LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2 ORDINANZA. sul ricorso proposto da: MONICA, elettivamente domiciliati in ROMA,

Documenti analoghi
Condominio: per l'uso illegittimo del bene comune occorre la definitiva sottrazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2. Dott. STEFANO PETITTI - Presidente - Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere -

Cass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2 ORDINANZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2. Dott. FELICE MANNA - Presidente - Dott. LORENZO ORILIA - Consigliere -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2. Dott. FELICE MANNA - Presidente -

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2

3 ro 26'1172 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE. Oggetto. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: EQUA - Presidente - RIPARAZIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

- controlicorrente - avverso la sentenza n. 920/2010 della CORTE D'APPELLO di SALERNO del , depositata il 13/10/2010; udita la relazione dell

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SECONDA SEZIONE CIVILE. - Rel. Consigliere - Od. 26/10/2016 SENTENZA NADIA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1. Dott. VITTORIO RAGONESI Consigliere - Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Raccomandata inviata a mezzo ufficio postale: effetti

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAFFAELE FOGLIA - Presidente -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3. Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere - ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE. Sentenza 8 aprile 2011, n Cass. 8114/2011:O.S.A. - Compensazione spese: illegittimità

SENTENZA DEL 27 SETTEMBRE 2010

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - ORDINANZA

Cass /09: Il Ricorso al Prefetto preclude l'emissione della Cartella esattoriale

SEZIONE SESTA CIVILE - 2. Dott. Felice MANNA - Consigliere Cron Rep. C l) Dott. Vincenzo CORRENTI ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIDNE IU i IV. SESTA SEZIONE CIVILE - i ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

o s/sg -11 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.rl Magistrati: - Presidente Dott.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SEZIONE PRIMA CIVILE. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cassazione Penale, Sez. 3, 15 febbraio 2011, n Impastatrice non idonea ai fini della sicurezza

Si può procedere autonomamente alla registrazione di una telefonata senza bisogno di una

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA COOPERATIVA SOCIALE SANNTOMEDICAL 0

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE. Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Rel. Consigliere ORDINANZA

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N 330. Imposte e tasse repressione delle violazioni delle leggi finanziarie sanzioni - prescrizione

Scritto da Ciro Tadicini Mercoledì 04 Maggio :15 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 04 Maggio :16

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE II SEZIONE CIVILE. .Presidente Consigliere.Con sig Here -Consigliere.Consigliere rel. ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2009. Spese di CTU: solidarietà tra le parti. Scritto da Francesco Annunziata Giovedì 20 Marzo :17

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA. SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, V

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

- controricorrente - avverso il decreto della Corte d'appello di Campobasso depositato in data 3 dicembre Udita la relazione della causa svolta

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2. Dott. FELICE MANNA - Presidente - Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SECONDA SEZIONE CIVILE. Dott. EMILIO MIGLIUCCI - Rel. Consigliere - SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA

15,037/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA. SEZIONE CIVILE. Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE. Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Presidente -

Corte di Cassazione Sezione 6 civile

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA. L.D. IMMOBILIARE S.R.L.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE Presidente - - Consigliere - - Rel. Consigliere ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3. ordinanza

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE. Cass /2014. Multa senza autovelox: legittima se ben dettagliata.

01227/16 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE -1. g'.51. Oggetto. Art. 44 L.F. Dott. Vittorio Ragonesi - Presidente - R.G.N.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE

Cass /2016. Insidia stradale: il danneggiato non deve provare la pericolosità della strada.


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE. Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - Dott. FRANCESCO TERRUSI - Rel. Consigliere - SENTENZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

A 7,J. Corte di Cassazione - copia non ufficiale. s a rei' EN ZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2. Dott. FELICE MANNA - Presidente - Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - ORDINANZA

SEZIONE LAVORO ORDINANZA. ultimo titolare del. , giusta delega in atti; contro. Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Nel quadro legislativo sopra delineato si colloca la notevole produzione di giurisprudenza relativa

Autorità: Cassazione civile sez. VI

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T. Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente - Dott. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - ORDINANZA

Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile

Cass /2014. Iscrizione della causa a ruolo con la velina: mera irregolarità.

Cass. 9432/2012: appellabilità sentenze GdP: rilevanza valore della controversia.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Semaforo rosso: requisito della specificità

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA, IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -2 SENTENZA

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 24 OTTOBRE 2012, N.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -2 SENTENZA. contro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA. nella qualità di liquidatore sociale della STUDIO

SEZIONE VI-2 CIVILE. - Presidente. - Consigliere Cron /114114_. - Consigliere. - Consigliere SENTENZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. civ. Sez. I, Sent., , n. 8594

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass /2015. Certificato di proprietà e carta di circolazione costituiscono presunzioni di proprietà.

Sentenza di condanna - La compensazione delle spese comprende anche quelle successive alla sentenza

Transcript:

15705/17 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FELICE MANNA - Presidente - Oggetto CONDOMINIO Dott. PASQUALE D'ASCOLA Dott. ELISA PICARONI - Consigliere - - Consigliere - Ud. 12/05/2017 - CC Dott. LUIGI ABETE Dott. ANTONIO SCARPA - Consigliere - R.G.N. 6553/2016 CeCuL.. /(SOS - Rel. Consigliere - Re P ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6553-2016 proposto da: TIZIANO, MONICA, elettivamente domiciliati in ROMA, ; - ricorrenti - contro PAOLO, GIUSEPPE, ODONTOIATRICA SRL; - intimati - avverso la sentenza n. 112/2015 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 20/02/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Tiziano e Monica hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi (violazione dell'art. 1102 c.c. e violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c.) avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste n. 112/2015 del 20 febbraio 2015. Rimangono intimati, senza svolgere attività difensiva, Giuseppe Paolo e la Odontoiatrica s.r.l. La sentenza impugnata ha rigettato l'appello di Tiziano e Monica avverso la sentenza n. 89/2011 del Tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova, che aveva respinto la domanda formulata dai medesimi Tiziano e Monica volta a rimuovere gli oggetti e/o le attrezzature di proprietà della Odontoiatrica s.r.i., o di Giuseppe e Paolo i quali avevano occupato un locale di proprietà condominiale identificato come sub f. 4 map. 240 sub. 5, della complessiva superficie di mq. 9,09, con condanna anche al risarcimento dei danni. A fronte del rigetto della domanda statuito dal Tribunale, che aveva argomentato che il locale di cui trattasi è di dimensioni molto contenute e che gli attori non avessero dedotto quale interesse essi si proponessero di realizzare e quale pregiudizio avessero perciò subito, gli appellanti Tiziano e Monica avevano posto in rilievo come la CTU espletata avesse accertato che il locale comune, denominato centrale termica, risultava davvero interamente occupato dai convenuti con attrezzature ed impianti fissi utilizzati per il sovrastante studio odontoiatrico. La Corte di Trieste dava rilievo alla circostanza che gli stessi appellanti utilizzassero come ripostiglio il distinto vano sub 6, e spiegava che il vano oggetto -2-

di lite (sub 5) era destinato a centrale termica condominiale ma fosse di fatto rimasto inutilizzato, avendo i condomini optato per sistemi di riscaldamento autonomo; sicchè, a dire dei giudici d'appello, l'occupazione operata dai convenuti con le attrezzature e gli impianti occorrenti al loro studio odontoiatrico era conforme alla destinazione a natura tecnica di quel vano. Il primo motivo di ricorso richiama le risultanze peritali, che rivelavano le ridotte dimensioni del vano occupato dai per le esigenze della Odontoiatrica s.r.l. (ml. 1,48 di larghezza e ml. 2,54 di lunghezza) e come tutti gli impianti di pertinenza dello studio odontoiatrico fossero fissi, ad eccezione del compressore di riserva. Sostengono i ricorrenti di aver specificamente dedotto l'impossibilità di un qualsiasi uso alternativo del vano ad opera degli altri condomini, proprio per effetto della sua completa occupazione imputabile alle controparti. Il secondo motivo di ricorso critica, invece, la Corte d'appello per aver rigettato la censura sulla mancata compensazione totale delle spese processuali di primo grado. Ritenuto che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza del suo primo motivo, rimanendo assorbito il secondo motivo, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Questa Corte ha più volte affermato come l'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è sottoposto, secondo il disposto dell'art. 1102 c.c., a due fondamentali limitazioni, consistenti nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune e nell'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri -3-

condomini. Simmetricamente, la norma in parola, intesa, altresì, ad assicurare al singolo partecipante, quanto all'esercizio concreto del suo diritto, le maggiori possibilità di godimento della cosa, legittima quest'ultimo, entro i limiti ora ricordati, a servirsi di essa anche per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità, non potendosi intendere la nozione di "uso paritetico" in termini di assoluta identità di utilizzazione della "res", poiché una lettura in tal senso della norma "de qua", in una dimensione spaziale o temporale, comporterebbe il sostanziale divieto, per ciascun condomino, di fare, della cosa comune, qualsiasi uso particolare a proprio vantaggio. I rapporti condominiali, invero, sono informati al principio di solidarietà, il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione. Ne consegue che qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non possano fare un pari uso della cosa comune, la modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima, dal momento che, in una materia in cui è prevista la massima espansione dell'uso, il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato dagli interessi altrui, i quali, pertanto, costituiscono impedimento alla modifica solo se sia ragionevole prevedere che i loro titolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto (Cass. Sez. 2, 14/04/2015, n. 7466; Cass. Sez. 2, 30/05/2003, n. 8808; Cass. Sez. 2, 12/02/1998, n. 1499; Cass. Sez. 2, 05/12/1997, n. 12344; Cass. Sez. 2, 23/03/1995, n. 3368). E' però evidente in base alla costante interpretazione di questa Corte, e in ciò sta l'errore della sentenza impugnata, che l'uso della cosa comune, ex art. 1102 c.c., non possa mai estendersi all'occupazione (come accertata nel caso in esame) pressoché integrale del bene, tale da portare, nel concorso degli altri -4-

requisiti di legge, all'usucapione della porzione attratta nella propria esclusiva disponibilità (così Cass. Sez. 2, 04/03/2015, n. 4372; Cass. Sez. 2, 14/12/1994, n. 10699). E' compito del giudice del merito, in presenza di una condotta del condomino consistente nella stabile ed esclusiva occupazione del bene comune (sia pur funzionale al miglior godimento della sua proprietà individuale) non solo valutare in fatto se ne sia alterata la destinazione, ma comunque se vi sia compatibilità con il pari diritto degli altri partecipanti. E' quindi imposta al giudice, ove sia denunciato il superamento dei limiti imposti dall'art. 1102 c.c. per l'occupazione della cosa comune fatta da un condomino, un'indagine diretta all'accertamento della duplice condizione che il bene, nelle parti residue, sia sufficiente a soddisfare anche le potenziali, analoghe esigenze dei rimanenti partecipanti alla comunione, e che lo stesso, ove tutte le predette esigenze risultino soddisfatte, non perderebbe la sua normale ed originaria destinazione, per il cui mutamento è necessaria l'unanimità dei consensi dei partecipanti (Cass. Sez. 6-2, 18/01/2011, n. 1062; Cass. Sez. 2, 14/06/2006, n. 13752). Il primo motivo di ricorso va pertanto accolto (rimanendo assorbito il secondo motivo in ordine alla regolamentazione delle spese dei precedenti gradi) e va cassata la sentenza impugnata, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste, che deciderà uniformandosi al seguente principio: «L'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell'art. 1102 c.c., al duplice divieto di alterarne la normale ed originaria destinazione (per il cui mutamento è necessaria l'unanimità dei consensi dei partecipanti) e di impedire agli altri condomini di fare parimenti -5-

uso della cosa stessa secondo il loro diritto, configurando, pertanto, un abuso la condotta del condomino consistente nella stabile e pressoché integrale occupazione di un "volume tecnico" dell'edificio condominiale, mediante il collocamento di attrezzature ed impianti fissi funzionale al miglior godimento della sua proprietà individuale». Il giudice del rinvio provvederà anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 12 maggio 2017. na DEPOSITATO IN CANCELLEKA oggi,.... 2.3 6 IU. 2011 Il Funzionario Giudiziario Luisa PASSINjaTi /7/ - ( 1/ -6-