Sulla indennità di disoccupazione e sulla liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura (Cass. n /2012)

Documenti analoghi
Sulla indennità di mobilità e di mancato preavviso (Cass. n /2012)

Sul rimborso spese al dipendente (Cass. n. 2419/2012)

Contratto di apprendistato e liste di mobilità. Messaggio INPS n /2013

Novità Lavoro: riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati

Omissione del versamento dei contributi previdenziali: rassegna giurisprudenziale

Attivazione telematica per la richiesta all INPS delle visite mediche di controllo: chiarimenti dall INPS

Corte di Cassazione Sezione 6 civile

Contratto a tempo determinato: successione e ragioni obiettive di giustificazione del rinnovo dei contratti (CGE C 586/10

Licenziamento per superamento del periodo di comporto e assenza per malattia dovuta ad infortunio sul lavoro (Cass. n /2013)

Il trattamento di fine rapporto nella giurisprudenza

Accordo in sede sindacale: non valido se il sindacato non informa il lavoratore (Cass. n /2013)

Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno (Decreto Ministero dell'economia 6 ottobre 2011)

Permessi per cure termali del lavoratore

Il licenziamento per giusta causa nella casistica giurisprudenziale

Il licenziamento per scarso rendimento: rassegna giurisprudenziale

Sul datore di lavoro, ex art. 18 TU 2008, grava la posizione di garanzia del rispetto delle norme antinfortunistiche.

Il trasferimento del lavoratore

Licenziamento per superamento del periodo di comporto. Rassegna giurisprudenziale

Viale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE LORO SEDI LORO SEDI

Viale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE LORO SEDI. e.p.c.

Rapporto di lavoro a tempo parziale: è discriminazione l imposizione di una durata di contribuzione superiore (CGE C 385/2011) Rinaldi Manuela

Viale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE LORO SEDI. e, p.c.

Viale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE LORO SEDI. e, p.c.

Circolare numero 145 del 17/11/2010

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DECRETO 25 gennaio 2016 Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2016 per i lavoratori all'estero. (GU n.24 del )

Trattamento pensionistico dei geometri e meccanismo rivalutativo (Cass., n /2012)

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

TFS: BREVI INDICAZIONI SULLE MODALITA DI CALCOLO E SUI TEMPI DI LIQUIDAZIONE

Tribunale di Verona Sezione Lavoro Sentenza n (Composizione monocratica Giudice Gesumunno) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO CAPO II - PERSONALE DAL IV AL VIII LIVELLO

Oggetto: C.C.N.L. segretari comunali e provinciali. Quadriennio normativo Bienni economici 2006/2007 e 2008/2009.

Il Contratto Collettivo

DECRETO 7 dicembre 2012

Apprendistato con lavoratori beneficiari di mobilità o trattamento di disoccupazione

Allegato alla delibera n. 133 del 31 ottobre Regolamento. Trattamento di quiescenza e di previdenza

1. Premessa. Direzione Centrale Prestazioni. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

Istituto Nazionale Previdenza Sociale Circolare 31 maggio 2017, n.96

Direzione Centrale Entrate. Roma, 27/05/2015

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Direzione Centrale delle Entrate Contributive. Presidio Unificato Previdenza Agricola

e, per conoscenza, Importo dei contributi dovuti per l anno 2017 per i lavoratori domestici. Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione.

Il distacco del lavoratore: rassegna giurisprudenziale

Cessione del credito e cessione dei crediti da lavoro (D.P.R. 180/1950)

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Come leggere la Busta Paga

e, per conoscenza, contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l anno 2016.

Come leggere la Busta Paga Fondazione Studi Consiglio Nazionale Consulenti del lavoro

Direzione Centrale Entrate

SOMMARIO: Misura delle aliquote contributive e di computo in vigore dal 1 gennaio 2006 per gli iscritti alla Gestione separata.

1. Lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui al D.P.R. 602/1970, art.4 (malattia, maternità e tbc).

Circolare N. 140 del 13 Ottobre 2016

1 - Premessa. Direzione centrale Prestazioni. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL ENAC BIENNIO ECONOMICO

COMUNE DI LEDRO Provincia di Trento

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio

OGGETTO: LAVORATORI ITALIANI ALL ESTERO NUOVE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI E DELLE IMPOSTE

Direzione Centrale Entrate. Roma, 05/06/2014

Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività. Prime istruzioni.

Malattia professionale e utilizzo del telefono cellulare durante l attività lavorativa (Cass. n /2012) Rinaldi Manuela

Oggetto: CCNL personale del Comparto Ministeri. Quadriennio normativo 2006/2009 II biennio economico 2008/2009.

Retribuzione giornaliera 2016 per la generalità dei lavoratori dipendenti

MINISTERO DELLA DIFESA

*** DECRETO 7 dicembre 2012

Associazione professionale Petracci Marin -

AI AI. Validità temporale del DURC. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 35 dell'8 ottobre 2010.

Direzione Centrale Entrate. Roma, 29/01/2016

Come leggere la Busta Paga Fondazione Studi Consiglio Nazionale Consulenti del lavoro

Nota operativa n. 42 Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali

Dies a quo della conversione di pensione di invalidità in quella di vecchiaia (Cass. n /2012)

ACCORDO 18 FEBBRAIO tra. ANIEM - Associazione Nazionale Imprese Edili. la FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL. si conviene quanto segue

Direzione Centrale Entrate. Roma, 05/06/2014

Premessa. Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti. Roma, 29/01/2018

Licenziamento: rifiuto alla riassunzione e risarcimento del danno (Cass. n. 818/2013)

Rassegna stampa. 12/08/2010 : Notizie di oggi. Do you want your PRESSToday? La soluzione per le tue rassegne stampa on-line:

contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l anno 2011.

CONTRATTO A TERMINE. Avv. Luca Negrini Torino, via Brofferio 1, 011/

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti. Roma, 31/05/2017

CCNL DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE ECONOMICA II BIENNIO

Roma, 07/03/2011. Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati

Previdenza complementare e computo delle somme accantonate (Cass. n. 8228/2013)

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali

e, p.c. OGGETTO: Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.: gestione delle attività pensionistiche.

I nuovi parametri sono stati aggiornati sulla base della variazione del costo della vita, accertata dall'istat nella misura dell0 0,20%.

La soppressione del Fondo degli autoferrotranvieri

Direzione Centrale Entrate. Roma, 07/06/2016

IMPIEGO PRIVATO, ACAUSALITÀ, START-UP

Paghe. I contratti di solidarietà in busta paga

LE SPESE DI PERSONALE ALLA LUCE DELLA NUOVA CONTABILITA E DELLA LEGGE DI BILANCIO /04/2017 Giuseppe Canossi

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RAGUSA

GESTIONE SEPARATA INPS. AUMENTO ALIQUOTE DAL 01 GENNAIO 2015

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 40

Ai Dirigenti centrali e periferici

METODOLOGIE E DETERMINAZIONI QUANTITATIVE D AZIENDA (A.A ) 1 IL CICLO DEL LAVORO

(2002) E nominata tutor di diritto della lavoro nella Scuola di Specializzazione per le professioni

Codice civile. Art bis AGGIORNAMENTO ON-LINE

INPS, circolare 17 luglio 2007, n. 105

AGENZIA DELLE ENTRATE RISOLUZIONE del 5 novembre 2009, n. 275

Proposta nr. 43 Del 05/10/ Determinazione nr. 649 Del 06/10/ Gestione Risorse Umane IL RESPONSABILE DELL AREA

Transcript:

Sulla indennità di disoccupazione e sulla liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura (Cass. n. 15065/2012) Autore: Rinaldi Manuela In: Diritto del lavoro, Note a sentenza Massima Per quanto concerne la liquidazione delle prestazioni temporanee nel settore dell agricoltura, la nozione di retribuzione non comprende il trattamento di fine rapporto. Premessa Nella decisione in commento del 7 settembre 2012, n. 15065 i giudici della Corte, nella sezione lavoro, hanno precisato che, in tema di indennità di disoccupazione, ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione (1), da porre in confronto con il salario medio convenzionale (2) non comprende il TFR (3). Da una simile affermazione ne consegue che la voce denominata quota di trattamento di fine rapporto dalla contrattazione collettiva (4) evidenziata nei prospetti paga, ma non erogata se non all atto di cessazione dal rapporto di lavoro, deve essere esclusa dal computo della indennità di disoccupazione. 1 di 6

Ciò anche in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, cui è fatto divieto disattendere ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legge n. 318 del 1996 (5), convertito nella legge n. 402/1996. Secondo quanto precisato dalla citata normativa, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito dagli stessi accordi. Il citato D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, (6) all articolo 4, prevede che a decorrere dal primo gennaio 1998 il salario medio convenzionale, determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato a quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Si tratta di stabilire se la indennità di disoccupazione spettante per l'anno che interessa la presente causa sia stata correttamente liquidata dall'inps sulla base dei salari medi convenzionali congelati al 1995 dalla L. n. 549 del 1995, oppure la liquidazione non sia corretta ai sensi del disposto del D.Lgs. n. 146 del 1997, perchè, per quell'anno, detti salari medi convenzionali erano già stati superati dalle retribuzioni spettanti ai sensi dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Giurisprudenza sul tema (7) ha precisato che poichè la contrattazione collettiva indica la voce per cui è causa come "quota TFR", la medesima non dovrebbe essere computata nella retribuzione da considerare per determinare la indennità di disoccupazione, essendo a ciò sufficiente la denominazione utilizzata dalle parti, che non è consentito all'interprete di disattendere, andando alla ricerca di una sua diversa causale, come hanno fatto i Giudici di merito, che ne hanno negato la natura di retribuzione differita e l'hanno considerata invece come voce retributiva, con conseguente sua inclusione nel calcolo della indennità di disoccupazione. 2 di 6

Conclusioni Nella decisione in commento, secondo quanto precisato dalla Corte, non è ravvisabile nessuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell'autonomia collettiva. Ciò in quanto è da escludere che tale voce possa avere differente natura rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti. L orientamento giurisprudenziale così espresso è stato anche confermato dal legislatore con la norma interpretativa contenuta nel decreto legge del 6 luglio 2011 n. 98. In tal senso si era espresso anche l INPS (8) secondo cui Ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione - definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale - non è comprensiva del trattamento di fine rapporto. Rassegna giurisprudenziale Ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione - definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, ex art. 4 - non è comprensiva del trattamento di fine rapporto". Sulla base del 3 di 6

suddetto principio, la voce denominata quota di TFR dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui al D.L. 14 giugno 1996, n. 318, art. 3 convenuto in L. 29 luglio 1996, n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell'autonomia collettiva. (Cass. civ. sez. lav., 11 febbraio 2011 n. 3369). Ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, ai sensi del d. lgs. 16 aprile 1997, articolo 4, la nozione di retribuzione definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale non è comprensiva del trattamento di fine rapporto. (Cass. civ. sez. lav., 9 maggio 2007, n. 10546). Manuela Rinaldi Avvocato foro Avezzano Aq - Dottoranda in Diritto dell Economia e dell Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti. 4 di 6

(1) Definita dalla contrattazione collettiva provinciale. (2) Cfr. Decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 (art. 4). (3) Cass. civ., Sez. lavoro, 5 gennaio 2011, n. 200. (4) A partire da quello del 27 novembre 1991. (5) Cfr. articolo 5. (6) Attuazione della delega conferita dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 24 in materia di previdenza agricola. 5 di 6

(7) Cfr. Cass. civ. sez. lav., 14 marzo 2011 n. 5969. (8) Messaggio INPS del 19 gennaio 2011 n. 1246. https://www.diritto.it/sulla-indennita-di-disoccupazione-e-sulla-liquidazione-delle-prestazioni-temporanee-i n-agricoltura-cass-n-150652012/ 6 di 6