L accordo raggiunto dal Ministero dell Economia e delle Finanze, dall ABI e dalle Associazioni dei rappresentanti delle imprese lo scorso 3 agosto 2009, siglato in attuazione dell art.5 co.3-quater, del D.L. n.78/09 (c.d. decreto anticrisi), permette alle piccole e medie imprese di richiedere alle banche ed agli intermediari interessati (comprese le società di leasing) aderenti alla convenzione LA SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE Per aiutare le piccole e medie imprese del paese a contrastare le difficoltà finanziarie collegate alla crisi, arrivando al momento della ripresa nelle migliori condizioni, le rappresentanze di banche e imprese hanno messo a punto assieme al Governo una serie di nuove misure volte a favorire l afflusso di credito e liquidità al settore imprenditoriale. Il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente dell'abi e le Associazioni dei rappresentanti delle imprese hanno firmato un AVVISO COMUNE per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio con l'obiettivo di dare respiro finanziario alle imprese aventi adeguate prospettive economiche e in grado di provare la continuità aziendale. L'accordo prevede, in particolare, la possibilità di sospendere temporaneamente il pagamento della quota capitale delle rate o dei canoni relativi ad operazioni di mutuo o di leasing. E' inoltre previsto l'allungamento a 270 giorni delle anticipazioni bancarie su crediti. Le novità in particolare riguardano: i finanziamenti a medio e lungo termine, attraverso la possibilità di sospendere temporaneamente il pagamento della quota di capitale delle rate di rimborso del mutuo; i canoni di leasing finanziario, tramite la possibilità di sospendere temporaneamente il pagamento della quota capitale implicita nei canoni; i finanziamenti a breve, attraverso l allungamento delle 1
scadenze; il sostegno in favore della patrimonializzazione delle imprese. In data 23 ottobre 2009 l ABI ha predisposto e diffuso una nota a chiarimento delle operazioni ammissibili e degli interventi che possono essere sottoposte alla moratoria, che sinteticamente vi riepilogo. IMPRESE AMMISSIBILI L iniziativa è rivolta a norma dell art. 3.1. dell Avviso alle piccole e medie imprese (di seguito anche PMI)1, come definite dalla normativa comunitaria. Per i limiti dimensionali di tali imprese occorre fare riferimento all art. 2 D.M. 18 aprile 2005 del Ministro dello Sviluppo Economico (cfr. lettera circolare ABI del 6 agosto 2009, prot. DG 002836) e gli stessi devono intendersi riferiti alla singola impresa richiedente ancorché appartenente ad un gruppo - la quale sia residente in Italia o che, ancorché estera, abbia in Italia la stabile organizzazione. Infatti si ritiene coerente con i presupposti e le finalità dell Avviso comune, in deroga alla normativa comunitaria di riferimento, verificare il possesso dei requisiti dimensionali della singola impresa sempre ed esclusivamente sul bilancio civilistico e non su quello consolidato. Inoltre, nessun settore e/o attività produttivo/a è escluso dall applicazione dell Avviso. Nel modulo di domanda preparato dall'abi si è scesi quanto più possibile nel dettaglio, per evitare sorprese allo sportello. In base all'accordo, possono aderire le imprese che non abbiano più di 250 dipendenti e 50 milioni di euro di fatturato annuo, non abbiano rate scadute da più di 180 giorni. AVVISO COMUNE L AVVISO COMUNE individua nello specifico i seguenti interventi: - operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo; - operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente immobiliare ovvero mobiliare ; - operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e 2
esigibili; - un contributo al rafforzamento patrimoniale delle imprese di piccole e medie dimensioni, prevedendo un apposito finanziamento o altre forme di intervento per chi realizza processi di rafforzamento patrimoniale. L AVVISO prevede in particolare che: - sono ammissibili alla richiesta di sospensiva del pagamento le rate, per la parte di quota capitale, dei finanziamenti bancari a medio e lungo termine (mutui) e delle operazioni di leasing finanziario in essere alla data della firma dell Avviso. Le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda; - possono effettuare la domanda di sospensione le imprese che alla data del 30 settembre 2008 avevano esclusivamente posizioni classificate dalla banca in bonis e che al momento della presentazione della domanda per l attivazione della sospensione o dell allungamento dell anticipazione su crediti non hanno posizioni classificate come ristrutturate o in sofferenza ovvero procedure esecutive in corso; - per le imprese che alla data della presentazione della domanda sono ancora classificate in bonis e che non hanno ritardati pagamenti, la richiesta si intende ammessa dalla banca che ha aderito all Avviso, salvo esplicito e motivato rifiuto; - la sospensione della quota capitale delle rate determina la traslazione del piano di ammortamento per periodo analogo. Gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie. - le domande potranno essere presentate fino al 30 giugno 2010. L Avviso ha validità per le operazioni che presentano caratteristiche pari a quelle descritte o migliorative per il cliente della banca. COSTI PER LE IMPRESE L accordo non comporta l applicazione di ulteriori costi per le imprese, fatti salvi gli interessi calcolati sulla base del contratto originario, né la richiesta di garanzie aggiuntive. Tale modulo di domanda raccomandato dall ABI ed obbligatorio nei suoi contenuti sostanziali è anche disponibile sul sito internet della scrivente: www.abi.it (cfr. la sezione denominata: Avviso comune, Sospensione debiti PMI Archivio attuale modulo di richiesta dei benefici per le PMI). 3
Resta ferma la possibilità per la banca o l intermediario finanziario (di seguito indicati anche solo con il termine: banca) di offrire alla clientela ulteriori e diverse operazioni finalizzate a favorire la continuità dell afflusso del credito al sistema produttivo nella logica della più ampia libertà di concorrenza nel mercato. MODALITA DI ACCESSO Per accedere all iniziativa le PMI oltre a presentare l apposita domanda devono: avere adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute all attuale congiuntura negativa; non avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 180 giorni. A seguito della presentazione della domanda, la banca si riserva di verificare se l impresa rispetta le condizioni di ammissibilità in linea con quelle previste nell Avviso comune ed in particolare che: a) alla data del 30 settembre 2008 l impresa aveva con la banca esclusivamente posizioni in bonis, cioè non presentava posizioni dalla stessa banca classificate come scadute/sconfinanti da oltre 180 giorni, incaglio, ristrutturate, in sofferenza ; b) alla data della presentazione della domanda ha solo posizioni ancora classificate in bonis e non ha ritardati pagamenti; oppure che alla predetta data non ha nei confronti della banca posizioni debitorie classificate come ristrutturate o in sofferenza. I requisiti richiesti all impresa alla data del 30 settembre 2008 (posizioni classificate dalla banca esclusivamente come in bonis ) sono più stringenti rispetto agli ulteriori requisiti che l impresa deve soddisfare alla data di presentazione della richiesta (non avere cioè posizioni classificate come ristrutturate o in sofferenza ); ciò in quanto la ratio dell Avviso è venire incontro alle imprese che alla data della 4
domanda abbiano comunque una situazione economica e finanziaria che possa provare la continuità aziendale ma che a causa della crisi presentino difficoltà finanziarie temporanee. In relazione al disposto di cui al Punto 4 dell Avviso, nella parte in cui precisa che le rate di finanziamenti a medio e lungo termine devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda, rientrano nel perimetro dei mutui oggetto di sospensione quelli per i quali, successivamente alla data del 30 settembre 2008, si sono verificate situazioni che hanno portato alla classificazione in stato di incaglio per posizioni scadute/sconfinanti da non più di 180 giorni. Vanno invece escluse le posizioni - comunque classificate - con ritardi nei pagamenti superiori a 180 giorni. ESCLUSIONI Sono, al momento, fuori dal beneficio sia i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica, che quelle per l'allungamento delle scadenze in caso di finanziamenti all importazione, quelli su anticipazioni su contratti, le operazioni di anticipo di flussi export e quelle di credito agrario con scadenza annuale. Per quanto riguarda le quote capitale delle rate sospese, quest'ultime "dovranno essere rimborsate dalle imprese al termine del periodo di sospensione, con lo stesso tasso contrattuale e la stessa periodicità e durante la sospensione le imprese dovranno pagare la quota interesse delle rate sospese", precisa l'associazione. La circolare chiarisce, poi, che per l intero periodo di efficacia della moratoria, le banche devono fermare il computo dei giorni di persistenza dello scaduto e/o sconfinamento. Nel caso, cioè, di sospensione di rate di mutuo, si evidenzia che il periodo di efficacia della sospensione (ai fini del computo dello scaduto) si estende fino alla prima rata composta di capitale e interessi in scadenza dopo il periodo di sospensione. Analogamente, si precisa che il recupero del credito su operazioni in moratoria potrà iniziare prima della scadenza della sospensione soltanto se subentrano fatti nuovi o rilevanti, tali che, indipendentemente dalla presenza della moratoria, comporterebbero la richiesta del recupero del credito o il diniego di concessione di ulteriore credito. Non sono necessarie garanzie aggiuntive per la concessione 5
delle garanzie, ma quelle già esistenti potranno essere adottate nel caso siano adottate ulteriori iniziative, conclude l'abi. 6