REPUBBLICA ITALIANA. REGIONE SICILIANA Presidenza UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE

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Transcript:

D.A.G. n. 31/ULL REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA Presidenza UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; VISTA la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10; VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e succ. mod. e integr. ; VISTO il D.P.Reg 5 dicembre 2009, n.12; VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche e integrazioni; VISTO l articolo 36, comma 8, del contratto collettivo regionale del lavoro dell area dirigenziale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana supplemento ordinario n 2 - n 31 del 13 luglio 2007) nella parte in cui prevede che i criteri generali relativi all'affidamento, al mutamento ed alla revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali sono oggetto dell'informazione preventiva di cui all'articolo 9 e devono tenere conto di : - natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati; - attitudini e capacità professionale del singolo dirigente valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi prefissati; -della rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi ed ai processi di riorganizzazione, nonché a favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti; VISTI gli artt. 9 e 10 del contratto collettivo regionale del lavoro dell area dirigenziale ; VISTO l articolo 42 del contratto collettivo regionale del lavoro dell area dirigenziale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana supplemento ordinario n 2- n 31 del 13 luglio 2007) nella parte in cui prevede che

le amministrazioni che non intendano confermare lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia espressa valutazione negativa sono tenute ad assicurare al dirigente un incarico almeno equivalente e per incarico equivalente si intende l incarico cui corrisponde una retribuzione di posizione complessiva di pari fascia ovvero una retribuzione di posizione il cui importo non sia inferiore al 10% rispetto a quello precedentemente percepito ; VISTA la nota n 4394 del 15/2/2010 con la quale è stata fornita alle Organizzazioni sindacali informazione preventiva sui criteri generali per l affidamento degli incarichi dirigenziali ed i relativi verbali delle sedute del 22/2/2010; 1/3/2010; 22/3/2010; 29/3/2010; VISTA la nota n.4796 del 17/2/2010 con la quale l'avvocato Generale ha conferito all'avv. Vittorio Marino la delega alla concertazione con le Organizzazioni sindacali di cui alla superiore informativa; RITENUTO di dovere adottare i criteri generali per il conferimento degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali dell'ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione siciliana che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante. DECRETA Articolo unico: Sono approvati i criteri generali per il conferimento degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali dell'ufficio Legislativo e Legale che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante. Palermo, 01/06/2010 f.to L Avvocato Generale Cons. Romeo Palma

Regione Siciliana PRESIDENZA Ufficio Legislativo e Legale L AVVOCATO GENERALE CRITERI GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI I criteri che seguono regolano l affidamento degli incarichi dirigenziali nell Ufficio legislativo e Legale e operano tenendo conto che: - i Dirigenti generali devono attribuire ai dirigenti incarichi e responsabilità di specifici progetti e gestioni nell ambito delle risorse umane individuate e loro destinate dal Presidente della regione e dagli Assessori al ramo ( artt. 2 e 7 della l.r.10/2010); - per il conferimento di ciascun incarico dirigenziale, e per il passaggio ad incarichi diversi, si tiene conto della natura delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, dell attività svolta, applicando - di norma - il criterio della rotazione ( art. 9 della l.r. 10/2000); - per il conferimento degli incarichi dirigenziali, ove non vi sia stata una espressa valutazione negativa, ai dirigenti è assicurato un incarico

almeno equivalente. (Si intende per equivalente l'incarico cui corrisponde una retribuzione di posizione complessiva di pari fascia ovvero una retribuzione di posizione il cui importo non sia inferiore del 10% rispetto a quello precedentemente percepito -art. 42 CCRL); - appare prioritario adottare e applicare presso questo Ufficio il criterio della rotazione degli incarichi, al fine di favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti. Tutto ciò premesso da considerarsi parte integrante del presente documento Art. 1 Criteri generali Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, ove non vi sia stata una espressa valutazione negativa, ai dirigenti in atto in servizio presso l U.L.L. è assicurato un incarico almeno equivalente. Si intende per equivalente l'incarico cui corrisponde una retribuzione di posizione complessiva di pari fascia ovvero una retribuzione di posizione il cui importo non sia inferiore del 10% rispetto a quello precedentemente percepito. Attese la peculiarità delle funzioni consultive e di supporto all azione del Presidente della Regione e del Governo regionale, e la necessità che i dirigenti in servizio presso l U.L.L. abbiano una comprovata qualificazione professionale necessaria alla realizzazione dei compiti istituzionali, le istanze presentate dai dirigenti che rispondono ad apposito avviso vengono valutate sulla scorta dei seguenti parametri generali: 1) natura e caratteristiche delle competenze istituzionali della struttura intermedia o di base, e degli obiettivi programmati; 2) attitudini e capacità professionale del singolo dirigente valutate dall Avvocato generale con specifico riguardo alla funzione dirigenziale da conferire, tenuto conto del curriculum

professionale e di servizio, anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi prefissati, delle pregresse modalità di svolgimento della interrelazione istituzionale con i colleghi e con l Avvocato generale, e della concreta attitudine al problem solving da valutarsi anche in relazione alla tempestività delle risposte rese; 3) rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione alla evoluzione degli assetti funzionali ed organizzativi, ed ai processi di riorganizzazione, al fine di favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti. Art. 2 Requisiti specifici di valutazione da parte dell Avvocato generale Sono requisiti specifici di valutazione deducibili dal curriculum o dagli atti d ufficio, ed apprezzabili alla luce della specifica funzione da conferire e della responsabilità gestionale che si incardina sull Avvocato generale per il perseguimento degli obiettivi annualmente fissati dal Presidente della Regione siciliana: a) il titolo di studio; b) le specializzazioni, le abilitazioni possedute in relazione alla posizione da ricoprire, c) la comprovata esperienza professionale, anche in relazione allo specifico incarico da conferire. Costituiscono inoltre criteri suppletivi da utilizzarsi per i dirigenti in servizio presso l U.L.L.: a.1 ) capacità di analizzare criticità, valutando e approfondendo gli aspetti rilevanti dei problemi, unitamente alla capacità di rappresentarli e di proporre soluzioni alternative; b.1 ) concreta attitudine al problem solving da valutarsi anche in relazione al rispetto della tempistica fissata da fonti secondarie e/o

regolamentari e della concreta attivazione di ogni iniziativa correlata alle pressanti esigenze di servizio prospettate dall Avvocato generale nell anno precedente; c.1 ) capacità di interrelazione istituzionale con i colleghi e con l Avvocato Generale. Infine costituiscono elementi di valutazione i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, e le concrete modalità di raggiungimento degli stessi con particolare riferimento alla tempistica di realizzazione. Art. 3 Rotazione dei dirigenti destinati ad altro incarico Per i Dirigenti il cui contratto scaduto va rinnovato trovano adozione i seguenti criteri: 1) ferma restando la facoltà di scelta dell Avvocato generale sulla scorta dei curricula vitae formalmente depositati agli atti di Ufficio e debitamente sottoscritti per assunzione di responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, gli incarichi relativi alle postazioni dirigenziali (aree/servizi/posizioni di collaborazione e coordinamento, unità operative di base/ posizioni di responsabilità) saranno conferiti previa rotazione, rectius trasferimento dei dirigenti in servizio all interno dello stesso ufficio dalla attuale struttura di competenza ad altra. 2) al fine di assicurare l ottimizzazione delle prestazioni dirigenziali, la permanenza negli incarichi assegnati sarà corrispondente a un periodo minimo che garantisca la realizzazione degli stessi, comunque, in linea con la normativa primaria e il CCRL, salvo casi eccezionali da motivarsi debitamente; 3) la rotazione degli incarichi sarà effettuata per una percentuale stabilita dall Avvocato Generale comunque non superiore all 80%

del personale, e delle strutture, nel rispetto dell esigenza di continuità di alcune funzioni; 4) il personale non coinvolto in ragione delle motivazioni appena espresse - dovrà comunque essere soggetto ad assegnazione a nuovo incarico nella successiva turnazione. Art. 4 Incarichi a domanda La procedura di conferimento degli incarichi compresa la fase istruttoria e di valutazione delle istanze pervenute è nella titolarità dell Avvocato generale ed è preceduta da una fase di pubblicità in cui i dirigenti di tutti i rami dell Amministrazione della Regione siciliana possono fare apposita istanza. A tale fine l A.G. assicura per un periodo minimo di 10 giorni, salvo eccezioni motivate la pubblicità dei posti dirigenziali con l indicazione delle rispettive pesature. La fase di pubblicità consiste nella pubblicazione dell avviso da inserirsi nel sito dell U.L.L. e della Presidenza della Regione. In ordine alle concrete modalità di conferimento degli incarichi, espletate le procedure di affidamento degli incarichi ai dirigenti dell U.L.L. cui spetta un contratto equivalente, e ferma restando la titolarità dell iniziativa in campo all Avvocato generale, la procedura di copertura degli incarichi risultanti vacanti seguirà nel rispetto dei criteri e dei principi contenuti negli articoli precedenti secondo i tempi e nei termini che saranno comunicati dall Avvocato Generale. Art. 5 Incarichi dirigenziali oggetto di istanza di conferimento Qualora nella fase di pubblicità lo stesso incarico venga richiesto da più dirigenti, fatta salva l applicazione dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente documento, ai fini del conferimento dell incarico dirigenziale l Avvocato generale, ferma restando la necessaria, preventiva e positiva valutazione del possesso della particolare

qualificazione professionale per l esercizio delle funzioni connesse alla struttura intermedia o alla U.O., si terrà conto, a parità degli altri requisiti, della maggiore anzianità posseduta nella tipologia strutturale dell incarico da rivestire. Art. 6 Deroghe ai criteri generali per l applicazione del principio della rotazione degli incarichi I criteri di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 non trovano applicazione per : a) cause di inamovibilità previste dalla legge con il possesso dei requisiti previsti alla data del conferimento dell'incarico; b) per le strutture di stretta collaborazione con il Dirigente Generale (per es. funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento dell Avvocato generale, funzioni di staff). Art. 7 Revoca del contratto Per i casi di revoca del contratto trovano applicazione i principi contenuti nel CCRL del comparto dirigenziale. Art. 8 Norma transitoria Tenuto conto, inoltre, sia della imminente scadenza dei termini perentori di cui all art. 6, comma 3 del D.P.Reg. 5 dicembre 2009 n. 12, sia della particolare urgenza di provvedere a dare definitivo adempimento alla riforma di cui alla legge regionale n. 19/2008, sia della circostanza che la prima applicazione di tale disciplina coinvolge l intero assetto della dirigenza in un contesto di profonda trasformazione dei compiti e delle strutture intermedie in cui è suddiviso l U.L.L., sia, infine, della necessità di assicurare attraverso l immediata preposizione dei dirigenti responsabili alle strutture intermedie ed alle U.O. la continuità dell azione istituzionale di

supporto all azione di governo del Presidente della Regione e del Governo regionale, a decorrere dalla data di scadenza della prorogatio di cui all art. 6, comma 4 del D.P.Reg. 5 dicembre 2009 n. 12, in fase di prima applicazione, la pubblicità dei posti vacanti potrà essere assicurata sul sito dell U.L.L. mediante pubblicazione dell avviso per un periodo non inferiore a giorni tre. Palermo, L Avvocato Generale f.to Cons. Romeo Palma