PER LA DOTAZIONE DELLE ARMI

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COMUNE DI ALBINEA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DOTAZIONE DELLE ARMI ALLA POLIZIA MUNICIPALE quali Agenti di Pubblica Sicurezza Approvato con delibera CC n. 41 del 30/05/96

ART. 1 - Ambito di applicazione 1. Questo regolamento disciplina in attuazione del D.M. 4 Marzo 1987, n 145, la dotazione delle armi ed i servizi in armi degli addetti alla Polizia Municipale, fatte le disposizioni della Legge 7 Marzo 1986, n 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni. 2. I servizi armati possono essere svolti soltanto dagli appartenenti alla Polizia Municipale che abbiano la qualifica diagenti di Pubblica Sicurezza. ART. 2 - Numero delle armi in dotazione 1. Il numero delle armi in dotazione alla Polizia Municipale equivale al numero delle unità in organico in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato di una arma come dotazione di riserva. 2. Esso è fissato con provvedimento del Sindaco ed è comunicato al Prefetto. ART. 3 - Tipo delle armi in dotazione 1. Le caratteristiche delle armi da fuoco per la dotazione della Polizia Municipale sono: a) Servizi generali, pistole semiautomatiche calibro 7,65 e 9 x 21. ART. 4 - Servizi armati e modalità di assegnazione dell'arma 1. Agli appartenenti allla Polizia Municipale aventi la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza può essere assegnata l'arma in via continuativa. 2. Per gli agenti sarà vincolante l'obbligo di portare l'arma data in dotazione. 3. L'assegnazione dell'arma in via continuativa dovrà essere disposta con provvedimento del Sindaco, ai sensi dell'art. 6 comma 3, del D.M. 4 Marzo 1986, n 145. 4. Del provvedimento dovrà farsi menzione nel tesserino di identificazione o in altro documento che l'agente dovrà portare sempre con sè. 5. Il Sindaco provvede annualmente alla revisione del provvedimento di assegnazione dell'arma in via continuativa, dandone comunicazione al Prefetto. 1

6. L'assegnazione dell'arma in via continuativa ne consente il porto anche fuori dell'orario di servizio, nel territorio comunale, nonchè per collegamento, dal luogo di servizio al domicilio, ancorchè fuori del comune di appartenenza e viceversa. ART. 5 - Modalità e casi di porto dell'arma 1. L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto. 2. Al personale che indossa l'uniforme, con la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezzza, è fatto obbligo di portare l'arma al fianco con fondina esterna ed il caricatore di riserva, ai sensi del D.M. 4 Marzo 1987, n 145. 3. Gli addetti autorizzati a prestare servizio in abiti borghesi non hanno la facoltà di astenersi dal porto dell'arma. Sono esenti solo se dispensati dal Sindaco, dal coordinatore del servizio e per giustificato motivo. 4. Non possono portarsi comunque armi e munizioni diverse da quelle in dotazione. ART. 6 - Tenuta e custodia delle armi 1. Le armi da fuoco ed il relativo munizionamento in dotazione alla Polizia Municipale, non assegnate in via continuativa ai singoli addetti, sono custodite, distintamente in due armadi di sicurezza con serratura tipo cassaforte, ubicati negli uffici del servizio di Polizia Municipale. ART. 7 - Consegnatario delle armi e delle munizioni 1. Il consegnatario della dotazione delle armi e delle munizioni è designato dal Sindaco, su proposta del coordinatore. 2. In caso di assegnazione di questa funzione, al responsaile del servizio stesso, dovrà contestualmente designarsi un sub-consegnatario autorizzato a sostituirlo in qualsiasi caso di assenza o impedimento. ART. 8 - Doveri del consegnatario 1. Il consegnatario ed il sub-consegnatario delle armi e delle munizioni, curano con la massima diligenza, in relazione a quanto prevede il D.M. 4 Marzo 1987, n 145, la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni, dei registri, della documentazione. 2

ART. 9 - Prelevamento e versamento dell'arma 1. L'arma assegnata in via continuativa viene prelevata presso il consegnatario ed è versata quando è scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute meno le condizioni per l'assegnazione della stessa. 2. Le armi devono essere consegnate e versate disarmate e con le munizioni a parte. ART. 10 - Doveri dell'assegnatario 1. L'addetto della Polizia Municipale cui è assegnata l'arma deve: a) Verificare al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi, le condizioni e le munizioni assegnate; b) Custodire diligentemente l'arma e curarne periodicamente la manutenzione; c) Mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro; d) Applicare sempre e dovunque misure di sicurezza per il maneggio dell'arma, che non dovrà mai avere il colpo in canna se non in circostanze eccezionali, in modo da non costituire in nessun caso pericolo per l'incolumità propria del portatore o altrui. A questo fine dovrà in particolare: ❶ Astenersi da qualsiasi esibizione, sia con estranei che tra colleghi; ❷ Nell'abitazione, riporre l'arma scarica in luogo sicuro e chiuso a chaive; ❸ In mobile diverso e con le stesse precauzioni dovranno essere conservate le munizioni; ❹ Non abbandonare l'arma all'interno dei veicoli, anche se chiusi a chiave; ❺ Segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, affinchè l'arma sia sempre efficiente; ❻ Provvedere alla pulizia dell'arma, immediatamente dopo le esercitazioni di tiro; ❼ Osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni; ❽ Ispirarsi costantemente a criteri di prudenza; ❾ E facoltà dell'agente di P.M. di riconsegnare l'arma in caso di assenza prolongata dal servizio per motivi di salute ecc. ART. 11 - Esercitazioni di tiro 3

1. Gli addetti alla Polizia Municipale, che rivestono la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento. 2. Il numero di lezioni, da tenersi presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi da sparo non potrà essere minore di quattro in ciascun anno. ART. 12 - Rinvio a norme di legge e di regolamento 1. Per le modalità e i casi di porto d'arma, per la tenuta e la custodia delle armi e delle munizioni, per l'addestramento e per tutto quanto non è previsto in questo regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 4

INDICE SOMMARIO DEL REGOLAMENTO DELLE ARMI Art. 1 Ambito di applicazione pag. 1 Art. 2 Numero delle armi in dotazione pag. 1 Art. 3 Tipo delle armi in dotazione pag. 1 Art. 4 Servizi armati e modalità di assegnazione dell'arma pag. 1 Art. 5 Modalità e casi di porto dell'arma pag. 2 Art. 6 Tenuta e custodia delle armi pag. 2 Art. 7 Consegnatario delle armi e delle munizioni pag. 2 Art. 8 Doveri del consegnatario pag. 2 Art. 9 Prelevamento e versamento dell'arma pag. 3 Art. 10 Doveri dell'assegnatario pag. 3 Art. 11 Esercitazioni di tiro pag. 3 Art. 12 Rinvio a norme di legge e di regolamento pag. 4 5