REPUBBLICA DI SAN MARINO

Documenti analoghi
REPUBBLICA DI SAN MARINO

NORME contro la VIOLENZA SESSUALE

LEGGE 15 febbraio 1996 n. 66 ( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1996 n. 42 ) NORME CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE.

Codice penale. Libro II Dei delitti in particolare. Titolo XII Dei delitti contro la persona. Capo III Dei delitti contro la libertà individuale

Legge contro lo sfruttamento sessuale dei minori Art. 1. (Modifiche al codice penale)

CODICE PENALE CODICE DI PROCEDURA PENALE Legge 15 febbraio 1996, n. 66 (in Gazz. Uff., 20 febbraio, n. 42). -- Norme contro la violenza sessuale.

PARTE SPECIALE. Delitti contro la personalità individuale. art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Legge del 15 febbraio 1996, n. 66

PROGETTO DI LEGGE DISCIPLINA DEI REATI INFORMATICI. Art. 1 (Finalità)

Codice penale. Libro II Dei delitti in particolare. Titolo XII Dei delitti contro la persona. Capo III Dei delitti contro la libertà individuale

LEGGE 15 febbraio 1996, n.66 Norme contro la violenza sessuale. (G.U. Serie Generale n. 42 del 20 febbraio 1996)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Preambolo LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

FAMIGLIA DI REATI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI REATI CONTRO LA PERSONALITA INDIVIDUALE NORMATIVA CHE LI HA INTRODOTTI

Riferimenti giuridici

AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI SUCCESSIVI ALLA APPROVAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

LEGGE IN MATERIA DI LOTTA AL RICICLAGGIO ED ALL'USURA. Noi Capitani Reggenti. la Serenissima Repubblica di San Marino

DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA CODICE PENALE, LIBRO II, TITOLO XII, AGG. AL bis. Violenza sessuale.

Commercio di artifici pirotecnici

(Modifica dell articolo 600 del codice penale)

L. 3 agosto 1998, n. 269

Il nuovo delitto di Autoriciclaggio e l impatto sul Modello Organizzativo. Milano, 16 aprile 2015

Capo I Ratifica ed esecuzione Art. 1 Autorizzazione alla ratifica Art. 2 Ordine di esecuzione Art. 3 Autorità nazionale

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO SICUREZZA STRADALE Ufficio Studi e Formazione

Scritto da Administrator Giovedì 19 Agosto :52 - Ultimo aggiornamento Giovedì 19 Agosto :04

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

- - Art. 1. Art. 1. Identico. Art. 2. Art. 2. Identico. Art. 3. Art. 3. Identico. Art. 4. Art. 4. a) identica; Identico»; Soppresso

(1) Periodo aggiunto ex l , n. 172 (Ratifica Convenzione di Lanzarote) (art. 4, c. 1, lett. a)).

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tema Articolo Commento Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione conseguente alla condanna penale

SENATO DELLA REPUBBLICA

Quadro sinottico degli articoli del c.p., del c.p.p., delle disp. att. c.p.p. e del c.c. modificati dalla legge anticorruzione

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 14 aprile 2010 (v. stampato Senato n. 2043)

L. 18 agosto 2000, n. 248 (1). Nuove norme di tutela del diritto di autore (2).

FAMIGLIA DI REATI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI REATI CONTRO LA PERSONALITA INDIVIDUALE NORMATIVA CHE LI HA INTRODOTTI

SENATO DELLA REPUBBLICA

art. 600 quater 600 quater Detenzione di materiale pornografico. Note procedurali 600 quater Pornografia virtuale.

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE. Noi Capitani Reggenti. la Serenissima Repubblica di San Marino

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge: Capo I

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge: Capo I. Ratifica ed esecuzione. Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 12 giugno 2007 (v. stampato Senato n. 1201)

Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche

LEGGE 16 marzo 2006 n. 146

Legge 6 febbraio 2006, n. 38

LEGGE CHE DISCIPLINA LA CONCESSIONE DEI PERMESSI DI SOGGIORNO E DELLE RESIDENZE AI CITTADINI NON SAMMARINESI. Noi Capitani Reggenti

Bozza Disegno di legge Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime

LEGGE 5 GIUGNO 1989, N Artt. 1-4 (...) (2) Art. 5

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 24 settembre 2014 (v. stampato Senato n. 1627)

Legge N. 66 del 15 febbraio 1996 (Gazzetta Ufficiale 42 del , in vigore dal )

1. Dopo il titolo XII del libro II del codice penale è inserito il seguente: Capo I DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L INCOLUMITÀ DEGLI ANIMALI

ART. 1. (Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale)

PROGETTO DI LEGGE RESPONSABILITÀ DA MISFATTO DELLA PERSONA GIURIDICA. Titolo I Disposizioni generali. Art. 1 (Ambito di applicazione)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

SENATO DELLA REPUBBLICA

REPUBBLICA DI SAN MARINO

TECHNOGYM S.p.A. Sede in Gambettola (FC) Via Perticari 20. Capitale Sociale Euro ,00 int. vers. Iscritta al n R.E.A.

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE. Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio (n.

Articoli Codice della Strada modificati dal Decreto Legge 92/2008

Misure contro la violenza nelle relazioni familiari

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti).

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE Ufficio Studi e Formazione

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

REPUBBLICA DI SAN MARINO

I delitti di corruzione e concussione dopo la riforma del 2012

RIFORMA DEGLI ARTT. 4 BIS E 58 TER O.P. Proposta di articolato

Le indagini preliminari, definizione e disciplina giuridica

Il C.T.U. nel processo penale

** NORMATTIVA - Stampa ***

Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n.140. (in G.U., 7 aprile 2006, n. 82)

Modifica al Regolamento del CORPO DELLA GENDARMERIA. Noi Capitani Reggenti. la Serenissima Repubblica di San Marino

Omicidio stradale: il testo definitivamente approvato

PARTE SPECIALE C ARTE SPECIALE REATI INFORMATICI

Legge 3 agosto 1998, n. 269

1 di 6 06/07/

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Codice Penale Militare di Pace Titolo I DEI REATI CONTRO LA FEDELTÀ E LA DIFESA MILITARE.

2. Prostituzione minorile (2) (3) Pornografia minorile (4)

Modifica alla normativa in materia di rilascio e rinnovo dei passaporti ordinari e regolamentazione della concessione del lasciapassare.

PROGETTO DI LEGGE N. 2055

PROVVEDIMENTI IN MATERIA PENALE. Noi Capitani Reggenti. la Serenissima Repubblica di San Marino

Legge n. 189

Legge 27 marzo 2001, n. 97

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Articolo CdS. Art Guida sotto l'influenza dell'alcool

1 di 5 05/07/

Obbligo del segreto 329 cpp

QUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309

SENATO DELLA REPUBBLICA

Violenza di genere Aspetti normativi

Il nuovo quadro normativo dopo l entrata in vigore della L. 190/2012.

LEGGE 23 marzo 2016, n. 41 Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BOLOGNESI, DE MARIA, BERRETTA, BARUFFI, GHIZZONI, FABBRI

REPUBBLICA DI SAN MARINO

REATO E ORGANO DI POLIZIA GIUDIZIARIA. ATTIVITA DI P.G. DI INFORMAZIONE. REATO E PUBBLICO UFFICIALE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Testo aggiornato degli artt.186 e 186 bis C.d.S. 1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

Transcript:

LEGGE 30 aprile 2002 n.61 REPUBBLICA DI SAN MARINO Legge per la repressione dello sfruttamento sessuale dei minori Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 30 aprile 2002. Art.1 L'induzione alla prostituzione di una persona minore degli anni diciotto è misfatto punito dall'articolo 269 del Codice Penale. Art.2 Dopo l'articolo 177 del Codice Penale è inserito il seguente articolo: "Art. 177 bis (Sfruttamento della prostituzione minorile) Chiunque compie atti sessuali con un minore di anni diciotto versando in corrispettivo una somma di denaro o corrispondendo altra utilità economica, è punito con la prigionia e l'interdizione di secondo grado, sempre che il fatto non costituisca altro più grave reato. Le suddette pene sono aumentate di un grado se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni quattordici, ovvero di un minore degli anni diciotto che si trovi in condizioni di infermità o deficienza psichica. Le pene possono essere diminuite di un grado se la gravità dei fatti risulti particolarmente lieve e non ricorra la particolare circostanza di aggravamento di cui al comma precedente.". Art.3 Dopo l'articolo 177 bis del Codice Penale è inserito il seguente articolo: Art. 177 ter (Pornografia minorile) Chiunque utilizza un minore degli anni diciotto per realizzare spettacoli, opere o materiale di pornografia minorile, che rappresentano visivamente un minore in condotte sessualmente esplicite

con finalità d'incitamento sessuale, è punito con la prigionia e l'interdizione di terzo grado. Le stesse pene si applicano a chi fa commercio di tale materiale pornografico minorile. Le pene suddette sono aumentate di un grado se il fatto è commesso ai danni di un minore degli anni quattordici, ovvero di un minore degli anni diciotto che si trovi in condizioni di infermità o deficienza psichica. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi precedenti, fornisce ad altri, a titolo oneroso o gratuito, materiale pornografico minorile, è punito con la prigionia di primo grado ovvero con l'arresto di secondo grado e in ogni caso con l'interdizione di primo grado. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici diffonde, distribuisce, divulga o pubblicizza materiale pornografico minorile ovvero divulga informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la prigionia e l'interdizione di terzo grado. In caso di condanna per i misfatti previsti dai commi precedenti è sempre ordinata la confisca del materiale pornografico ai sensi dell'articolo 147 del Codice Penale. A tal fine il Commissario della Legge può disporre nell'istruttoria il sequestro del materiale pornografico. Art.4 Dopo l'articolo 177 ter del Codice Penale è introdotto il seguente articolo: "Art.177 quater (Organizzazione di viaggi volti allo sfruttamento della prostituzione minorile) Chiunque organizza, promuove o propaganda viaggi, incontri e trasferimenti all'estero destinati ad agevolare lo svolgimento delle attività sessuali previste dall'articolo 177 bis, attività sessuali in danno di minori, è punito con la prigionia non superiore al secondo grado e con l'interdizione di terzo grado.". Art.5 Le disposizioni degli articoli 177 bis, 177 ter e 177 quater del Codice Penale, così come introdotte con la presente legge, nonché dell'articolo 269 del Codice Penale, quando si tratti di reato commesso in danno di un minore degli anni diciotto, si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino sammarinese ovvero in danno di cittadino sammarinese. Non si procede qualora ricorra una delle condizioni previste dall'articolo 7 del Codice Penale. Nell'applicare la pena di interdizione nei casi disciplinati da questa legge il giudice si avvale della facoltà prevista dal secondo comma dell'articolo 87 del Codice Penale. Nel giudizio concernente i reati contemplati dalla presente legge il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della vittima. Art.6 Il pubblico ufficiale, che venga a conoscenza di fatti dai quali si possa desumere che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione nel territorio della Repubblica, è tenuto a darne

immediata comunicazione al Giudice Inquirente e al Commissario della Legge quale Giudice Tutelare. Quest'ultimo, d'intesa col Servizio Minori e nella tutela delle generalità e dell'immagine del minore, dispone gli accertamenti e adotta tutte le misure necessarie alla tutela, all'assistenza e al recupero del minore medesimo. Può nominare un curatore con il compito di vigilare e assistere il minore nel suo effettivo reinserimento sociale. Il Commissario della Legge Giudice Tutelare procede nello stesso modo qualora un minore degli anni diciotto straniero sia vittima di uno dei misfatti previsti dalla presente legge e si trovi privo di assistenza nel territorio della Repubblica. Le disposizioni del primo comma di questo articolo si applicano, per quanto possibile, anche nel caso in cui risulti che un minore degli anni diciotto cittadino sammarinese esercita la prostituzione all'estero. In tutte le ipotesi previste dal presente articolo, in caso di urgenza, il Commissario della Legge procede d'ufficio. Art.7 Nell'ambito delle operazioni a carattere investigativo volte alla individuazione e alla repressione di misfatti previsti dalla presente legge e all'acquisizione dei relativi elementi di prova, il Commissario della Legge può autorizzare il personale specializzato degli organi di Polizia all'acquisto simulato di materiale pornografico, ad intervenire nell'attività di intermediazione, a prendere parte alle iniziative turistiche, anche all'estero, comprendenti lo sfruttamento sessuale di minori, ad utilizzare le indicazioni di copertura per attivare siti nella rete internet, a partecipare a scambi nella rete internet. Agli stessi fini indicati nel comma precedente il Commissario della Legge può ordinare la intercettazione delle comunicazioni sulle reti telematiche. Nei casi previsti dai commi precedenti gli organi di Polizia sono in obbligo di comunicare immediatamente ed esclusivamente al Commissario della Legge l'esito delle attività svolte. Il Commissario della Legge potrà differire la convalida del sequestro sino alla conclusione delle indagini ovvero ritardare l'emissione di mandati di carcerazione cautelare quando sia necessario acquisire rilevanti elementi probatori. Le prove acquisite mediante le procedure previste dal presente articolo possono valere anche per il giudizio relativo a misfatti connessi a quelli contemplati da questa legge. Art.8 Quando si procede per misfatti previsti dalla presente legge il Commissario della Legge può disporre che l'esame del minore, vittima del misfatto, a confronto con l'imputato o con testimoni, si svolga mediante l'uso di un vetro specchio e di un impianto citofonico o mediante l'utilizzo di altre idonee strumentazioni tecniche che ne garantiscano la riservatezza. Il dibattimento è celebrato a porte chiuse e deve svolgersi nella massima tutela psicofisica del minore. E' sempre vietata la divulgazione delle generalità e dell'immagine dei minori offesi. Art.9

E' abrogata ogni disposizione incompatibile con le norme della presente legge. Art.10 La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione. Data dalla Nostra Residenza, addì 2 maggio 2002/1701 d.f.r I CAPITANI REGGENTI Antonio L. Volpinari - G. Francesco Ugolini