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P.G.N. VICENZA, 22/03/2017 Oggetto: PRELIEVO E ANALISI PER RICERCA SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE (PFAS) SU POZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG ZCE1D87B2A E Spett.le ditta LABORATORIO CHIMICO VENETO VIA DIVISIONE FOLGORE, 31 36100 VICENZA P.IVA 02174340246 pec: laboratoriochimicoveneto@pec.it 7434 Con determinazione dirigenziale n 491 del 16/03/2017, che si allega, è stato affidato alla Vs. ditta l incarico per l'esecuzione di prelievi e analisi per la ricerca delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) su n 3 pozzi di proprietà comunale, ed è stata impegnata la spesa di 810,00 più IVA 22%, per complessivi 988,20, che trova copertura all impegno 116691 al cap. 1103300 "Spese per analisi fiscali a ditte, indagini ed interventi di carattere ambientale, prestazioni ARPAV del bilancio corrente. Il riferimento CIG è il seguente: ZCE1D87B2A. Il servizio sarà regolato dalle sotto indicate condizioni: 1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E DURATA Il presente contratto ha per oggetto l incarico per il prelievo di un totale di n 6 campioni di acqua e l'esecuzione di altrettante analisi mirate alla ricerca delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), con raffronto ai valori di performance stabiliti nei pareri dell'istituto Superiore di Sanità (prot. 1584 del 16/01/2014 e prot. 24565 del 11/08/2015), da eseguirsi su n 3 pozzi artesiani di proprietà comunale. La cadenza del programma di campionamento/analisi è semestrale e sarà effettuato, la prima volta, entro la metà del mese di aprile 2017 e, la seconda, entro la metà del mese di ottobre 2017. I pozzi su cui devono essere effettuate le analisi sono ubicati nelle seguenti località:

Casa Speranza Via G. Sterni 81 Ospedaletto Campo di Atletica Perraro - Via Rosmini (fontanino a fianco del lancio del peso) Località Maddalene Vecchie, pozzo artesiano sulla pista ciclabile dietro la Chiesa, alle risorgive della Seriola. I referti di analisi dovranno essere inviati via PEC, oltre che al Comune di Vicenza (), all'ulss 8 Berica, entro 7 giorni dalla data di emissione. Il referente del Comune di Vicenza a cui la ditta Laboratorio Chimico Veneto s.r.l. potrà rivolgersi per ulteriori informazioni, è la dott.ssa Annarosa Muffarotto Monteverdi tel. 0444 221523, email: amuffarotto@comune.vicenza.it 2. CORRISPETTIVO Il corrispettivo dovuto alla ditta LABORATORIO CHIMICO VENETO S.R.L., per l espletamento degli interventi in oggetto è fissato in euro 988,20 IVA compresa. 3. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI La ditta LABORATORIO CHIMICO VENETO SRL, esecutrice del servizio si assume, a pena di nullità del presente contratto, l obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 nonché si impegna ad applicare la tracciabilità anche per gli eventuali contratti di subappalto/subcontratto. La ditta, ai fini della regolarità dei pagamenti, dovrà comunicare alla Stazione appaltante entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La ditta deve completare le fatture fiscali elettroniche (ai sensi della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, come modificata dal D.Lgs. 201/2011, relative al presente affidamento con il codice identificativo di gara (CIG) e, ove presente, con il codice unico di progetto (CUP), con l indicazione del numero di conto corrente dedicato ai pagamenti del presente affidamento di servizi. Ai sensi dell art. 3 comma 9 bis, della L. 136 del 13/08/2010 costituisce causa di risoluzione del presente contratto il fatto che le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 4. PAGAMENTO CORRISPETTIVO Il pagamento del corrispettivo avverrà semestralmente per un importo di euro 494,10 IVA compresa, a conclusione di ciascuna delle due tranche del servizio e previa verifica di conformità dello stesso. Le fatture che dovranno essere esclusivamente

elettroniche e presentate attraverso il Sistema d'interscambio (SdI) nazionale, gestito dall'agenzia delle entrate, saranno liquidate entro 30 giorni. Le fatture elettroniche relative a questa prestazione dovranno riportare: 1) il codice IPA: OD97S7 2) il codice CIG: ZCE1D87B2A 3) il capitolo n. 1103300 4) l'impegno n. 116691 5) gli estremi del conto corrente sul quale avrà luogo la transazione, il nome e il codice fiscale della/e persona/e delegata/e a operare sul suddetto conto e dovranno essere intestate a: Comune di Vicenza Ufficio Ambiente CODICE IPA OD97S7 Corso Palladio 98 A 36100 Vicenza C.F. e P.IVA 00516890241 5. RESPONSABILE Il responsabile del procedimento è il dott. Danilo Guarti del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio del Comune di Vicenza, tel. 0444 221580. 6. CONTENZIOSO In caso di controversie che dovessero insorgere tra il Comune e la Ditta sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Vicenza. 7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il trattamento dei dati forniti dalla ditta LABORATORIO CHIMICO VENETO SRL, ai fini del presente contratto, sarà finalizzato all esecuzione del contratto medesimo, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. 8. RISOLUZIONE E' causa di risoluzione del contratto la violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune di Vicenza, per quanto compatibili, codici che pur non venendo materialmente allegati al presente contratto sono consultabile al seguente link http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf e http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf. Costituisce altresì causa di risoluzione del presente contratto la violazione dell'obbligo di cui all'art. 53 comma D.Lgs 165/2001, a norma del quale I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le

pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 9.PROTOCOLLO DI LEGALITA': Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 e aggiornato in data 23 luglio 2014 ai fini della prevenzione dei tentativi d infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale: http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita 10. RINVIO NORMATIVA GENERALE Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento al Regolamento dei Contratti del Comune di Vicenza. Letto, confermato e sottoscritto mediante apposizione al presente file di firma digitale: Il Dirigente Dott. Danilo Guarti f.to digitalmente Per accettazione mediante apposizione di firma digitale : Il legale rappresentante della ditta LABORATORIO CHIMICO VENETO SRL dott.ssa Elisa Borasco_ CLAUSOLA DI AMMISSIBILITA' La sottoscritta ELISA BORASCO dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Vicenza nei confronti dell'impresa per il triennio successivo alla cessazione del rapporto".

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano specificatamente i seguenti articoli: artt. (clausole vessatorie): INDICARE QUALI La copia della presente lettera dovrà essere restituita, firmata digitalmente (se disponibile; altrimenti per esteso ) dal legale rappresentante della ditta, quale conferma dell'accettazione delle condizioni contrattuali (eventuale: unitamente agli allegati 1 anch essi debitamente compilati e sottoscritti).