzione) 1. La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà vigore fino al /./20., salvo disdetta scritta di una delle due parti da comunicarsi con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. 2. Qualora, nelle more della sottoscrizione, l O.I. abbia realizzato su specifica indicazione dell AdG e/o in attuazione del proprio Piano annuale di attività ai sensi di quanto previsto dalle specifiche disposizioni regionali, una parte delle azioni previste nella 4

relativa scheda attuativa, previa autorizzazione dell AdG, le spese sostenute a fronte di tale attività sono considerate ammissibili a partire dal 1/1/2007. Art. 6 (Assicurazioni antinfortunistiche e assistenziali) 1. Nell ambito dello svolgimento della attività di cui alla presente convenzione, osserva le norme relative alle assicurazioni obbligatorie in materia antinfortunistica, previdenziale ed assistenziale. Art. 7 (Inadempienze e risoluzioni) 1. Qualora esegua la prestazione non conforme a quanto specificato nel presente atto o con un ritardo non concordato tra le parti, ovvero nel caso di inadempienze gravi e ripetute è fatta salva la facoltà della Regione di procedere alla risoluzione del contratto. Art. 8 (Imposte di registro) 1. Le imposte di registro ed i relativi oneri accessori dovuti per la presente convenzione sono a carico di. Art. 9 (Legge applicata e foro competente) 1. La presente convenzione è regolata dalla legge italiana. 2. Il foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente atto è esclusivamente quello di Roma. Roma, lì Per la Regione Lazio L Autorità di Gestione Per Il Presidente 5