REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI DI CUI ALL ART. 18 COMMA 1 DELLA LEGGE 109/94 E s.m.i. DEFINITO IN CONTRATTAZIONE DECENTRATA AI SENSI DELL ART. 15 DEL C.C.N.L. 1/4/1999
ART.1 Il Presente Regolamento definisce i criteri e le modalità di ripartizione dei compensi incentivanti disciplinati dall art. 18 della L. 109/94 e s.m.i.. Detti compensi non costituiscono in alcun modo il diretto corrispettivo delle attività svolte, ma il loro scopo è quello di incentivare le prestazioni eseguite riconoscendo a tali attività un particolare valore in relazione alla professionalità ed alle responsabilità che esse comportano. ART. 2 Il fondo per il compenso incentivante dei soggetti di cui all art. 1 è fissato, nel caso di opere pubbliche, come segue: - per importi fino a. 1.032.931,80 l 1,5% dell importo a base d asta; - per importi compresi tra. 1.032.931,80 e. 5.164.569,00 l 1,5% dell importo posto a base di gara fino a. 1.032.931,80 e l 1,4% del rimanente importo posto a base di gara fino a. 5.164.569,00; - per importi superiori a. 5.164.569,00 l 1,5% dell importo posto a base di gara fino a. 1.032.931,80, l 1,4% tra 1.032.931,80 e. 5.164.569,00, l 1,3% per il rimanente importo posto a base di gara. Qualora l importo dei lavori venga ad aumentare in corso d opera, il compenso per tutte le attività, esclusa la progettazione, verrà conguagliata a consuntivo. Per le opere di manutenzione che comunque comportano una predisposizione di elaborato tecnico sarà previsto l 1,5% dell importo dei lavori a base d appalto. Nel caso di atto di pianificazione urbanistica, redatto da personale interno comunque denominato, il fondo per il compenso di cui all art. 1 è fissato nella misura del 30% della tariffa professionale. Per pianificazione urbanistica si intende anche la redazione del piano urbano per il traffico, piani di igiene ambientale, piani di sviluppo e di adeguamento commerciali, piano per l impiantistica pubblicitaria, piano carburanti, ecc.. ART. 3 Il compenso incentivante di cui all art. 2 comma 1 è destinato al seguente personale interno dell ente: 1) Dipendente incaricato della funzione di Responsabile Unico del Procedimento;
2) Dipendente incaricato della progettazione; 3) Dipendente incaricato del coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva; 4) Dipendente incaricato della Direzione dei lavori; 5) Dipendente incaricato del Collaudo Tecnico Amministrativo; 6) Dipendenti incaricati di collaborare con le figure suddette; A) Nel caso di attività di progettazione, Direzione lavori e collaudo interamente espletate all interno dell Ente la ripartizione del compenso incentivante è fissata come segue: 30% al Responsabile Unico del Procedimento; 21% al Progettista (1/8 per il progetto preliminare; 1/2 per il progetto definitivo; 3/8 per il progetto esecutivo); 3% al Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione; 20% al Direttore dei Lavori; 3% al Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva; 3% al Collaudatore; 14% ai collaboratori tecnici; 6% ai collaboratori non tecnici. Il compenso ai collaboratori verrà ripartito dal Responsabile Unico del Procedimento in funzione della fase di partecipazione e del contributo effettivamente prestato valutato secondo criteri di responsabilità, impegno e professionalità. In assenza di collaboratori il relativo compenso verrà ripartito proporzionalmente tra le figure che hanno operato senza collaboratori. Qualora l incarico di progettazione, di direzione lavori o di collaudo sia conferito ad un gruppo, il compenso verrà ripartito dal Responsabile Unico del Procedimento che valuterà la percentuale di partecipazione all attività. B) Nel caso di progettazione, Direzione lavori e collaudo espletate interamente all estero dell Ente la ripartizione del compenso incentivante è fissato come segue: 65% al Responsabile Unico del Procedimento; 14% ai collaboratori tecnici; 6% ai collaboratori non tecnici;
15% economie. C) Nel caso di attività espletate in parte all esterno ed in parte all interno, il compenso incentivante per le attività svolta all interno per progettista, coordinatore per la sicurezza, direttore lavori e collaudatore viene fissato con la stessa percentuale indicata al punto A, mentre il compenso relativo al Responsabile Unico del Procedimento viene fissata pari alla percentuale indicata al punto A maggiorata del 60% della percentuale, indicata allo stesso punto A, relativa alla attività svolta all esterno. Sono escluse dall incentivazione disciplinata dal presente regolamento e pertanto non devono essere portate in detrazione nella determinazione dell incentivo, qualora svolte esternamente, le seguenti prestazioni che sono quindi a carico dell Ente: studi ed indagini di natura specialistica, calcoli strutturali, di impiantistica, di natura non corrente, indagini geologiche, sondagi, pratiche catastali e patrimoniali, rilievi topografici ed architettonici, studi specialistici e particolari propedeutici al progetto (valutazioni ambientali, analisi di laboratorio, ecc.). ART. 4 Il compenso incentivante di cui all art. 2 comma 4 è destinato al seguente personale interno dell Ente. 1) Dipendente incaricato della progettazione; 2) Dipendenti incaricati di collaborare con il progettista. La ripartizione del compenso incentivante è fissato come segue: 70% al dipendente incaricato della progettazione; 20% ai collaboratori tecnici; 10% ai collaboratori non tecnici. ART. 5 La liquidazione del compenso incentivante di cui all art. 2 comma 1 avverrà come segue: a) per la progettazione: dopo la approvazione rispettivamente del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo. b) Per il coordinamento della sicurezza in fase progettuale: dopo la approvazione del progetto esecutivo.
c) Per la Direzione dei Lavori, per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e per il collaudo: dopo l approvazione del collaudo. d) Per il Responsabile del procedimento: il 50% dopo l approvazione del progetto esecutivo, ed il 50% dopo l approvazione del collaudo. La liquidazione del compenso incentivante di cui all art. 2 comma 4 avverrà come segue: il 60% dopo l adozione del piano ed il 40% dopo l approvazione definitiva dello stesso. ART.6 Gli oneri inerenti il compenso incentivante di cui al presente regolamento fanno carico agli stanziamenti per la realizzazione dei singoli lavori o al bilancio Comunale. Le somme liquidate sulla base del presente regolamento si intendono al lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale dipendente ed al netto degli oneri a carico dell Ente (oneri riflessi). Detti oneri non sono compresi nel fondo della produttività. Gli oneri suddetti, giusta determinazione dell Autorità del 25.09.2000, sono previsti ed inseriti nelle somme a disposizione dei quadri economici di progetto e sono finanziati con le modalità previste dalle altre voci. ART.7 Ai progetti di opere pubbliche, approvati nel relativo livello di progettazione in data successiva al 03.06.1995, data di entrata in vigore della L. 02.06.1995 N. 216 ed anteriormente al 23.05.1999, data di entrata in vigore della L. 17.05.1999 n. 144, si applica il presente regolamento tenendo conto dell aliquota prevista in detto periodo dalla L. 02.06.1995 N. 216 (1% sull importo complessivo di progetto). Per le pertinenti fasi maturate successivamente si applica l aliquota di incentivo prevista dall art. 2 del presente regolamento. ART. 8 Le parti si impegnano, in fase di prima applicazione del presente regolamento, su eventuale richiesta di ciascuna, a rivedere le ripartizioni del fondo, così come previsto dal presente regolamento, entro un anno dalla sottoscrizione.