18486 PARTE SECONDA Atti regionali DECRETO DELL ASSESSORE ALLE RISORSE AGROALIMENTARI 18 maggio 2012, n. 1 Legge Regionale 13 marzo 2012 n. 3 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 agosto 2003, n. 12 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993 n. 352 e D.P.R. 14 luglio 1995 n. 376) ed alla legge regionale 15 maggio 2006 n. 14 (Modifica della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12). Approvazione modelli di permesso regionale, nominativo, per la raccolta dei funghi: a) per raccoglitori professionali, occasionali; b) per permesso occasionale turistico. L ASSESSORE VISTA la legge regionale 13 marzo 2012 n. 3 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 agosto 2003, n. 12 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993 n. 352 e D.P.R. 14 luglio 1995 n. 376) ed alla legge regionale 15 maggio 2006 n. 14 (Modifica della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12) ; CONSIDERATO l art. 1 (Finalità) della legge regionale n.14/2006 che al comma 1 attribuisce alla Regione Puglia la funzione di: disciplina la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e spontanei, promuovendo una cultura micologica ed ecologica al fine di tutelare la salute pubblica e per conservare negli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla loro presenza difendendone la propagazione ed evitare la distruzione della specie ; VISTO l art. 1 comma 1 lettera a) della predetta legge regionale 13 marzo 2012 n. 3, che prevede: la raccolta dei funghi è subordinata al rilascio, da parte dei Comuni, di apposito permesso, il cui modello è approvato con decreto dell Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari ; TENUTO CONTO della predetta legge regionale 13 marzo 2012 n. 3, con la quale si prescrive che i raccoglitori professionali e occasionali per l ottenimento del permesso di raccolta devono aver frequentato e superato appositi corsi di formazione della durata minima di dodici ore, di cui almeno un terzo costituito da lezioni pratiche con superamento di prove finali, tenuti o diretti con l ausilio di un micologo e promossi e organizzati dai Comuni, dalle Associazioni micologiche aventi rilevanza nazionale, regionale e territoriale e sedi operanti nel territorio regionale; PRESO ATTO che il permesso di raccolta è rilasciato altresì ai possessori dell attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996 n. 686; CONSIDERATO che il permesso di raccolta, per i raccoglitori professionali e occasionali, ha una validità, ai sensi della legge regionale 13 marzo 2012 n. 3 articolo 1 comma 1 lettera a) di tre anni; PRESO ATTO che, ai sensi della predetta legge regionale 13 marzo 2012 n. 3, il permesso di raccolta professionale e occasionale, alla scadenza triennale, può essere rinnovato previo corso di aggiornamento relativamente agli aspetti normativi e tossicologici; RICORDATO che gli iscritti alle associazioni micologiche di rilevanza nazionale, regionale e territoriale possono essere esonerati dalla frequenza del corso di aggiornamento previa comunicazione, da parte delle associazioni micologiche, al Centro di controllo micologico competente del territorio, dell elenco dei soci che intendano avvalersi di questa facoltà; CONSIDERATO che ai sensi della prefata legge regionale 13 marzo 2012 n. 3, il responsabile del Centro di controllo micologico competente per territorio rinnova, per una sola volta, l attestato di idoneità scaduto;
18487 PRESO ATTO che l articolo 1 comma 1 lettera b) della più volte citata legge regionale 13 marzo 2012 n. 3, ha istituito il permesso turistico per raccoglitori occasionali, riservato ai non residenti nel territorio della Regione Puglia, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell articolo 3 (o analogo attestato della regione di residenza), del costo di euro 25,00, che consente la raccolta di non più di tre chilogrammi complessivi giornalieri e che detto permesso ha la durata massima di quindici giorni e può essere richiesto presso qualsiasi comune della regione ; RICORDATO che il permesso di raccolta ha carattere personale e deve sempre essere accompagnato da un valido documento di riconoscimento e che per tutti i raccoglitori accompagnati da altri familiari di età inferiore a quattordici anni è sufficiente un solo permesso, purché il titolare abbia uno stretto controllo sia del corretto comportamento del familiare che del limite massimo complessivo di raccolta previsto dalla più volte ricordata legge regionale; PRESO ATTO che il permesso di raccolta occasionale e professionale è rilasciato dal Comune di residenza del richiedente nel mentre il permesso turistico occasionale è rilasciato da qualsiasi comune della Regione Puglia ed ha validità su tutto il territorio regionale; PRESO ATTO che i permessi di raccolta si distinguono in: a) permesso occasionale del costo di euro 25,00, rilasciato dal Comune di residenza, che consente la raccolta di non più di tre chilogrammi complessivi giornalieri; b) permesso professionale del costo di euro 50,00, rilasciato dal Comune di residenza, che consente la raccolta di non più di dieci chilogrammi complessivi giornalieri; c) permesso turistico occasionale del costo di euro 25,00, rilasciato da qualsiasi comune della regione, ai non residenti in Regione Puglia, che consente la raccolta di non più di tre chilogrammi complessivi giornalieri; PRESO ATTO del modello di permesso amatoriale e professionale approvato con decreto dell Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari n. 25 del 02 agosto 2006, esecutivo, e della modifica a detto modello di permesso approvata con decreto dell Assessore alle Risorse Agroalimentari n. 30 del 04 ottobre 2006, esecutivo; PRESO ATTO che ai sensi della legge regionale 13 marzo 2012 n. 3, detti modelli di permesso approvati con decreti assessorili n. 25/2006 e n. 30/2006 devono essere modificati per renderli omologhi alle prescrizioni di legge; PRESO ATTO che per la modifica dei permessi di cui innanzi devono abrogarsi, come difatti si abrogano, con il presente provvedimento, i decreti assessorili n. 25/2006 e n. 30/2006; CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale. DECRETA - di approvare tutto quanto in narrativa che qui di seguito si intende come integralmente riportato; - di approvare i modelli di permesso nominativo regionale per raccoglitori professionali, occasionali, turistici occasionali per la raccolta dei funghi che di seguito si riportano:
18488 MODELLO di: Permesso per la raccolta dei funghi epigei freschi, da rilasciarsi ai raccoglitori occasionali o professionali previa presentazione di attestato di identificazione delle specie fungine ai sensi dell art. 1 comma 1 lettera a) della legge regionale 13 marzo 2012, n.3. ( Retro ) ( Fronte ) ( Pieghevole in due parti ) Raccoglitore occasionale o professionale : REGIONE PUGLIA ( Barrare la dicitura che interessa ) Assessorato alle Risorse Agroalimentari Sig.... Comune di. Nato a.. ( comune di residenza del richiedente) Il... Residenza. PERMESSO PER LA RACCOLTA Via N.. DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI (validità su tutto il territorio regionale) Validità del permesso di raccolta ( tre anni dalla data del rilascio ) dal.... al.. lì........ RINNOVI dal.... al.. lì............ Legge Regionale 13 marzo 2012 n. 3 art. 1 comma 1 lettera a) PERMESSO DI RACCOLTA n.. Rilasciato in data Il presente permesso autorizza alla raccolta dei funghi epigei freschi nel territorio della Regione Puglia nel rispetto di quanto previsto dalla L. R. 13 marzo 2012 n. 3. Il Responsabile dell Ufficio- Firma e timbro. Il permesso di raccolta ha carattere personale e deve essere sempre accompagnato da un valido documento di riconoscimento. All intestatario del presente permesso di raccolta è consentito farsi accompagnare da altri familiari di età inferiore a 14 anni, purché lo stesso abbia uno stretto controllo sia del corretto comportamento dei familiari che del limite massimo complessivo di raccolta.
18489 MODELLO di: Permesso turistico per la raccolta dei funghi epigei freschi, da rilasciarsi ai raccoglitori turistici occasionali previa presentazione di attestato di identificazione delle specie fungine ai sensi dell art. 1 comma 1 lettera b) della legge regionale 13 marzo 2012, n.3 o analogo attestato della regione di residenza. ( Retro ) ( Fronte ) ( Pieghevole in due parti ) Raccoglitore turistico occasionale: Sig.... Nato a.. Il... Residenza. Via N.. REGIONE PUGLIA Assessorato alle Risorse Agroalimentari Comune di. ( qualsiasi comune della Regione Puglia) PERMESSO TURISTICO OCCASIONALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI (validità su tutto il territorio regionale) Validità del permesso di raccolta ( quindici giorni dalla data del rilascio ) dal.... al.. lì........ Legge Regionale 13 marzo 2012 n. 3 art. 1 comma 1 lettera b) PERMESSO DI RACCOLTA n.. Rilasciato in data Il presente permesso autorizza alla raccolta dei funghi epigei freschi nel territorio della Regione Puglia nel rispetto di quanto previsto dalla L. R. 13 marzo 2012 n. 3 art. 1 comma 1 lettera b). Il Responsabile dell Ufficio- Firma e timbro. Il permesso di raccolta ha carattere personale e deve essere sempre accompagnato da un valido documento di riconoscimento. All intestatario del presente permesso di raccolta è consentito farsi accompagnare da altri familiari di età inferiore a 14 anni, purché lo stesso abbia uno stretto controllo sia del corretto comportamento dei familiari che del limite massimo complessivo di raccolta.
18490 - di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L. R. n. 13/94 art. 6 lettera g.; - di incaricare il Dirigente del Servizio Alimentazione di trasmettere il presente provvedimento all Ufficio Regionale del Bollettino per la pubblicazione ed all U.R.P. per l inserimento sul sito della Regione Puglia; - di dichiarare il presente provvedimento atto immediatamente esecutivo. Dario Stefàno DETERMINAZIONE DEL CAPO DI GABI- NETTO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2012, n. 30 Approvazione Progetto di interesse comune Procura della Repubblica di Lecce e Regione Puglia - D.G.R. 321/2009. L anno 2012 addì 15 del mese di giugno in Bari nella sede degli Uffici del Capo di Gabinetto, IL CAPO DI GABINETTO VISTI gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7; VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998; VISTI gli articoli 4 e 16 del D.gls del 30 marzo 2001 n. 165; VISTO l art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici; VISTO l art. 18 del Dlgs 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; VISTA la DPGR n. 765 del 23 giugno 2010: PREMESSO CHE: con nota prot. 1059/2012 del 24 marzo 2012, la Procura della Repubblica di Lecce ha rappresentato, stante la complessità operativa dell Ufficio Esecuzione della Procura della Repubblica, l opportunità di poter concludere un accordo con la Regione Puglia per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in materia di lotta al fenomeno dell abusivismo edilizio di controllo urbanistico ed edilizio del territorio; in particolare, il Progetto di interesse specifico sottoposto alla Regione Puglia ha l obiettivo di dare ulteriore impulso all attività già portata avanti dal Progetto pilota relativo alla esecuzione dei provvedimenti di demolizione conseguenti a sentenze di condanna irrevocabili per abusivismo edilizio; poiché l attività di recupero e controllo dell abusivismo è altresì di competenza della Regione Puglia, anche con funzione sostitutiva delle attività comunali, il Progetto può contribuire alla costruzione di un nuovo sistema pugliese della giustizia e di controllo del territorio attraverso forme di collaborazione permanente tra Enti pubblici; a tal fine, il citato Progetto potrebbe essere realizzato attraverso l assegnazione in via temporanea, presso l Ufficio Esecuzione della Procura della Repubblica di Lecce, di n. 10 dipendenti della Regione Puglia in possesso di specifiche competenze in materia di gestione e cura delle attività connesse alle procedure relative ai compiti di vigilanza sull attività urbanistico-edilizia, nonché delle attività connesse alle procedure relative al contenzioso e alle sanzioni anche in zone soggette a tutela paesaggistica ex D.lgs. 42/2004, per una durata di un anno, eventualmente rinnovabile, con mantenimento dei relativi oneri economici a carico della Regione Puglia; CONSIDERATO CHE: l art. 23 bis, comma 7, del Decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 consente l assegnazione temporanea di personale tra amministrazioni pubbliche nonché tra amministrazioni pubbliche e soggetti privati sulla base di appositi protocolli di intesa per la realizzazione di progetti di interesse specifico;