IN EVIDENZA EFFICIENZA ENERGETICA: LE INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 102/2014 Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo sull'efficienza energetica n. 141 del 18 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172, del 25 luglio 2016, avente ad oggetto le «Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE». Il decreto, in vigore dal 26 luglio 2016, integra e corregge il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Le integrazioni rispondono all esigenza di adeguare in maniera più puntuale l ordinamento nazionale alla direttiva 2012/27/UE, superando i rilievi della Commissione europea che, nell ambito della procedura d infrazione n. 2014/2284, ha contestato all Italia l incompleto recepimento della direttiva. LE PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 102/2014 DEFINIZIONI Con le modifiche all articolo 2 sono state recepite le nozioni di aggregatore e di audit energetico. E definito aggregatore un fornitore di servizi che, su richiesta, accorpa una pluralità di unità di consumo, ovvero di unità di consumo e di unità di produzione, per venderli o metterli all asta in mercati organizzati dell energia (art. 2, comma 2, lett. a-bis). Per audit energetico (o diagnosi energetica) si intende la procedura sistematica finalizzata ad ottenere un adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati (art. 2, comma 2, lett. b-bis). pagina1
ACQUISTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CENTRALI L'art. 2 del D.Lgs. n.141/2016 modifica l'art. 6 (Acquisti delle Pubbliche amministrazioni centrali) del D.Lgs. n. 102/2014. Si aggiunge, in particolare, un nuovo comma 1 bis, in base al quale il rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica degli immobili acquistati dalle PA centrali va verificato attraverso l attestato di prestazione energetica di cui all articolo 6 del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 CERTIFICATI BIANCHI Fra le ulteriori modifiche, si segnala la nuova indicazione aggiunta dall'art. 3 del D.Lgs. n.141/2016 all'art. 7 del D.Lgs. n. 102/2014, in base alla quale si stabilisce che il GSE, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblica i risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato nonché complessivamente nel quadro del meccanismo dei certificati bianchi". I soggetti obbligati dovranno fornire, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico e comunque non più di una volta l'anno: a) informazioni statistiche aggregate sui loro clienti finali qualora evidenzino cambiamenti significativi rispetto alle informazioni presentate in precedenza. Il Ministero dello sviluppo economico rende pubbliche tali informazioni in forma anonima e aggregata; b) informazioni attuali sui consumi dei clienti finali, compresi, ove opportuno, profili di carico, segmentazione della clientela e ubicazione geografica dei clienti, tutelando, al contempo, l'integrità e la riservatezza delle informazioni conformemente alle disposizione in materia di trattamento dei dati personali e delle informazioni commerciali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. DIAGNOSI ENERGETICHE A proposito delle diagnosi energetiche l'art. 8. (Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia) del D.Lgs. n.102/2014 viene modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n.141/2016 aggiungendo che: "Le diagnosi energetiche non includono clausole che impediscono il trasferimento dei risultati della diagnosi stessa a un fornitore di servizi energetici qualificato o accreditato, a condizione che il cliente non si opponga" e regolamento l'accesso al Mercato dei servzi energetici che deve essere "basato su criteri trasparenti e non discriminatori". Infine, per le PMI si stabilisce che entro il 31 dicembre 2014, e successivamente con cadenza annuale fino al 2020, il Ministero dello sviluppo economico, potrà pubblicare un bando per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione nelle PMI di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001. Gli incentivi saranno concessi alle imprese beneficiarie nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e a seguito della effettiva realizzazione delle misure di efficientamento energetico identificate dalla diagnosi energetica o dell'ottenimento della certificazione ISO 50001. pagina2
MISURAZIONE E FATTURAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI. GLI OBBLIGHI PER I CONDOMINI Con le modifiche all articolo 9 sono integrate e rese più chiare le norme relative alla misurazione e alla fatturazione del consumo energetico. In particolare il decreto correttivo interviene sulle disposizioni relative alle informazioni che devono essere fornite ai clienti finali, alla suddivisione delle spese nei codomini e edifici polifunzionali, alla ripartizione dei costi relativi al servizio di fatturazione. In particolare, per garantire ai consumatori informazioni e consulenza in materia di efficienza energetica, è previsto che gli operatori del mercato, in occasione dell invio di contratti, modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali, includano un elenco, predisposto dall AEEGSI, di recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori, delle agenzie pubbliche per l energia, inclusi i relativi indirizzi internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, profili comparativi sui loro consumi di energia nonché indicazioni pratiche sull utilizzo di apparecchiature domestiche al fine di ridurre il consumo energetico delle stesse (art. 9, comma 7, lett. c-bis). Le modifiche apportate all'articolo 16 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 dal decreto legislativo n. 141, del 18 luglio 2016, impongono ai condomini di dotarsi, entro il 31 dicembre 2016, di sistemi di termoregolazione (valvole termostatiche, contabilizzatori di calore, ripartitori di calore, dispositivi di termoregolazione), ma a condizione che determinino efficienza e risparmio energico. Tale misurazione del calore non è obbligatoria per gli impianti autonomi, mentre è vincolante per i condomini e gli edifici polifunzionali, riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento. Come si legge nella disposizione «qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, è obbligatoria, entro il 31 dicembre 2016, l'installazione, a cura degli esercenti l'attività di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell'edificio o del condominio». Efficienza in termini di costi. Nei casi in cui l'uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non pagina3
sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si deve ricorrere «all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi, con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459». La norma tecnica UNI 10200. Per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore, quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, l'importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200. Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50%, è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. E' fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le suddette disposizioni sono facoltative nei condomini o negli edifici polifunzionali qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi e alla relativa suddivisione delle spese Sanzioni: I proprietari di immobili e i condomìni che non si adeguano nei termini stabiliti saranno puniti con multe da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. ALTRE MISURE PER PROMUOVERE L EFFICIENZA ENERGETICA Modificando l articolo 14, il decreto correttivo prevede che lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali favoriscano l eliminazione degli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all efficienza energetica, attraverso la massima semplificazione delle procedure amministrative, l adozione di orientamenti e comunicazioni interpretative e la messa a disposizione di informazioni chiare e precise per la promozione dell efficienza energetica (art. 14, comma 12-bis). FONDO NAZIONALE PER L EFFICIENZA ENERGETICA Con la modifica dell articolo 15 è ora prevista la possibilità di integrare la dotazione del Fondo anche con risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati a progetti energetico ambientali, non diversamente impegnate (art. 15, comma 1, lett. b-bis). pagina4
MERCATO DEI SERVIZI ENERGETICI L articolo 17, relativo al monitoraggio dell attuazione, è stato integrato al fine di prevedere che, nell ambito del Piano d azione nazionale per l efficienza energetica (PAEE), venga effettuato anche un esame qualitativo sullo sviluppo attuale e futuro del mercato dei servizi energetici (art. 17, comma 1, lett. c- bis). PER SCARICARE IL DECRETO LEGISLATIVO N. 141 DEL 18 LUGLIO 2016 CLICCA QUI pagina5