Comune di Nibionno Provincia di Lecco. Regolamento comunale per l installazione e l utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio



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Comune di Nibionno Provincia di Lecco Regolamento comunale per l installazione e l utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio

INDICE Articolo 1 Finalità e definizioni Articolo 2 Ambito di applicazione Articolo 3 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell impianto di videosorveglianza Articolo 4 Caratteristiche tecniche dell impianto Articolo 5 Notificazione Articolo 6 Responsabile Articolo 7 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali Articolo 8 - Istituti Scolastici Articolo 9 Informazioni rese al momento della raccolta Articolo 10 Diritti dell interessato Articolo 11 - Sicurezza dei dati Articolo 12 Cessazione del trattamento dei dati Articolo 13 Limiti alla utilizzabilità dei dati personali Articolo 14 Norme di rinvio Articolo 15 Entrata in vigore e modifiche

Articolo 1 Finalità e definizioni 1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato nel Comune di Nibionno, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. 2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal decreto legislativo n.196/2003. 3. Ai fini del presente regolamento si intende: a) per banca dati, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell area interessata e i mezzi di trasporto. b) per trattamento, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l organizzazione, la conservazione, l elaborazione, la modificazione, la selezione, l estrazione, il raffronto, l utilizzo, l interconnessione, il blocco, la comunicazione, l eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati; c) per dato personale, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni e immagini effettuati attraverso l impianto di videosorveglianza; d) per titolare, l Ente Comune di Nibionno, nelle sue articolazione interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali; e) per responsabile, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali; f) per incaricato, la persona fisica autorizzata a compiere operazione di trattamento dal titolare o dal responsabile g) per interessato, la persona fisica, la persona giuridica, l Ente o Associazione cui si riferiscono i dati personali; h) per comunicazione, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; i) per diffusione, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; j) per dato anonimo, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile; k) per blocco, la conservazione dei dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento; l) per legge, il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 Codice in materia di protezione dei dati personali ; m) per garante, il garante per la protezione dei dati personali. Articolo 2 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, utilizzato mediante l impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano e extraurbano del Comune di Nibionno e collegato alla sala controllo del Comune.

Articolo 3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell impianto di videosorveglianza 1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell attivazione di un impianto di videosorveglianza. 2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Nibionno dalle vigenti normative statali e regionali, in particolare dal decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, dalle leggi regionali sull ordinamento della polizia locale, dallo statuto comunale e dal regolamento comunale vigente in tema di tutela della privacy e trattamento di dati, sono: a) attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale; b) rilevazione di dati anonimi per l analisi dei flussi del traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico; c) rilevare infrazioni al codice della strada ed ai regolamenti comunali; d) vigilare sul pubblico traffico; e) tutela del patrimonio comunale; f) prevenzione e repressione degli atti delittuosi, delle attività illecite e degli episodi di criminalità diffusa; g) prevenzione e repressione degli atti di disobbedienza ecologica nell ambito del territorio comunale; h) prevenzione e repressione di atti che possono determinare danno sia a terzi che a beni di proprietà o di gestione comunale. 3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento dei dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano i soggetti e i mezzi di trasporto che transiteranno nell area interessata. 4. L attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali e non è pertanto orientata alla raccolta ed al trattamento di dati sensibili. Articolo 4 Caratteristiche tecniche dell impianto 1. Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati, basata su tecnologie miste e di telecamere connesse alla sala controllo posta presso i locali del Municipio. 2. Il sistema è a circuito chiuso e i relativi apparati non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche. 3. L accesso alla sala di controllo è consentito solamente al responsabile della gestione e del trattamento e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli. 4. Nei locali della sala operativa è tenuto il registro degli accessi, su cui saranno annotate, a cura di uno degli incaricati, l identità della persona, gli orari di entrata e di uscita, e quant altro necessario all identificazione del soggetto, dello scopo dell accesso, dei dati eventualmente assunti e la sottoscrizione dell incaricato che ha effettuato la vigilanza di cui al comma precedente. Il soggetto autorizzato dovrà compilare e sottoscrivere apposita scheda contenente i dati previsti dal registro Articolo 5 Notificazione 1. Il Comune di Nibionno, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, provvederà all osservanza degli obblighi di

notificazione preventiva al garante per la protezione dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell art. 38 del decreto legislativo n. 196/2003. Articolo 6 Responsabile 1. Il comandante della Polizia Locale, domiciliato per ragioni di carica presso il Comune di Nibionno, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3, lettera e). Lo stesso sarà designato con atto del Sindaco. E consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato. 2. Lo stesso deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa positiva, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento. 3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istituzioni. 4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione. 5. Il titolare, di concerto con il responsabile, nominerà gli incaricati del materiale trattamento dei dati nei limiti che saranno ivi specificati. Gli incaricati devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle limitazioni previste nell atto di nomina e alle eventuali istruzioni del responsabile. Articolo 7 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali 1. I dati personali oggetto del trattamento vengono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi; c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e in ogni caso pari al periodo stabilito dal successivo comma 4; e) trattati, con riferimento alle finalità dell analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 3, comma 3 lettera b), con modalità a salvaguardare l anonimato e in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, considerato che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale. 2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell impianto di videosorveglianza, che saranno progressivamente installate nei punti che verranno via via, secondo lo sviluppo del sistema, individuati dalla Amministrazione Comunale. 3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 avranno le caratteristiche descritte in apposita relazione delle ditte installatrici, conservate agli atti del Comune, unitamente alla documentazione delle scelte, di cui al provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004. Tali caratteristiche tecniche dovranno consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio di ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell impianto. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti esclusivamente da un armadio periferico di concentrazione.

I dati personali suscettibili di interesse verranno eventualmente trattati e registrati su un supporto magnetico, presso la sala di controllo del Comune. 4. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 24 ore presso la sala di controllo, prorogabili fino a 72 ore in casi di necessità, ai sensi delle normative regionali vigenti. Alla scadenza di tale termine automaticamente, sui relativi supporti vengono sovrapposte le altre immagini. Necessitando, per fini di cui al precedente comma 2, alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure. E' prevista la conservazione delle immagini esclusivamente in caso di illeciti che si siano verificati o di indagini giudiziarie. 5. La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, o ad indagini della Autorità Giudiziaria o di Polizia Locale. 6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso solo per il Responsabile e per gli Incaricati del trattamento. 7. E' vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia. 8. Comunque l'uso dei dati personali non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare. Articolo 8 - Istituti Scolastici 1. La installazione di sistemi di videosorveglianza presso gli istituti scolastici deve garantire il "diritto dello studente alla riservatezza" (art. 2, comma 2, D.P.R. 249/98) e tenere conto della delicatezza dell'eventuale trattamento dei dati relativi ai minori. 2. L'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza nelle scuole è ammissibile in casi di stretta necessità (per esempio nel caso di protrarsi di atti vandalici) e deve essere circoscritto alle sole aree interessate. 3. Gli impianti devono essere attivati esclusivamente negli orari di chiusura degli edifici, regolando rigorosamente l'accesso ai dati. Articolo 9 Informazioni rese al momento della raccolta 1. Il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, nelle strade, nelle piazze e nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, provvederà ad affiggere adeguata segnaletica permanente, secondo le indicazioni e le prescrizioni per la protezione dei dati personali. 2. Il Comune comunicherà alla comunità cittadina l avvio del trattamento dei dati personali, con l attivazione dell impianto di videosorveglianza, l eventuale incremento dimensionale dell impianto e l eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 10, mediante pubblicazione del presente regolamento e dei successivi atti relativi, nonché mediante installazione o rimozione dell avviso di cui al precedente comma 1. 3. In luoghi diversi dalla aree esterne il modello di informativa deve essere integrato con un avviso circostanziato che riporti, oltre agli elementi della informativa minima, anche la finalità di raccolta e la eventuale conservazione dei dati. 4. In presenza di più telecamere, in relazione all area ed alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.

Articolo 10 Diritti dell interessato 1. In relazione al trattamento dei dati personali l interessato ha diritto: a) di conoscere l esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; b) di essere informato su quanto indicato all art. 13 della legge; c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo: > la conferma dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dato e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni; > la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; > di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 2. I diritti di cui al comma 1^ riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. 3. Nell esercizio dei diritti di cui al comma 1^ l interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. 4. Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzate al responsabile del trattamento disciplinato dal presente regolamento, individuato dal precedente art. 5, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre 30 giorni. 5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l interessato può rivolgersi al Garante della Privacy. Articolo 11 - Sicurezza dei dati 1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sala di controllo del Comune, protetta dall esterno e dall interno con adeguate misure di sicurezza ed antintrusione. 2. Alla sala possono accedere esclusivamente il responsabile e, ciascuno per le funzioni suddette, gli incaricati del trattamento dei dati. 3. Non possono accedere alla sala altre persone se non accompagnate da coloro che sono autorizzati. Articolo 12 Cessazione del trattamento dei dati 1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il Comune effettuerà la notifica la Garante. Articolo 13 Limiti alla utilizzabilità dei dati personali 1. I dati potranno essere trattati nei limiti previsti dal presente regolamento, dal regolamento comunale sulla tutela della privacy e trattamento dei dati sensibili, e nei limiti stabiliti dalla legge.

Articolo 14- Norma di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, nonché ad altra normativa vigente, sia speciale sia generale. Articolo 15 Entrata in vigore e modifiche 1. Il presente regolamento entrerà in vigore all'atto della esecutività della delibera di approvazione dello stesso. Eventuali modifiche dovranno seguire lo stesso iter di approvazione del presente regolamento. 2. Il presente atto è trasmesso al Garante, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell approvazione di eventuali modifiche.