COMUNE DI MONTESCUDAIO (Provincia di Pisa)

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COMUNE DI MONTESCUDAIO (Provincia di Pisa) ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ------------- N. 06 DEL. 22.04.2006 OGGETTO: Approvazione del Regolamento del Rappresentante degli Stranieri L'anno duemilasei, il giorno ventidue del mese di Aprile, alle ore 10,00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale rispettivamente presenti (P) ed assenti (A): PELLEGRINI Aurelio Sindaco P 1) SANTI Cristiano P 7) DEMI Marcello P 2) FEDELI Simona P 8) TONELLI Giovanna P 3) CAPRAI Loris P 9) VIVIANI Viviana A 4) LANDI Fabrizio P 10) SANSEVIERI Vincenzo P 5) SERINI Luciano P 11) TASSINARI Valerio P 6) BRUCCIANI Olga P 12) BUONOCORE Rosa P ASSEGNATI 13 / IN CARICA 13 / PRESENTI 12 / ASSENTI 1 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, - Presiede il Dr. Aurelio Pellegrini in qualità di Sindaco - Partecipa il Segretario Comunale Dr. Salvatore Carminitana - La seduta è pubblica. Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 151, comma 4, del D.Lgs. 267/00. parere del Responsabile del Servizio interessato: FAVOREVOLE IL CONSIGLIO COMUNALE Richiamata la propria deliberazione n 70 del 26.11.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si provvedeva ad inte-

grare lo Statuto Comunale inserendovi il seguente articolo 9 bis istitutivo della figura del Rappresentante degli Stranieri: Art. 9 bis 1 Rappresentante degli Stranieri 1. E istituita la figura del Rappresentante degli Stranieri (non comunitari)e Apolidi residenti nel Comune di Montescudaio. 2. Il Rappresentante degli Stranieri è organo consultivo, attraverso il quale il Consiglio Comunale e la Giunta sono informati delle condizioni e delle problematiche delle comunità straniere, nonché delle opinioni dei cittadini stranieri sulle questioni che riguardano la vita amministrativa del Comune. Il Rappresentante costituisce in particolare un punto di riferimento per le attività d informazione, di aggregazione e di confronto sulle problematiche della presenza degli stranieri nel Comune di Montescudaio, sotto i diversi aspetti dell istruzione, del lavoro, della casa, della cultura, del tempo libero, della salute, allo scopo di favorire il dialogo e l integrazione tra le diverse culture e la prevenzione di ogni forma di xenofobia, razzismo, prevaricazione e violenza e per l affermazione dei diritti della persona. 3. Il Rappresentante degli Stranieri è eletto a suffragio universale e diretto, con voto libero e segreto, dalle cittadine e cittadini stranieri e apolidi residenti nel Comune, nel rispetto delle previsioni dell apposito Regolamento. Dura in carica per l intero arco del mandato del Sindaco, fino a che permanga comunque il requisito della residenza a Montescudaio. 4. Il Rappresentante degli Stranieri partecipa alle sedute del Consiglio Comunale con facoltà di parola ma senza diritto di voto Considerato che, per avviare l attuazione della suddetta previsione statutaria, risulta necessario provvedere all adozione del Regolamento previsto al comma 3; Vista l allegata bozza di regolamento; Uditi gli interventi dei consiglieri Caprai e Tassinari; Udito il Sindaco il quale, relativamente alla effettuazione della consultazione, precisa che l Amministrazione si riserva antro sei mesi di valutare l opportunità di procedere alle elezioni ovvero di farle coincidere con la scadenza naturale del mandato amministrativo; Con voti unanimi Favorevoli espressi da n 12 consiglieri presenti e votanti; DELIBERA

Di approvare, in attuazione dell art. 9 bis del vigente Statuto Comunale, il Regolamento del Rappresentante degli Stranieri, nel testo di n 16 articoli che al presente atto si allega quale parte integrante e sostanziale. IL CONSIGLIO COMUNALE Inoltre, Con voto unanime favorevole e separato, D E L I B E R A Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000 n 267.

COMUNE DI MONTESCUDAIO Provincia di Pisa REGOLAMENTO DEL RAPPRESENTANTE DEGLI STRANIERI

INDICE Art. 1 Istituzione Art. 2 Fini Art. 3 Mezzi e risorse finanziarie Art. 4 Partecipazione alle attività della Provincia Art. 5 Insediamento e decadenza Art. 6 Surroga Art. 7 Norme finali e transitorie Art. 8 Requisiti degli elettori Art. 9 Requisiti di eleggibilità Art. 10 Indizione delle elezioni Art. 11 Candidature Art. 12 Commissione elettorale Art. 13 Scheda elettorale Art. 14 Seggio elettorale Art. 15 Operazioni di voto Art. 16 Proclamazione dell eletto

ART. 1 (Istituzione) 1. E istituito il Rappresentante degli stranieri non appartenenti alla Comunità Europea e apolidi residenti nel Comune di Montescudaio (per apolide si intende la persona priva della propria cittadinanza originaria, per cause sopravvenute che ne hanno determinato la perdita, e che non ha acquisito nessun altra cittadinanza), da ora in poi denominato Rappresentante. 2. Il Rappresentante è eletto, a suffragio universale e diretto, con voto libero e segreto dalle cittadine e dai cittadini stranieri o apolidi, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento. ART. 2 (Fini) 1. Il Rappresentante è organo consultivo attraverso il quale la Giunta ed il Consiglio Comunale sono informati delle condizioni e delle problematiche delle comunità straniere, nonché delle opinioni dei cittadini stranieri sulle questioni che riguardano l amministrazione del territorio comunale 2. Il Rappresentante costituisce un punto di riferimento per le attività di informazione, di aggregazione e di confronto sulle problematiche della presenza degli stranieri nel Comune, sotto i diversi aspetti dell istruzione, del lavoro, della casa, della cultura e istruzione, del tempo libero, della salute e dei servizi, allo scopo di favorire il dialogo e l integrazione tra le diverse culture e la prevenzione di tutte le forme di xenofobia, razzismo, prevaricazione, violenza, per l affermazione dei diritti della persona umana. 3. Il Rappresentante costituisce il supporto per l esercizio da parte delle cittadine e dei cittadini stranieri o apolidi residenti nel Comune, singoli o associati, dei diritti compresi quelli di partecipazione, di accesso e di informazione, a loro riconosciuti dalle leggi e dallo Statuto. ART. 3 (Mezzi e risorse finanziarie) 1. Il Rappresentante si avvale di norma, per la sua attività, del personale e delle attrezzature fornite dall Amministrazione Comunale, facendo a tale scopo riferimento all Area socio/ culturale/demografica. ART. 4 (Partecipazione alle attività del Comune) 1. Il Rappresentante partecipa alle sedute del Consiglio comunale con facoltà di parola, ma senza diritto di voto. A tale fine al Rappresentante è inviata la convocazione del Consiglio comunale con relativo ordine del giorno e programma dei lavori. 2. Il Rappresentante può presentare interrogazioni ed interpellanze, atti di indirizzo, mozioni e ordini del giorno. Per la relativa discussione si applicano le norme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale, in quanto applicabili. 3. Il Rappresentante esprime in Consiglio Comunale il suo parere con voto consultivo non vincolante, che deve essere espresso con le formalità previste per i consiglieri comunali e registrato nel processo verbale della seduta. 4. Il Rappresentante partecipa ai lavori delle Commissioni consiliari con facoltà di parola e senza diritto di voto. 5. Per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, al Rappresentante è corrisposto il gettone di presenza previsto per i Consiglieri comunali. 6. Il Rappresentante può richiedere al Sindaco di esaminare questioni di particolare rilievo per i cittadini stranieri.

7. Il Rappresentante ha diritto di accesso agli atti amministrativi, ai processi verbali delle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale ed alle proposte di deliberazione, con le stesse modalità previste per i consiglieri comunali. ART. 5 (Insediamento e decadenza) 1. Il Rappresentante è insediato a seguito della convalida della sua elezione, da parte della Commissione Elettorale, e resta in carica fino al rinnovo. 2. Le elezioni del nuovo Rappresentante si tengono di norma entro tre mesi dalla data di insediamento del nuovo Consiglio comunale oppure in concomitanza con l arco di tempo previsto per le elezioni amministrative. 3. Il Sindaco, previa delibera del Consiglio Comunale, procede alla pronuncia di decadenza del Rappresentante nel caso venga meno uno dei requisiti previsti al successivo art. 9; ART. 6 (Surroga) 1. In caso di dimissioni, decadenza o decesso del Rappresentante, si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. 2. Qualora la lista dei candidati che hanno ricevuto voti nelle elezioni risulti esaurita o non vi siano sostituti che accettano la carica, si provvederà entro tre mesi ad una nuova votazione con le modalità di cui al presente Regolamento. ART. 7 (Norme finali e transitorie) 1. In sede di prima applicazione il Sindaco, a seguito dell istituzione del Rappresentante, provvede ad indire le elezioni entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento 2. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio comunale o di propria iniziativa o anche su proposta del Rappresentante.

PARTE SECONDA Elezioni ART. 8 (Requisiti degli elettori) 1. Sono elettrici ed elettori del Rappresentante le cittadine e i cittadini stranieri non appartenenti alla Comunità Europea o apolidi che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza di un paese straniero non comunitario o status di apolide; b) carta di soggiorno o regolare permesso di soggiorno, valido o in corso di rinnovo rilasciato dalla Questura di Pisa; c) aver compiuto diciotto anni di età; d) essere iscritti all anagrafe del Comune di Montescudaio; 2. Non possono in ogni caso essere elettrici ed elettori coloro che sono in possesso, oltre che della cittadinanza di un paese straniero, anche della cittadinanza italiana. 3. L esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall esibizione di uno dei seguenti documenti: a) del passaporto o altro documento valido per l espatrio o carta d identità italiana; b) della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno o della ricevuta attestante l avvenuta presentazione della domanda di rinnovo; ART. 9 (Requisiti di eleggibilità) 1. E eleggibile quale Rappresentante degli stranieri colui: a) che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell art. 8; b) che non si trovi nella condizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 8;

c) che non si trovi nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri comunali; d) nei confronti dei quali non sia stato emesso decreto di espulsione definitivo. ART. 10 (Indizione delle elezioni) 1. Il Sindaco indice le elezioni con proprio atto, nel quale contestualmente individua i componenti della Commissione elettorale e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale. 2. Nello stesso atto determina: - la data delle consultazioni; - la sede dei seggi elettorali; - l orario di apertura e chiusura del seggio. 3. Il provvedimento di indizione delle elezioni dovrà essere pubblicato almeno 60 giorni prima della data fissata per la consultazione. 4. Delle elezioni è data adeguata pubblicizzazione e tempestiva informazione ai cittadini interessati con ogni mezzo idoneo. ART. 11 (Candidature) 1. L elezione del Rappresentante avviene sulla base di candidature individuali Il cittadino straniero in possesso dei requisiti di cui all art. 9 e che intenda candidarsi dovrà comunicarlo per scritto alla Commissione elettorale (presso la Segreteria Comunale) entro il trentesimo giorno precedente alla data di votazione, utilizzando preferibilmente il modulo Allegato A al presente Regolamento. 2. La Commissione Elettorale provvederà alla verifica dell ammissibilità delle candidature e alla approvazione dell elenco dei candidati, che saranno indicati sulla scheda in ordine alfabetico. 3. Il nominativo sulla scheda potrà essere accompagnato, se richiesto, esclusivamente dalla indicazione del paese di provenienza. ART. 12 (Commissione elettorale) 1. La Commissione Elettorale è formata dai seguenti membri: - dal Sindaco o suo delegato, che presiede, - dal Segretario Comunale; - dal Responsabile dell Ufficio Elettorale Comunale.. 2. La Commissione Elettorale: - richiede all Anagrafe comunale gli elenchi delle cittadine e dei cittadini stranieri non comunitari iscritti all Anagrafe di Montescudaio ed che hanno compiuto 18 anni di età; - forma le liste degli aventi diritto al voto; - verifica l esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle candidature; - procede ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive; - risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale; - raccoglie i dati provenienti dai seggi; 3. Le riunioni della Commissione Elettorale sono valide qualora siano presenti almeno due terzi dei componenti. 4. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei componenti assegnati. 5. Gli interessati possono ricorrere alla Commissione Elettorale, contro qualsiasi decisione, entro 10 giorni dall avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi la Commissione Elettorale deve rendere formale risposta all interessato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorso perviene. ART. 13 (Scheda elettorale) 9

1. La scheda elettorale reca i nominativi dei candidati e lo spazio necessario ad assegnare il voto al candidato prescelto; essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio. ART. 14 (Seggio elettorale) 1. Al seggio elettorale spetta il compimento delle azioni di voto. Esso si compone da un Presidente e da almeno due membri, che devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Montescudaio. 2. Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti almeno 2 componenti. 3. I componenti del seggio sono nominati con atto del Sindaco. ART. 15 (Operazioni di voto) 1. Le operazioni di voto per le elezioni del Rappresentante degli stranieri coincidono di norma con l arco di tempo previsto per le elezioni amministrative. 2. Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti del documento di cui all art. 8, comma. 3. Essi possono esprimere il voto barrando la casella corrispondente al nome del candidato o della candidata. 4. La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell elettrice o dell elettore. 5. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi. 6. Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi. ART. 16 (Proclamazione dell eletto) 1. Il Presidente del seggio, effettuate le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione dell eletto. 2 Risulta eletto Rappresentante degli stranieri il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. 3. In caso di parità tra uno o più candidati risulta eletto quello che risulta iscritto da più tempo nell anagrafe del Comune di Montescudaio. 10