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Circolare N.150 del 26 Ottobre 2012 Riduzione premi INAIL delle aziende di autotrasporti. Lo sconto per il 2012

Riduzione premi INAIL delle aziende di autotrasporti: lo sconto per il 2012 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che sono stati definiti gli sconti INAIL per l anno 2012 sull autotrasporto. Secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 123/2012 dell INAIL, infatti, alle imprese artigiane del settore spetta uno sconto pari all 11,90%: l importo dello sconto è stato confermato ufficialmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell Economia e delle Finanze, il cui decreto interministeriale verrà presto pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L agevolazione in parola spetta alle imprese che esercitano attività di autotrasporto merci in conto terzi con dipendenti, classificate alle voci di tariffa 9121 e 9123 delle gestioni industria, artigianato e terziario, nonché le imprese artigiane, per le voci 9123 (classe di rischio 5 ) e 9121 (classe di rischio 8 ) che versano i premi speciali unitari. Nel dettaglio, ai soggetti ammessi all agevolazione in parola verranno applicati i seguenti tassi di tariffa: i) Industria: voce 9121 tasso di tariffa 88, voce 9123 tasso di tariffa 59; ii) Artigianato: voce 9121 tasso di tariffa 90, voce 9123 tasso di tariffa 42; iii) Terziario: voce 9121 tasso di tariffa 73, voce 9123 tasso di tariffa 42; iv) per le imprese artigiane, il premio speciale unitario viene ridotto dell 11,90%. 1

Premessa Con la deliberazione n. 123/2012 l INAIL ha stabilito le riduzioni dei premi assicurativi a favore delle imprese del settore trasporti relative all anno 2012. In riferimento a tale sconto, è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale di conferma dell agevolazione che consentirà a numerosi contribuenti di recuperare le maggiori somme versate con la liquidazione dei premi assicurativi dello scorso 16.02.2012. Lo sconto sui premi assicurativi Pe le imprese relative al settore dell autotrasporto merci o cose in conto terzi le agevolazioni contributive sono state avviate dall'art. 29, comma 1 bis, terzo periodo del D.L. 30 dicembre 2008 n. 207, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2009 n. 14, relativamente all anno 2009 e successivamente prorogate, di anno in anno sino alla proroga disposta dalla legge n. 183/2011 relativa all anno 2012. OSSERVA La citata Legge, sul punto, prevede che determinate risorse economiche vengano assegnate ad uno specifico Fondo a favore dell autotrasporto di merci, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. L INAIL con la Determina n. 123 del 26.04.2012 ha fissato, per l anno 2012: sia la riduzione del 11,90% dei premi speciali unitari dovuti dalle imprese artigiane (voce 9123 classe di rischio 5 e voce 9121 classe di rischio 8); che la rimodulazione e/o riduzione dei tassi per le voci 9121 (trasporto di merci e trasporti postati con autotreni, autoarticolati, trattori con rimorchio, rimozione a traino di autoveicoli) e 9123 (trasporto di merci e trasporti postali con veicoli a motore) della industria, artigianato e terziario. I nuovi tassi di tariffa La determinazione n. 123/2012 varia, come segue, i tassi di tariffa per la gestione artigianato, terziario ed industria. NUOVI TASSI DI TARIFFA Nuova tariffa le imprese classificate in voce 9121 applicheranno un tasso di tariffa 90 artigianato (contro il precedente tasso ordinario di 130); le imprese classificate in voce 9123 applicheranno un tasso di tariffa 73 (contro il precedente ordinario di 105). 2

terziario le imprese classificate in voce 9121 applicheranno un tasso di tariffa 73 (contro il precedente ordinario di 110); le imprese classificate in voce 9123 applicheranno un tasso di tariffa 42 (contro il precedente ordinario di 64). le imprese classificate in voce 9121 applicheranno un tasso di tariffa 88 industria (contro il precedente ordinario di 130); le imprese classificate in voce 9123 applicheranno un tasso di tariffa 59 (contro il precedente ordinario di 87). Imprese Premio speciale unitario - voce 9123, classe rischio 5 e voce 9121,- artigiane classe rischio 8: riduzione dell importo dei premi del 11,90% Alla luce di quanto sopra va osservato che è stata avviata la spedizione alle imprese del modello 20 SM con le tariffe aggiornate, ovvero con il tasso applicato per il 2012. OSSERVA Bisogna precisare che rispetto all anno precedente l importo dell incentivo è stato ritoccato leggermente a ribasso (fatta eccezione per la gestione terziario, rimasta sostanzialmente invariata), come emerge chiaramente dalla seguente tabella: SCONTO 2011/2012 A CONFRONTO Voce Tariffa/sconto Anno 2011 Tariffa/sconto Anno 2012 9121 87 90 artigianato 9123 70 73 9121 73 73 terziario 9123 42 42 9121 88 88 industria 9123 59 59 Imprese artigiane Voce 9123, classe rischio 5 e voce 9121,- classe rischio 8 14,70% 11,90% 3

Come calcolare il premio Le imprese classificate alle voci 9121 e 9123 hanno già ricevuto entro dicembre 2011 le basi di calcolo per l'autoliquidazione 2011/2012 dei premi assicurativi e hanno dovuto provvedere entro il 16 febbraio 2012: a calcolare i premi ordinari dovuti per i dipendenti e gli altri soggetti assimilati applicando alle retribuzioni i tassi indicati sulle basi di calcolo; a calcolare i premi speciali unitari dei componenti del nucleo artigiano (titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione) non applicando alcuna riduzione al premio di rata 2012; a pagare l'intero premio di autoliquidazione entro il 16 febbraio 2012, ovvero la prima rata nel caso in cui l'impresa avesse comunicato di voler corrispondere il premio di autoliquidazione in quattro rate ai sensi della legge n. 449/97 e n 144/99. Per effetto della normativa sopravvenuta le imprese, destinatarie degli interventi agevolativi descritti, devono: calcolare i premi ordinari dovuti per i dipendenti e gli altri soggetti assimilati, applicando alle retribuzioni (già dichiarate entro il 16 marzo 2012 con invio telematico) i nuovi tassi indicati nel 20 SM in corso di notifica; calcolare i premi speciali unitari dei componenti del nucleo artigiano (titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione), applicando al premio di rata 2012, per le sole voci di tariffa 9121 e 9123 e in base alle percentuali di incidenza presenti, la percentuale di riduzione dell'11,90%. OSSERVA Per quanto riguarda i premi speciali unitari degli artigiani relativi alle voci indicate, la determinazione n. 123/2012 dell INAIL ricorda che secondo quanto disposto dal D.M. 29 luglio 2011, alla regolazione 2011 è applicata la riduzione dell'14,70% (già applicata ai fini della rata per l'autoliquidazione 2010/2011) e che nelle basi di calcolo inviate a dicembre, è indicato il premio speciale unitario relativo alla regolazione anno 2011 al netto della riduzione, al fine di facilitare il conteggio di quanto dovuto. Come recuperare il maggior importo versato a febbraio 2012 Secondo quanto previsto dalla determina INAIL n. 123/2012, se il premio di autoliquidazione è stato versato in unica soluzione (ovviamente senza applicazione dello sconto), il credito può essere utilizzato in compensazione a mezzo F24 con le consuete modalità. 4

Se l'impresa invece si è avvalsa del pagamento in forma rateale ai sensi della legge n. 449/1997 e n. 144/99, l'importo già versato in misura superiore al dovuto doveva essere utilizzato, secondo l INAIL, in compensazione sulla rata in scadenza al 16 maggio 2012. Al riguardo ricordiamo che il premio assicurativo deve essere liquidato ordinariamente entro il 16 febbraio di ogni anno (prima elaborazione). Viene prevista però la possibilità di effettuare il pagamento del premio assicurativo entro il 18 giungo nel caso in cui la ditta sia stata aperta nel periodo dalla seconda metà di novembre fino al 31 dicembre (seconda elaborazione). PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO Prima elaborazione Entro il 16.02.2012 Seconda elaborazione Entro il 18.06.2012 L importo, in entrambi i casi, può essere pagato per intero o rateizzato secondo le seguenti modalità: per la prima elaborazione, nel caso in cui vi sia l opzione per la rateazione, il pagamento avverrà in quattro rate trimestrali di pari importo con scadenza: 16 febbraio 2012; 16 maggio 2012; 16 agosto 2012; 16 novembre 2012; per la seconda elaborazione, nel caso in cui venga optata la rateazione del premio, bisogna effettuare il versamento: per il 50% entro il 18.06.2012; la parte residua deve essere versata in due rate rispettivamente il 16 agosto e il 16 novembre. VERSAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI Elaborazione Rata Prima 16 febbraio 2012 16 maggio 2012 16 agosto 2012 16 novembre 2012 Seconda 18 giugno 16 agosto 16 novembre 5