CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Documenti analoghi
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Quinta Commissione consiliare

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Seconda Commissione consiliare

REGIONE PIEMONTE BU6 07/02/2013

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Seconda Commissione consiliare

COMUNE DI ROVATO REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA E TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI E DEI CONSIGLIERI COMUNALI

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

INDICE. Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Obblighi al momento dell assunzione della carica... 3

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Seconda Commissione consiliare

Consiglio Regionale della Puglia Gruppo Consiliare di Alleanza Nazionale. Proposta di legge

Agevolata 19% in caso di contratti di locazione concordati in comuni ad alta densità abitativa

REGIONE PIEMONTE ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLA VALLE SESIA L.R. 29 giugno 2009, n. 19 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Comune di Tremezzina REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA. Approvato con deliberazione C.C. n. 9 del

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Regolamento per il funzionamento e l organizzazione della Conferenza Metropolitana di Bologna e dell'ufficio di Presidenza

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici.

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LOMBARDIA REGOLAMENTO INTERNO. Articolo 1 (Principi generali)

Al SIGNOR SINDACO del Comune di Bagno di Romagna. Ufficio Attività Economiche SUBINGRESSO VARIAZIONI

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

COMUNE DI SALA BOLOGNESE PROVINCIA DI BOLOGNA O R I G I N A L E VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41

COMUNE DI FROSINONE REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA E LA TRASPARENZA DELLO STATO PATROMINIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

Oggetto: ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 23 DELLO STATUTO.

COMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA

Dal deve essere utilizzato questo modello. Comune di

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

COMUNE DI MASERA DI PADOVA

COMUNE DI COMO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. Sono presenti al momento della votazione della seguente deliberazione:

Deliberazione n. 107 /I C./2007

COMUNE DI PASSIRANO Provincia di Brescia

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

Proposta di Legge regionale Bilancio di previsione per l anno finanziario 2016 e Pluriennale 2016/2018 SOMMARIO

AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Servizio URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI ASTI Medaglia d oro al valor militare

DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE. n. 176 del O G G E T T O

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DISPONE

TARIFFA N. 40/9/Liguria

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 2015, n. 184

COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA Provincia di Cremona

COMUNE DI PRIMALUNA. Provincia di Lecco DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. N. 6 del

COMUNE DI MONTEVECCHIA PROVINCIA DI LECCO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

COMUNE DI BITONTO (PROVINCIA DI BARI)

Comune di Golasecca GIUNTA COMUNALE VERBALE DI DELIBERAZIONE N.36 DEL 26/03/2014

REGOLAMENTO DELLE MISSIONI ISTITUZIONALI E DEI RIMBORSI SPESE DEGLI AMMINISTRATORI

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

Comune di MOLINO DEI TORTI Provincia di Alessandria

Roma, 16 giugno 2010 Prot. N. 1232/RS/rs trasmessa a mezzo posta elettronica/raccomandata AR Preg.mo Dott. Luca Zaia Presidente della Regione Veneto

I N D I C E. Approvato con D.C.U. n. 31 del Modificato con D.C.U. n. 21 del

Ufficio Territoriale del Governo

Comune di Medesano. Deliberazione della Giunta Comunale N 195 del 21/12/2015

COMUNE di CREDARO Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER LA TRASPARENZA E PUBBLICITA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO E DEGLI ALTRI SOGGETTI

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE. di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA Provincia di Palermo

Comune di Masone. Provincia di Genova VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITÀ E LA TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

COMUNE DI PIEVE EMANUELE Provincia di Milano. Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 27/08/2015

Vezzani&Associati. Studio Tributario e Societario C I R C O L A R E D I S T U D I O N. 5/2007

CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

RISOLUZIONE N.229/E. Roma,06 giugno 2008

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE DIMORE ATIPICHE ED IL SOVRAFFOLLAMENTO ABITATIVO

CORSO LA TRASPARENZA BANCARIA MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 141/2010 AL TUB

REGOLAMENTO REGIONALE 17 NOVEMBRE 2006 N. 3

COMUNE DI ORIO LITTA Provincia di Lodi VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Beni culturali. Giancarlo Lo Schiavo

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Al Sig. Sindaco del Comune di Borgetto

COMUNE DI MORANO SUL PO PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Comune di Rho Numero 53 Data

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Agec e il socio unico Comune di Verona

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 79 del 16/12/2014

Sostituire il Titolo: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI GIARDINI DELLA MEMORIA PER ANIMALI D AFFEZIONE

MUNICIPIO DELLA CITTA DEL VASTO Provincia di Chieti R E G O L A M E N T O I M P O S T A M U N I C I P A L E P R O P R I A

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Il Dirigente Responsabile

Relazione dell organo di revisione

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA PROVINCIA DI VERONA

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

Comune di Cattolica Provincia di Rimini

EVENTO EMERGENZIALE IN DATA / / MODULO PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE RICHIESTA DI CONTRIBUTO A SEGUITO DEI DANNI RIPORTATI DA BENI IMMOBILI E MOBILI

ESTRATTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL

LEGGE REGIONALE N. 7 DEL REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

Nuove modalità operative per l iscrizione dei lavoratori alla lista di mobilità L. 223/91. marzo 2015

IL DIRETTORE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

Rivalutazione 2005 aree edificabili: gli effetti della proroga a 10 anni dell utilizzo edificatorio

LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 30 NOVEMBRE 2012 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPESA SANITARIA IL CONSIGLIO REGIONALE. Ha approvato

COMUNE DI BRENTONICO Provincia di Trento

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2014.

COMUNE DI MOGGIO UDINESE Provincia di Udine

COMUNE DI MONTEFIASCONE Provincia di Viterbo

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Transcript:

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE (Edilizia abitativa, Navigazione, Parchi, Porti e aeroporti, Tramvie, linee automobilistiche, Trasporti, Urbanistica, Viabilità) Progetto di legge relativo a: "Modifica all articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale e disposizioni transitorie in materia di convalida del titolo di viaggio per gli utenti del trasporto pubblico locale. Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell articolo 25 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del: PROGETTO DI LEGGE N 194 Proposta di legge d'iniziativa dei Consiglieri Marotta, Pipitone, Franchetto, Bortolussi, Bond, Cortelazzo, Laroni, Tesserin, Mainardi, Sernagiotto, Teso, Bendinelli, Conta, Toniolo, Tiozzo, Pigozzo, Ruzzante, Foggiato, Bottacin, Causin, Pettenò e Furlanetto. Licenziato il 25 luglio 2012 nella seduta n. 70 con la seguente votazione: Favorevoli Contrari Astenuti Voti rappresentati n. 38 35 3 Maggioranza richiesta n. 20 Incaricati a relazionare in aula il Consigliere Marotta e il Presidente Bassi quale correlatore di minoranza

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 194 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Marotta, Pipitone, Franchetto, Bortolussi, Bond, Cortelazzo, Laroni, Tesserin, Mainardi, Sernagiotto, Teso, Bendinelli, Conta, Toniolo, Tiozzo, Pigozzo, Ruzzante, Foggiato, Bottacin, Causin, Pettenò e Furlanetto relativa a: MODIFICA ALL ARTICOLO 37 DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, N. 25 DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI CONVALIDA DEL TITOLO DI VIAGGIO PER GLI UTENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. Testo licenziato e modificato anche nel titolo dalla Seconda Commissione Consiliare 1

MODIFICA ALL ARTICOLO 37 DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, N. 25 DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI CONVALIDA DEL TITOLO DI VIAGGIO PER GLI UTENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. R e l a z i o n e: Con la modifica apportata all articolo 37 della Legge Regionale n. 25/98 dal comma 4 dell articolo 30 della Legge Regionale 26 giugno 2008 n. 4, la Regione Veneto ha reso obbligatoria anche la validazione del titolo di viaggio denominato abbonamento prevedendo apposita sanzione in caso di comportamento difforme dell utente. A seguito di ciò gli utenti titolari di abbonamento in caso di inadempienza, previa contestazione da parte dei soggetti titolati, incorrono nella sanzione di euro 6,00 (sei/00) più spese accessorie, sanzione peraltro ripetibile ogniqualvolta venga contestata una mancata validazione. L obbligo di validazione consente di abituare i cittadini all uso del Biglietto Unico Regionale, strumento di bigliettazione elettronica non ancora attivato ma previsto dalla normativa sopra richiamata, nonché permette la rilevazione dei flussi e la suddivisione degli introiti tra le diverse aziende di trasporto pubblico per le diverse tratte e zone di competenza. In attesa però che si arrivi all attivazione di detto Biglietto Unico Regionale, la normativa di cui sopra deve essere applicata in toto, quindi anche la sanzione prevista viene comminata ma ciò comporta un evidente disparità di trattamento tra l utente abbonato e l utente che utilizza la bigliettazione ordinaria. Ciò ha provocato forte contrarietà in molti cittadini, in particolare tra i lavoratori e gli studenti pendolari considerando che proprio questi utenti hanno pagato già tutto e con largo anticipo il servizio reso vedendosi di contro fortemente penalizzati da una sanzione iniqua, ingiusta oltre che inopportuna. Per tale motivo si propone di mantenere il dettato normativo che obbliga alla validazione rinviando però l applicazione della sanzione di cui al comma 4 dell articolo 30 della Legge Regionale n. 4/2008 a dopo l attivazione effettiva del sistema di bigliettazione unica regionale. La commissione seconda ha provveduto a licenziare il progetto di legge una prima volta in data 11 aprile 2012 e, successivamente al rinvio deliberato dal Consiglio regionale il 12 giugno, ha riesaminato il testo, introducendo una modifica all articolo 37 della l.r 25/1998, peraltro già oggetto di un emendamento approvato nel corso del dibattito consiliare. Concluso l esame del progetto di legge in oggetto la Seconda commissione in data 25 luglio ha espresso a maggioranza (favorevoli i consiglieri Furlanetto e Bozza del Gruppo consiliare Liga Veneta Lega Nord Padania, il consigliere Cortelazzo con delega del consigliere Toniolo- del Gruppo consiliare Popolo della Libertà, il consigliere Pipitone 2

con delega del consigliere Bortolussi del Gruppo consiliare Bortolussi Presidente- del Gruppo consiliare Italia dei Valori, il consigliere Bottacin del Gruppo consiliare Misto, il consigliere Pigozzo con delega del consigliere Tiozzo del Gruppo consiliare Partito Democratico Veneto e il consigliere Petteno del Gruppo consiliare Federazione della Sinistra Veneta-PRC Sinistra Europea; astenuto il consigliere Peraro del Gruppo consiliare Unione di Centro) parere favorevole al suo ulteriore corso. 3

MODIFICA ALL ARTICOLO 37 DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, N. 25 DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI CONVALIDA DEL TITOLO DI VIAGGIO PER GLI UTENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. Articolo 1 Modifica dell articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale. 1. Il comma 4 dell articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 è così sostituito: 4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche quando l utente titolare di abbonamento nominativo non sia in grado di esibirlo all agente accertatore al momento della richiesta, ovvero entro i successivi dieci giorni presso una qualunque biglietteria o attraverso procedure informatizzate individuate dal soggetto gestore, purchè l abbonamento non risulti regolarizzato successivamente all accertamento. Si applica una sanzione pecuniaria di 6 euro nel caso in cui l utente non abbia provveduto, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a convalidare il titolo di viaggio anche all inizio di ogni singola tratta del viaggio. Articolo 2- Disposizioni transitorie per l applicazione della sanzione prevista dal comma 4 dell articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25. 1. La norma del comma 4 dell articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, come modificata dall articolo 1 della presente legge, che prevede la sanzione per l utente che non abbia provveduto a convalidare il titolo di viaggio anche all inizio di ogni singola tratta del viaggio, si applica successivamente all attivazione del sistema di bigliettazione unica regionale. Articolo 3 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 4

INDICE Articolo 1 Modifica dell articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale.... 4 Articolo 2- Disposizioni transitorie per l applicazione della sanzione prevista dal comma 4 dell articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25.... 4 Articolo 3 Entrata in vigore... 4 5