La Commissione di Garanzia è intervenuta il 4 ottobre nel settore del Trasporto Ferroviario, con indicazione immediata ai sensi dell art. 13, lett. d) della legge n. 146/1990, a fronte di uno sciopero regionale per il Friuli Venezia Giulia indetto dalla Ugl, per il giorno 5 novembre, rilevando diverse violazioni tra le quali il mancato rispetto della rarefazione oggettiva e del periodo di franchigia. A seguito dell intervento della Commissione di Garanzia, l azione sindacale è stata revocata in data 8 ottobre. Con delibera 11 ottobre la Commissione è intervenuta, sempre con indicazione immediata ai sensi dell art. 13, lett. d) della legge n. 146/1990, a fronte di proclamazione di sciopero delle segreterie sindacali regionali Abruzzo per il personale di Trenitalia Divisione Passeggeri della Regione Abruzzo, contestando anche in questa occasione, il mancato rispetto della rarefazione oggettiva; a seguito dell intervento della Commissione, in data 15 ottobre lo sciopero è stato revocato. Sempre per il mancato rispetto della rarefazione oggettiva il 19 di ottobre la Commissione di Garanzia è intervenuta sulla proclamazione di sciopero delle segreterie sindacali compartimentali/regionali di Bari per il giorno 8 novembre. Anche in questa fattispecie, a seguito dell intervento della Commissione, in data 19 ottobre lo sciopero è stato revocato. Si riportano le delibere della Commissione di Garanzia. Delibera pos. n. 28445 del 4 ottobre 2007 - Indicazione immediata ai sensi dell art. 13, lett. d), della legge 12 giugno 1990 n. 146, come modificata con riferimento allo sciopero proclamato dall'o.s. Ugl - segreteria regionale Friuli Venezia Giulia - in data 28 settembre 2007 (atto pervenuto in pari data) per il 5 novembre 2007 dalle ore 6.00 alle ore 14.00, per i lavoratori. dipendenti da Trenitalia S.p.A. Divisione Passeggeri Regionale Direzione Friuli Venezia Giulia, addetti alla manovra, ai sensi dell'art. 13, lett. d) della L. n. 146/1990 e successive modificazioni, al soggetto proclamante che, allo stato, dal documento di proclamazione emergono le seguenti violazioni: - mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva (art. 2, comma 2, L. n. e private precedentemente proclamato (in data 19 settembre 2007) dalle 00.SS. A.L. Cobas, Usi Ait per il 9 novembre 2007. In particolare, la delibera generale n. 03/134 del 24 settembre 2003 (punto 5 lett. e) nonché la successiva integrazione in data 30 aprile 2004, in tema di intervalli minimi tra sciopero generale e scioperi di ambito e livello diverso, prevedono che sia necessario rispettare un intervallo di almeno dieci giorni, con riferimento alle astensioni nei singoli 41
servizi pubblici essenziali, per evitare, secondo quanto espressamente voluto dal legislatore, un'incidenza sulla continuità del servizio; - mancato rispetto del periodo di franchigia, secondo quanto previsto dall'art. 3.5.1 dell'accordo nazionale del settore ferroviario del 23 novembre 1999 (modificato e integrato in data 18 aprile 2001 e in data 29 ottobre 2001), pubblicato in G.U. del 12 aprile 2002, n. 86), che esclude la possibilità di effettuare scioperi dal 30 ottobre al 5 novembre, - violazione dell'art. 3.3.2 dell'accordo nazionale del settore ferroviario del 23 novembre 1999, secondo il quale la prima azione di sciopero può essere effettuata dalle ore 9.01 alle ore 17.59 oppure dalle ore 21.01 alle ore 5.59; - violazione della regola della rarefazione oggettiva di cui all'art. 3.3.5 dell'accordo nazionale del settore ferroviario sopra citato, come interpretata dalla delibera della Commissione di garanzia del 1 aprile 2004 n. 04/233, come modificata dalla delibera del 25 ottobre 2006 n. 06/581, rispetto allo sciopero precedentemente proclamato (in data 26 settembre 2007) da Orsa - segreteria regionale Friuli Venezia Giulia - per il 29 ottobre 2007 riguardante il personale di bordo del Trasporto regionale Friuli Venezia Giulia di Trenitalìa. Secondo le delibere interpretative, sopra menzionate, tra diversi scioperi locali incidenti sullo stesso ambito territoriale occorre rispettare l'intervallo di un giorno tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di uno sciopero successivo. Si invita il soggetto proclamante in indirizzo a revocare l'astensione in oggetto, dandone immediata comunicazione alla Commissione entro 5 gg, dalla ricezione della presente l'eventuale revoca dell'astensione in oggetto ed, eventualmente, a riproclamarla nel rispetto delle regole; in mancanza, la revoca successivamente intervenuta non potrà essere considerata operata su richiesta della Commissione dà Garanzia ai fini previsti dall'art. 2, comma 6, legge n. 145/1990 e successive modificazioni. Si dispone la trasmissione del presente provvedimento alla Segreteria regionale Friuli Venezia Giulia Ugl, e per opportuna conoscenza, alle Ferrovie dello Stato S.p.A., al Ministro dei Trasporti, al Prefetto di Trieste, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 13, lett. n), L. n. 146/1990 e successive modificazioni. Delibera pos. n. 28648 dell 11 ottobre 2007 - Indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge 12 giugno 1990 n. 146, come modificata con riferimento allo sciopero proclamato dalle OO.SS. Filt, Fit, Uiltrasporti, Orsa, Fast, 42
Ugl - segreterie regionali Abruzzo - in data 4 ottobre 2007 (atto pervenuto in pari data) per il 7 novembre 2007 dalle ore 9.01 alle ore 16.59, per i lavoratori dipendenti di Trenitalia S.p.A. Divisione Passeggeri Regionale della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 13, lett. d) della L. n. 146/1990 e successive modificazioni, ai soggetti proclamanti che, allo stato, dal documento di proclamazione emerge la seguente violazione: - mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva (art. 2, comma 2, L. n. A.L. Cobas, Usi Ait per il 9 novembre 2007. lett. c) nonché la successiva integrazione in data 30 aprile 2004, in tema di intervalli dal legislatore, un'incidenza sulla continuità del servizio. Si invitano i soggetti proclamanti in indirizzo a revocare l'astensione in oggetto, dandone la revoca successivamente intervenuta non potrà essere considerata operata su richiesta della Commissione di Garanzia ai fini previsti dall'art. 2, comma 6, legge n. 146/1990 e successive modificazioni. Si dispone la trasmissione del presente provvedimento alle Segreterie regionali Abruzzo delle OO.SS. Filt, Fit, Uiltrasporti, Orsa, Fast, Ugl e alle Ferrovie dello Stato S.p.A., al Ministro dei Trasporti, al Prefetto de L'Aquila, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 13, lett. n), L. n. 146/1990 e successive modificazioni. Delibera pos. n. 28697 del 19 ottobre 2007 - Indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge 12 giugno 1990 n. 146, come modificata con riferimento allo sciopero proclamato dalle OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti- Uil, Orsa, Ugl - segreterie compartimentali/regionali di Bari - in data 12 ottobre 2007 (atto pervenuto in pari data) per l'8 novembre 2007 dalle ore 10.00 alle ore 14.00, per i lavoratori dipendenti di Trenitalia S.p.A. addetti alla manovra Passeggeri N/I di Bari e 43
Lecce (manovratori, deviatori, COI e addetti amministrativi di riferimento) ai sensi dell'art. 13, lett. d) della L. n. 146/1990 e successive modificazioni, ai soggetti proclamanti che, allo stato, dal documento di proclamazione emerge la seguente violazione: mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva (art. 2, comma 2, L. n. A.L. Cobas, Usi Ait per i1 9 novembre 2007. lett. c) nonché la successiva integrazione in data 30 aprile 2004, in tema di intervalli dal legislatore, un'incidenza sulla continuità del servizio; Si invitano i soggetti proclamanti in indirizzo a revocare l'astensione in oggetto, dandone la revoca successivamente intervenuta non potrà essere considerata operata su richiesta della Commissione di Garanzia ai fini previsti dall'art. 2, comma 6, legge n.146/1990 e successive modificazioni. Si dispone la trasmissione del presente provvedimento alle Segreterie compartimentali/regionali di Bari delle OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cìsl, Uiltrasporti-Uil, Orsa, Ugl e alle Ferrovie dello Stato S.p.A., al Ministro dei Trasporti, al Prefetto di Bari, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 13, lett. n), L. n. 146/1990 e successive modificazioni. * * * La Commissione di Garanzia è intervenuta il 31 ottobre nel settore Appalti Ferroviari, con indicazione immediata ai sensi dell art. 13, lett. d) della legge n. 146/1990, a fronte di uno sciopero proclamato dalla segreteria nazionale della Uiltrasporti per il personale della società Cremonini, Divisione Ristorazione Ferroviaria Italia, per il giorno 16 novembre, rilevando il mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva, con riferimento ad uno sciopero generale proclamato per il giorno 9 novembre da alcuni sindacati autonomi dei settori pubblico e privato. Trattasi della terza azione sindacale proclamata dalla Uiltrasporti nei confronti della società per chiedere la modi- 44
fica di alcune intese sull organizzazione del lavoro sottoscritte il 21 giugno tra la Cremonini e le organizzazioni sindacali di settore Filt-Cgil, Fit-Cisl, Salpas-Or.s.a e Ugl AF per la confluenza al Ccnl delle Attività Ferroviarie 16 aprile 2003, che decorre dal 1 ottobre (v. su questa Rivista n. 6/2007). A seguito dell intervento della Commissione, lo sciopero è stato revocato il 31 ottobre. Delibera pos. n. 28919 del 31 ottobre 2007 - Indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge 12 giugno 1990 n. 146, come modificata con riferimento alla terza azione di sciopero proclamata dalla O.S. Uiltrasporti segreteria nazionale in data 24 ottobre 2007 (atto pervenuto in pari data) per il 16 novembre 2007, per il personale addetto alla ristorazione ferroviaria della società Cremonini, ai sensi dell'art. 13, lett. d) della L. n. 146/1990 e successive modificazioni, al soggetto proclamante che, allo stato, dal documento di proclamazione emerge la seguente violazione: - mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva (art. 2, comma 2, L. n, Cub, Cobas, SdL Intercategoriale, Confederazione Cobas, CUB Unicobas, Slai, Cobas, A.L. Cabri, Usi Ait per il 9 novembre 2007. lett. e) nonché la successiva integrazione in data 30 aprile 2004, in tema di intervalli dal legislatore, un'incidenza sulla continuità del servizio. Si invita il soggetto proclamante in indirizzo a revocare l'astensione in oggetto, dandone la revoca successivamente intervenuta non potrà essere considerata operata su richiesta della Commissione di Garanzia ai fini previsti dall'art. 2, comma 6, legge n. 146/1990 e successive modificazioni. Si dispone la trasmissione del presente provvedimento alla Segreteria nazionale dell'o.s. Uiltrasporti e alla Cremonini S.p.A., alle Ferrovie dello Stato S.p.A., al Ministro dei Trasporti, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 13, lett. n), L. n. 146/1990 e successive modificazioni. 45