REGOLAMENTO DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO



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Transcript:

Comune di Figline Valdarno Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 29.3.2012 1

Articolo 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento è adottato nell ambito della potestà regolamentare prevista dall art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l applicazione dell imposta di soggiorno, istituita per finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 14 marzo 2011 n. 23. 2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento. Articolo 2 Istituzione e presupposto dell imposta 1. L imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall art.4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione e recupero, la fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali. Gli interventi in materia di turismo sono compresi tra i seguenti: progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e seguenti del codice del turismo approvato con D.Lgs 79/2011, ristrutturazione ed adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile, interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione; sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti, cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli enti locali, incentivazione dei progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie e d anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione, incentivazione all adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all accesso degli animali domestici e ristrutturazione con adeguamento delle stesse strutture ai fini dell accesso di animali domestici di supporto ai disabili e ai non vedenti, progetti ed interventi destinati alla formazione ed all aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell occupazione giovanile, finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici; 2. L applicazione dell imposta decorre dal 1 maggio 2012. 3. Il presupposto dell imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - Alberghi; 2

- Campeggi; - Villaggi turistici; - Casa per ferie; - Ostelli per la gioventù; - Affittacamere professionali e non; - Case e appartamenti per vacanze; - Residenze d epoca; - Residence; - Agriturismi. Articolo 3 Soggetto passivo dell imposta e assolvimento degli obblighi tributari 1. Soggetto passivo dell imposta è colui che pernotta nelle strutture ricettive di cui all art.2 e non risulta residente nel Comune di Figline Valdarno. 2. Il gestore della struttura ricettiva presso la quale è ospitato il soggetto passivo provvede a presentare le dichiarazioni ed a effettuare al Comune i relativi integrali versamenti delle somme corrisposte dal soggetto passivo. Articolo 4 Applicazione dell imposta 1. L imposta si applica per persona e per ogni notte di soggiorno, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi, in tutte le strutture di cui al precedente articolo 2, nella misura determinata annualmente dell Amministrazione Comunale. Articolo 5 Esenzioni e riduzioni 1. Sono esenti dal pagamento dell imposta di soggiorno: a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età; b) i lavoratori dipendenti che soggiornano per ragioni di servizio attestate dal datore di lavoro; c) gli studenti che soggiornano per ragioni di studio e/o periodi di formazione attestate dalle rispettive scuole Università o Enti di formazione, d) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di due persone per paziente; e) i soggetti che devono affrontare interventi di day hospital, limitatamente al giorno precedente e successivo l intervento; f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici (uno ogni 20 partecipanti) che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati da agenzie di viaggi e turismo, attestata dalla ditta organizzatrice, g) gli ospiti istituzionali (gemellaggi, ) del Comune; h) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed i loro accompagnatori, in ragione di un accompagnatore per ogni portatore di handicap, i) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario. 2. L applicazione dell esenzione di cui al precedente comma, lettere d) e e), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell interessato, di un attestazione della 3

struttura sanitaria indicante le generalità del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. 3. La misura dell imposta di soggiorno è ridotta al 50% nei periodi di bassa stagione (mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, settembre, ottobre, novembre e dicembre) Articolo 6 Versamento 1. Il soggetto passivo dell imposta, entro il termine del soggiorno, provvede a corrispondere l importo complessivo dovuto a titolo d imposta al gestore della struttura ricettiva, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (mantenendo la copia come di regola) oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo Iva". 2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento dell imposta di soggiorno dovuta al Comune di Figline Valdarno, entro dieci giorni dalla fine di ciascun quadrimestre solare, con le seguenti modalità: mediante bollettino postale o bonifico bancario; altra modalità stabilita dal Comune. Articolo 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive 1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Figline Valdarno sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell applicazione, dell entità e delle esenzioni dell imposta di soggiorno, mediante apposita documentazione multilingue predisposta dal Comune. 2. Essi hanno l obbligo di dichiarare quadrimestralmente all Ente, entro il decimo giorno del mese successivo, il numero dei soggetti passivi che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del quadrimestre solare ed il relativo periodo di permanenza soggetto ad imposta, l imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. 3. La dichiarazione deve essere resa anche in caso di assenza di presenze. 4. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è presentata secondo le modalità dallo stesso indicate. Articolo 8 Controllo e accertamento d imposta 1. Il Comune effettua il controllo dell applicazione e del versamento dell imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7. 2. Ai fini dell attività di accertamento dell imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 4

3. Ai fini dell esercizio dell attività di controllo l Amministrazione Comunale può invitare i soggetti e i gestori delle strutture a ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le presenza nella struttura ricettiva. Articolo 9 Sanzioni 1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo. 2. Per l omesso, ritardato o parziale versamento dell Imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell importo non versato, ai sensi dell art. 13 del D. Lgs n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall articolo 16 del D. Lgs 472 del 1997. 3. Per l omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689. 4. Per la violazione degli obblighi di informazione di cui all art.7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689. Articolo 10 Riscossione coattiva 1. Le somme accertate dall Amministrazione a titolo di imposta di soggiorno, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente. Articolo 11 Rimborsi 1. Nei casi di versamento dell Imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti del tributo stesso da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui all art.7. 2. Nel caso in cui i versamenti eccedenti non siano stati compensati, il rimborso delle somme versate e non dovute può essere richiesto, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l imposta per importi inferiori a 10 euro. 5

Articolo 12 Contenzioso 1. Le controversie concernenti l Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. 6