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Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle Attività delle Convenzioni Internazionali Roma, 28 Novembre 2006 Circolare n. 137 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Regolamento (CE) n. 647/2005 del 13 aprile 2005. SOMMARIO: Premessa 1. Assegno per l assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilità. 2. Parità di trattamento: non rilevanza del requisito della residenza. 3. Disposizioni di Convenzioni di sicurezza sociale. 4. Modifica dell allegato IV del regolamento CEE n. 1408/71. 5. Modifica delle disposizioni del regolamento CEE n. 574/72 relative alla determinazione della legislazione applicabile. 6. Modifiche agli allegati al regolamento CEE n. 574/72.

Premessa Il regolamento CEE n. 1408 del 14 giugno 1971, di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nazionale, si applica, secondo quanto indicato dall articolo 4, paragrafo 1, alle legislazioni concernenti le prestazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle prestazioni di malattia e maternità, alle prestazioni familiari e per disoccupazione, agli assegni per morte nonché alle prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali. Detto regolamento non si estende all assistenza sociale; esso è,tuttavia, applicabile, in base a quanto stabilito con regolamento CEE n. 1247 del 30 aprile 1992, a determinate prestazioni in denaro non contributive di tipo misto aventi le caratteristiche sia delle prestazioni assistenziali che di quelle previdenziali. Tali prestazioni spettano in misura intera a carico dello Stato di residenza e secondo la legislazione che tale Stato applica (vedi articolo 4, paragrafo 2 bis, articolo 10 bis, allegato II bis, del regolamento n.1408/71, circolare n. 15 del 16 gennaio 1993 e circolare n. 10 del 30 gennaio 2006). Le disposizioni della regolamentazione comunitaria concernenti le prestazioni non contributive sono state parzialmente modificate dal regolamento (CE) n. 647 del 13 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell Unione europea del 4 maggio 2005, in vigore dal 5 maggio 2005. Si ricorda che il regolamento (CE) n. 647/05 non si applica ai seguenti Stati: Islanda Norvegia Liechtenstein Svizzera in mancanza delle decisioni che devono essere adottate dai Comitati misti, secondo quanto previsto dall Accordo S.E.E. e dall Accordo tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera (vedi circolare n. 47 del 12 febbraio 1994 e circolare n. 118 del 25 giugno 2002). Si precisa, quindi, che il regolamento (CE) n. 647/05 non risulta attualmente applicabile nei confronti dei cittadini degli Stati summenzionati né, per quanto concerne le modifiche apportate alle disposizioni sulle prestazioni non contributive, ai cittadini comunitari che siano residenti in tali Stati. Ad integrazione della circolare n. 10 del 30 gennaio 2006 in merito all applicazione del suddetto regolamento (CE) n. 647/05, si forniscono ulteriori istruzioni. 1. Assegno per l assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilità. L articolo 1, paragrafi 2 e 5, del sopraccitato regolamento (CE) n. 647/2005, nel prevedere una nuova disciplina in materia di prestazioni speciali in denaro non contributive secondo l orientamento espresso al riguardo dalla Corte di Giustizia

delle Comunità Europee, nelle sentenze Jauch dell 8 marzo 2001 nella causa C- 215/99 e Leclere, Deaconescu del 31 maggio 2001 nella causa C-43/99, stabilisce i criteri in base ai quali le prestazioni nazionali devono essere considerate prestazioni speciali non contributive e, pertanto, inserite nell allegato II bis, come sostituito dal punto 2 dell allegato 1 del medesimo regolamento. In particolare, l assegno per l assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilità non viene più considerato quale prestazione speciale non contributiva, ma è assimilato ad una prestazione per malattia in denaro: di conseguenza esso non è stato ricompreso nel testo di cui al punto 2, J.ITALIA, del suddetto allegato 1 del regolamento n. 647/2005. Pertanto, a decorrere dal 1 giugno 2005, l assegno deve essere corrisposto - ove se ne verifichino i presupposti - al beneficiario, titolare di pensione di inabilità, anche se residente in uno Stato dell Unione europea diverso dall Italia. Come si evince dagli articoli 94 e 95 del regolamento CEE n. 1408/71, vige il principio di carattere generale secondo cui, se le domande di riesame sono presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 647/05, la decorrenza dei diritti relativi può essere fissata a partire dal 1 giugno 2005. Qualora tali domande di riesame siano presentate dopo la scadenza del predetto termine di due anni, i relativi diritti decorreranno dalla data di presentazione della domanda, sempre che non sia intervenuta, nel frattempo, la decadenza o la prescrizione. Diversamente dall assegno in questione, l indennità di accompagnamento, prevista per gli invalidi civili, pur presentando caratteristiche analoghe, spetta, ove ne sussistano i presupposti, solo ai soggetti residenti in Italia, secondo quanto previsto dalla legislazione comunitaria (allegato II bis, J.ITALIA, punto b). Si richiama, comunque, l attenzione sulla circostanza che, per l assegno per l assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilità, permane l inesportabilità nei confronti dei soggetti residenti in Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera, per i motivi indicati in premessa. 2. Parità di trattamento: non rilevanza del requisito della residenza. L articolo 3 del regolamento n. 1408/71, al paragrafo 1, nella versione modificata dall articolo 1, lettera a), del regolamento n. 647/05, dispone che, fatte salve le particolari disposizioni previste dallo stesso regolamento n. 1408/71, le persone alle quali esso è applicabile, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, indipendentemente dal requisito della residenza nel territorio di uno degli Stati membri. Si evidenzia che, ai sensi dell articolo 2 del regolamento n. 1408/71, nel campo di

applicazione soggettivo rientrano anche gli apolidi o profughi, purché risiedano nel territorio di uno degli Stati membri. Pertanto le eventuali restrizioni esistenti nei confronti di coloro che risiedono fuori dal territorio della Comunità, sono abolite. Nel caso dell Italia, deve essere considerato come soppresso, in particolare, l articolo 2, comma 6 bis, della legge 13 maggio 1988, n. 153, nella parte in cui non ricomprende nel nucleo familiare, ai fini dell ANF, il coniuge ed i figli equiparati di cittadini stranieri che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica. Perciò devono considerarsi superate le disposizioni dettate con circolare n. 203 del 8 ottobre 1988, punto 1.1, e gli ulteriori chiarimenti forniti con circolare n. 118 del 5 giugno 1989, punto 3.1, e con circolare n. 12 del 12 gennaio 1990, punto 2, lettera d). È ovvio, peraltro, per quanto concerne il cittadino extracomunitario, che rimangono valide tutte le condizioni stabilite nel regolamento n. 859/03 per l applicabilità, in concreto, dalla normativa comunitaria di sicurezza sociale (vedi circolare n. 118 del 1 luglio 2003). 3. Disposizioni di Convenzioni di sicurezza sociale. L articolo 3 del regolamento n. 1408/71, al paragrafo 3, nella versione modificata dall articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 647/05, dispone che solo il beneficio delle disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili in virtù dell articolo 7, paragrafo 2, lettera c, è esteso a tutte le persone cui si applica il regolamento n.1408/71, salvo quanto disposto nello stesso allegato III. E escluso, invece, che il beneficio si estenda alle disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che possano essere concluse, se necessario, tra due o più Stati membri ai sensi dell articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, fondate sui principi e sullo spirito dello stesso regolamento, ma che potrebbero regolare situazioni non comprese nel suo ambito di applicazione materiale, come il caso, ad esempio, della totalizzazione multipla. Infatti, l allegato III del regolamento n. 1408/71 come integrato dal punto 3 dell Allegato I al regolamento n. 647/05 stabilisce che le disposizioni delle convenzioni bilaterali che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento n. 1408/71 e che rimangono in vigore tra gli Stati membri non sono elencate nel succitato allegato, comprese le disposizioni relative alla totalizzazione dei periodi assicurativi maturati in un Paese terzo. Pertanto, a parziale modifica del punto 3 del messaggio n. 13887 del 6 maggio 2004, anche se tale norma non è espressamente richiamata nell allegato III, permane l applicabilità dell articolo 19, punto 1, lettera c, dell Accordo italo sloveno, che prevede, al fine del raggiungimento dei requisiti contributivi previsti per il diritto a pensione, la totalizzazione dei periodi assicurativi italiani e sloveni

con quelli risultanti in Stati terzi legati sia all Italia che alla Slovenia da convenzioni di sicurezza sociale (vedi punto 7.3 della circolare n. 25 del 4 febbraio 2003). L articolo 7, paragrafo 2, lettera c, come modificato dall articolo 1, paragrafo 3 del regolamento n. 647/05, stabilisce che, nonostante quanto disposto dall articolo 6 in materia di Convenzioni di sicurezza sociale cui il regolamento n.1408/71 si sostituisce, rimangono applicabili soltanto quelle disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale concluse dagli Stati membri prima della data di applicazione del regolamento n. 647/05, a condizione che siano più favorevoli per i beneficiari o se connesse a circostanze storiche precise e con un effetto limitato nel tempo, e sempre che siano menzionate nell allegato III (comprese, ovviamente, le disposizioni che non rientrano nel campo di applicazione della normativa comunitaria, come sopra accennato). L allegato III è stato, di conseguenza, completamente rimaneggiato, con l eliminazione di gran parte delle disposizioni in esso richiamate, in conformità ai principi stabiliti al citato articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 647/05 (vedere punto 3 dell allegato 1 al regolamento n. 647/05). In definitiva, per quanto concerne l Italia, rimane in vigore nell allegato III il punto 191 relativo all Accordo con la Slovenia, le cui disposizioni-indicate sia nella parte A che nella parte B del sopraccitato allegato-continuano ad essere applicabili agli stessi soggetti indicati nella circolare n. 1501 Prs del 31 agosto 1970. Tali disposizioni sono: - l'articolo 45, comma 3, relativo alla ex Zona B del Territorio libero di Trieste, di cui ai punti 7.5 e 8 della circolare n. 25 del 4 febbraio 2003; - le disposizioni dell'accordo sul regolamento delle obbligazioni reciproche in materia di assicurazioni sociali, con riferimento al punto 7 dell'allegato XIV del Trattato di pace (concluso con lo scambio di note del 5 febbraio 1959), di cui alla circolare n. 1501 Prs. del 31 agosto 1970, Parte II. Restano in vigore, inoltre, anche le disposizioni indicate al punto 187 della parte A dell allegato III dell Accordo con i Paesi Bassi, relativamente all articolo 21, paragrafo 2, della convenzione generale del 28 ottobre 1952, che, basandosi sul principio dell assimilazione dei territori ai fini della residenza, prevede che le prestazioni siano pagate anche ai beneficiari residenti in un Paese terzo diverso da quello debitore. Tale disposizione sarà, peraltro, eliminata con il Regolamento modifiche varie 2005 in corso di emanazione, in quanto trattasi di situazione già coperta dalla nuova formulazione dell art.3 del Reg.1408/71 (vedi sopra punto 2). Continuano, altresì, ad essere applicabili le disposizioni delle previgenti convenzioni bilaterali con la Spagna, la Svezia e la Svizzera relative alla totalizzazione multipla (vedi circolari n. 2091 del 18 marzo 1986, punto 4, n. 47 del 12 febbraio 1994, punto 6, e circolare n. 118/2002, punto 9.2), trattandosi di disposizioni che, pur

attuando principi non previsti dalla regolamentazione comunitaria, sono più favorevoli agli interessati. 4. Modifica dell allegato IV del regolamento CEE n. 1408/71. Si segnala che la rubrica J. ITALIA della sezione B compresa nell allegato IV del regolamento n. 1408/71, è stata sostituita integralmente dal regolamento n. 647/05. I regimi assicurativi indicati nel succitato allegato sono quelli riguardanti i lavoratori autonomi che esercitano la libera professione. Si rammenta, in proposito, che i periodi maturati da tali lavoratori sotto la legislazione di un altro Stato membro sono presi in considerazione per la concessione delle prestazioni pensionistiche, solo se compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione (vedi art. 38, paragrafo 3, e art. 45, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71). Qualora l interessato non soddisfi le condizioni prescritte per beneficiare di tali prestazioni in uno dei suddetti regimi, i periodi maturati in tale regime sono presi in considerazione per concedere le prestazioni del regime generale, a condizione che l interessato vi sia già iscritto. Di seguito si riporta l allegato IV, come modificato dal regolamento n. 647/05, evidenziando in corsivo i nuovi regimi da prendere in considerazione ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche: «Assicurazione pensioni per: - medici - farmacisti - veterinari - infermieri, assistenti sanitari, vigilatrici infanzia - psicologi - ingegneri ed architetti - geometri - avvocati - dottori commercialisti - ragionieri e periti commerciali - consulenti del lavoro - notai - spedizionieri doganali - biologi - agrotecnici e periti agrari - agenti e rappresentanti di commercio - giornalisti - periti industriali - attuari, chimici, dottori agronomi, dottori forestali, geologi».

5. Modifica delle disposizioni del regolamento CEE n. 574/72 relative alla determinazione della legislazione applicabile. Alcune disposizioni del regolamento CEE n. 574/72, applicative del Titolo II del regolamento n. 1408/71 (dall articolo 13 all articolo 17 bis), concernente la determinazione della legislazione applicabile, sono state parzialmente modificate ed integrate dal regolamento (CE) n. 647/05. Nel confermare le istruzioni diramate con le precedenti circolari e messaggi in materia di distacchi, si forniscono ulteriori indicazioni relative alle modifiche derivanti dall applicazione del regolamento n. 647/05. In particolare, in riferimento agli impiegati pubblici e al personale assimilato iscritti al regime speciale, si rinvia alle istruzioni impartite con Messaggio n. 29908 del 9.11.2006, in materia di competenza dell INPDAP al rilascio del formulario E 101. Ulteriori modifiche sono state apportate alle norme applicabili alle persone, diverse dai marittimi, che esercitano un attività subordinata o autonoma o che esercitano simultaneamente un attività subordinata e un attività autonoma nel territorio di vari Stati membri. Nello specifico il titolo dell articolo 12 bis è stato modificato come segue: norme applicabili alle persone di cui all articolo 14, paragrafi 2 e 3, all articolo 14 bis, paragrafi da 2 a 4, e all articolo 14 quater del regolamento che svolgono normalmente un attività subordinata o autonoma nel territorio di due o più Stati. Inoltre all articolo 12 bis è stato aggiunto il paragrafo 1 bis, che dispone che se, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento, una persona che fa parte del personale viaggiante o navigante di un'impresa che effettua trasporti internazionali è soggetta alla legislazione dello Stato membro sul cui territorio si trova, a seconda dei casi, la sede dell'impresa, la succursale o altra sede che la occupa, o il luogo in cui risiede ed è prevalentemente occupata, l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro interessato rilascia alla persona in questione un certificato in cui si attesta che è soggetta alla sua legislazione. In sostanza, con le suddette disposizioni, è stato chiarito che, anche per i dipendenti pubblici sopraccitati e per il personale dei trasporti internazionali, che svolgono la loro attività in uno Stato membro diverso da quello competente, deve essere rilasciata apposita attestazione, circa la legislazione applicabile (formulario E 101). 6. Modifiche agli allegati al regolamento CEE n. 574/72. Si fa, infine, presente che talune modifiche sono state apportate, per quanto concerne gli altri Stati membri, anche ai seguenti allegati al regolamento CEE n.

574/72: Allegato 2 (istituzioni competenti); Allegato 4 (organismi di collegamento); Allegato 10 (istituzioni o organismi designati dalle autorità competenti). Per tali modifiche si rimanda al testo del regolamento n. 647/05. Il Direttore Generale Crecco