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0018012-28/07/2017-DGSAF-DGSAF-P Trasmissione elettronica N. prot. DGSAF in Docspa/PEC Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI Ufficio 3 Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali Unità centrale di crisi Registro Classif: Assessorati alla Sanità Servizi Veterinari Regioni e Province Autonome IIZZS Comando Carabinieri per la tutela della salute NAS Organizzazioni di categoria del settore avicolo e, p.c. IZS delle Venezie sede del Centro di referenza nazionale per l influenza aviaria presso Commissione Europea DG SANTE Bernard.Van-Goethem@ec.europa.eu MiPAAF SEGGEN UFF. VIII DGSAF FNOVI AMNVI Organizzazioni dei veterinari LORO SEDI Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8. Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione dell influenza aviaria. 1

Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI Ufficio 3 Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali Unità centrale di crisi Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione dell influenza aviaria. IL DIRETTORE GENERALE VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con d.p.r.8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni; VISTO l articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE; VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l influenza aviaria secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE; VISTA l ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 recante Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive ediffusive dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni, la cui efficacia è stata prorogata con Ordinanza 19 dicembre 2016; CONSIDERATA la situazione epidemiologica venutasi a verificare sul territorio delle RegioniLombardia e Veneto a seguito di conferma della positività al virus dell influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H5N8 in allevamenti di tacchini da carne e galline ovaiole siti nelle Province di Mantova e Verona, aree ad elevata densità avicola, a far data 20 luglio 2017 con la conferma di 5 focolai di malattia; CONSIDERATO che i virus influenzali aviari ad alta patogenicità possono determinare epidemie di ingente gravità con rilevanti conseguenze per la produzione avicola, possibili rischi per la salute umana e onerosi impegni economici a livello nazionale e di Unione Europea; CONSIDERATO indispensabile riattivare le misure di controllo e di biosicurezza già adottate con dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 1941 del 26 gennaio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all istituzione di una zona ulteriore di restrizione (ZUR) attorno alle zone di protezione e sorveglianza già definite attorno ai focolai confermati e sopra menzionati; RITENUTO pertanto ricorrere all applicazione di quanto previsto all articolo 16, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 9/2010 con particolare riferimento al controllo delle movimentazioni di 2

animali vivi e prodotti, al monitoraggio straordinario degli allevamenti ricadenti nella ZUR e limitare l accasamento di talune tipologie di pollame ritenute a rischio; CONSIDERATO che le misure, a carattere contingibile e urgente, adottate con il presente provvedimento potranno subire modifiche in funzione dell evoluzione della situazione epidemiologica anche evidenziata dalle attività di monitoraggio straordinario; SENTITO l Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l Influenza Aviaria; DISPONE Articolo 1 Istituzione di un ulteriore zona di restrizione (ZUR) 1. Ai sensi dell articolo 16, comma 4 del D.Lgs. 9 del 25 gennaio 2010, è istituita una zona di ulteriore restrizione (di seguito ZUR) che ricomprende il territorio dei comuni di cui all allegato I al presente provvedimento. 2. Il Servizio veterinario dell ASL, in questa zona, garantisce l applicazione, nelle aziende avicole a carattere commerciale, delle misure di seguito elencate: a. censimento del pollame negli allevamenti industriali; b. tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività devono essere trasferiti e trattenuti all interno di un edificio dell azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi devono essere confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici. c. è vietato l accasamento dei tacchini da carne negli allevamenti ricadenti all interno del territorio dei comuni di cui all allegato I (ZUR); d. è possibile movimentare i volatili dagli allevamenti della ZUR alle seguenti condizioni: - l invio dei tacchini da carne agli impianti di macellazione è consentito previa visita clinica nelle 24 ore precedenti il primo carico. Gli animali prima della movimentazione devono essere sottoposti, con esito favorevole, al prelievo, effettuato con le modalità riportate nell Allegato III al presente provvedimento, per la ricerca dell antigene virale, nelle 48 ore precedenti il primo carico. Per la macellazione del lunedì mattina valgono i prelievi effettuati nella giornata del venerdì precedente; - è possibile movimentare galline ovaiole destinate a un impianto di macellazione, previa visita clinica nelle 24 ore precedenti il primo carico, a condizione che gli animali siano sottoposti, con esito favorevole, al prelievo nelle 72 ore precedenti il primo carico per la ricerca dell antigene virale, con le modalità riportate nell Allegato III al presente provvedimento; - è possibile movimentare animali vivi, previa visita clinica nelle 24 ore precedenti il primo carico, a condizione che gli animali siano sottoposti, con esito favorevole, al prelievo nelle 72 ore precedenti il primo carico per la ricerca dell antigene virale, con le modalità riportate nell Allegato III al presente provvedimento - è possibile inviare agli impianti di macellazione volatili di specie e tipologie produttive diverse rispetto a quelle di cui ai precedenti trattini, previa visita clinica effettuata nelle 48 ore precedenti il primo carico. e. gli automezzi destinati al trasporto di animali vivi e di prodotti devono essere lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto e devono trasportare una singola partita di animali o prodotti destinata a un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto; deve inoltre essere garantita la regolare applicazione di quanto previsto all Allegato II al presente provvedimento; 3

f. l uscita dall azienda di carcasse di pollame o di altri volatili in cattività, mangimi per pollame ( mangime ), utensili, materiali, rifiuti, deiezioni, pollina o concime naturale di altri volatili in cattività ( concime ), liquami, strame usato o altro materiale suscettibile di trasmettere l influenza aviaria è consentita esclusivamente previa applicazione di appropriate misure di biosicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di diffusione dell influenza aviaria; g. devono essere predisposti mezzi di disinfezione appropriati agli ingressi e alle uscite dei fabbricati che ospitano il pollame o gli altri volatili in cattività, come pure presso gli ingressi e le uscite dell azienda, conformemente alle istruzioni dell autorità competente. Articolo 2 Ulteriori controlli sugli allevamenti situati nella ZUR e nelle Regioni a rischio 1. Negli allevamenti di galline ovaiole e di pollastre per la produzione di uova da consumo situati nella ZUR, il Servizio veterinario dell ASL, dovrà garantire il prelievo di almeno 5 volatili morti, a cadenza settimanale, per la ricerca del virus dell influenza aviaria. 2. Negli allevamenti di galline ovaiole per la produzione di uova da consumo, situati nelle Regioni Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia e Veneto, ad esclusione di quanto già previsto per gli allevamenti lombardi e veneti ricadenti nella ZUR, il Servizio veterinario dell ASL, dovrà garantire il prelievo di almeno 5 volatili morti, ogni 21 giorni per la ricerca del virus dell influenza aviaria. 3. A livello nazionale negli allevamenti di galline ovaiole e di pollastre per la produzione di uova da consumo appartenenti alla filiera al momento interessata dalle positività, il Servizio veterinario dell ASL, dovrà garantire il prelievo di almeno 5 volatili morti, nei prossimi dieci giorni, per la ricerca del virus dell influenza aviaria. 4. A livello nazionale e per tutte le specie avicole, i proprietari e i detentori degli animali devono prontamente segnalare all Autorità competente gli aumenti della mortalità e qualsiasi variazione della produzione, in particolare per quanto riguarda i consumi di mangime e acqua e la deposizione delle uova. Articolo 3 Effettuazione dei prelievi 1. In considerazione della situazione epidemiologica e della necessità di limitare gli accessi negli allevamenti avicoli, i Servizi veterinari delle ASL potranno avvalersi dell aiuto dei Veterinari delle filiere i quali, nei casi ritenuti opportuni, potranno operare sotto la loro supervisione per l effettuazione dei prelievi e dei controlli previsti dal presente provvedimento. Articolo 4 Separazione funzionale 1. Le Filiere avicole operanti sul territorio delle regioni Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna,devono assicurare una separazione funzionale delle attività, del personale e dei mezzi del settore produttivo avicolo tra le regioni. Articolo 5 Misure di biosicurezza 1. Ai sensi dell Ordinanza ministeriale 26 agosto 2005 e successive modificazioni, su tutto il territorio nazionale devono essere adottate stringenti misure di biosicurezza, adeguate al rischio di introduzione della malattia negli allevamenti industriali.in particolare le regioni, nelle aree a rischio di introduzione dei virus influenzali, devono applicare le misure di controllo previste dalla sopra 4

citata ordinanza e vietare le pratiche di allevamento nelle aziende a carattere industriale considerate a rischio ai sensi della stessa ordinanza. 2. Oltre alle misure di cui al precedente comma, nella ZUR di cui all articolo 1, devono essere applicate le seguenti ulteriori misure: a. le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci negli allevamenti di tacchini, possono essere effettuate solo con personale interno all allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell allevamento, l impiego di squadre esterne dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio veterinario della ASL competente sull allevamento; b. il carico al macello può essere effettuato solo con personale interno all allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell allevamento, l utilizzo di squadre esterne potrà avvenire solo a condizione che l allevatore garantisca che tutto il personale venga individuato singolarmente e correttamente registrato. 3. Sono vietate fiere, mostre e mercati di pollame nel territorio dei comuni ricompresi nella ZUR di cui all articolo 1. Articolo 6 Durata delle misure e disposizioni transitorie 1. Il presente Dispositivo resta in vigore fino al 20 settembre 2017 a far data dalla sua emanazione. 2. Il presente Dispositivo può essere modificato qualora dovessero mutare le condizioni epidemiologiche che ne hanno reso necessaria l adozione. Roma, 28 luglio 2017 IL DIRETTORE GENERALE F.to Dott. Silvio Borrello* * Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993 Referenti del procedimento: Dott. Pierdavide Lecchini Dott.ssa Olivia Bessi 5

Allegato I Zona di Ulteriore Restrizione Regione Veneto REGIONE PROVINCIA COMUNE CODICE ISTAT NOTE Veneto Vicenza Asigliano Veneto 024010 Veneto Verona Albaredo d'adige 023002 Veneto Verona Angiari 023003 Veneto Padova Casale di Scodosia 028027 Veneto Padova Montagnana 028056 Veneto Padova Urbana 028095 Veneto Padova Merlara 028053 Veneto Padova Castelbaldo 028029 Veneto Vicenza Orgiano 024075 Veneto Vicenza Pojana Maggiore 024079 Veneto Vicenza Alonte 024003 Veneto Verona Arcole 023004 Veneto Verona Belfiore 023007 Veneto Verona Bevilacqua 023008 Veneto Verona Bonavigo 023009 6

Veneto Verona Boschi Sant'Anna 023010 Veneto Verona Bovolone 023012 Veneto Verona Buttapietra 023016 Veneto Verona Caldiero 023017 sotto autostrada A4 Veneto Verona Casaleone 023019 Veneto Verona Castagnaro 023020 Veneto Verona Castel d'azzano 023021 Veneto Verona Castelnuovo del Garda 023022 sotto autostrada A4 Veneto Verona Cerea 023025 Veneto Verona Cologna Veneta 023027 Veneto Verona Colognola ai Colli 023028 sotto autostrada A4 Veneto Verona Concamarise 023029 Veneto Verona Erbè 023032 Veneto Verona Gazzo Veronese 023037 Veneto Verona Isola della Scala 023040 Veneto Verona Isola Rizza 023041 Veneto Verona Lavagno 023042 sotto autostrada A4 Veneto Verona Legnago 023044 Veneto Verona Minerbe 023048 Veneto Verona Monteforte d'alpone 023050 sotto autostrada A4 Veneto Verona Mozzecane 023051 Veneto Verona Nogara 023053 Veneto Verona Nogarole Rocca 023054 Veneto Verona Oppeano 023055 Veneto Verona Palù 023056 Veneto Verona Peschiera del Garda 023059 sotto autostrada A4 Veneto Verona Povegliano Veronese 023060 Veneto Verona Pressana 023061 Veneto Verona Ronco all'adige 023064 Veneto Verona Roverchiara 023065 Veneto Verona Roveredo di Guà 023066 Veneto Verona Salizzole 023068 Veneto Verona San Bonifacio 023069 sotto autostrada A4 Veneto Verona San Giovanni Lupatoto 023071 sotto autostrada A4 Veneto Verona San Martino Buon Albergo 023073 sotto autostrada A4 Veneto Verona San Pietro di Morubio 023075 Veneto Verona Sanguinetto 023072 Veneto Verona Soave 023081 sotto autostrada A4 Veneto Verona Sommacampagna 023082 sotto autostrada A4 Veneto Verona Sona 023083 sotto autostrada A4 Veneto Rovigo Melara 029032 Veneto Rovigo Bergantino 029006 Veneto Rovigo Castelnovo Bariano 029013 Veneto Verona Sorgà 023084 Veneto Verona Terrazzo 023085 Veneto Verona Trevenzuolo 023088 Veneto Verona Valeggio sul Mincio 023089 7

Veneto Verona Verona 023091 sotto autostrada A4 Veneto Vicenza Lonigo 024052 Veneto Verona Veronella 023092 Veneto Verona Vigasio 023094 Veneto Verona Villa Bartolomea 023095 Veneto Verona Villafranca di Verona 023096 Veneto Verona Zevio 023097 Veneto Verona Zimella 023098 Regione Lombardia REGIONE PROVINCIA COMUNE CODICE ISTAT NOTE Lombardia Brescia Isorella 017086 Lombardia Brescia Acquafredda 017001 Lombardia Brescia Desenzano del Garda 017067 sotto autostrada A4 Lombardia Brescia Lonato del Garda 017092 sotto autostrada A4 Lombardia Mantova Roncoferraro 020052 Lombardia Mantova San Benedetto Po 020055 Lombardia Mantova Marmirolo 020033 Lombardia Mantova Quistello 020047 Lombardia Mantova Canneto sull'oglio 020008 Lombardia Mantova Rodigo 020051 Lombardia Mantova Acquanegra sul Chiese 020001 Lombardia Mantova Asola 020002 Lombardia Mantova Curtatone 020021 Lombardia Mantova Revere 020049 Lombardia Mantova Suzzara 020065 Lombardia Mantova Porto Mantovano 020045 Lombardia Mantova Marcaria 020031 Lombardia Mantova Mariana Mantovana 020032 Lombardia Mantova Moglia 020035 Lombardia Mantova Goito 020026 Lombardia Mantova Gonzaga 020027 Lombardia Mantova Schivenoglia 020060 Lombardia Mantova San Giovanni del Dosso 020058 Lombardia Mantova San Giorgio di Mantova 020057 Lombardia Mantova Volta Mantovana 020070 Lombardia Mantova Villimpenta 020068 Lombardia Mantova Villa Poma 020067 Lombardia Brescia Calcinato 017032 sotto autostrada A4 Lombardia Mantova Solferino 020063 Lombardia Brescia Montichiari 017113 Lombardia Mantova Bigarello 020004 Lombardia Mantova Carbonara di Po 020009 Lombardia Mantova Cavriana 020018 8

Lombardia Mantova Redondesco 020048 Lombardia Mantova Poggio Rusco 020042 Lombardia Mantova Ponti sul Mincio 020044 Lombardia Mantova Piubega 020041 Lombardia Mantova Pegognaga 020039 Lombardia Mantova Pieve di Coriano 020040 Lombardia Mantova Ostiglia 020038 Lombardia Mantova Motteggiana 020037 Lombardia Mantova Monzambano 020036 Lombardia Mantova Medole 020034 Lombardia Mantova Magnacavallo 020029 Lombardia Mantova Guidizzolo 020028 Lombardia Mantova Gazoldo degli Ippoliti 020024 Lombardia Mantova Ceresara 020019 Lombardia Mantova Castiglione delle Stiviere 020017 Lombardia Mantova Castel Goffredo 020015 Lombardia Mantova Castel d'ario 020014 Lombardia Mantova San Giacomo delle Segnate 020056 Lombardia Mantova Castelbelforte 020013 Lombardia Mantova Casalromano 020012 Lombardia Mantova Casaloldo 020011 Lombardia Mantova Roverbella 020053 Lombardia Mantova Casalmoro 020010 Lombardia Brescia Remedello 017160 Lombardia Brescia Pozzolengo 017151 sotto autostrada A4 Lombardia Brescia Visano 017203 Lombardia Brescia Carpenedolo 017039 Lombardia Brescia Calvisano 017034 Lombardia Mantova Mantova 020030 Lombardia Mantova Borgo Virgilio 020071 Lombardia Mantova Castellucchio 020016 Lombardia Mantova Borgofranco sul Po 020006 Lombardia Mantova Serravalle a Po 020062 Lombardia Mantova Sustinente 020064 Lombardia Mantova Quingentole 020046 Lombardia Mantova Bagnolo San Vito 020003 Lombardia Mantova Sermide e Felonica 020061 Lombardia Mantova Bozzolo 020007 Lombardia Mantova San Martino dall'argine 020059 Lombardia Mantova Commessaggio 020020 Lombardia Mantova Viadana 020066 Lombardia Mantova Rivarolo Mantovano 020050 Lombardia Mantova Pomponesco 020043 Lombardia Mantova Gazzuolo 020025 Lombardia Mantova Dosolo 020022 Lombardia Mantova Sabbioneta 020054 9

Allegato II Protocollo per il trasporto di animali vivi e prodotti Trasporto 1. I trasporti degli animali vivi dovranno essere effettuati posizionando reti antipiume o idonei mezzi di contenimento sugli automezzi. 2. Tutti gli automezzi per il trasporto devono essere lavati e disinfettati accuratamente. 3. Prima del carico le gabbie destinate al trasporto degli animali, le attrezzature e i bancali per il trasporto di uova devono essere lavati e disinfettati. 4. Tutti gli automezzi destinati al trasporto devono esporre, in uscita dallo stabilimento, il cartello giallo AUTOMEZZO DISINFETTATO. Carico 1. Tutti gli automezzi per il trasporto devono essere disinfettati prima dell ingresso in azienda. 2. Per nessun motivo gli autisti devono accedere agli ambienti degli allevamenti in cui vengono detenuti gli animali. 3. Autisti e allevatori devono essere informati sull applicazione delle misure di biosicurezza atte a impedire la diffusione della malattia. 4. Ultimato il carico, l automezzo deve essere disinfettato all uscita dall azienda. Percorsi 1. Il trasporto, per raggiungere gli impianti di destinazione, avverrà utilizzando i principali assi di comunicazione stradali evitando di attraversare strade in prossimità degli allevamenti. 2. Non devono effettuarsi soste intermedie presso altre strutture di settore o allevamenti o soste tecniche, salvo casi di emergenza e secondo quanto previsto dalle normative vigenti. 3. Le Ditte, interessate dalla presente procedura, devono informare i Servizi veterinari competenti per territorio in merito al percorso che intendono effettuare. 10

Allegato III Set di campioni standard per i test di laboratorio Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da: TACCHINI DA CARNE OVAIOLE E POLLASTRE PER LA PRODUZIONE DI UOVA DA CONSUMO i. Almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 60 campioni per allevamento. I tamponi, per quanto possibile, dovranno essere effettuati su animali morti o gravemente malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico. ii. Il campionamento dagli animali morti dovrà essere effettuato con le seguenti modalità: una volta separata la testa alla base del collo, si dovrà inserire il tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone. Trasporto dei campioni È necessaria una cura particolare per quanto concerne la conservazione e il trasporto dei campioni al laboratorio dove verranno analizzati. I tamponi devono essere subito refrigerati con ghiaccio o con panetti di gel ghiacciato e fatti pervenire al laboratorio con la massima tempestività. I campioni non devono essere congelati a meno che ciò non sia assolutamente necessario. 11