CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. APPROVATA DALLA 8 a COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4619 PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLA 8 a COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA il 2 agosto 2017 (v. stampato Senato n. 2603) D INIZIATIVA DEI SENATORI CROSIO, SCIBONA, CIOFFI, CIAMPOLILLO, ARACRI, MAURIZIO ROSSI, FILIPPI, STEFANO ESPOSITO, RANUCCI, BORIOLI, MARGIOTTA, ORRÙ, CANTINI, SONEGO, PAGNONCELLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CAN- DIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUC- CHI, TOSATO, VOLPI, PICCINELLI Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 2 agosto 2017

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. 1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui all articolo 4 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178. 2. Possono iscriversi, a seguito di loro specifica richiesta, anche contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, loro intestate, anche per via telematica o telefonica, al registro pubblico delle opposizioni istituito ai sensi del comma 1 dell articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, tutti gli interessati che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante operatore con l impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 3. Nel registro di cui al comma 2 sono comunque inserite anche le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi di abbonati di cui all articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, che gli operatori sono tenuti a fornire al gestore del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base di dati unica. 4. Gli interessati iscritti al registro di cui al comma 2, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, possono revocare, anche per periodi di tempo definiti, la propria opposizione nei confronti di uno o più soggetti di cui all articolo 1, comma 1, lettera c), del medesimo regolamento, in

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati qualunque momento, anche per via telematica o telefonica. 5. Con l iscrizione al registro di cui comma 2 si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato mediante operatore con l impiego del telefono per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ed è altresì precluso, per le medesime finalità, l uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati. 6. È valido il consenso al trattamento dei dati personali prestato dall interessato, ai titolari da questo indicati, successivamente all iscrizione nel registro di cui al comma 2. 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono vietati, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro di cui al comma 2, da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento. 8. In caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefoniche, il titolare del trattamento è tenuto a comunicare agli interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi dati sono trasferiti. 9. Al di fuori dei casi previsti dall articolo 167 del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, in caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 7, si applica la sanzione amministrativa di cui all articolo 162, comma 2-bis, del medesimo codice. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati gravi, la revoca dell autorizzazione all esercizio dell attività. 10. Ai sensi dell articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, in caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dalla presente legge, si applica la sanzione amministrativa di cui all articolo 162, comma 2-quater, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell autorizzazione all esercizio dell attività. 11. Il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile in solido delle violazioni delle disposizioni della presente legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di call center per l effettuazione delle chiamate telefoniche. 12. Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all aggiornamento delle proprie liste. 13. Al fine di rendere più agevole e meno costosa la consultazione periodica del registro da parte degli operatori di cui al comma 12, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, gli operatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge detta criteri generali per l aggiornamento periodico delle tariffe con le modalità previste dall articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, conformandosi ai seguenti criteri: a) promuovere l adozione da parte del gestore del registro e degli operatori di forme tecniche, anche mediante l utilizzo di tecnologie avanzate, con il fine di con-

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati tenere il costo delle tariffe di consultazione preliminare del registro; b) prevedere modelli tariffari agevolati anche con forme di abbonamento temporale per gli operatori a cui non siano state comminate, negli ultimi cinque anni, le sanzioni di cui all articolo 162, comma 2-quater, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003; c) prevedere comunque, nella determinazione delle tariffe, l integrale copertura dei costi di tenuta del registro. 14. È vietato l utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati di cui all articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010. In caso di violazione di tale divieto, si applica la sanzione amministrativa di cui all articolo 162, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. 15. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni ed è altresì disposta l abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della presente legge. ART. 2. 1. Tutti gli operatori che svolgono attività di call center rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell obbligo di presentazione dell identificazione della linea chiamante e il rispetto di quanto previsto dall articolo 7, comma 4, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. A tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l Autorità per le garanzie nelle comunica-

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati zioni individua, ai sensi dell articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, un codice o prefisso specifico, atto ad identificare in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate al compimento di ricerche di mercato e alle attività di pubblicità, di vendita o di comunicazione commerciale. Gli operatori esercenti l attività di call center provvedono ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di call center, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relative numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni previsto al periodo precedente. L Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249. ART. 3. 1. Agli adempimenti di cui agli articoli 1 e 2 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ART. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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