Licenziamento: rifiuto alla riassunzione e risarcimento del danno (Cass. n. 818/2013)

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1 Licenziamento: rifiuto alla riassunzione e risarcimento del danno (Cass. n. 818/2013) Autore: Rinaldi Manuela In: Diritto del lavoro, Giurisprudenza commentata Massima Nella ipotesi di licenziamento illegittimo, l eventuale mancanza di colpa o dolo del datore non esonera lo stesso dall obbligo di risarcire il danno, ma esclude la responsabilità risarcitoria per la misura che eccede il minimo garantito di 5 mensilità. 1. Premessa Nella decisione in commento del 15 gennaio 2013 n. 818 i giudici della Corte, nella sezione lavoro, hanno precisato, sul tema del rifiuto alla riassunzione del lavoratore e al limite al risarcimento del danno, che in ipotesi di illegittimo licenziamento, l eventuale mancanza di dolo o di colpa del datore di lavoro non lo esonera dall obbligo del risarcimento del danno, ex art. 18 statuto dei lavoratori (1). 1 di 8

2 Vi è, però, l esclusione della responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per la misura eccedente il minimo garantito di 5 mensilità. 2. La fattispecie Nella fattispecie concreta il ricorrente provvedeva alla impugnazione del licenziamento intimato dal datore di lavoro per giustificato motivo oggettivo. Il giudice adito, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava l illegittimità del licenziamento intimato, respingeva la domanda di reintegra e riconosceva, a titolo di risarcimento del danno, la misura minima di 5 mensilità dell ultima retribuzione sul rilievo che la ricostituzione del rapporto era preclusa dal rifiuto, opposto dalla lavoratrice, all'offerta di riassunzione formulata dalla società. Veniva proposto appello dal ricorrente al fine di ottenere l accoglimento integrale della domanda. La Corte d Appello, in parziale accoglimento del gravame, ordinava alla società appellata la reintegrazione nel posto di lavoro, confermando, nel resto, la sentenza di primo grado. Osservava la Corte territoriale, quanto al motivo di gravame teso ad ottenere una diversa qualificazione 2 di 8

3 del recesso in termini di licenziamento collettivo, che nessuna allegazione in tal senso era stata formulata nel ricorso introduttivo e dunque la questione era nuova ed inammissibile; quanto al rifiuto opposto dalla lavoratrice all'offerta di riassunzione, questo non poteva costituire una implicita rinuncia alla reintegra nel posto di lavoro, ma poteva essere valorizzato ai fini della limitazione del risarcimento del danno. Per la cassazione parziale della sentenza, veniva proposto ricorso per cassazione, per i seguenti 4 motivi. Con il primo motivo si censura la sentenza per omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) sulle "richieste economiche, fatte valere anche in grado di appello", considerata la prova raggiunta in giudizio circa "un differenziale orario di lavoro rispetto a quello prospettato dalla resistente"; solo all'udienza del la società convenuta aveva provveduto al pagamento delle somme dovute alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuto il , "senza gli accessori di legge"; in ragione di tutto ciò, il giudice aveva errato per avere dichiarato cessata la materia del contendere, "senza pronunciare condanna". Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la sentenza ritenuto domanda nuova la pretesa tendente ad ottenere una diversa qualificazione del licenziamento in termini di licenziamento collettivo e non individuale plurimo per giustificato motivo oggettivo e parimenti nuova l'allegazione del profilo di illegittimità costituito dalla violazione dei criteri di scelta di cui alla L. n. 223 del Dall'esame del ricorso introduttivo era possibile evincere che tale censura era stata svolta, restando irrilevante la mancata enunciazione della norma violata. Con il terzo e il quarto motivo si censura la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, avendo i giudici di appello, con argomentazione contraddittoria, ritenuto legittimo il rifiuto della riassunzione opposto dalla lavoratrice e poi fatto discendere dal rifiuto effetti sfavorevoli, quale la limitazione del risarcimento del danno al minimo di legge, in luogo di tutte le retribuzioni maturate successivamente al licenziamento invalido secondo la regola generale applicabile alla fattispecie. 3 di 8

4 3. Conclusioni Nella decisione in commento i giudici della Corte di Cassazione, hanno rigettato il ricorso,precisando, in merito al secondo motivo che Nessun vantaggio potrebbe trarre l'attuale ricorrente da una diversa qualificazione del licenziamento, in quanto l'eventuale illegittimità di un licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta non potrebbe produrre altro effetto che quello dell'operatività della cd. tutela reale di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, già riconosciuta ed applicata dai giudici dei due gradi di giudizio. La legge n. 223 del 1991, all articolo a 5, comma 3, prevede che "il recesso...è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1" del medesimo articolo e che al recesso anzidetto di cui si stata dichiarata "l'invalidità si applica la L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 e successive modificazioni". La L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 3 ricollega, dunque, la sanzione della annullabilità alla violazione dei criteri di scelta previsti dal medesimo art. 5, comma 1 (2). La ricorrente ha dunque già conseguito l'effetto che le sarebbe potuto derivare dall'eventuale accoglimento della censura svolta. Segue, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate secondo il DM 140/2012, con la precisazione che quanto all'onere delle spese a carico della parte soccombente ex art. 91 cod. proc. civ., deve farsi applicazione del nuovo sistema di liquidazione dei compensi agli avvocati di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 4 di 8

5 140, Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, conv., con modificazioni, in L. 24 marzo n. 27. L'art. 41 di tale Decreto n. 140/2012, aprendo il Capo 7 relativo alla disciplina transitoria, stabilisce che le disposizioni regolamentari introdotte si applicano alle liquidazioni successive all'entrata in vigore del Decreto stesso, avvenuta il 23 agosto Giurisprudenza La Suprema Corte nel 2013 (3), ha rigettato il ricorso. L'impugnata sentenza - ha osservato la Corte - ha ritenuto che il rifiuto opposto alla riassunzione, pur non valendo come implicita rinuncia della prestatrice ad essere reintegrata nel posto di lavoro, potesse assumere rilevanza in senso riduttivo della misura del risarcimento del danno; tale motivazione è logicamente corretta e conforme a diritto, posto che il risarcimento del danno è istituto ontologicamente distinto dalla reintegrazione nel posto di lavoro, pur potendo concorrere con essa, ed è suscettibile, a determinate condizioni, di subire una riduzione, nell'arco compreso tra il minimo e il massimo legale di cui al quarto comma dell'art. 18 legge n. 300/70 (nel testo anteriore alle modifiche recentemente apportate dalla legge n. 92 n. 2012, non applicabile alla fattispecie ratione temporis). La giurisprudenza di legittimità - ha ricordato la Corte - ha da tempo affermato che la norma anzidetta costituisce una specificazione del generale principio della responsabilità contrattuale; costituiscono puntuale applicazione le decisioni che richiedono, quale indefettibile presupposto dell'obbligo risarcitorio del datore di lavoro, l'imputabilità a costui dell'inadempimento secondo il precetto generale dell'art di 8

6 c.c., fatta eccezione per la misura minima di cinque mensilità di retribuzione, la quale è assimilabile ad una sorta di penale avente la sua radice nel rischio di un'impresa e può assumere la funzione di un assegno di tipo, in senso lato, assistenziale nel caso di assenza di responsabilità di tipo soggettivo in capo al datore di lavoro. Quanto invece al danno eccedente le cinque mensilità dovute per legge - ha affermato la Corte - si presume iuris tantum che questo corrisponda a tutte le retribuzioni non percepite in quel periodo, salvo che il datore non provi l'aliunde perceptum o la possibilità del lavoratore di evitare il danno usando la normale diligenza; il principio della imputabilità del danno al datore di lavoro inadempiente richiede la persistenza del nesso di causalità fra danno e licenziamento e di tale principio costituisce corretta applicazione il rilievo dato dai giudici di merito all'offerta di riassunzione, quale condotta idonea a produrre l'interruzione di tale correlazione causale. Se è vero che l'offerta della società avente ad oggetto la riassunzione non valeva ad escludere gli effetti della illegittimità del licenziamento e l'operatività della tutela reale di cui all'art. 18 L. n. 300/70, non potendo una nuova assunzione equivalere alla ricostituzione ex tunc del rapporto di lavoro, il medesimo comportamento datoriale, successivo al verificarsi della illegittima estromissione della dipendente, ben poteva rilevare ai fini dell'applicazione del principio di non imputabilità del danno (ulteriore rispetto al minimo legale di cinque mensilità), valendo l'offerta di riassunzione alle dipendenze della società ad escludere la persistenza del nesso tra inadempimento derivante da licenziamento illegittimo ed effetti pregiudizievoli da questo indotti. (Cass. civ. sez. lav., 14 gennaio 2013, n. 609). In caso di licenziamento illegittimo, mentre negli ambiti della tutela reale - in forza dell'efficacia ripristinatoria del rapporto attribuita dalla legge - l'indennità sostitutiva del preavviso non è dovuta, e se percepita va restituita, in presenza di stabilità obbligatoria essa è dovuta, quale che sia la causa del licenziamento addotta (giusta causa o giustificato motivo), in virtù dell'avvenuta risoluzione del rapporto che si produce tanto in caso di riassunzione, quanto in ipotesi di liquidazione di indennità risarcitoria. In 6 di 8

7 quest'ultimo caso la indennità prevista dall'art. 8 della legge n. 604/1966 va a compensare i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa e giustificato motivo, mentre l'indennità sostitutiva del preavviso va a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, è stato intimato in tronco. (Cass. 8 giugno 2006 n , in Riv. it. dir. lav., 2007, con nota di Francesca Chiantera, "Licenziamento ingiustificato e indennità sostitutiva del preavviso nel regime della tutela obbligatoria", 156) Dal raffronto tra i due sistemi di tutela delineati dal codice civile (artt e 2119), da un canto, e dall'art. 8, L. n. 604/1966, dall'altro, l'uno relativo al licenziamento legittimo e l'altro a quello illegittimo, ed attesa la peculiarità della tutela introdotta con l'art. 8, risulta evidente che tale tutela risarcitoria è inconciliabile con l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art prevista unicamente per il licenziamento illegittimo. (Corte d'appello Milano, 2 agosto 2003, in Lav. nella giur., 2004, 87). Nel regime di tutela obbligatoria contro il licenziamento, il lavoratore ha diritto all'indennizzo anche se imputabile al suo rifiuto la mancata ricostituzione del rapporto. (Cass. 26 febbraio 2002, n. 2846, in Riv. it. dir. lav., 2003, 120, con nota di Vincenzo Marino, A chi spetta la scelta tra reintegrazione ed indennizzo nel regime di tutela obbligatoria contro il licenziamento illegittimo). Manuela Rinaldi 7 di 8

8 Avvocato foro Avezzano Aq - Dottoranda in Diritto dell Economia e dell Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti. (1) Legge n. 300 del 20 maggio (2) Cfr. Cass.n /2006. (3) di 8

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