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Pubblicato il 27/03/2017 N. 00150/2017REG.PROV.COLL. N. 00272/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA ha pronunciato la presente in sede giurisdizionale SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 272 del 2016, proposto da: Manfredi Giuseppe Costanzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Ferraù, con domicilio eletto presso il Consiglio Di Giustizia Amministrativa in Palermo, via F. Cordova, n.76; contro Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura Distrettuale, domiciliata in Palermo, via De Gasperi, N. 81; Per la riforma della sentenza breve del T.A.R. SICILIA - SEZ. STACCATA DI CATANIA: SEZIONE I n. 00146/2016, resa tra le parti, concernente rigetto istanza di riconversione creditizia del diploma triennale con iscrizione direttamente al terzo anno del corso di laurea in fisioterapia Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Catania; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2017 il Cons. Giuseppe Verde e uditi per le parti gli avvocati G. Immordino su delega di G. Ferraù e l'avv. dello Stato Caserta; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO L odierno appellante considera ingiusta la sentenza breve che ha rigettato il ricorso per l annullamento del provvedimento con cui l Università di Catania ha respinto l istanza di iscrizione del ricorrente al corso di laurea in Fisioterapia (prot.n. 114776/V/2 del 23 settembre 2015). Nella successiva fase cautelare svolta presso questo Collegio, è stata adottata una ordinanza istruttoria (290/2016) perché il CGA ha ritenuto essenziale ai fini della decisione da assumere, conoscere se nell Università intimata esistano o meno posti disponibili al III anno del corso di laurea per il quale il ricorrente ha avanzato specifica istanza. Con nota del 13 maggio 2016, l Università di Catania comunicava che esistono posti disponibili al III anno. Con successiva ordinanza cautelare di questo Collegio (CGA 395/2016) è stata accolta la domanda di sospensiva del ricorrente e si è ordinato all Università intimata di procedere all esame nel merito dell istanza di iscrizione avanzata dall appellante rinviando per la trattazione del merito alla successiva udienza del 6 novembre 2016. Con successiva ordinanza di questo Collegio (CGA 456/2016) si è ritenuto che l Università non abbia dato puntuale ottemperanza alla richiamata ordinanza n. 395/2016 e si ordinava all Amministrazione intimata di provvedere entro 15 giorni. In data 20 luglio 2016 si è riunito il Consiglio del Corso di Laurea in Fisioterapia che dopo aver espresso riserve di

carattere scientifico e didattico sui percorsi di studio svolti da due istanti, tra cui l odierno appellante ha approvato all unanimità la proposto della Commissione didattica e conseguentemente ha respinto (sempre all unanimità) le istanze prodotte (fra cui quella del dott. Costanzo Manfredi Giuseppe) in quanto mancano i requisiti di merito essenziali per accedere al 3 anno del CdS in Fisioterapia. Avverso tale deliberazione il dott. Costanzo procedeva all impugnazione (principale), con richiesta cautelare di sospensiva ex art. 55 c.p.a...il TAR Sicilia Catania, sez. I, con ordinanza 679/2016 respingeva la domanda cautelare perché il provvedimento impugnato è stato adottato in esecuzione dell ordinanza cautelare del CGA n. 395/2016 e che pertanto, ai sensi dell art. 98 c.p.a., ogni questione circa la corretta esecuzione del provvedimento è di competenza del giudica d appello, presso il quale è, peraltro, già fissata l udienza di merito del 16 novembre 2016 per la decisione dell appello avverso la sentenza n. 146/2016. L appellante contesta la sentenza breve per violazione e falsa applicazione della legge 26 febbraio 1999, n. 42, del D.M. 27 luglio 2000 del Ministero della Salute, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e per eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dell interesse pubblico, dell irragionevolezza e dell ingiustizia manifesta, e chiede nel merito che sia accertata l illegittimità del provvedimento impugnato e che sia riconosciuto il diritto dell appellante all iscrizione al terzo anno del corso di laurea in Fisioterapia. L Amministrazione appellata chiede che l appello sia respinto perché considera giusta la sentenza breve resa in primo grado; richiama l avvenuta esecuzione dell ordinanza cautelare del CGA n. 395/2016 con deliberazione n. 29 del CdS in Fisioterapia del 20 luglio 2016, che ha respinto l istanza di immatricolazione del dott. Costanzo, L appello è fondato.

Giova premettere che l art.4 della l.42 del 1999 espressamente prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale dell accesso alla formazione postbase. Il diploma in Massofisioterapia è stato conseguito dal Costanzo in data 18 ottobre 2014, presso l Istituto E.Fermi di Perugia, regolarmente accreditato presso la Regione Umbria, a seguito della frequentazione del Corso triennale per il conseguimento del Diploma di Massaggiatore Massofisioterapista istituito ai sensi del D.P.R n. 1406/1978, della legge 403/1971 e del D.M. n. 105/1997. La normativa appena (l. 42/1991 e l. 403/1971) richiamata prospetta l equipollenza fra diploma posseduto dall appellante e il corrispondente titolo universitario in Fisioterapia, anche se si tratta di una questione solo in parte riconducibile al caso di specie dove il ricorrente non ha chiesto di accertare l equipollenza fra titoli (diploma e laurea) ma ha solo prodotto un istanza per l immatricolazione al corso di laurea in Fisioterapia dell Università di Catania. L Amministrazione appellata, sebbene abbia con nota del 13 maggio 2016 (in risposta all ordinanza istruttoria CGA 290/2016) affermato sussistere una disponibilità di posti per l a.a. 2015/2016 al 3 anno, ha rigettato la domanda di immatricolazione perché l ammissione ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie è subordinata al superamento del test di ammissione svolto secondo le modalità previste nel D.M. n. 463/2015. Vale la pena richiamare la sentenza del Consiglio di Stato A.P. n. 1/2015 a

detta della quale se i contenuti della prova di ammissione di cui all art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 devono far riferimento ai programmi della scuola secondaria superiore, è evidente che la prova è rivolta a coloro che, in possesso del diploma rilasciato da tale scuola ( v. il già citato art. 6 del D.M. n. 270/2004 ), intendono affrontare gli studi universitari, in un logico continuum temporale con la conclusione degli studi orientati da quei programmi e dunque ai soggetti che intendono iscriversi per la prima volta al corso di laurea, sulla base, appunto, del titolo di studio acquisito e delle conoscenze ad esso sottostanti; - non a caso, in tale direzione, una ulteriore specificazione si ritrova nell allegato A al già citato D.M. 28 giugno 2012 ( Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2012-2013 ), che, nel definire i programmi relativi ai requisiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, prevede che le conoscenze e le abilità richieste fanno comunque riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con i Programmi Ministeriali : ne risulta evidente, [ ] il riferimento della norma ad un accertamento da eseguirsi al momento del passaggio dello studente dalla scuola superiore all università e dunque la dichiarata funzione alla quale la prova risponde: verificare la sussistenza nello studente che aspira ad essere ammesso al sistema universitario di requisiti di cultura pre-universitaria ( pagg. 25 26 ). - ancora, se la prova stessa è volta ad accertare la predisposizione per le discipline oggetto dei corsi, è vieppiù chiaro che tale accertamento ha senso solo in relazione ai soggetti che si candidano ad entrare da discenti nel sistema universitario, mentre per quelli già inseriti nel sistema ( e cioè già iscritti ad università italiane o straniere ) non si tratta più di accertare, ad un livello di per sé presuntivo, l esistenza di una predisposizione di tal fatta, quanto piuttosto, semmai, di valutarne l impegno complessivo di apprendimento ( v. art. 5 del D.M. n. 270/2004 ) dimostrato dallo

studente con l acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative compiute. Nel caso di specie il Costanzo non possiede solo un diploma in Massofisioterapia per legge ritenuto equipollente con un corrispondente diploma di laurea universitaria, ma è anche in possesso della laurea triennale in Scienze Motorie rilasciata dalla stessa Università di Catania. Non vi è dubbio che il Costanzo ha manifestato l esistenza di una predisposizione alla prosecuzione negli studi universitaria illegittimamente preclusa dei provvedimenti impugnati, anche in ragione dell accertata disponibilità. Sul punto giova rammentare sulla base delle indicazioni che provengono dalla giurisprudenza dell Adunanza Plenaria che i corsi universitari (fra i quali anche quello in di Fisioterapia al quale il Costanzo chiede di essere ammesso) sono disciplinati dal D.M. 270/2004 che all art. 5, comma 5 prevede che : il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università ovvero nello stesso o altro corso di altra università, compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo. L azione dell Amministrazione intimata si è svolta senza rispettare i presupposti normativi sopra richiamati ed è quindi da ritenere illegittimo il provvedimento dell Università che rigetta l stanza di iscrizione al 3 anno del Corso di Laurea in Fisioterapia, attesa l accertata disponibilità di posti per l a.a.2015/2016. Parimenti illegittimo è il deliberato assunto dal Consiglio di corso di Studi in Fisioterapia n. 29 del 20 luglio 2016 perché lo stesso Consiglio ai sensi dell art.5, comma 5 D.M. 270/2014 avrebbe dovuto procedere al riconoscimento dei crediti formativi universitari sulla base del percorso formativo del Costanzo che comprende il Diploma in Massofisioterapia e la Laurea Triennale in Scienze Motorie (quest ultima conseguita presso la stessa Università di Catania). È del tutto normale che

la struttura didattica che accoglie lo studente possa assegnare allo stesso dei debiti formativi in ragione di una valutazione dei percorsi svolti, e in considerazione delle finalità formative del corso in cui si chiede l iscrizione, cosa questa bene diversa dall illegittimo diniego di iscrizione. Le spese di questa fase processuale gravano sull Amministrazione soccombente e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accogliel 'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza in epigrafe. Condanna l Università di Catania al pagamento delle spese del grado d appello liquidate nella somma di 3.000,00, oltre oneri di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati: Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente FF Silvia La Guardia, Consigliere Nicola Gaviano, Consigliere Giuseppe Barone, Consigliere Giuseppe Verde, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE Giuseppe Verde IL PRESIDENTE Giulio Castriota Scanderbeg IL SEGRETARIO