Dipartimento di Giurisprudenza Prof. Michele Perilli Conoscenze Informatiche michele.perilli@unifg.it mlperilli@gmail.com
Il Diritto d Autore Il diritto d'autore è la posizione giuridica soggettiva dell autore di un'opera dell'ingegno a cui i diversi ordinamenti nazionali e varie convenzioni internazionali (quale la Convenzione di Berna) riconoscono la facoltà originaria esclusiva di diffusione e sfruttamento; Il diritto d autore italiano è disciplinato prevalentemente dalla Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive modificazioni, e dal Titolo IX del Codice Civile. Prof. Michele Perilli Il Diritto d'autore m.perilli@unifg.it 2
Il Diritto d Autore: la storia E un esigenza che nasce con l invenzione della stampa e dell attività editoriale; Il concetto di tutela dell autore nasce nella tarda metà del quindicesimo secolo a Venezia, sotto la forma di privilegio (di stampa), concesso dapprima agli editori e agli stampatori; La più antica legge è lo Statuto della Regina Anna del 1709, che introdusse in Inghilterra il copyright (diritto alla copia), seguita dalla legge federale degli Stati Uniti del 1790 e dalle leggi francesi rivoluzionarie del 1791 e del 1793, in cui si riconobbe finalmente l'esistenza di una proprietà letteraria e artistica; La prima vera legge italiana risale al 1865, subito dopo l'unificazione della penisola, e poi, tradotta nel testo unico 19 settembre 1881 n. 1012, rimase in vigore fino al 1925; Prof. Michele Perilli Il Diritto d'autore m.perilli@unifg.it 3
Il Diritto d Autore: la storia Negli ultimi anni la nostra legge ha subito numerosi interventi, per far sì che si adeguasse ai nuovi mezzi di comunicazione dell'opera dell'ingegno e al mutato contesto tecnologico. In questo senso molto dobbiamo al recepimento delle Direttive CE in materia; Per contrastare il fenomeno della pirateria le ultime modifiche apportate alla legge hanno gravemente inasprito le pene per coloro che possiedono o commerciano opere dell'ingegno contraffatte. Prof. Michele Perilli Il Diritto d'autore m.perilli@unifg.it 4
Il Diritto d Autore: l oggetto Oggetto del diritto d'autore sono, secondo l'art. 2575 del Codice Civile e l'art. 1 della legge sul diritto d'autore: "le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze (questo riferimento manca però all'art 1 della legge sul diritto d'autore), alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione". Prof. Michele Perilli Il Diritto d'autore m.perilli@unifg.it 5
Il Diritto d Autore: l oggetto La legge sul diritto d'autore precisa poi all'art. 2: "Sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) disegni e le opere dell'architettura; Prof. Michele Perilli Il Diritto d'autore m.perilli@unifg.it 6
Il Diritto d Autore: l oggetto 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. Prof. Michele Perilli Il Diritto d'autore m.perilli@unifg.it 7
Il Diritto d Autore: l oggetto 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto; 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico." Prof. Michele Perilli Il Diritto d'autore m.perilli@unifg.it 8
Il Diritto d Autore: i soggetti Codice Civile: Art. 2576 Acquisto del diritto. - Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale; Prof. Michele Perilli Il Diritto d'autore m.perilli@unifg.it 9
Il Diritto d Autore: i diritti di utilizzazione economica L'autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti determinati dalla legge sul diritto d'autore, e in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli da 13 a 18 della legge stessa (art. 12 comma 2 l.d.a.). La durata dei diritti di utilizzazione economica è stabilita dall'art. 25 per tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. Tale durata è indipendente dal fatto che i diritti vengano esercitati o meno. Prof. Michele Perilli Il Diritto d'autore m.perilli@unifg.it 10
Il Diritto d Autore: i diritti di utilizzazione economica I diritti elencati dalla legge sono: - il diritto di pubblicazione (art. 12 comma 1); - il diritto di riproduzione in più esemplari dell'opera (art. 13), ivi compreso il diritto di registrazione meccanica a mezzo apparecchi riproduttori di suoni o di voci (art. 61); - il diritto di trascrizione dell'opera orale (art. 14); - il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico art.15); - il diritto di comunicazione al pubblico (art. 16); - il diritto di distribuzione (art. 17); - il diritto di elaborazione, di traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta (art. 18); - il diritto di noleggio e di dare in prestito (art. 18 bis); - il diritto di modificazione (art. 18 ult. comma). Prof. Michele Perilli Il Diritto d'autore m.perilli@unifg.it 11
Il Diritto d Autore Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica L'autore di un'opera dell'ingegno ha il diritto esclusivo di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo originale o derivato, secondo quanto stabilito dall'art. 12 della legge sul diritto d'autore. L'utilizzazione consiste nell'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, quali la riproduzione, l'esecuzione, la distribuzione e tutte le altre forme riconosciute all'autore agli artt. da 12 a 19 della legge; La legge disciplina il trasferimento dei diritti di utilizzazione dell'opera dell'ingegno fornendo alcune regole di carattere generale agli artt. da 107 a 114: Prof. Michele Perilli Il Diritto d'autore m.perilli@unifg.it 12
Il Diritto d Autore Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica a) a norma dell'art. 107, solo i diritti di utilizzazione economica e i diritti connessi aventi carattere patrimoniale possono essere acquisiti, alienati e trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge; b) la cessione di uno o più esemplari dell'opera non comporta, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione economica (art. 109); c) al fine della prova di tale trasmissione si richiede la forma scritta del contratto di cessione (art. 110); d) i diritti di utilizzazione non possono essere sottoposti a pegno, sequestro, e a esecuzione forzata, se non nel caso in cui l'autore li abbia ceduti a terzi, ma possono essere oggetto di tali provvedimenti i proventi derivati e gli esemplari dell'opera (art. 111). Prof. Michele Perilli Il Diritto d'autore m.perilli@unifg.it 13
La tutela giuridica del software Il primo problema che si pone al giurista è relativo alla individuazione del bene frutto di creazione intellettuale e della sua collocazione all'interno di un determinato sistema di tutela; Autore: Sono protetti e quindi oggetto di diritto d'autore tutti i software che abbiano un carattere creativo inteso come carattere di originalità rispetto ad altri software preesistenti, in qualsiasi modo e forma espressi. In Italia autore del programma è la persona fisica che lo ha creato; I Diritti: secondo i principi generali, fissati dalla LDA, all'autore dovrebbero competere, oltre ai diritti morali (paternità, ecc.), anche i diritti di utilizzazione economica; per taluni generi di opere questa previsione non opera automaticamente, in particolare per il software e per le banche di dati esiste una norma specifica (art. 12 bis LDA) in base alla quale i diritti di utilizzazione economica spettano di norma al datore di lavoro quando la creazione del lavoratore è il risultato dell'adempimento delle sue mansioni. Prof. Michele Perilli Il Diritto d'autore m.perilli@unifg.it 14
La tutela giuridica del software Il diritto d uso: la facoltà di far eseguire ad un programma le funzioni necessarie a conseguire un'utilità predeterminata o comunque realizzabile; Il diritto esclusivo d uso: diritti di godimento e disposizione che si estrinsecano nell'esercizio di alcune facoltà, come quella di stipulare contratti. La parola esclusivo significa che è solo del titolare del diritto stesso; La licenza d uso: è la più diffusa forma di trasferimento della possibilità di servirsi di un software dal titolare dei diritti d'autore all'utente; Prof. Michele Perilli Il Diritto d'autore m.perilli@unifg.it 15
La tutela giuridica del software La licenza d uso: la licenza è un insieme di regole che governano le attività concesse all utente di un software, ad esempio, una licenza può dare il permesso di copiare il software, un altra solo di utilizzarlo; Freeware: software libero non a pagamento, si può copiare ed utilizzare, ma non modificare; Shareware: software libero spesso limitato nelle funzionalità, non a pagamento per un periodo limitato di tempo. Al termine del periodo diventa a pagamento con l utilizzo di tutte le sue funzionalità; Prof. Michele Perilli Il Diritto d'autore m.perilli@unifg.it 16
La tutela giuridica del software Software proprietario: è il software il cui titolare detiene il programma come di proprietà, concedendo agli altri, dietro il pagamento della licenza d uso, la possibilità di installare e di usufruire dell applicazione, senza diventarne titolari o poter effettuare modifiche. Il software non proprietario è il freeware e l open-source. Software open-source: è il software i cui autori ne permettono la modifica da parte di altri ai fini del miglioramento continuo; Prof. Michele Perilli Il Diritto d'autore m.perilli@unifg.it 17
La tutela giuridica del software General Public License (copyleft): la GPL è una licenza che permette a chi acquista il programma di utilizzarlo in un numero indefinito di copie, di modificarlo, di distribuirlo in forma originale o modificata, gratuitamente o a pagamento, alle sole condizioni di distribuirlo in formato sorgente, imponendo a chiunque la firma dello stesso contratto; Prof. Michele Perilli Il Diritto d'autore m.perilli@unifg.it 18
La tutela giuridica del software Creative Commons: di fronte al fenomeno della diffusione dei documenti digitali sulla rete è facile infrangere la legge sui diritti d autore. Le Creative Commons sono leggi nate negli Stati Uniti per condividere i documenti digitali in rete. Nascono quindi delle licenze preconfezionate per i diversi ambienti: Public Domain: in questa licenza l autore si spoglia di qualunque diritto (patrimoniale e non), valida solo negli USA, nel nostro ordinamento giuridico i diritti morali sono inalienabili; Developing Nations: consente all utilizzatore di copiare, distribuire, migliorare l opera per i paesi in via di sviluppo; Prof. Michele Perilli Il Diritto d'autore m.perilli@unifg.it 19
La tutela giuridica del software Sampling: consente all utilizzatore di copiare una o più parti dell opera musicale per crearne una nuova con finalità commerciali o non, con la limitazione dell obbligo della citazione dell autore originale; Founder s Copyright: consente all autore di far entrare in pubblico dominio la propria opera dopo 14 anni dalla sua morte (in Italia solo dopo 70 anni); Gnu General Public License: consente all utente finale di installare, copiare, modificare, distribuire il software con l obbligo dell accettazione della stessa licenza e la diffusione del codice sorgente; Share Music: permette all utilizzatore del brano di scaricarlo, metterlo a disposizione su reti peer-to-peer, diffonderlo in pubblico, a condizione che non venga fatta attività commerciale Prof. Michele Perilli Il Diritto d'autore m.perilli@unifg.it 20
La tutela giuridica del software Contro le violazioni di diritti d'autore sul software è possibile ottenere soddisfazione in sede civile ricorrendo alle disposizioni contenute negli artt. 156 e 170 della LDA; La tutela penale, per illeciti commessi a fine di profitto, è assicurata dall'art. 171 bis, introdotto nella Lda dal D.Lgs. 518/92 successivamente modificato con D.Lgs. 205/96 e ora sostituito con le nuove disposizioni previste dall'art. 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248, in via residuale in caso di dolo generico si applica l'art. 171 che ha, da sempre, offerto una tutela penale alle violazioni in materia di diritto d'autore. Il Registro Pubblico dei programmi per elaboratore: L'art. 6 del D.Lgs. 518/92 ha affidato alla SIAE la tenuta di un Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. Prof. Michele Perilli Il Diritto d'autore m.perilli@unifg.it 21