TRA. La Banca con sede in,, rappresentata dal (nel seguito Banca) e quando congiuntamente Parti PREMESSO



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CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER IL MICROCREDITO Legge Regione Piemonte del 18 maggio 2004, n. 12, art. 8 come sostituito dalla Legge Regionale del 4 dicembre 2009, n. 30, art. 33. PIANO STRAORDINARIO PER L OCCUPAZIONE ASSE I Misura I.6 FINPIEMONTE S.p.A., con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro 19.927.297,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona dell arch. Maria Cristina Perlo, nata a Cuneo l' 8 luglio 1956, Direttore Generale a ciò facoltizzata per procura a rogito Notaio Andrea Ganelli di Torino in data 7 maggio 2009 repertorio n. 14949 e domiciliata per la carica in Torino presso la sede sociale (nel seguito Finpiemonte) La Banca con sede in,, rappresentata dal (nel seguito Banca) e quando congiuntamente Parti TRA E PREMESSO a) che la Regione Piemonte ha modificato ed integrato l art. 8 della legge regionale 18.05.2004, n. 12, istitutivo del Fondo di garanzia per l accesso al credito a favore dell imprenditoria femminile, con l art. 33 della legge regionale del 04.12.2009, n. 30, istituendo il Fondo di garanzia per il microcredito, finalizzato a consentire ai soggetti che non sono in grado di far ricorso autonomamente al credito bancario ordinario, di realizzare un idea imprenditoriale o un attività di lavoro autonomo; b) che con D.G.R. n. 64 12899 del 21.12.2009 la Giunta Regionale ha previsto l istituzione del Fondo di garanzia per il microcredito affidando a Finpiemonte, società finanziaria regionale in house, le attività e le funzioni connesse all istituzione dello stesso, ed è stata individuata la copertura finanziaria della somma di euro 2.000.000,00, quale prima quota di partecipazione regionale al predetto Fondo; c) che con D.G.R. n. 41 13183 del 01.02.2010 la Giunta Regionale ha previsto i Criteri Generali di utilizzazione del Fondo di garanzia per il microcredito, definendo i soggetti non bancabili, soggetti che non dispongono di capacità di garanzia propria e non sono comunque in grado di far ricorso autonomamente al credito bancario ordinario; d) che la Giunta Regionale ha approvato, in data 29.06.2010, il Piano straordinario per l occupazione, che nell ambito dell Asse I Politiche attive del lavoro - prevede una misura (Misura I.6 Fondo regionale di garanzia per il microcredito) finalizzata a favorire la concessione di crediti unicamente destinati a sostenere nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo a soggetti non bancabili mediante la concessione di garanzie; e) che in data 22 settembre 2010 è stato siglato il Protocollo d Intesa tra la Regione Piemonte, Finpiemonte e la Commissione Regionale ABI del Piemonte, per l erogazione di finanziamenti garantiti secondo le modalità del microcredito; f) che alle banche viene offerta la garanzia della restituzione dei prestiti accordati mediante l intervento del Fondo di garanzia regionale, nella misura dell 80% di ogni singolo prestito; Pagina 1 di 7

g) che l ammontare delle garanzie concesse da Finpiemonte non potrà essere superiore a 3 volte il valore del Fondo; h) che per la gestione della presente Convenzione, Finpiemonte si avvarrà di una Banca Tesoriera, presso la quale saranno depositati i fondi pubblici da utilizzare per la concessione delle agevolazioni e saranno gestiti tutti i movimenti contabili derivanti dall applicazione della misura. Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1- (Premesse) Tutto quanto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Art. 2 - (Oggetto) La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Banca e Finpiemonte volti all erogazione da parte della Banca dei finanziamenti a favore dei soggetti non bancabili come definiti in premessa, e alla contestuale concessione da parte di Finpiemonte della garanzia fideiussoria, con l intervento del Fondo regionale di garanzia, il tutto secondo quanto meglio disciplinato nei Criteri Generali di utilizzazione dello stesso di cui al punto c) delle premesse. Art. 3 - (Procedimento per l accesso alle agevolazioni) 1. Le richieste di finanziamento, con contestuale richiesta di accesso alla garanzia, devono essere presentate a Finpiemonte secondo le modalità e la modulistica stabilite da Regione Piemonte e Finpiemonte. 2. Presso Finpiemonte è istituito un Comitato Tecnico di Valutazione delle domande composto da rappresentanti di Finpiemonte, della Regione Piemonte e da esperti in materia di microcredito, anche su indicazione di istituzioni no-profit ed associazioni datoriali, con il compito di esprimere per ciascuna domanda di finanziamento presentata, il proprio parere sulla conformità della domanda stessa alle finalità ed ai requisiti previsti dalla misura di intervento, dichiarando conseguentemente l idoneità del finanziamento a fruire dei benefici previsti dal Fondo regionale di garanzia per il microcredito. 3. Finpiemonte, acquisito il parere favorevole del Comitato Tecnico di Valutazione, provvede a trasmettere alla Banca la relativa comunicazione per l avvio della istruttoria bancaria, oltre ad una copia completa della modulistica predisposta dal richiedente. 4. La Banca avvia la propria istruttoria, può richiedere ai soggetti ogni altra documentazione ritenuta necessaria e decide autonomamente sulle richieste di finanziamento ammesse ai benefici del Fondo in piena autonomia di giudizio, secondo i propri criteri di affidabilità, ed in ogni caso secondo quanto disciplinato dal Protocollo d Intesa in premessa, entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte di Finpiemonte di cui al punto precedente. 5. Al termine della procedura di istruttoria la Banca comunica a Finpiemonte, mediante l utilizzo di moduli e strumenti standard appositamente predisposti e forniti da Finpiemonte quanto segue: A. in caso di esito positivo: - i limiti di disponibilità alla concessione del finanziamento richiesto; Pagina 2 di 7

- i dati finanziari eventualmente richiesti nei moduli di cui sopra (a titolo esemplificativo: parametro di riferimento, spread, ecc ); - il modello di adeguata verifica della clientela ( attestazione ai sensi degli artt. 29 e 30 D.lgs. 231/2007 e s.m.i. ); B. in caso di esito negativo: la comunicazione di non conclusione dell operazione. 6. In caso di esito positivo dell istruttoria bancaria di cui al precedente punto 5.A, Finpiemonte trasmette alla Banca, per il perfezionamento del finanziamento e mediante formalizzazione scritta appositamente predisposta, la garanzia fideiussoria a carico del Fondo con efficacia dalla data di erogazione del finanziamento e con durata massima di 180 giorni oltre la durata del finanziamento stesso. 7. La Banca, accertati i poteri occorrenti per la sottoscrizione del contratto con il beneficiario, perfeziona l operazione, dandone comunicazione scritta a Finpiemonte. Contestualmente a tale comunicazione la Banca trasmette a Finpiemonte copia del piano d ammortamento, dal quale risultino il tasso bancario applicato, la data di inizio dell ammortamento, la quota di capitale e la quota interessi, il numero delle rate, unitamente a quanto altro idoneo ad individuare l operazione garantita. Art. 4 - (Caratteristiche del finanziamento e della garanzia) 1. La forma tecnica consiste in un finanziamento a scadenza, per un importo pari al 100% del progetto ammesso, e comunque non inferiore a Euro 3.000,00 e non superiore a Euro 25.000,00. 2. Il finanziamento dovrà avere durata massima di: 48 mesi (di cui 6 di preammortamento) per i finanziamenti di importo pari o inferiore a Euro 10.000,00; 72 mesi (di cui 12 di preammortamento) per i finanziamenti di importo superiore a Euro 10.000,00 (ed entro il limite di Euro 25.000,00). Il rimborso del finanziamento avverrà in rate mensili. 3. Al finanziamento viene applicato un tasso di interesse annuo fisso, non superiore all Eurirs di periodo, rilevato come da standard operativi in uso dalla Banca, maggiorato di uno spread massimo pari a punti. 4. Tenuto conto della tipologia dei soggetti destinatari del Fondo di garanzia per il microcredito, la Banca indica l importo di quale costo massimo convenzionato per la gestione del conto corrente da parte dei beneficiari del Fondo (costo riferito alle voci di chiusura trimestrale e tenuta del conto corrente con un massimo di operazioni mensili/trimestrali). Tale costo ha validità di un anno dall erogazione del finanziamento. Per gli anni successivi di vita del finanziamento stesso, la Banca si impegna ad informare il soggetto beneficiario delle eventuali variazioni in aumento dello stesso, dandone motivazione. Analoga informazione si impegna a fornirla, previa richiesta, a Finpiemonte, sempre dandone motivazione. 5. La garanzia fideiussoria è concessa con le seguenti modalità: per l 80% del finanziamento erogato; in ogni caso nel limite massimo di Euro 20.000,00 euro di garanzia per ciascun beneficiario ammesso; per la durata massima di 180 giorni oltre i 48/72 mesi dall erogazione del finanziamento (a seconda dell ammortamento di cui al precedente comma 2); in caso di risoluzione anticipata del finanziamento la garanzia fideiussoria ha durata massima di 180 giorni dalla data di risoluzione stessa; Pagina 3 di 7

il rimborso parziale del prestito comporta una progressiva proporzionale riduzione automatica, senza necessità di benestare della Banca, della fideiussione in relazione al progressivo rimborso operato dal beneficiario in favore della Banca; il Fondo opera come garanzia sostitutiva, per cui la Banca non può richiedere ulteriori garanzie al soggetto beneficiario; la garanzia fideiussoria riguarda sempre e in ogni caso il solo capitale erogato e non si estende ad interessi e/o altri oneri. 6. La Banca accetta, in accordo a quanto specificato in premessa, un moltiplicatore pari a 3 volte il valore del Fondo per la concessione delle garanzie prestate da Finpiemonte. L intervento dei fondi pubblici (e di Finpiemonte), in caso di escussione delle garanzie, è quindi limitato alla dotazione del Fondo. 7. La garanzia fideiussoria concessa da Finpiemonte sarà irrevocabile ed incondizionata. In caso di inadempimento del beneficiario, Finpiemonte onorerà l'impegno a pagare a seguito di richiesta scritta da parte della Banca che ha erogato il prestito, secondo le modalità sotto indicate e nei limiti di quanto ancora non rimborsato (tramite raccomandata con ricevuta di ritorno). 8. La Banca si obbliga a comunicare a Finpiemonte l intervenuto rimborso del finanziamento da parte del beneficiario. Art. 5 (Inadempienza beneficiario Escussione garanzia) 1. Al fine di escutere la garanzia fideiussoria, la Banca si obbliga a: a. comunicare a Finpiemonte, anche eventualmente mediante l utilizzo di strumenti web, ai sensi di quanto previsto dal Protocollo d Intesa in premessa, le eventuali insolvenze entro 30 giorni successivi alla scadenza della prima rata non pagata; b. comunicare a Finpiemonte l eventuale decisione della stessa Banca, di rinegoziare con il beneficiario il rientro delle rate scadute e non pagate o di rinegoziare con lo stesso la durata del finanziamento, purché tutto ciò avvenga con il preventivo nulla osta di Finpiemonte; c. comunicare a Finpiemonte l eventuale richiesta di risoluzione anticipata del contratto di finanziamento effettuata dalla Banca stessa (anche conseguente a intervenuta revoca del beneficio comunicata da Finpiemonte ai sensi dei Criteri Generali di cui al punto c) delle premesse; per beneficio si intende il rilascio di una garanzia a costo zero) nei confronti del beneficiario, entro 30 giorni dalla richiesta stessa, dando motivazione della risoluzione ed evidenza di aver avviato tentativi di recupero (ad esempio mediante lettera raccomandata). 2. La garanzia è escutibile a prima richiesta da far pervenire a Finpiemonte tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi da parte della Banca entro 60 giorni dalla risoluzione del contratto di finanziamento effettuata dalla Banca nei confronti del beneficiario o dalla scadenza dello stesso, sempre con evidenza di aver avviato tentativi di recupero (ad esempio mediante lettera raccomandata), pena la decadenza dalla garanzia stessa. 3. La Banca decade dalla garanzia fideiussoria in caso di mancato rispetto delle tempistiche di cui ai precedenti punti 1 e 2. 4. Nella richiesta di escussione dovrà risultare obbligatoriamente l'entità dell'insolvenza nonché l evidenza di aver avviato tentativi di recupero (ad esempio mediante lettera raccomandata), posti in essere dalla Banca per il recupero del credito, nell'interesse proprio e del Fondo. 5. La garanzia prestata da Finpiemonte è pagata, previo il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti, su richiesta della Banca entro 45 giorni dalla richiesta stessa. 6. Finpiemonte autorizza, inoltre, fin d ora la Banca a definire eventuali accordi transattivi, comunicandone Pagina 4 di 7

preventivamente il contenuto a Finpiemonte che dovrà far pervenire le proprie osservazioni nel termine di 20 giorni dalla comunicazione, con il debitore beneficiario secondo le modalità e nelle forme negoziali ritenute più opportune 7. Successivamente al pagamento da parte di Finpiemonte dell importo richiesto dalla Banca a titolo di escussione della garanzia, la Banca provvederà ad avviare, fermo restando quanto previsto ai precedenti commi 1, 2 e 4, le eventuali azioni di recupero anche in nome e per conto di Finpiemonte, in relazione al credito da essa vantato nei confronti del debitore principale. A tal fine, Finpiemonte conferisce fin d ora mandato alla Banca, nei limiti e con le modalità che la Banca stessa riterrà più opportune, ritenendo l operato della Banca per rato e valido, senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma. Le somme eventualmente incassate in esito al compimento delle azioni menzionate saranno ripartite, tra la Banca e Finpiemonte, proporzionalmente al credito rispettivamente vantato per l operazione in oggetto, previa deduzione delle spese legali sostenute. 8. In caso di revoca del beneficio da parte di Finpiemonte, la garanzia mantiene la propria efficacia nei confronti della Banca, secondo quanto previsto nei Criteri Generali indicati in premessa. 9. La copertura delle eventuali perdite accertate sarà effettuata attingendo alle risorse del Fondo e quindi nei limiti e fino ad esaurimento del Fondo stesso. Art. 6 - (Obbligazioni della Banca Informativa) 1. La Banca, oltre a tutte le obbligazioni contenute nella presente Convenzione, si obbliga a comunicare contestualmente a Finpiemonte, e comunque non oltre 30 giorni, l'avvenuta estinzione anticipata o rimborso del finanziamento, l eventuale risoluzione del contratto di finanziamento ed ogni altra informazione di cui la Banca stessa sia a conoscenza e che sia rilevante ai fini del venir meno o della decadenza del agevolazione pubblica, comunicando altresì le decisioni assunte, al fine di consentire a Finpiemonte la valutazione degli eventuali provvedimenti da intraprendere. 2. La Banca si impegna, inoltre, secondo quanto indicato nel Protocollo d Intesa in premessa, a comunicare a Finpiemonte e alla Commissione Regionale ABI l'elenco degli eventuali sportelli dedicati, che potranno essere messi a disposizione sul territorio per la gestione delle richieste e delle operazioni di finanziamento a valere sul fondo di garanzia per il microcredito. Art. 7 (Divieto di cessione del credito) 1. Non è consentita la cessione del credito senza la preventiva autorizzazione scritta di Finpiemonte, che in ogni caso si riserva in questa ipotesi la facoltà di revocare la fideiussione. 2. In caso la Banca deliberante sia interessata da operazioni di riorganizzazione societaria (acquisizione, vendita, scissione, etc ), il nuovo soggetto subentra in ogni obbligazione derivante dalla presente convenzione. Anche in tale situazione dovrà essere fornita immediata comunicazione a Finpiemonte. Art. 8 - (Prova delle somme dovute) 1. Al fine dell accertamento delle somme dovute, a titolo di fideiussione per la sola quota capitale, dovute faranno stato e prova, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della Banca. Art. 9 - ( Durata Recesso) Pagina 5 di 7

1. La presente convenzione entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione e sarà valida per 6 anni, fatta salva la possibilità di essere eventualmente prorogata, previo consenso delle Parti e per iscritto, per specifiche esigenze di gestione. Resta in ogni caso inteso che, anche alla sua scadenza, la Convenzione rimarrà in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi. 2. E riconosciuta a ciascuna delle Parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione mediante l invio di lettera raccomandata con almeno tre mesi di preavviso. Nel caso di recesso la convenzione rimarrà in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi. Art. 10 - (Modifiche alla convenzione) 1. Tutte le modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate tra le parti e formalizzate per iscritto. Art. 11 - ( Foro competente ) 1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle in merito alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Torino. Art. 12 - (Spese) 1. La presente convenzione sarà registrata in caso d uso. Qualunque spesa, imposta e tassa e qualsivoglia onere fiscale derivante dalla presente convenzione è a carico di Finpiemonte. Art. 13 - ( Domiciliazione - Comunicazioni) 1. Ai fini della presente convenzione le Parti eleggono domicilio rispettivamente: - FINPIEMONTE S.p.A. Galleria San Federico 54 10121 Torino - BANCA presso la propria sede sita in 2. Ogni comunicazione tra le parti dovrà essere inviata per lettera o fax ai seguenti indirizzi: - per FINPIEMONTE: Galleria San Federico 54 10121 Torino Fax: 011 54.57.59 Pagina 6 di 7

- per la BANCA via fax Torino,, Finpiemonte S.p.A. Banca Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 c.c. si dichiara di avere esatta conoscenza di ciascuna delle clausole e condizioni contenute nella presente Convenzione, di approvarle espressamente tutte e, in particolare, si dà autonoma ed ulteriore approvazione alle seguenti clausole: Art. 5 - (Inadempienza beneficiario Escussione garanzia) Art. 6 - (Obbligazioni della Banca Informativa) Art. 7 (Divieto di cessione del credito) Art. 9 - (Durata Recesso) Art. 11 (Foro competente) Letto, confermato e sottoscritto., il Banca Pagina 7 di 7