LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE

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1 LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE a cura di Luca Carboni Giampiero Leodori

2 1 modulo Novità normative a cura di Luca Carboni Amministratore condominiale

3 Novità normative Nozioni generali Introdotta nella legislazione italiana con la Legge 10/91 la cd contabilizzazione del calore è un sistema tecnologico che a fronte della regolazione autonoma delle temperature in ogni unità immobiliare permette di suddividere le spese di riscaldamento in proporzione ai consumi effettivi. Si compone di 4 elementi fondamentali: 1. La termoregolazione 2. La contabilizzazione 3. L adeguamento della centrale termica 4. Il servizio di ripartizione delle spese Se in passato l attuazione delle direttive comunitarie in materia di risparmio energetico spettava alle Regioni il D. Lgs. 102/2014 in attuazione della direttiva 2012/27/UE obbliga all installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione entro il 31/12/2016. La normativa all art. 9 comma 5 stabilisce che per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale:

4 Novità normative Il D.Lgs 102/2014 art. 9 comma 5 lettera a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, é obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l'installazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura.

5 Novità normative Il D.Lgs 102/2014 art. 9 comma 5 lettera b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, é obbligatoria l'installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico. Ci si riferisce alla cd contabilizzazione diretta, praticabile negli impianti con distribuzione orizzontale dove ogni unità immobiliare ha un proprio punto di consegna

6 Novità normative Il D.Lgs 102/2014 art. 9 comma 5 lettera c) nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore. Il cliente finale può affidare la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore ad altro operatore diverso dall'impresa di fornitura, secondo modalità stabilite dall'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ferma restando la necessità di garantire la continuità nella misurazione del dato; Ci si riferisce alla cd contabilizzazione indiretta, indispensabile negli stabili con distribuzione a colonne montanti, che avviene tramite ripartitori posizionati su ogni corpo scaldante.

7 Novità normative Il D.Lgs. 102/2014 art Sanzioni comma 5. L'impresa di fornitura del servizio di energia termica tramite teleriscaldamento o teleraffrescamento o tramite un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici che non ottempera agli obblighi di installazione di contatori individuali di cui all'articolo 9, comma 5, lettera a), entro il termine ivi previsto, é soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. comma 6. L'impresa di fornitura del servizio di un contatore individuale che, richiesta dal cliente finale che ha la disponibilità dell'unità immobiliare, nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b), non installa, entro il termine ivi previsto, un contatore individuale di cui alla predetta lettera b), è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione del contatore individuale non é tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non é proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali.

8 Novità normative Il D.Lgs. 102/2014 art Sanzioni comma 7. Nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera c) il condominio e i clienti finali che acquistano energia per un edificio polifunzionale che non provvedono ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all'interno dell'unità immobiliare sono soggetti, ciascuno, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione dei predetti sistemi non é efficiente in termini di costi.

9 2 modulo La nuova ripartizione delle spese

10 La nuova ripartizione delle spese Il D.Lgs 102/104 art. 9 comma 5 lettera d) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI e successivi aggiornamenti. É fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Sanzioni di cui all art É soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro il condominio alimentato dal teleriscaldamento o dal tele raffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 comma 5 lettera d).

11 La nuova ripartizione delle spese La norma UNI Le norme tecniche UNI non sono leggi, ma sono documenti di applicazione volontaria che talvolta, qualora richiamati in provvedimenti legislativi, possono assumere valore cogente. La norma UNI 10200, la cui prima versione risale al 1993, è stata dunque resa obbligatoria (UNI 10200:2013) e 1) fin dalla sua origine è ispirata al principio secondo il quale ogni utente paga in base a quanto effettivamente consumato 2) si fonda sulla distinzione tra consumi volontari e involontari 3) abolisce la facoltà di determinare in sede di assemblea, come consentito in passato, la cd quota fissa che si continuava a ripartire con la vecchia tabella di riscaldamento. La parte di spesa non riconducibile a consumi volontari viene stabilita e ripartita di funzione delle modalità tecniche di calcolo dei consumi involontari 4) non prevede coefficienti correttivi in merito all attribuzione dei consumi e di fatto penalizza i primi e gli ultimi piani, soprattutto in edifici di vecchia costruzione, insufficientemente coibentati.

12 La nuova ripartizione delle spese I consumi volontari I consumi volontari sono dovuti all azione volontaria dell utente mediante i dispositivi di termoregolazione (valvola termostatica o termostato), che vanno ripartiti in base alle indicazioni fornite dai dispositivi (letture) atti alla contabilizzazione del calore (contatori, ripartitori e altri sistemi).

13 La nuova ripartizione delle spese I consumi involontari Ovvero quelli indipendenti dall azione dell utente e cioè principalmente le dispersioni di calore della rete di distribuzione, che vanno ripartiti in base ai millesimi calcolati secondo il fabbisogno di energia termica utile in ogni unità immobiliare per consentire una temperatura standard di 20. La quota percentuale da ripartire varierà di anno in anno risultando dalla differenza tra i consumi totali del Condominio (variabile) e la somma del fabbisogno termico di ogni unità immobiliare (che si presume fissa) Questi nuovi millesimi saranno il criterio di ripartizione: a) delle spese di gestione del servizio di riscaldamento; b) di tutte le spese di manutenzione e conduzione (terzo responsabile, estintori, lettura e ripartizione contabilizzatori, ecc.); c) di tutte le spese relative alla dispersione dell energia totale consumata (una percentuale della spesa energetica totale cioè combustibile + energia elettrica calcolata dal Tecnico sul singolo impianto, ovvero differenza tra la spesa energetica totale e il consumo volontario di tutti gli utenti).

14 La nuova ripartizione delle spese La progettazione Di fatto la norma UNI rafforza la necessità di una fase di progettazione (già sancita dalla Legge 10/91) in modo particolare per poter individuare la quota da ripartire a millesimi (in passato determinata dall assemblea) e i millesimi di riscaldamento sulla base del fabbisogno energetico (in passato rapportati invece alla potenza termica installata nella singola unità immobiliare) oggi occorre affidare ad un tecnico abilitato il calcolo del fabbisogno di energia termica utile ad ogni singola unità immobiliare (per consentire di ottenere una misurazione che andrà a costituire il valore millesima le attribuibile a quell appartamento, indipendentemente dalle superfici radianti installate.

15 3 modulo Dubbi e criticità

16 Dubbi e criticità L applicazione del D.Lgs. 102/2014 In questo modulo, tenuto conto di alcune perplessità e critiche e in considerazione di novità emerse dopo l emanazione del D.Lgs 102/2014 ho inteso evidenziare alcune problematiche che potrebbero essere utili agli amministratori per approfondire la materia e meglio gestire questo delicato passaggio normativo con i propri condomini. In particolare: 1. difficoltà interpretative 2. la procedura di infrazione e l atto di Governo n. 201 del 7 agosto l evoluzione della norma UNI la applicazione della tabella per i consumi involontari

17 Dubbi e criticità Difficoltà interpretative Senza scendere in dettagli e fermo restando che si tratta di spunti di riflessione, si rileva che a giudizio di alcuni le indicazioni in merito al campo di applicazione della normativa possono destare qualche perplessità, che di certo saranno chiarite dal legislatore. A titolo di esempio, si fa riferimento in diverse occasioni alle imprese di fornitura del servizio e alla lettera b) l obbligo di installazione dei contatori individuali è posta a carico dell impresa di fornitura del servizio alla quale fanno capo anche eventuali sanzioni in caso di inadempienza. Non è ben chiaro cosa si intenda per impresa di fornitura di servizio di contatori individuali, né quale tipo di rapporto contrattuale possa intrattenere con il Condominio. La formulazione di cui all art. 16 (su richiesta del cliente finale) non lascerebbe presupporre un contratto di appalto specifico per l installazione dei contatori. E le responsabilità del Condominio?

18 Dubbi e criticità La procedura di infrazione e l atto del governo n. 201 del 7 agosto 2015 La Commissione Europea ha comunicato il 27 febbraio 2015 la costituzione in mora e l avvio della procedura di infrazione n. 2014/2284 per incompleto recepimento della Direttiva attuata dal D.Lgs. 102/2014. Con Atto del Governo n. 201/2015 è stato dunque sottoposto al Senato lo schema di un nuovo decreto legislativo correttivo che dovrebbe apportare sostanziali modifiche a quello in vigore sia in merito ai criteri di riparto che ad una maggiore chiarezza sulla definizione di obblighi e responsabilità. La Commissione Tecnica del Senato ha approvato l Atto del Governo il 16 dicembre 2015, invitandolo a valutare l'opportunità di abbandonare il riferimento alla norma tecnica UNI rifacendosi agli standard europei di regolamentazione e stabilendo che per la corretta suddivisione delle spese nei condomini di cui all articolo 9 comma 5 lettera d) i costi debbano essere ripartiti tra gli utenti finali per una quota di almeno il 50 per cento, fino ad un massimo del 70 per cento, sulla base del consumo rilevato e che i costi rimanenti (costi fissi) possano essere ripartiti secondo i millesimi riscaldamento, metri quadri o metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate.

19 Dubbi e criticità L evoluzione della norma UNI La norma UNI è stata già aggiornata per ovviare ad alcuni problemi interpretativi relativi alla ripartizione dei ripartitori Il CTI, ha anticipato che la norma continuerà ad essere revisionata per rivedere aspetti tecnici che richiedono migliore e integrare le parti mancanti come la ripartizione delle spese per la climatizzazione estiva La norma è quindi in evoluzione e il CTI si è dichiarato aperto a valutare proposte e modifiche in risposta a criticità applicative riscontrate

20 Dubbi e criticità La modifica della tabella millesimale Stabilito che la ripartizione dei costi relativi ai prelievi involontari vada effettuata attraverso la nuova tabella elaborata sulla base dei parametri della norma UNI con quali modalità deve essere introdotta nel Condominio? Si ravvisano tre ipotesi: 1) trattandosi di norma tecnica obbligatoria e imperativa non necessita di approvazione assembleare 2) trattandosi di una modificazione di tabella millesimale, riconducibile ai casi di possibile revisione previsti dall art. 69 Disp. Att. cc l approvazione potrebbe essere assoggettata all unanimità dei consensi 3) trattandosi della modifica di un criterio relativo ad una tabella d uso già esistente i nuovi millesimi possono essere approvati con la maggioranza di cui all art. 1136, comma 2 cc

21 4 modulo Novità normative ed aspetti tecnici a cura di Giampiero Leodori Architetto dell ordine di Roma Iscritto dal 1981

22 Novità normative ed aspetti tecnici TABELLA TRADIZIONALE DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE DEL RISCALDAMENTO La ripartizione delle spese relative al riscaldamento centralizzato in uno stabile condominiale fino all attualità è andato avanti attraverso una TABELLA MILLESIMALE DEL RISCALDAMENTO redatta secondo principi particolari.

23 Novità normative ed aspetti tecnici PRINCIPI DI CALCOLO TRADIZIONALE DELLA TABELLA DEL RISCALDAMENTO In caso di edifici nuovi in cui nelle unità immobiliari erano stati installati radiatori tutti delle stesso tipo a elementi o a piastra, poteva essere usato il criterio della SUPERFICIE RADIANTE. Per immobili con radiatori molto diversi tra loro o con tabella calcolata ben dopo la costruzione, era certamente più equo ricorrere alle EMISSIONI TERMICHE cioè alla quantità di energia espressa in Kcal/H o Watt che ogni radiatore assorbiva dall impianto centralizzato in funzione delle sue dimensioni, del materiale costituivo e della forma, attraverso le schede tecniche pubblicate dal costruttore o attraverso comparazioni tra radiatori simili. Esisteva anche un criterio che calcolava la tabella esclusivamente in funzione del VOLUME RISCALDATO ed esistevano CRITERI MISTI.

24 Novità normative ed aspetti tecnici REVISIONE DELLA TABELLA DEL RISCALDAMENTO Le inevitabili variazioni nel tempo nella dotazione di termosifoni nelle unità immobiliari per il loro deterioramento o per ristrutturazioni interne, ha spesso causato la necessità di una revisione della tabella di riscaldamento affidata a tecnici specialisti.

25 Novità normative ed aspetti tecnici NUOVI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE DEL RISCALDAMENTO Con la normativa vigente a partire dal 31 dicembre 2017, condomini e singole unità immobiliari saranno obbligati a installare dispositivi specifici per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore. A prevederlo è il testo del decreto di recepimento della direttiva 2012/27/UE sull efficienza energetica, approvata dal Consiglio dei Ministri.Il decreto di recepimento della direttiva sull efficienza energetica specifica stabilisce, a seguito dell installazione dei dispositivi per la contabilizzazione del calore, che le spese siano ripartite in base ai consumi individuali e ai costi fissi derivanti dalle attività di manutenzione degli impianti, secondo quanto stabilito dalla norma tecnica UNI

26 Novità normative ed aspetti tecnici QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE Il recepimento delle direttive europee attraverso il Decreto Legislativo 102/2014 obbliga perciò i condomini italiani ad introdurre DISPOSITIVI DI TERMOREGOLAZIONE e la CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE stabilendo di ripartire le spese in una maniera certamente più equa che divide la spesa da sostenere in due quote: QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE

27 Novità normative ed aspetti tecnici QUOTA FISSA La QUOTA FISSA è relativa al prelievo involontario di energia. Va stabilita l entità di tale quota rispetto al totale della spesa che un condominio deve sostenere in un anno che generalmente vale circa il 20-30% del totale e va corrisposta attraverso la redazione di una TABELLA MILLESIMALE calcolata con un criterio di PRESTAZIONE ENERGETICA.

28 Novità normative ed aspetti tecnici UNA VERA RIVOLUZIONE Per cui si tratta di una vera e propria rivoluzione del settore che impone importanti trasformazioni obbligatorie entro il L utente con una condotta virtuosa e attenta contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico e limita la spesa individuale.

29 Novità normative ed aspetti tecnici I CONDOMINI DISTACCATI I condomini distaccati non partecipano ordinariamente alle spese di gestione ma solo alle spese di manutenzione dell impianto e alla sostituzione degli elementi comuni compresa la caldaia. Si tratta dal punto di vista tecnico di un assurdo. Infatti questi condomini beneficiano comunque della presenza di un impianto condominiale perchè la distribuzione del calore per i principi della termodinamica interessa anche unità non allacciate inserite in un condominio, confinanti con unità riscaldate allacciate all impianto centralizzato perché una parte del calore le raggiunge inevitabilmente.

30 Novità normative ed aspetti tecnici IL GRANDE VANTAGGIO Per i condomini allacciati però c è il grande vantaggio di poter agire sulle valvole termostatiche regolandone l apertura e quindi i consumi e di chiuderle addirittura in caso di temperature esterne particolarmente miti.

31 5 modulo Uso corretto della contabilizzazione

32 Uso corretto della contabilizzazione LE MODALITÁ DI DISTACCO DALL IMPIANTO CENTRALIZZATO Prima di accennare alle modalità di utilizzazione corretta della contabilizzazione è bene accennare alle modalità di distacco da parte di un condomino dall impianto centralizzato.

33 Uso corretto della contabilizzazione BASE NORMATIVA E' entrata in vigore il 18 giugno 2013 la Legge n 220/2012 recante "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici", che fra i vari aspetti affronta anche la questione del distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato. Senza dover attendere il benestare dell'assemblea di condominio, d'ora in poi si legge: "Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma". Restano tuttavia alcune limitazioni, che potranno ancora vietare il distacco e trasformazione in impianto autonomo. Si tratta del regolamento di condominio, del regolamento edilizio comunale e delle eventuali leggi regionali in materia.

34 Uso corretto della contabilizzazione CONDIZIONI PER IL DISTACCO Pertanto l onere della dimostrazione della mancanza di notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa rimane a carico del condomino che intende distaccarsi,e non è a priori una operazione agevole. E invece relativamente facile, a distacco avvenuto, scoprire che l impianto centralizzato che in precedenza funzionava bene, dopo i distacchi presenta delle anomalie di funzionamento e comporta spese superiori allo stato antecedente.

35 Uso corretto della contabilizzazione IL VERO PROBLEMA DEL DISTACCO Va anche considerato, parlando di distacco, che esiste veramente il problema del numero dei condomini che in uno stabile intendono distaccarsi. Infatti un impianto è progettato per una certa potenza, per un certo quantitativo di litri d acqua circolante e non puo subire pesanti rimaneggiamenti senza presentare anomalie anche serie di funzionamento. Si sono già verificati casi di colonne di edifici alti che conservano allacciate pochissime unità rispetto a quelle originarie con disservizi e incrementi di spesa palesi. Per cui si ritiene che un amministratore di condominio pur non essendo un tecnico possa in linea di massima sconsigliare il distacco dissennato di unità immobiliari dall impianto termico centralizzato.

36 Uso corretto della contabilizzazione IL COMPITO DELL AMMINISTRATORE Compito primario dell amministratore è comunque quello di consentire al condominio di dotarsi degli strumenti per operare le trasformazioni richieste dalla normativa e gestire la ripartizione delle spese.

37 Uso corretto della contabilizzazione LO SCHEMA DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE Lo schema logico della ripartizione è il seguente: 1 Determinare le spese totali di gestione e manutenzione dell impianto termico centralizzato 2 Determinare l energia utile kwh 3 Calcolare il costo unitario dell energia utile /kwh 4 Ripartire l energia utile totale tra consumi volontari e involontari kwh 5 Ripartire l energia utile volontaria (lettura contatori individuali) kwh 6 Ripartire l energia utile involontaria ( in base alla tabella millesimale) kwh Il calore utile viene misurato in kwh all uscita dal generatore.parte di questa energia si disperde ma viene comunque compresa nelle spese totali di gestione.

38 Uso corretto della contabilizzazione DEFINIZIONE DELLE QUOTE Pertanto l Amministratore dovrà partire dal totale delle spese dell anno di gestione relative all impianto di riscaldamento, stabilendo il costo unitario di un kwh erogato. Poi dovrà considerare il costo relativo a tutti i consumi volontari individuali dedotti dai contabilizzatori per individuare la QUOTA DI CONSUMO VOLONTARIO. La differenza residua rappresenterà la QUOTA FISSA O INVOLONTARIA e sarà ripartita secondo la tabella millesimale Per ogni condomino verrà perciò determinata una QUOTA TOTALE così determinata: QUOTA TOTALE = QUOTA VOLONTARIA A CONSUMO + QUOTA FISSA SECONDO I MILLESIMI

39 Uso corretto della contabilizzazione ACQUISIZIONE DATI QUOTE VOLONTARIE I consumi volontari sono forniti dai contabilizzatori con dati raccolti dalla ditta che ha in gestione l impianto con letture telematiche. Rimane da accennare alla formazione dei millesimi da utilizzare per il calcolo dei consumi involontari.

40 Uso corretto della contabilizzazione CALCOLO QUOTE INVOLONTARIE TRAMITE TABELLA MILLESIMALE La tabella, di competenza di un tecnico specializzato, deve dimenticare i vecchi sistemi di calcolo delle tabelle millesimali del riscaldamento ( superficie radiante o emissioni termiche) ma essere calcolata in funzione delle dispersioni termiche di ogni unità immobiliare. Uno dei metodi che appare più agevole è quello di calcolare il fabbisogno energetico di ogni unità immobiliare con le stesse procedure che si utilizzano per la redazione dell APE (Attestato di Prestazione Energetica).

41 Uso corretto della contabilizzazione FABBISOGNO ENERGETICO SINGOLA UNITÁ IMMOBILIARE Il fabbisogno energetico di ogni unità immobiliare è certamente proporzionale alle dispersioni che una unità subisce in relazione alla sua estensione, allo sviluppo e all orientamento delle pareti, alla natura dei componenti opachi e delle finestre e pertanto i dati forniti dall APE, ottenuti tutti col medesimo programma di calcolo, servono ottimamente a formare la TABELLA MILLESIMALE per la ripartizione della QUOTA FISSA.

42 Uso corretto della contabilizzazione COINVOLGIMENTO DI UN TECNICO La tabella ovviamente va redatta affidando l incarico professionale ad un tecnico che deve effettuare sopralluoghi in tutte le unità ed acquisire le relative planimetrie per avere informazioni sullo stato dei luoghi.

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